Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della   Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali  21 gennaio 2010, n. 2, 27 gennaio 2012, n. 1, 31 dicembre 2012, n. 4125 luglio 2013, n. 7 e 30 dicembre 2019, n. 27.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 12.

 

"Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 la seguente legge:

 

 Capo I - Principi generali

 

 

Art. 1
Finalità.

La Regione Campania in conformità alla legge delega in materia di Sanità pubblica di cui al D.P.R. del 24 luglio 1977, n. 616 alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 di riforma sanitaria, alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 istitutiva delle Aziende sanitarie locali (A.S.L.), alla legge 8 giugno 1990, n. 142 di disciplina degli Enti locali, promuove in collaborazione con i comuni, gli Enti e gli Istituti nonché i soggetti interessati:

a) l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania,

b) l'adozione di strumenti di controllo delle attività funerarie e cimiteriali;

c) la istituzione di un Istituto Regionale di Thanatologia;

d) lo studio per la istituzione di appositi corsi professionali destinati alla formazione degli operatori di attività funerarie nonché per la programmazione di interventi volti ad un potenziamento delle attività ed alla migliore conoscenza delle culture funerarie;

e) la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri dei vari gruppi culturali, degli stranieri residenti nonché il buono stato di conservazione dei cimiteri e la conservazione degli edifici storici ed artistici posti all'interno dei complessi cimiteriali;

f) lo sviluppo della pratica della cremazione dei cadaveri;

g) la istituzione di Registri per la classificazione ed identificazione degli operatori delle attività funerarie.

 

 

Art. 2
Programmazione ed interventi.

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, gli indirizzi generali e la priorità degli interventi da realizzare per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1.

2. La Giunta regionale delibera le convenzioni destinate a realizzare le opportune forme di coordinamento in esecuzione delle decisioni consiliari di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II e, sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, adotta gli atti per l'attuazione delle linee di programma atte a conseguire gli scopi di cui al comma 1 e approva le linee di programma per le autorizzazioni indicate nell'articolo 8 quater, comma 1, lettere a), b) e c), deliberate dai Comuni, previo parere della Consulta regionale delle attività funerarie, di cui all'articolo 3. (1)

3 bis. La Giunta regionale, sentito il parere della Consulta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con apposita delibera, definisce i requisiti strutturali e le disposizioni per la realizzazione e la gestione delle case funerarie e delle sale private del commiato da parte di imprese autorizzate all'esercizio delle attività funebri e delle strutture obitoriali (2).

4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, dispone la partecipazione a progetti Interregionali, Nazionali o Internazionali.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.


 

 

Capo II - Attività di consultazione

 

 

Art. 3
Consulta regionale delle attività funerarie.

1. È istituita la Consulta regionale delle attività funerarie e cimiteriali.

2. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulla condizione di salvaguardia igienico-sanitaria nelle attività funerarie e formulare proposte che ottimizzino l'impatto ambientale delle aree cimiteriali e le operatività cimiteriali;

b) osservare l'attuazione delle normative vigenti inerenti le attività di sepoltura, la pianificazione dei cimiteri e il trasporto dei cadaveri;

c) predisporre conferenze periodiche  sulle attività funerarie. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 4
Composizione della Consulta.

La Consulta regionale di cui all'articolo 3, è composta come segue:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato - presidente e componente:

b) un rappresentante dell'Associazione Nazionale comuni d'Italia designato da tale Associazione - componente;

c) da un medico specialista della medicina legale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designata dal Preside della Facoltà di Medicina Legale e del Lavoro della Università degli Studi di Napoli - componente;

d) da un medico specialista in Patologia Generale scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale di appartenenza - componente;

e) da un architetto scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale - componente;

f) da un geologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine Professionale - componente;

g) da due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), in qualità di componenti; (1)

h) da un rappresentante dei lavoratori del settore funerario designato dalle organizzazioni sindacali regionali - componente;

i) da un esperto in materia di culti o un antropologo scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dalla Curia per la prima figura professionale o dal Preside della Facoltà di Antropologia della Università degli Studi di Napoli per la seconda figura professionale - componente;

j) da un medico specialista in Igiene e Sanità pubblica scelto dalla Giunta su una terna di nomi designati dall'Ordine professionale - componente;

da un funzionario regionale di ruolo scelto dalla Giunta in funzione di Segretario.

 

(1) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 5 (1)

(Costituzione – Funzionamento e durata in carica della Consulta)

1. La Consulta regionale è nominata, all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e rimane in carica fino all'insediamento della nuova Consulta.

2. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un componente si procede alla sua sostituzione in conformità al comma 1.

3. La Consulta regionale si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.

4. La Consulta regionale è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno o quando ne faccia richiesta la metà dei suoi componenti. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.

5.    Ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica – Manovra economica 1 – Decreto anticrisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), la partecipazione alle sedute della Consulta regionale delle attività funerarie è a titolo onorifico.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 5 bis (1)

(Osservatorio regionale  per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per la legalità e la trasparenza delle attività funerarie e cimiteriali, di seguito, denominato Osservatorio regionale.

2. L'Osservatorio regionale svolge le seguenti attività:

a) monitora e controlla il libero, corretto e trasparente svolgimento delle attività funerarie e cimiteriali da parte dei soggetti pubblici e privati che operano in questi due settori;

b) promuove e supporta le amministrazioni comunali nella formulazione dei regolamenti di polizia mortuaria;

c) raccoglie le segnalazioni di violazioni alla presente legge e ai regolamenti comunali di polizia mortuaria, le valuta  ed eventualmente le trasmette alle autorità competenti.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 5 ter (1)

(Composizione dell'Osservatorio regionale delle attività funebri e cimiteriali)

1. L'Osservatorio è composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, in qualità di presidente;

b) il Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di sanità e sicurezza sociale o un suo delegato;

c) il Presidente della commissione consiliare anticamorra o un suo delegato;

d) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia;

e) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di sanità, designato dall'assessore regionale competente;

f) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di attività produttive, designato dall'assessore regionale competente;

g) un rappresentante della struttura amministrativa competente in materia di politiche di sicurezza, designato dall'assessore regionale competente;

h) due rappresentanti delle associazioni regionali antiracket ed antiusura maggiormente rappresentative;

i) due rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria delle attività funebri presenti nel Cnel.

2. La partecipazione dei componenti e del funzionario segretario, prevista nell'articolo 5 quater, comma 5, è a titolo onorifico e non dà luogo all'attribuzione di alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 5 quater (1)

(Costituzione, funzionamento e durata in carica dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale è nominato all'inizio di ogni legislatura e per l'intera sua durata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera di Giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo osservatorio regionale.

2. L'assenza di un componente a tre sedute consecutive ne determina l'automatica decadenza.

3. Il ruolo di componente dell'Osservatorio è incompatibile con quello di componente della Consulta di cui all'articolo 3.

4. L'Osservatorio si dota di un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza dei componenti.

5. Un funzionario della struttura amministrativa regionale competente svolge le funzioni di segretario.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 5 quinquies (1)

(Clausola valutativa)

1. L'Osservatorio, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Consiglio regionale, annualmente, una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Capo III - Individuazione di soggetti professionali all'esercizio di compiti funerari specifici

 

 

Art. 6

Organizzazione dei Servizi Sanitari di Necroscopia

1. I comuni, anche in consorzio tra loro, concordano con le Aziende sanitaria locali (A.S.L.), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopico e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.

2. I Direttori Sanitari delle A.S.L. hanno facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria.

2 bis. Le strutture obitoriali, le case funerarie e le sale del commiato sono attrezzate in conformità dei requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, previsti dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 801 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private). (1)

2 ter. Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale. (1)

2 quater. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). (1)

2 quinques. Il trattamento di cui al comma 2 quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica. (1)

2 sexies. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 7

Formazione di operatori funerari.

1. La Giunta regionale delibera la istituzione di appositi corsi professionali per operatori funerari e cimiteriali regolamentandoli con apposite normative che attengono alla formazione e l'aggiornamento professionale.

2. La Regione istituisce in collaborazione con Enti ed Istituti Scientifici l'Istituto Campano di Thanatologia, di Thanatoprassi e di trattamento e conservazione dei cadaveri.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte della consulta di cui al Capo II, delibera la istituzione presso la regione Campania del registro dei soggetti esercitanti l'attività funebre e di trasporto salme, autorizzati dai comuni a tale esercizio (sezione prima), nonché degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale in possesso del titolo di qualifica professionale (sezione seconda) e delle aggregazioni di imprese previste dall'articolo 1 bis, comma 3, dell'allegato A, regolamentandoli con apposita normativa. La tenuta del registro è a carico degli iscritti. (1)

3 bis. L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione. (2)

3 ter. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale. (2)

 

(1) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 75, lettera a) della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.


 

 

Art. 8 (1)

(Codice delle attività e delle imprese funebri)

1. Le imprese che svolgono attività funerarie sono tenute al rispetto delle regole disposte dal Codice delle attività e delle imprese funebri, allegato A".

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 8 bis (1)

(Controlli e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico–sanitari, dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:

a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8;

b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;

c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;

d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.

4. La sospensione temporanea prevista nel comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.

5. È interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:

a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter;

b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;

c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A;

d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 8 ter (1)

(Destinazione della riscossione delle sanzioni)

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 8 quater (1)

(Autorizzazioni)

1. I Comuni, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'articolo 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 bis, autorizzano:

a) l'esercizio delle attività funerarie;

b) la costruzione e il funzionamento delle strutture del commiato;

c) la costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

1bis. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività i cui alla lettera a) del comma 1 ha validità di ventiquattro mesi dalla data del rilascio. (2)

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 55, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

 

 

Capo IV - Armonizzazione della prassi funeraria e disposizioni su cimiteri e sepolture

 

 

Art. 9

Regolamenti comunali di polizia mortuaria.

1. I Comuni sono obbligati ad approvare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, apposito regolamento comunale di polizia mortuaria, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 285/1990. In caso di inadempienza delle amministrazioni comunali il Presidente della Giunta regionale, previa diffida,  esercita i poteri sostitutivi nominando un Commissario ad acta.". (1)

2. I Comuni disciplinano nei propri regolamenti l'attività dei servizi funebri e cimiteriali e assicurano che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. I Comuni, annualmente, verificano la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A  e  verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. (2)

3. I progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Cap. II che esprimerà il parere entro trenta giorni dalla trasmissione.

4. Ogni Comune nel cui territorio trovasi un cimitero deve dotarsi di un piano cimiteriale nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi IX e X del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. La pianificazione cimiteriale deve in ogni caso comprendere:

a) la rappresentazione dello stato di fatto quale base di partenza per la valutazione di piano;

b) la considerazione della totalità dei cimiteri del Comune qualora ne esistessero più di uno, rispetto alla osservanza del fabbisogno legale degli spazi destinati alla inumazione in campo comune;

c) la relazione tecnico-sanitaria del luogo con particolare attenzione alla situazione dell'orografia e della natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica;

d) una planimetria in scala adeguata al territorio del singolo cimitero dell'area di ampliamento o di costruzione.

6. Il piano cimiteriale di cui al comma 4, deve inserirsi nel contesto civile della città e raccordarsi al Piano regolatore generale (P.R.G.) della stessa in funzione delle aree che circondano il cimitero e le attività, anche mercantili, che lo interessano.

7. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale in caso di inerzia dell'Amministrazione comunale adotta i poteri sostitutivi conferendo ad un Commissario ad acta le competenze previste per la redazione del piano cimiteriale di cui al comma 4.

8. Le spese per la redazione dei piani cimiteriali restano a carico del Comune ove ha sede il cimitero ovvero dei comuni consorziati per l'uso del cimitero.

9. I comuni devono provvedere, anche in consorzio tra di loro a stabilire gestioni di servizi cimiteriali tali da consentire l'esecuzione ottimale degli stessi.

10. Nella disposizione dei servizi cimiteriali, il Comune deve distinguere le prestazioni rese in forma gratuita da quelle erogate in forma onerosa a domanda individuale, provvedendo, per quest'ultima gestione, alle necessarie coperture di spesa.

11. Nella ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai cimiteri, gli Enti Locali hanno l'obbligo di provvedere anche alla buona tenuta dei manufatti cimiteriali di particolare interesse artistico e religioso.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Comma così sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 75, lettera b) della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 successivamente dall'articolo 52, comma 30 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 poi dall'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 ed infine dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.


 

 

Art. 10

Costruzioni di cimiteri - Ampliamenti cimiteriali

1. La Regione Campania favorirà la edificazione di nuovi cimiteri consortili e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedono la costruzione nella propria area di reparti speciali per l'uso di sepolture di persone professanti culti diversi da quelli tradizionali, ovvero, di reparti riservati a comunità di stranieri residenti.

2. La Regione Campania favorirà la installazione di forni per la cremazione di cadaveri tenuto conto che tale forma di mineralizzazione contribuisce al contenimento delle aree cimiteriali.

3. Nella costruzione di nuovi cimiteri e nell'ampliamento di quelli esistenti, deve tenersi conto degli spazi da riservare a sepoltura di cittadini di diversa cultura funeraria favorendo l'accorpamento di tali sepolture e la concessione ad Enti, Associazioni ed Organizzazioni autofinanziate che ne curino il buono stato di manutenzione.

4. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti. È fatto l'obbligo ai comuni di istituire, anche attraverso consorzi, ed in coordinamento con le Aziende sanitarie locali (A.S.L.) di competenza territoriale il servizio di smaltimento dei detti rifiuti approntando opportune regolamentazioni di salvaguardia e prevenzione igienica.

 

 

Art. 10 bis (1)

(Realizzazione della sala pubblica del commiato)

1. I Comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individuano, con delibera, nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.

2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari. I Comuni privi di  spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala pubblica del commiato possono stipulare apposite convenzioni con i  Comuni limitrofi.".

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 10 ter (1)

(Gestione della sala pubblica del commiato)

1. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.

2. L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da regolamenti comunali emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Capo V - Norme finali

 

 

Art. 11

La presente Legge non comporta oneri finanziari sull'esercizio corrente.

Agli oneri per i futuri esercizi finanziari si provvederà con la legge di bilancio.

 

Art. 12

Pubblicazione e obbligo di osservanza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 novembre 2001

                                                                                                                                  Bassolino

 

Allegato A

Codice delle attività e delle imprese funebri (1)

 

(1) Titolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.


 

Art. 1  (1)

(Attività funerarie)

1. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre garantiscono servizi decorosi ed applicano prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.

2. L'attività funebre consiste nello svolgimento di tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:

a) vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;

b) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

c) preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;

d) trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;

e) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;

f) trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;

g) recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

3. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

4. È vietato alle imprese funebri:

a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;

b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;

c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private.

5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:

a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

6.  I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.

7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è  avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.

8. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della legge. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:

a) un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 7 della legge;

b) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti indicati all'articolo 7 della legge e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;

c) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Art. 1 bis (1)

(Imprese funebri)

1. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:

a) una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dai regolamenti comunali in materia;

b) un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al decreto del Presidente della Repubblica  285/1990;

c) contratto di locazione o titolo di proprietà dell'autorimessa, dotata di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale assunto dal Comune di pertinenza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 e delle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio. L'autorimessa dislocata dalla sede principale se non pubblicizzata non è da considerarsi filiale. (2)

d) un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della l. r. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, previa autorizzazione del comune, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.

3. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.

4. I Comuni verificano annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 55, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

 

 

Articolo 2

Informazioni.

1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre prezzi relativi senza influenzarne le scelte.

2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.

3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relativo al decesso.

 

 

Articolo 3

Tipologie di funerali.

1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:

a) funerali con prestazioni standardizzate;

b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;

c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;

a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;

a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

4 bis. Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Articolo 4

Pubblicità.

1. La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.

2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

2bis. È consentita la pubblicità in ogni forma e con ogni mezzo dell'attività funebre, di trasporto funebre, onoranze funebri, pompe funebri, di agenzia funebre, filiali o diversamente denominata solo ed esclusivamente se riferita a "pubblicità informativa riportante solo le seguenti informazioni: logo – ubicazione – descrizione servizi – recapiti telefonici – direttore tecnico. (1)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 5, lettera c), legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

 

 

Articolo 5

Ordinativi di servizio e documentazione contabile.

1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

 

 

Articolo 6

Condotta professionale.

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente Codice. (1)

2. Ai fini delle responsabilità previste al comma 1 si precisa che:

a) solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi;

b) nell'esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre è fatto divieto di utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista nell'articolo 7 della legge, non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa. (2)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 1), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 2), legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.


 

 

Articolo 7

Sede dell'impresa.

1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. È ammessa la contrattazione dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'articolo 3, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione. (1)

2. È assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi è ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Articolo 8

Personale delle imprese funebri.

1. Le regole contenute nel presente Codice debbono essere portate a conoscenza del personale delle imprese funebri.

2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

In particolare:

- il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.

3. Le continuate infrazioni al presente Codice da parte del personale dell'impresa funebre portano alla responsabilità diretta dell'impresa.

 

 

Art. 9 (1)

(Compiti)

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

a) l'identità del cadavere;

b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;

d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

2. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

3. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

4. Le autorizzazioni di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990 e di cui all'articolo 74, comma 1, del  decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), sono rilasciate al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.

5. Nelle autorizzazioni di cui al comma 4 sono riportate:

a) le generalità del defunto;

b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;

c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;

d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.

6. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 5 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al comma 2 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di  violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.

 

 

Articolo 10 (1)

Regolamento.

[1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la Consulta di cui all'articolo 3 della Legge regionale di Disciplina delle Attività funerarie, proporrà alla Giunta regionale un regolamento disciplinare sulle infrazioni al presente Codice di comportamento per le imprese funebri.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge regionale 25 luglio 2013, n. 7.