Legge Regionale del 12 dicembre 2003, n. 26

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 60 del 22 dicembre 2003

 

"Norme per il personale precario della Sanità"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

1. Le aziende del servizio sanitario regionale devono bandire i concorsi per titoli ed esami riservando il trenta per cento dei posti al personale interno come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, articolo 1, comma 2. Nell'ambito di tale riserva, una quota noninferiore al trenta per cento è destinata esclusivamente a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno prestato servizio a tempo determinato presso le aziende del servizio sanitario regionale o policlinici per un periodo non inferiore a dodici mesi e che, alla data dell'emanazione dei bandi di concorso, non risultano già dipendenti a tempo indeterminato presso aziende del servizio sanitario nazionale o policlinici.

2. I posti riservati non assegnati al personale interno sono attribuiti al personale che ha prestato servizio a tempo determinato.


 

 

Articolo 2

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

Bassolino