Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 49 del 25 agosto 1998

 

«Modifiche ed integrazioni all'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni - Riordino del Servizio Sanitario Regionale»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

 IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

 

ART. 1

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 è così modificata:

«b) otto medici di cui cinque ospedalieri, un medico veterinario e due medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, ex articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei quali uno di medicina generale e pediatrica di libera scelta ed uno specialista ambulatoriale».

 

 

ART. 2

Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede all'elezione dei membri di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32.

 

 

 ART. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, comma 2, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

13 agosto 1998

                                                                                                                                              Rastrelli