Legge Regionale 25 luglio 2002, n. 13.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 37 del 5 agosto 2002

 

"Intervento regionale per lo sviluppo di confidi nel settore agricolo"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Campania, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte degli agricoltori, singoli o associati, promuove la costituzione e lo sviluppo dei Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'articolo 29 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, di seguito denominati Confidi.

 

 

ARTICOLO 2

Intervento regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono concessi ai Confidi contributi:

a) per l'integrazione del fondo rischi;

b) per la realizzazione di programmi annuali di sviluppo organizzativo o gestionale, di servizi finanziari nonché di attività di informazione, di consulenza e di assistenza finanziaria alle imprese associate.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono concessi fino alle misure massime di seguito indicate:

a) il primo anno di erogazione, tre volte il valore del fondo rischi esistente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione della domanda;

b) il secondo anno di erogazione, due volte il valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente;

c) il terzo anno di erogazione, una volta il valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente;

d) gli anni successivi, il cinquanta per cento del valore dei nuovi apporti al fondo rischi registrati nell'anno precedente.

3. Il contributo previsto al comma 1, lettera b), è commisurato fino al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di cui al comma 1; il contributo non può, comunque, eccedere l'importo di euro 154.937,07.

4. La Giunta regionale, con cadenza biennale, individua le categorie di spesa dei programmi di cui al comma 1, lettera b),nonché la proporzione fra le singole categorie e la spesa complessiva.

 

 

ARTICOLO 3

Beneficiari

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concessi ai Confidi che:

a) siano iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) siano regolati da uno statuto il quale preveda:

1) il fine di mutualità fra gli aderenti;

2) che le garanzie siano concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte e versate;

3) che possano aderirvi esclusivamente imprenditori agricoli, singoli e associati, ai sensi della vigente legislazione;

4) che possano aderirvi, quali sostenitori, Enti pubblici ed Organismi privati;

5) che il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi siano costituiti per almeno due terzi da soci di cui al punto 3;

c) operino in ambito territoriale provinciale, interprovinciale o regionale e abbiano natura giuridica di primo o secondo grado;

d) dispongano di un fondo rischi di un ammontare non inferiore a euro 154.937,07;

e) abbiano il capitale sociale o fondo consortile interamente versato;

f) abbiano stipulato con una o più aziende di credito convenzioni per regolare i rapporti economici, giuridici e di altra natura, attinenti al credito da concedere agli operatori agricoli.

2. Se i requisiti di cui al comma 1, punti 2-3-4-5, e lettere d) ed e) non sono posseduti all'atto della domanda, il soggetto richiedente assume formale impegno ad acquisirli entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

 

 

ARTICOLO 4

Controllo e sanzioni

1. Contestualmente alla delibera di cui all'articolo 2, comma 4, da adottare entro il 30 settembre precedente al biennio di riferimento, la Giunta regionale definisce le modalità di controllo sui Confidi, al fine di assicurare l'esatta destinazione dei contributi concessi nonché il rispetto delle altre condizioni o dei requisiti previsti dalla presente legge.

2. La violazione degli obblighi di cui alla presente le gge da parte dei Confidi, se non imputabile a cause di forza maggiore, comporta:

a) la revoca dei contributi e la restituzione di quelli erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente fra la loro riscossione ed il rimborso;

b) il non accesso ai contributi di cui alla presente legge per un periodo di tre anni.

 

 

ARTICOLO 5

Procedimento amministrativo

1. Le domande del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono presentate alla Giunta regionale – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Bilancio e Credito Agrario – entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Le domande del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono presentate entro il 30 novembre precedente all'anno di riferimento.

3. I contributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, previa istruttoria del Settore di cui al comma 1, sono concessi, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, dalla Giunta regionale con deliberazione da adottare, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 gennaio di ciascun anno.

4. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono liquidati contestualmente alla concessione.

5. I contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono liquidati sulla base dell'accertamento di avvenuta realizzazione del programma. Contestualmente alla concessione è disposta l'erogazione di una anticipazione di importo pari al cinquanta per cento del contributo. La liquidazione è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, o dell'Assessore delegato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di liquidazione.

 

 

ARTICOLO 6

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 5 sono presentate entro il 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della deliberazione di cui all'articolo 2, comma 4, ed i provvedimenti di concessione, salvo quanto previsto all'articolo 7, sono adottati nei successivi 90 giorni.

 

 

ARTICOLO 7

Applicazione della legge

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'espletamento di tutte le procedure e degli adempimenti previsti per l'attuazione degli interventi, con esclusione dei soli atti di concessione e di assunzione degli impegni di spesa, che restano subordinati all'adozione, ai sensi dell'articolo 87 – ex 92 - del Trattato dell'Unione Europea e della decisione favorevole da parte della Commissione dell'Unione Europea.

2. La decisione della Commissione dell'Unione Europea è pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

 

ARTICOLO 8

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dalla presente legge, determinato per l'esercizio finanziario 2002 in Euro 1.549.370,70, si fa fronte mediante:

a) la situazione nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2002 delle seguenti Unità Previsionali di Base - U.P.B. -:

1) U.P.B. 7.29.65 con la denominazione "Contributi a favore dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva fidi per la integrazione del fondo rischi" e con la dotazione, per la competenza e la cassa, di Euro 1.032.913,80;

2) U.P.B. 7.29.65 con la denominazione "Contributi a favore dei Consorzi e delle Cooperative di garanzia collettiva fidi per la realizzazione di programmi di sviluppo, di servizi finanziari e di attività di informazione, di consulenza e di assistenza finanziaria alle imprese associate" e con la dotazione, per la competenza e la cassa, di Euro 516.456,90.

2. Per gli esercizi successivi le spese occorrenti per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge e la relativa copertura finanziaria, sono determinate con la legge di approvazione del bilancio.

 

 

ARTICOLO 9

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2002

Bassolino