Legge Regionale 16 novembre 1998, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 64 del 23 novembre 1998

 

«Modifiche ed integrazioni legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57 recante: norme per il trasferimento ai comuni dei beni e del personale dei centri di educazione permanente ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

Il terzo e quarto comma dell'articolo 3 della Legge regionale 28 dicembre 1985, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

"3. Al personale viene riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali.

4. Il servizio prestato dalla data di trasferimento delle funzioni alle Regioni, in attuazione dell'articolo 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, viene riconosciuto ai soli fini giuridici a far data dal 31 dicembre 1985 e pertanto il suddetto personale viene inquadrato giuridicamente nel VI livello funzionale.

Il riconoscimento economico avviene dall'entrata in vigore della presente legge.".

 

 

ARTICOLO 2

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte, in termini di competenza e cassa, con le disponibilità di cui ai capitoli 4 e 30 del bilancio corrente, che presentano sufficiente disponibilità.

 

 

ARTICOLO 3

1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 - II comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti. di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 novembre 1998

                                                                                                        Rastrelli