Legge Regionale 12 febbraio 1997, n. 8.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 12 febbraio 1997, n. 8.

 

"Standard di dotazione media programmatica di posti letto e criteri di utilizzazione per la rete ospedaliera della Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 ter, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, la rete ospedaliera della Campania è riorganizzata con l'adozione dello standard di dotazione media programmata di 5,2 posti letto per mille abitanti, di cui lo 0,733 riservato alla lungodegenza e alla riabilitazione post-acuzie. (1)

2. A partire dell'anno 1997 si procede innanzitutto per riconversione e per riequilibrio territoriale attraverso il decentramento. Contestualmente si attivano i servizi territoriali previsti dalla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 tesi a ridurre i ricoveri impropri.

3. Il secondo e terzo triennio di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 sono destinati prevalentemente al riequilibrio compatibile con il Piano Sanitario Regionale.

4. Il Piano Regionale Ospedaliero per il triennio 1996/1998, da approvarsi a stralcio del Piano Sanitario Regionale ed in attuazione dello standard di cui al precedente comma, si avvale, inoltre, dei seguenti criteri:

a) La utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al 75% in media annua, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organo e di midollo osseo, nonchè le unità spinali;

b) La riserva dei posti per l'esercizio della libera professione intramuraria e per la istituzione delle camere a pagamento entro la concorrenza dello standard di 5.2 per mille abitanti;

c) L'incremento dei posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna fino ad una media regionale non inferiore al 10% dei posti letto, riferiti allo standard nazionale di posti letto per acuti per mille abitanti.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 21, comma 1 della legge regionale 26 febbraio 1998, n. 2.


 

 

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 febbraio 1997

                                                                                                         Rastrelli