Legge Regionale 27 aprile 1998, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 26 del 11 maggio 1998

 

«Modifica Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, II comma della Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65»

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il secondo comma del punto 1.6: "Impianti produttivi", titolo II dell'allegato alla Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:

"L'indice di copertura, salvo quanto diversamente disciplinato dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale, deve essere contenuto entro il rapporto 1:2 della superficie fondiaria utilizzabile per l'impianto produttivo".

 

 

Art. 2

1. Il quarto comma del punto 1.8: zona agricola, titolo II dell'allegato alla legge regionale del 20 marzo 1982, n. 14, è così sostituito dal seguente:

 "Per tali realizzazioni possono essere stabiliti indici di fabbricabilità territoriale rispetto al fondo, non maggiore di 0,10 mc/mq; altresì per gli allevamenti zootecnici che possono essere consentiti esclusivamente nelle zone boschive, incolte e pascolive, con l'eccezione de li allevamenti bufalini che potranno avvenire ovunque, non vanno superati i seguenti limiti:

 - indice di copertura 0,05;

 - minima distanza dai confini mt. 20".


 

 

Art. 3

1. In sede di prima applicazione della presente Legge, per gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti, le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 2 vengono introdotte con le procedure di cui all'articolo 1, comma 4, della Legge 3 gennaio 1978, n. 1, così come attuate dall'articolo 22, comma 1, della Legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

 

 

Art. 4

1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dello articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.         

27 aprile 1998                                  

                                                                                                                         Rastrelli