Legge Regionale 8 febbraio 2000, n. 4.

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 21 febbraio 2000

 

"Modifica dell'articolo 10 della Legge Regionale 1° febbraio 1980, N. 7, concernente: "Norme sulla disciplina dell'orario dei turni e delle ferie delle Farmacie della Regione Campania".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

ARTICOLO 1

L'articolo 10 della legge regionale 1° febbraio 1980, n. 7, è così modificato "Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie da un minimo di 15 giorni consecutivi ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, secondo turni stabiliti con deliberazioni del Direttore Generale della A.S.L., su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i Sindaci dei Comuni interessati. Il Direttore Generale, può esonerare, previa disponibilità del titolare e comunicazione all'ordine provinciale dei farmacisti, dall'obbligo di chiusura le farmacie rurali ed urbane sede unica, su motivata richiesta  dei Sindaci dei Comuni interessati".


 

 

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 8/2/2000

                                                                                                                    Losco