Legge Regionale 5 gennaio 2015, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 2 del 9 gennaio 2015


 

"Disposizioni per le manifestazioni di accoglienza in occasione della visita di Sua Santità Papa Francesco nella città di Napoli"


 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

 

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Campania riconosce il valore della missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione della Chiesa cattolica, come stabilito dall'articolo 7, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 2, commi 1 e 3 dell'Accordo ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede).

2. La Regione Campania sostiene i grandi eventi istituzionali, culturali e religiosi riconoscendone la valenza culturale e sociale, nonché le relative manifestazioni in termini di economia da indotto.


 

 

Art. 2

(Contributo economico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania, in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Francesco a Napoli, prevista in data 21 marzo 2015, concorre con altri enti locali ed economici alle spese per la realizzazione del programma di manifestazioni, organizzate da un apposito comitato, avente sede presso la Curia Arcivescovile di Napoli, cui la Regione partecipa con un proprio dirigente, all'uopo nominato dal Presidente della Giunta, e con un contributo una tantum di euro 200.000,00.

2. Il contributo previsto dal comma 1 è erogato alla Curia Arcivescovile di Napoli.


 

 

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'anno 2015, con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 a valere sulla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1, mediante prelevamento del medesimo importo dalla Missione 20 "Fondi di accantonamento", del Programma 1 "Fondo di Riserva", Titolo 1 del Bilancio 2014.


 

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro