Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 11 agosto 2001 n. 10, 26 luglio 2002 n. 15, 5 agosto 2003 n. 15, 27 gennaio 2012, n. 1, 24 dicembre 2012, n. 38, 28 luglio 2017, n. 232 agosto 2018, n. 26 e 29 dicembre 2018, n. 60.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


 
Testo vigente della Legge Regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

 

"Disposizioni di Finanza Regionale"
 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

ARTICOLO 1

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania).


 

 

ARTICOLO 2

1. È autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 4 miliardi iscritta al capitolo 7008 dello stato di previsione della Spesa per interventi socio-assistenziali a favore di soggetti trapiantandi e trapiantati d'organo e di innesto di tessuto (midollo osseo, cornea). 

2. Alla erogazione del contributo si provvede sulla base di criteri definiti dalla delibera di Giunta regionale 2157 del 5 aprile 1995.

3. L'assegnazione del fondo, per ciascuna A.S.L., sarà ripartito con successiva delibera di Giunta regionale.


 

 

ARTICOLO 3

1. Per la gestione e manutenzione del sistema regionale di monitoraggio per l'inquinamento atmosferico, trasferita all'A.R.P.A.C. con delibera di Giunta Regionale n. 3486 del 14 giugno 2000, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1 miliardo 298 milioni che gravano sul capitolo di spesa 1650 del Bilancio 2000.


 

 

ARTICOLO 4

1.  Il 50 percento dello stanziamento del capitolo 5104 della Spesa è destinato al finanziamento di attività di promozione culturale di carattere e di interesse sopra comunale ai sensi della Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4, articolo 1, comma 1, lettera B).


 

 

ARTICOLO 5 (1)

[1.  Ai sensi e per gli effetti delle Leggi Regionali 31 agosto 1993, n. 28, e 2 settembre 1996, n. 23, recanti: "Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione ", i Settori di intervento per l'anno 2000 sono individuati nei seguenti:

a) Artigianato

b) Servizi alle imprese

c) Commercio

d) Trasporti

e) Turismo

f) Informatica

g) Agriturismo

h) Pesca e mitilicoltura

i) Piccola industria

l) Agricoltura

m) Zootecnia.

2.  I massimali di contribuzione previsti dalla L.R. 28/93 e successive modifiche ed integrazioni sono uniformati alla normativa comunitaria in vigore. Sarà cura del Nucleo di Valutazione applicare tali massimali in sede di approvazione dei progetti.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 6

1.  Per la redazione del piano degli interventi per il 2000, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di quelli indicati nell'articolo 8 della Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 9.


 

 

ARTICOLO 7 (1)

1. I termini per l'approvazione dei programmi e dei piani di riparto relativi all'esercizio finanziario 1999, di cui alle Leggi Regionali: 18 ottobre 1989 n. 21, articolo 17 punti 1, 2 e 3; 6 maggio 1985 n. 50, 6 maggio 1985 n. 49, 12 agosto 1993 n. 26, 7 luglio 1984 n. 30 articolo 3 lettera A), sono prorogati al 31 dicembre 2000.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 8

1.  Per garantire la continuità degli interventi assistenziali integrativi a favore dei disabili psichici, le disposizioni previste dall'articolo 5 della Legge Regionale 3 giugno 1997, n. 15 mantengono la loro efficacia anche per l'esercizio finanziario 2000.

2. Le Aziende Sanitarie di residenza degli utenti, di cui alla Legge Regionale 25 novembre 1994 n. 39, provvedono a liquidare gli importi dovuti alle strutture specifiche per la riabilitazione.


 

 

ARTICOLO 9 (1)

[1. I termini per l'utilizzazione dei contributi regionali in conto interessi concessi, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51, agli Enti Locali con i piani di riparto per gli anni 1996 e 1997, per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse di cui all'art. 5 della citata Legge, sono prorogati di dodici mesi, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 10 (1)

[1.  I termini per la utilizzazione dei contributi in conto interesse, concessi agli Enti Locali con i riparti di contributi dall'anno 1986 all'anno 1991, per lavori di impiantistica sportiva di cui alla Legge Regionale 12 dicembre 1979, n. 42 sono prorogati di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, trascorsi i quali vengono considerati revocati di diritto.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 11 (1)

[1.  I termini indicati all'articolo 15 della Legge Regionale 27 dicembre 1995, n 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 12

All'articolo 14, 1° comma della Legge Regionale 31 dicembre 1994, n. 41, è aggiunto il secondo comma:

"Per progetti il cui finanziamento non supera l'importo di £ 100 milioni, l'erogazione di cui al punto a) è elevata nella misura percentuale del novanta per cento, dietro presentazione da parte degli Enti beneficiari di polizza fideiussoria di pari importo. Il dieci per cento residuo è liquidato all'atto dell'approvazione del rendiconto finale".


 

 

ARTICOLO 13

Negli articoli della Legge Regionale 27 luglio 1978 n. 20 la parola "Servizio", viene sostituita da "Settore" e le parole "Coordinatore di Servizio" da "Coordinatore di Area".


 

 

ARTICOLO 14

Al comma 1 dell'articolo 55 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, il periodo "con Decreto del Presidente della Giunta Regionale o di Assessore a ciò delegato, ovvero su delega della Giunta stessa conferita con provvedimento generale, da funzionari degli uffici dipendenti" è sostituito da "con Decreto del Coordinatore dell'Area competente per materia".


 

 

ARTICOLO 15 (1)

[1. Il termine del 30 giugno fissato dal comma 1 dell'articolo 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20 è prorogato al 31 dicembre 2000.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 16

Alla Legge Regionale del 31 dicembre 94 n. 43 concernente: "Funzionamento dei servizi del provveditorato, delle casse economati e del patrimonio" sono apportate le seguenti modifiche:

1) Al comma 1 dell'art. 8 vengono eliminate le lettere a) e b); alla lettera d) punto 1, dell'articolo 8, viene eliminata la parola trimestrale;

2)  L'articolo 9 viene così modificato:

"Agli acquisti gestiti dal Provveditorato si provvede mediante appalto da aggiudicarsi attraverso procedure ristrette o negoziate nell'ambito dei vincoli delle vigenti direttive nazionali e comunitarie".

3) L'articolo 10 è abrogato.

4) Al comma 2 dell'articolo 11 "lire 500.mila" viene sostituito con "lire 3 milioni".

5) Il comma 1 dell'articolo 16 viene così modificato:
"Le spese gestite dal Provveditorato regionale sono liquidate a norma dell'articolo 59 della Legge Regionale 27 luglio 1978 n. 20, come modificato dal comma 3 dell'articolo 10 della Legge Regionale, 5 agosto 1999, n. 5, sostituendo le parole "con atto del dirigente del Settore competente" con le parole "con atto del Coordinatore dell'Area competente o del dirigente a ciò delegato".

Le lettere a) e b) sono eliminate.

6) Il comma 1 dell'articolo 18 è così modificato:

"Il pagamento avviene attraverso l'emissione di buoni di pagamento a firma del Provveditore Economo e del Coordinatore dell'Area o del dirigente a ciò delegato".


 

 

ARTICOLO 17

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della Legge Regionale 14 agosto 1996, n. 19 è sostituito dal seguente: "le disponibilità residuali la spesa relativa alle opere non realizzate (1), di cui al comma 1, nonché i ribassi d'asta, sono utilizzati dagli Enti a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge".

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 35, comma 6, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15.


 

 

ARTICOLO 18

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della Legge Regionale 16 giugno 1998, n. 9 è sostituito dal seguente:" gli Enti locali, che hanno contratto mutui con le procedure della Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51 con il concorso finanziario della Regione e non attivati alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono chiedere la devoluzione degli stessi per altre opere ".


 

 

ARTICOLO 19

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5, dopo la parola "Aree", vengono eliminate le parole " sentito l'Assessore al personale ".

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 la parola "consultivi" è sostituita dalle seguenti " comunque denominati ".


 

 

ARTICOLO 20

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 1998-2001, relativo all'Area della dirigenza, stipulato in data 23 dicembre 1999, trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dei pertinenti capitoli 82 e 4 del bilancio di previsione 2000 e successivi, stanziamento che all'uopo viene utilizzato anche per l'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i vincoli e modalità di cui al precitato articolo 17.


 

 

ARTICOLO 21

1. Gli Assessori regionali, non Consiglieri regionali, devono possedere i requisiti per  essere candidati al Consiglio regionale di cui alla Legge 23 aprile 1981, n. 154.

[2. Agli Assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, una indennità pari a quella spettante ai Consiglieri regionali di cui alla lettera a) comma 2, articolo 1 della Legge Regionale 5 giugno 1996 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una diaria mensile di cui all'articolo 7 sempre della Legge Regionale n. 13/96, cosi come modificata dall'articolo 24 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 4, più l'indennità di funzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 13/96 e successive modifiche ed integrazioni.] (1)

3. Agli stessi compete il trattamento di missione, di cui all'articolo 6 della Legge regionale 5 giugno 1996 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa dettata dagli articoli 19 e 26 della citata Legge 13/96 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo del mandato.

3bis. La Giunta regionale disciplina le procedure amministrative relative alle spese di viaggio e soggiorno per le missioni istituzionali di cui al comma 3 entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Interno 4 agosto 2011 (Intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali) e nel rispetto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (2)

4. Fanno carico alla Regione i trattamenti previdenziali in capo alle Amministrazione di provenienza degli Assessori dipendenti pubblici o privati.

5. All'onere di cui alle presenti norme pari, per l'esercizio finanziario in corso, a lire 2 miliardi si farà fronte con lo stanziamento, in termine di competenza e di cassa di cui al capitolo 16, di nuova istituzione, denominato: "Indennità di funzione ai componenti della Giunta regionale" del corrente Bilancio.

6. Allo stanziamento per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 15, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 31 della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

 

ARTICOLO 22

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)


 

 

ARTICOLO 23

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 è istituito il capitolo 18 con la seguente denominazione:

"Trattamento indennitario da corrispondere, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150, al portavoce del Presidente della Regione Campania"

2. L'onere conseguente è determinato per l'anno 2000 in lire115 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.


 

 

ARTICOLO 24

1. Gli stanziamenti dei capitoli di spesa per le materie delegate ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59, del Decreto Legislativo 31 marzo1998 n°112 e del Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n°96, sono finalizzati alle assegnazioni delle funzioni trasferite dalla Regione agli Enti Locali.


 

 

ARTICOLO 25 (1)

[1. È autorizzata l'alienazione dei beni del patrimonio regionale indicati nella tabella allegata alla presente legge.

2. L'alienazione avverrà con le procedure di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38, integrata e modificata con le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il comma 1 dell'articolo 13 della Legge Regionale 38/93 si intende così modificato: "nel caso di alienazione di un bene immobiliare di notevole interesse paesistico, storico e culturale, il diritto di prelazione può essere esercitato prioritariamente dal Comune e in subordine dalla Provincia o da entrambi gli Enti nel cui territorio ricade il bene.

3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:

a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della L.R. 38/93;

b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999.

4. Il prezzo di vendita è stabilito sulla base del valore di mercato a seguito di perizia esperita dall'agenzia del territorio competente; allo stesso è applicata una riduzione del trenta per cento per le unità abitative locate. Al prezzo così determinato, in caso di vendita in blocco dell'immobile o quando almeno il cinquantuno per cento delle unità immobiliari locate poste in vendita in ogni singolo fabbricato sono acquistate attraverso un mandato unico, si applica una ulteriore riduzione del quindici per cento, purché si tratti di cespiti ad uso abitativo. Il prezzo degli immobili locati a fini non abitativi resta quello determinato dall'agenzia del territorio.

5. La Giunta Regionale potrà stipulare per l'Ufficio Tecnico Erariale apposita convenzione per la determinazione della stima stessa.

6.  Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico Erariale non esprima il proprio parere la determinazione sarà affidata a professionista avente i dovuti requisiti professionali sorteggiato tra gli iscritti all'apposito Albo collaudatori della Regione Campania, assicurando comunque un criterio di rotazione.

6 bis. Per la vendita dei terreni agricoli, il prezzo è stabilito sulla base dei valori agricoli medi, aggiornati all'ultima annualità disponibile alla data dell'offerta irrevocabile di acquisto o dell'indizione dell'asta, stabiliti dalle commissioni provinciali esproprio.

7. L'offerta di vendita per asta pubblica, resa nota mediante pubblici avvisi e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è preceduta da lettera raccomandata ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione nella quale, oltre alla comunicazione che l'immobile è inserito in un piano di vendita, sono indicati i criteri di valutazione, le condizioni per l'acquisto e le eventuali agevolazioni.

8. La vendita è disposta a seguito dell'accettazione da parte dei soggetti legittimati ad esercitare il diritto di prelazione dell'offerta di cui al comma 7 da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata contenente la proposta irrevocabile di acquisto mediante un versamento alla tesoreria regionale di una somma pari al cinque per cento del prezzo a titolo di anticipazione.

9. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle condizioni richieste per beneficiare dell'offerta comporta la decadenza della medesima.

10. Il contratto è stipulato entro quattro mesi dal versamento dell'anticipazione ed a partire dalla data della stipula sono sospesi i pagamenti dei canoni di locazione. (5)

11. Qualora, per fatto dell'interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al precedente comma, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'anticipazione versata viene restituita solo del dieci percento.

12. Nel caso in cui l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo, il termine per la stipulazione del contratto può essere differito fino all'erogazione del mutuo medesimo e comunque non oltre un anno dal versamento dell'anticipazione. Trascorso tale ultimo termine senza che si sia stipulato il contratto, si procede ai sensi del comma precedente.

13. In ogni caso, sino alla stipulazione del contratto di vendita, è dovuta la corresponsione del canone locativo.

14. Il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 3 può essere documentato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atto notorio in conformità alla prescrizione della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

15. L'Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti di ufficio circa i requisiti documentati tramite le dichiarazioni medesime.

16. L'acquirente dovrà dimostrare l'assenza delle cause ostative di cui alla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

17. In caso di dichiarazioni false, l'Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvede alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti senza la restituzione delle somme anticipate.

18. I beni immobili per i quali non sussistono le condizioni per l'alienazione a favore  degli occupanti o che siano rimasti invenduti successivamente all'esperimento della procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono alienati con le modalità di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

19. La stima determinata ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, costituisce il prezzo a base d'asta.

20. La tabella allegata alla presente legge potrà successivamente essere integrata, su proposta della Giunta Regionale con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 38.

21. La Giunta Regionale è autorizzata, ove necessario, ad esprimere per i beni di cui all'allegata tabella il consenso di cui all'art. 32, 3°comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza i commi 4, 7, 8 e 10 erano stati modificati dall'articolo 2, commi 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 e il comma 6 bis era stato aggiunto dall'articolo 52, comma 16, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

ARTICOLO 26

1. La Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi del Decreto legge 28 dicembre 1998 n. 450, articolo 4, comma 2, concernente "Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del piano sanitario nazionale 1998 — 2000" e convertito in Legge 26 febbraio 1999 n. 39, a contrarre con Istituti di credito un mutuo di mille miliardi (1000.000.000.000) o attraverso il ricorso al mercato finanziario sulla base dell'economicità delle scelte, con onere a carico del bilancio regionale, per assicurare la copertura dei disavanzi di parte corrente del Servizio Sanitario Nazionale degli esercizi 1995 — 1999.

2. La Giunta Regionale è autorizzata a richiedere una manifestazione di interesse alle principali Istituzioni Finanziarie Nazionali ed Internazionali con l'obiettivo di ottenere proposte differenziate per modalità di ammortamento (lineare o bullet, con eventuale reimpiego delle quote in ammortamento) ed un ampliamento significativo della base di investitori Istituzionali, soprattutto per aree geografiche, che possono garantire quella visibilità indispensabile ad accrescere il godimento sul titolo e, quindi, contenere l'onere per interessi a carico dell'Amministrazione Regionale. 

3. La Giunta Regionale procederà al riparto degli interventi di cui al precedente comma 1, privilegiando il criterio della quota capitaria.


 

 

ARTICOLO 27 (1)

[1. La Regione può ammettere a contribuzione e fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dal capitolo 5316 del Bilancio di Previsione 2000 della Regione Campania ulteriori interventi ai sensi dell'art.2 della Legge regionale del 7 agosto 1998 n. 11 con l'utilizzo della graduatoria di merito pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 57/99 e quelli in esecuzione dell'accordo di Programma 1 marzo 2000 tra la Regione Campania e la Conferenza Episcopale Campana.

2. Gli interventi devono essere ultimati entro centoottanta giorni dall'autorizzazione dell'inizio dei lavori.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in precedenza il comma 1 era stato sostituito dall'articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

 

ARTICOLO 28

1. L'articolo 4 ultimo comma della Legge Regionale 24 agosto 1984, n. 40 è così sostituito:

"Il tasso di interesse è determinato nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'atto di quietanza e saldo. Gli operatori turistici che abbiano in corso di istruttoria pratiche di finanziamento sui mutui, possono optare per detto regime di agevolazioni presentando, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, apposita istanza di opzione accompagnata da espressa adesione dell'Istituto di Credito mutuante".


 

 

ARTICOLO 29 (1)

[ (Articolo rinviato dal Consiglio dei Ministri a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 30

1. All'undicesimo capoverso dell'allegato H della Legge Regionale 26 febbraio 1998, n. 2, dopo le parole  "Ospedale di Vallo della Lucania" aggiungere: "Centro Emofilia e Trombosi della Divisione di Ematologia dell'Ospedale San. Giovanni Bosco di Napoli".

2. A modifica dell'allegato C della Legge Regionale 3 novembre 1974, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Casamarciano (NA) è trasferito dal Distretto n. 74 al Distretto n. 73 della A.S.L. Napoli 4.


 

 

ARTICOLO 31

1. In caso di mancata adozione da parte degli Enti Locali degli atti obbligatori da compiersi nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite a norma del Decreto Legislativo 345/98 e del Decreto Legislativo 96/99, la Giunta Regionale, previa fissazione, di un termine per adempiere, di 30 giorni, provvede in via sostitutiva.


 

 

ARTICOLO 32 (1)

[1. La Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai Trasporti può promuovere iniziative per l'informazione su i sistemi di trasporto in Campania, nei limiti dello stanziamento di bilancio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


ARTICOLO 33

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della Legge Regionale 18 marzo 2000 n. 7 vengono eliminate le abrogazioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 4 della Legge Regionale 25 gennaio 1983 n. 16, e degli articoli 2, 6, 7, 8 e 10 della Legge Regionale 15 maggio 1984 n. 13, e pertanto viene ripristinata la validità degli stessi.


 

 

ARTICOLO 34

L'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, è così sostituito:

1. La Giunta Regionale, sentita la III e la IV Commissione del Consiglio Regionale, istituisce i Parchi e le Riserve naturali conformemente al documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Il documento di indirizzo, di cui al comma precedente, viene redatto attraverso conferenze alle quali partecipano le Province, le Comunità Montane e i Comuni interessati all'istituzione dell'area protetta.


 

 

ARTICOLO 35

1. L'articolo 3 della Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 9 è così integrato: dopo la parola "Bellini" aggiungere "e 500 milioni al Teatro Augusteo di Napoli, mediante prelievo dal capitolo 1000 dello stato di previsione della Spesa del 2000, che si riduce di pari importo".


 

 

ARTICOLO 36 (1)

[1. Per il triennio 2000-2002, al fine di assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate al finanziamento delle iniziative e degli interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed economico della Regione e, in particolare, ad assicurare concrete e durature offerte occupazionali e di lavoro, la Giunta Regionale è autorizzata, sin dall'esercizio finanziario 2000 ad assumere impegni complessivi di spesa in ordine alle provviste finanziarie assicurate dal P.O.R. Campania per il predetto arco temporale 2000-2002.

2.  A fronte del mancato avviamento delle iniziative e degli interventi per i quali sia stata assicurata la pertinente copertura finanziaria, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di definanziamento.

3. Tali impegni potranno essere assunti dopo la individuazione dei progetti da realizzare e finanziare.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 37

Alla Legge Regionale del 13 agosto 1998 n. 16 sull'assetto dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.), sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Possono partecipare ai Consorzi A.S.I. anche le Associazioni di imprenditori interessate alle problematiche dello sviluppo e dei servizi nonché Istituti bancari e finanziari operanti sul territorio".

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è soppressa e sostituita dalla seguente: a) Il Consiglio Generale è composto da un numero di membri definito dallo Statuto.


 

 

ARTICOLO 38 (1)

[1. I finanziamenti non utilizzati per le tipologie edilizie previste dal secondo Stralcio del Programma Quadriennale 92-95 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5083 del 26 giugno 1996 di cui all'allegato n. 1 e 2, del prospetto 7 (punto 2-5-4d della delibera CIPE del 16 marzo 1994) ed il prospetto 6, limitatamente alle cooperative edilizie (punti 2-5-3 delibera CIPE del 16 marzo 1994) vengono utilizzati per coprire il fabbisogno fino ad esaurimento dei soggetti ammessi definitivamente dalla graduatoria approvata con delibera di Giunta Regionale n. 6227 del 19 ottobre 1999, pubblicata sul B.U.R.C. n. 75 del 21 novembre 1999, per la concessione dei contributi per la costruzione di alloggi in locazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 493/93, anche in deroga alle percentuali previste dalla delibera di Consiglio Regionale n. 3/2 dell'11 gennaio 1995. In attuazione della delibera di Consiglio Regionale n. 97/6 del 25 giugno 1992 e n. 166/2 del 29 dicembre 1992 - 7° biennio Leggi nn. 457/78 e 67/88 e successive deliberazioni di Giunta Regionale nn. 10535 e 10536 del 31 dicembre 1996, in ottemperanza all'articolo 3 della Legge 179/92, è consentita la delocalizzazione in ambito regionale dei programmi non ancora iniziati, purché sia garantita l'immediata cantierabilità, come da delibera n. 162292 del Consiglio Regionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 39

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1°dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)


 

 

ARTICOLO 40

1. È istituito il fondo dell'assistenza alle attività Istituzionali dei titolari del diritto di iniziativa legislativa.

2. Il relativo onere cederà a carico del bilancio del Consiglio Regionale su apposita voce del Capitolo 5 mediante uno stanziamento complessivo annuo di lire 3 miliardi e 600 milioni. Per l'anno in corso lo stanziamento è determinato in lire 900 milioni mediante prelievo dell'occorrente somma dal capitolo 4 del bilancio del Consiglio regionale.

[3. Il Fondo potrà essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per la collaborazione, per fornitura di beni e servizi specifici occorrenti e per l'assistenza ai Consiglieri non previsti tra quelli di cui alla L. R. 5 agosto 1972, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.] (1).

4. Le spese di cui al comma precedente vengono richieste dal singolo Consigliere a titolo di rimborso forfettario, in analogia a quanto previsto dal Regolamento della Camera dei Deputati. (2)

5. La ripartizione del fondo avviene sulla base del numero dei Consiglieri iscritti a ciascun Gruppo o forza politica.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in precedenza sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 33, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10.


 

 

ARTICOLO 41

1. Le norme contenute nelle leggi regionali di "disposizioni di finanza regionale" hanno validità dall'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Le norme di cui al primo comma si applicano anche alle Leggi Regionali n. 9/98 e n. 5/99.


 

 

ARTICOLO 42

1. Fino alla data di approvazione del Piano Regionale delle attività estrattive di cui all'art. 2, della Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54, come risulta modificato dall'articolo 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 17c, comunque, entro il 31 dicembre 2001.


 

 

ARTICOLO 43

1. Per lo svolgimento dell'attività amministrativa connessa alla delega ai "Rapporti con i Paesi del Mediterraneo", attribuita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7746 del 12 settembre 2000 all'Assessore al Bilancio, Ragioneria, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio, è istituito il Cap. 509 nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000 con lo stanziamento di lire 20 milioni. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio.


 

 

ARTICOLO 44

1. È concessa una sovvenzione annuale, per la realizzazione delle finalità istituzionali all'Istituto Educativo Femminile "Mondragone" di Piazzetta Mondragone, n. 18 Napoli, di £. 500 milioni.

[2. È concessa una sovvenzione annuale, per la realizzazione delle finalità istituzionali, al Consorzio Osservatorio dell'Appennino Meridionale, con sede nell'Università degli Studi di Salerno in Fisciano, di Lire 300milioni.] (1)

3. Agli oneri derivanti si fa fronte con la appostazione di pari importo al Cap. 5168, di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20, dallo stanziamento della spesa di cui al Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1999 che si riduce di pari importo.

 

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 52, comma 16, lettera b) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.


 

 

ARTICOLO 45

La Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 14 è così integrata e modificata:

Articolo 15 bis
Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili

1. Ai sensi della Legge Regionale 13 agosto 1998 n. 14, è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito, denominato "Fondo".

2. Il Fondo è costituito dai finanziamenti dello Stato e dalle entrate conseguenti all'applicazione della Legge n. 68/99 articolo 14, comma 3, irrogazione di sanzioni e riscossione di contributi.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro, con particolare riferimento alle convenzioni ed alle iniziative intraprese dalle Cooperative socili di cui agli articoli 11 e 12 della citata Legge.

4. La Giunta Regionale stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato, approva il programma di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività.
Articolo 15 ter
Comitato Regionale per la gestione del Fondo 1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo che propone alla Giunta Regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di monitoraggio e di verifica dei risultati.

2. Il Comitato regionale per il Fondo è costituito da:

a) Assessore Regionale al Lavoro, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello regionale;

c) Un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) Un rappresentante delle associazioni dei disabili, comparativamente più rappresentative a livello regionale.

3. Alle sedute del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Dirigente del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Occupazione - Emigrazione - Immigrazione o suo delegato, il Direttore dell'Agenzia regionale del Lavoro o suo delegato.

4. Il Comitato regionale per il Fondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono esercitate dal Settore regionale per le Politiche del Lavoro.

6. Il Comitato regionale per il Fondo disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.


 

 

ARTICOLO 46

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'erogazione di un contributo straordinario di £. 80 milioni a favore del coniuge superstite del Sindaco del Comune di Castellabate (SA), tragicamente scomparso mentre coordinava le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio sviluppatosi in data 20 settembre 2000 sul territorio comunale.

2. Al relativo onere si farà fronte con lo stanziamento di £.80 milioni di cui al capitolo 7862, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2000, così denominato: "Contributo straordinario della Regione a favore del coniuge superstite del Sindaco del Comune di Castellabate, tragicamente scomparso a seguito dell'incendio del 20 settembre 2000", mediante prelevamento dal capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 2000 che si riduce di pari importo.


 

 

ARTICOLO 47

Il 1° comma dell'articolo 24 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5 è interpretato nel modo seguente:

"Ai Consiglieri regionali, per il libero svolgimento del mandato, è corrisposta una diaria mensile a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento dell'indennità di carica di Consigliere regionale, di cui all'articolo 2 della Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13".


 

 

ARTICOLO 48

Le prescrizioni delle prestazioni sanitarie che comportano compensazione tra le AA.SS.LL. devono essere tempestivamente notificate all'Azienda di appartenenza per un reale controllo della spesa.


 

 

ARTICOLO 49

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)


 

 

ARTICOLO 50

1. Le singole Commissioni Consiliari Regionali, sulla base di determina adottata dall'Ufficio di Presidenza delle stesse, in armonia con le norme del Regolamento di amministrazione del Consiglio regionale vigente, possono richiedere, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale consulenze su specifiche tematiche.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvederà ad adottare i consequenziali atti nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

3. Ogni singola Commissione Consiliare regionale non potrà superare l'ammontare complessivo lordo di 100 milioni per ogni esercizio finanziario.

4. L'onere di cui ai precedenti commi graverà sul capitolo 6 del Bilancio del Consiglio Regionale.


 

 

ARTICOLO 51

1. È istituita presso il SIT del Pausiljpon di Napoli una BASCO (Banca di sangue di cordone ombelicale) per rendere autonome le nostre comunità nella produzione di emoderivati.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per il corrente esercizio finanziario, in lire 520 milioni si fa fronte con lo stanziamento di pari entità, del Capitolo 7296, di nuova istituzione, denominato: "Oneri gestionali della BASCO della Regione Campania", mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20 dal Capitolo 1040 per l'esercizio finanziario 1999 che si riduce di pari importo.

3. Per i successivi anni si provvederà con la Legge di bilancio.


 

 

ARTICOLO 52

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)


 

 

ARTICOLO 53

1. È istituito un contributo annuale a favore delle sezioni campane dell'AIRC (Associazione Italiana Ricerca Cancro), dell'AIL (Associazione Italiana Leucemici), dell'ANT (Associazione Nazionale Tumori).

2. Tale contributo è finalizzato al potenziamento delle attività di ricerca per la lotta contro i tumori, in considerazione dell'elevato rilievo sociale delle attività svolte dalle associazioni indicate nel precedente comma.

3. Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta Regionale ed è ripartito tra le tre Associazioni in eguale misura.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 750 milioni si fa fronte per l'anno 2000, mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 20, dai capitoli 1030 e 1040 che si riducono rispettivamente di lire 250milioni e 500milioni.

5. Per i successivi anni si provvederà con Legge di bilancio.


 

 

 

ARTICOLO 54

1. Sono esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento della rete autostradale e stradale trasferita ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98 e di disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, nonché di classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono altresì esercitate dalla Regione le funzioni amministrative di gestione delle autostrade e delle strade regionali di cui al precedente comma, individuate con delibera di Giunta regionale sulla base della prevalente funzione di collegamento interregionale ed interprovinciale.

3. Le funzioni amministrative di gestione delle rimanenti strade trasferite alla Regione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 112/98, sono esercitate dalle Province.


 

 

ARTICOLO 55

1. Per la redazione del piano degli interventi per il 2000, ai sensi dell'articolo 3 della Legge Regionale 4 maggio 1987, n. 28, gli indirizzi, i criteri prioritari e selettivi sono gli stessi di quelli indicati nell'articolo 6 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5.


 

 

[ARTICOLO 56] (1)

[1. I benefici di cui al I° comma dell'articolo 32 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche agli invalidi del lavoro.

2. L'onere di cui al precedente comma ricade sul capitolo 2382 del bilancio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.


 

 

ARTICOLO 57

1. Per l'anno 2000, si concede un contributo straordinario a favore della Fondazione "A. Moscati" per la lotta contro l'usura.

2. Tale contributo, in attesa della relativa legge sull'argomento, da realizzare entro un periodo massimo di tre mesi, dall'approvazione della presente legge, è finalizzato, in considerazione dell'elevato rilievo sociale dell'attività svolta dall'Ente indicato nel precedente comma, al rafforzamento delle attività di sostegno ai soggetti colpiti da questa preoccupante piaga sociale.

3. Il contributo è concesso, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, per le attività svolte nell'ambito della Campania.

4. All'onere derivato dall'applicazione della presente Legge, stabilito in lire 1 miliardo, si fa fronte per l'anno 2000, mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi della Legge Regionale 27 luglio 1978, n. 20 dal capitolo 1030 che si riduce di pari importo, al capitolo 5176 di nuova istituzione denominato. "Contributo a favore della Fondazione -A. Moscati -".


 

 

ARTICOLO 58

1. Il termine del 31 ottobre stabilito dall'articolo 36 della Legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, così come modificato dalla Legge regionale 22 marzo 1991, n. 4, è fissato, per il corrente anno, al 30 novembre.


 

 

ARTICOLO 59

L'articolo 9 della Legge Regionale 5 agosto 1999 n. 5, integrato dall'articolo 1 della Legge Regionale 21 gennaio 2000 n. 2, è così modificato: dopo le parole " agli eredi legittimi" eliminare " in linea retta".


 

 

ARTICOLO 60

(Rinviato dal Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2000 a nuovo esame del Consiglio regionale della Campania)


 

 

ARTICOLO 61

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Bassolino


L'allegato "A" previsto dall'articolo 25 della presente legge, elenca i beni del patrimonio regionale per i quali è autorizzata l'alienazione, integrato con le modifiche apportate dall'articolo 3, comma 4 della Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8.

Inoltre l'articolo 34, delle Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 ha eliminato taluni cespiti immobiliari dall'elenco.