Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 e 7 dicembre 2010, n. 16  e 7 agosto 2019, n. 16.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 5.

 

"Promozione della ricerca scientifica in Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

 Articolo 1

Finalità

1. Con la presente Legge la Regione Campania persegue i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico;

b) favorire la creazione di opportunità di finanziamenti per la ricerca progettata e condotta da giovani, al fine di rimuovere i rischi del depauperamento di risorse umane innovative nel sistema della ricerca regionale;

c) favorire lo svolgimento di un adeguato ruolo delle molteplici competenze presenti sul territorio  regionale anche con l'obiettivo di realizzare un reale collegamento tra mondo della ricerca e mondo produttivo nel complessivo processo di sviluppo;

d) sostenere interventi in materia di ricerca in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea, coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale.


 

 

Articolo 2

Programma degli interventi

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, la Regione si dota di uno strumento di programmazione  con il quale: (1)

a) adegua la propria attività promozionale agli indirizzi della politica nazionale nel campo della ricerca, ai piani e progetti elaborati dal Governo, in armonia con i programmi e le direttive europee, concorrendo con proprie proposte alla programmazione nazionale nel rispetto della vigente normativa;

b) promuove, favorendone l'istituzione o anche il sostegno, servizi di informazione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvolgimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali;

c) provvede al cofinanziamento di programmi di ricerca di università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private, nonché strutture sanitarie pubbliche che abbiano i requisiti di carattere scientifico

stabiliti con delibera di Giunta regionale, individuando specifici strumenti di incentivazione per le attività di ricerca promosse e condotte da giovani; (2)

d) promuove la formazione di consorzi, società consortili e fondazioni, con finalità di attività di ricerca, anche mediante convenzioni o partecipazioni;

e) concede contributi per progetti di ricerca e provvede alla realizzazione del coordinamento degli interventi regionali in materia;

f) concede contributi per la pubblicazione di opere di interesse scientifico e culturale, per la cura della raccolta e della divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore scientifico.

 

(1) Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(2) Lettera così integralmente sostituita dall'articolo 19, comma 16 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16.


 

 

Articolo 3

Strumento di programmazione (1)

1. Il Programma degli interventi di cui all'articolo 2, deve indicare: (2)

a) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario; (3)

b) la ripartizione delle risorse e l'impegno finanziario relativo ai singoli piani annuali di esecuzione;

c) le fonti finanziarie ed il tasso di cofinanziamento per ciascun intervento;

d) i settori di interesse prioritario verso i quali indirizzare i progetti;

e) criteri di valutazione di riferimento.

2. Il Programma, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma e) e f), si realizza attraverso specifici piani annuali di attuazione.

 

(1) Rubrica così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(2) Alinea così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(3) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Art. 4 (1)

Adozione e formulazione del programma

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di ricerca scientifica, formula il programma di ricerca e lo sottopone alla commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" che lo approva o lo rinvia".

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 in seguito il comma 1 è stato così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

 

Articolo 5 (1)

Attuazione del Programma triennale

[1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla ricerca scientifica, delibera le iniziative previste dal Programma triennale ed approva i Piani annuali di attuazione di cui all'articolo 6.

2. I Piani annuali di attuazione sono predisposti ed avviati entro il 31 gennaio di ciascun anno e, individuati i soggetti beneficiari, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 giugno dello stesso anno.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Articolo 6

Piani annuali di attuazione

1. I Piani annuali di attuazione riguardano progetti rispondenti alle iniziative di cui all'articolo 2, comma e) e f), e sono attuati da Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel territorio regionale, individuati attraverso azioni di evidenza pubblica emanati in esecuzione del Programma.

2. I progetti devono corrispondere alle priorità indicate nel programma di cui all'articolo 3, punto d), ed avere la finalità di innescare processi innovativi, conoscitivi e propulsivi del sistema della ricerca regionale.

[3. I progetti devono contenere il programma delle attività, i tempi e le modalità di svolgimento, le risorse umane e strumentali necessarie e la relativa analisi economica-finanziaria per la completa realizzazione dell'intervento.] (1)

4. I Piani annuali sono disciplinati da un apposito Regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, comma 3.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Art. 7

Elaborazione, attuazione e verifica del Programma

1. Il Comitato scientifico di garanzia, di cui all'articolo 8, supportato dalle strutture amministrative operanti nelle materie delegate all'Assessore alla ricerca scientifica, è organo di elaborazione, attuazione e verifica del Programma.

 

(1) Articolo dapprima modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 in seguito sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

 

Articolo 8

Comitato scientifico di garanzia

1. È istituito il Comitato scientifico di garanzia per la valutazione ex ante dei progetti presentati per la concessione di contributi.

2. Il Comitato è composto da quattordici componenti di alta qualificazione scientifica, nominati per la durata di trenta mesi, con decreto del Presidente della regione Campania, di cui sette proposti dall'assessore delegato alla ricerca scientifica e sette proposti dalla commissione consiliare permanente. "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali". In sede di prima applicazione, i componenti nominati su proposta della commissione consiliare permanente "Istruzione e cultura. Ricerca scientifica. Politiche sociali" sono aggiunti, con decreto, a quelli già nominati su proposta dell'assessore delegato alla ricerca scientifica. (1)

[3. Il Comitato è presieduto da uno dei componenti su indicazione dell'Assessore alla ricerca scientifica.] (2)

[4. Il Comitato, per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca, si avvale di revisori esterni internazionali, esperti nelle specifiche materie.] (2)

5. Assolve le funzioni di segretario un funzionario del Settore ricerca scientifica, nominato con decreto dell'Assessore al ramo.

[6. Il Comitato è supportato da una segreteria tecnica appositamente costituita presso il Settore ricerca scientifica.] (2)

7. Per le prestazioni di cui all'articolo 9, ai componenti il Comitato è attribuito un compenso determinato dalla Giunta regionale.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 in seguito modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Articolo 9

Compiti del Comitato scientifico di garanzia

1. Il Comitato scientifico di garanzia effettua la valutazione di conformità delle proposte presentate secondo gli obiettivi del Programma, nonché la valutazione di merito nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, comma e), indicando i progetti idonei al contributo. (1)

2. Per i progetti di ricerca, il Comitato formula la graduatoria di tutti i progetti valutati positivamente con il relativo punteggio ottenuto e l'elenco dei progetti non ammessi al contributo con le relative motivazioni di esclusione. (2)

[3. Al Comitato è affidata la funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione del Programma triennale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Comitato formula un rapporto annuale sull'andamento dei Piani d'attuazione ed eventuali rimodulazioni degli interventi.] (3)

[4. L'Assessore alla ricerca scientifica relaziona alla Giunta regionale ed alla commissione competente del Consiglio regionale sullo stato di attuazione del Programma triennale e le eventuali proposte di revisione dello stesso.] (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Art. 10 (1)

Modalità di verifica e controllo dei progetti

1. La verifica ed il controllo ex post dei progetti è effettuata dalla struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica a seguito della presentazione di idonea documentazione da parte del soggetto beneficiario. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità di erogazione dei contributi in ragione degli stati di avanzamento dei progetti e le modalità e le fasi della verifica e del controllo ex post.

2. Per i progetti ammessi a contributo i beneficiari attestano la rispondenza degli obiettivi scientifici raggiunti a quanto descritto nel progetto, previa autocertificazione del responsabile scientifico della struttura cui afferisce il progetto.

3. La verifica amministrativo-contabile dei documenti di spesa esibiti dal beneficiario a supporto delle spese sostenute, è di competenza della struttura amministrativa competente in materia di ricerca scientifica.

4. La disciplina di cui alla presente disposizione si applica anche ai programmi che, alla data di entrata in vigore della stessa, non sono conclusi.

 

(1) Articolo dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera p) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 in seguito dall'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

 

Articolo 11 (1)

Revisione del Programma triennale

[1. Le varianti al Programma triennale sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale con le stesse modalità stabilite all'articolo 4.

2. Con Legge di bilancio o sua variazione, gli stanziamenti annuali sui competenti capitoli di spesa saranno adeguati alle esigenze finanziarie conseguenti alle intervenute revisioni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera q) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.


 

 

Articolo 12

Avvio della programmazione

1. Il primo Programma di interventi in materia di ricerca scientifica sarà predisposto nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. (1)

2. L'Assessore delegato alla ricerca scientifica, entro trenta giorni dalla data di approvazione del Programma, avvia l'attuazione del Piano attraverso strumenti di evidenza pubblica, approvati con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. (2)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12.

(2) Comma modificato dapprima dall'articolo 1, comma 1, lettera s) della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 12 in seguito dall'articolo 10, comma 1, lettera e) della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.

 

 

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti della presente Legge, si provvede con la legge di bilancio per il corrente esercizio finanziario, così come per gli anni successivi.


 

 

Articolo 14

Norme finali

1. È abrogata la legge regionale 31 dicembre 1994, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Regolamento di attuazione disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani annuali ed è approvato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania entro 30 giorni dall'approvazione del Programma triennale.


 

 

Articolo 15

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

28 marzo 2002                                                                                                    

Bassolino