Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.     

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4.


"Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenza fitosanitarie conclamate"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1

1. La Regione Campania tutela il patrimonio agricolo e forestale regionale da tutte le cause avverse, ivi comprese quelle di origine parassitaria.

2. La Regione Campania provvede al monitoraggio delle infezioni ed infestazioni che si verificano a carico di tutte le specie vegetali, presenti sul territorio regionale, e fornisce le indicazioni tecniche per il loro controllo.

3. La Regione Campania individua le eventuali emergenze fitosanitarie che, da focolai d'infezione o di infestazione iniziali rilevati a carico di coltivazioni agrarie, forestali o di essenze vegetali facenti parte del verde urbano, possono diffondersi a più vaste aree di territorio, mettendo in pericolo le coltivazioni agrarie, forestali o le essenze vegetali facenti parte del verde urbano.

 

 

Articolo 2

1.Per i fini di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale incentiva gli interventi per il controllo di conclamate emergenze fitosanitarie, di cui al comma 3 dell'articolo. 1, che possono riguardare coltivazioni agrarie, forestali o essenze vegetali facenti parte del verde urbano.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono volti a fare sì che gli interventi coinvolgano la totalità del territorio interessato all'emergenza fitosanitaria o la maggiore parte di esso, così da consentire il controllo nel più breve tempo possibile.

3. Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 consistono in contributi fino al 70% dei costi derivanti dall'attuazione delle azioni di controllo fitosanitarie, previste da Progetti di intervento territoriali, redatti dai beneficiari dell'iniziativa ed approvati dalla Giunta regionale.

 

 

Articolo 3

1. I beneficiari dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 2 sono individuati come segue:

a) enti locali presenti sul territorio regionale;

b) associazioni di produttori;

c) cooperative;

d) consorzi.

d bis) altri soggetti privati in forma associata. (1)

2. I beneficiari di cui al comma 1, per accedere agli aiuti, devono presentare all'Assessore competente per materia - Servizio Fitosanitario regionale, il Progetto di intervento territoriale di cui al comma 3 dell'art. 2, nel quale sono indicati: (2)

a) i limiti del territorio colpito e quello interessato all'intervento;

b) i criteri di intervento che si intendono applicare per controllare o limitare l'emergenza fitosanitaria, preferendo quelli a minore impatto ambientale;

c) il fabbisogno finanziario così come risulta da un dettagliato computo economico.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 29, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Alinea modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.


 

 

Articolo 4

1. I criteri di base per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 2 sono i seguenti:

a) urgenza fitosanitaria;

b) valutazione dello specifico pregio delle colture interessate.

2. Ai fini dell'attuazione della presente Legge, il Presidente della Giunta regionale, con delibera di Giunta, sentito il parere della competente Commissione consiliare, emana un apposito Regolamento per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, anche in relazione alle modalità di erogazione dei contributi.

 

 

Articolo 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente Legge per il biennio 2001/2002 trova capienza per Euro 516.457,00 sul capitolo 3551 del bilancio di previsione 2001 la cui denominazione è così modificata: Attività di ricerca e sperimentazione a carattere regionale, interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate, informazione, consulenza ed in genere assistenza tecnica in agricoltura; partecipazione ad organismi di intervento - legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, e legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, - Risorse vincolate.

2. La relativa spesa sarà sostenuta con le risorse costituite dai residui fondi statali di cui alle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 12 luglio 1991 n. 201, ed art. 3 del decreto legislativo 19 gennaio 1996, n. 26, costituenti elementi attivi dell'avanzo dell'Amministrazione regionale, - A 2 -.

3. A partire dall'esercizio finanziario 2002, la Giunta regionale determina lo stanziamento da destinare agli interventi della presente Legge.

 

 

Articolo 6

1. La presente Legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

28 marzo 2002                                                                 

Bassolino


Atti Correlati

Regolamento Regionale 14 ottobre 2006, n. 4: "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate".