Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 12 novembre 2004, n. 8, 11 agosto 2005, n. 15, 29 dicembre 2005, n. 24, 19 gennaio 2007 n. 1, 4 aprile 2007, n. 5, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, nn. 1 e 3, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 18 giugno 2016, n. 1530 dicembre 2019, n. 27, 29 giugno 2021, n. 5, 5 luglio 2023, n. 11 e dalla sentenza della Corte costituzionale 20 – 24 marzo 2006, n. 119

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

 

 

"Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

Fondo da ripartire.

1. A decorrere dall'esercizio 2004, nel bilancio regionale è iscritto un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2. L'attribuzione delle risorse alle competenti Unità Previsionali di Base è disposta con delibera della Giunta regionale, approvata dal Consiglio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 è prioritariamente utilizzato per il rafforzamento patrimoniale delle Aziende sanitarie locali o per l'incremento del capitale della società di cui all'articolo 6, comma 1, in relazione a specifici programmi, anche pluriennali, approvati con le delibere della Giunta regionale di cui al comma 1. In caso di attribuzione delle risorse su base pluriennale, il fondo negli esercizi successivi è iscritto al netto delle quote già attribuite.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati  attraverso la legge di bilancio. (1)

4. L'eventuale quota del fondo non utilizzata entro il termine di ogni esercizio finanziario è riassegnata alla spesa nell'esercizio successivo per le medesime finalità, ovvero può essere destinata, con apposita norma della legge finanziaria, ad interventi di interesse sociale e a spese di investimento.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

 

Articolo 2

Aumento della tassa automobilistica regionale per l'anno 2004.

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui alla legge 14 giugno 1990, n. 158, articolo 5 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, dovuti dall'1 gennaio 2004 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi in vigore nell'anno 2003.

2. Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dal 1 gennaio 2006. (1)

 

(1) Comma così aggiunto dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 


[Art. 3] (1)

[(Imposta regionale sulla benzina per autotrazione)]

[1. È istituita dall'1 gennaio 2004 l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.

2. La misura dell'imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.

3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi erogati che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).

4. L'imposta è versata alla Regione, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dei consumi, sul conto corrente della tesoreria regionale.

5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi e all'indennità di mora.

6. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sono effettuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base delle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati.

7. Alla Regione Campania, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi, deve essere presentata dichiarazione di consumo su modello approvato dal dirigente della struttura tributaria regionale.

8. Gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli trasmettono ai competenti uffici regionali i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori.

9. Al fine di regolamentare le procedure e rafforzare l'attività di controllo e di recupero dell'imposta, è stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Regione e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

10. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative sono di spettanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. Per la riscossione coattiva, gli interessi e l'indennità di mora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dall'articolo 3, comma 13, della legge 549/1995, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 504/1995 ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

12. L'amministrazione regionale ha facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di accedere ai dati risultanti dalle registrazioni fiscali tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organo competente per l'accertamento.

13. Per i periodi d'imposta precedenti al 2016, resta ferma la disciplina regionale vigente al 31/12/2015.

14. Per quanto non espressamente previsto della presente legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 54, comma 2, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5. In precedenza, il presente articolo era stato modificato dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, dall'articolo 1, comma 3, lettera a), b) e c) della legge regionale 11 agosto 2005 n. 15 e dall'articolo 14, comma 1 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.


 

 

Articolo 4 (1)

Termini di validità.

[1. L'aumento della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 2 e l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 3, considerati strumenti straordinari di imposizione fiscale, sono validi fino alla possibilità di introdurre imposte o sovraimposte dirette regionali.]

 

 

(1) Articolo soppresso per effetto dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.


 

 

Articolo 5

Disposizioni per la copertura dei disavanzi pregressi del sistema sanitario regionale.

1. Il disavanzo 2002 è finanziato con le somme derivanti dalle disposizioni previste dai commi 2 e 3 e con le somme disponibili sulla U.P.B. 4.15.38 del bilancio 2003, fermo restando i provvedimenti relativi alla copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale fino all'anno 2000, ed i provvedimenti finalizzati alla parziale copertura del disavanzo per l'anno 2001.

2. Al fine di conseguire il più efficiente ed efficace impiego delle risorse assegnate alla Regione e considerata la loro distribuzione temporale di utilizzo per la realizzazione delle iniziative regionali per l'edilizia pubblica prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, le risorse finanziarie appostate nel bilancio regionale nello stato di previsione della spesa 2003 all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401 - limitatamente alla somma di Euro 550.000.000,00, fermo restando il rispetto degli obblighi assunti derivanti dall'applicazione di disposizioni legislative vigenti, sono destinate al finanziamento della maggiore spesa per l'assistenza sanitaria accertata per l'anno 2002 per assicurare il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 ed alle conseguenti delibere di Giunta regionale n. 1082/02, n. 4845/02 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'importo di cui al secondo comma è iscritto all'U.P.B. 4.15.38 del bilancio regionale 2003- stato di previsione della spesa.

4. La copertura finanziaria delle iniziative programmate per l'edilizia pubblica è assicurata per gli anni 2003 e 2004 dalle disponibilità residue delle somme appostate all'U.P.B. 1.3.10 - capitolo gestionale 2401- del bilancio regionale 2003 - stato di previsione della spesa.


 

 

Articolo 5 bis (1)

Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/03.

 

(1) Articolo dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 successivamente abrogato dall'articolo 44, comma 10, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 in seguito l'articolo 8 della legge regionale 21 luglio 2012, n. 22 ha abrogato il succitato comma 10, dell'articolo 44 della legge regionale 1/2012 e contestualmente stabilito in modo espresso la riviviscenza del presente articolo. 


 

 

Articolo 6

Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere.

1. La Regione Campania costituisce una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, (1) finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità.

[2. La Regione Campania con decreto del Presidente della Regione designa i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società di cui al comma 1.] (2)

3. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto nel presente articolo, compresa la determinazione del capitale sociale della società di cui al comma 1.

4. Al fine di pervenire ad un migliore utilizzo delle risorse e di razionalizzazione della spesa sanitaria è istituito presso l'assessorato competente un osservatorio regionale per conseguire una conoscenza delle migliori condizioni di mercato.

5. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, è autorizzata ad emanare il provvedimento con il quale sono definite le procedure attuative, sentito il parere della II e V commissione consiliare permanente.

6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2007 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -IRPEF- e dell'imposta regionale sulle attività produttive -IRAP-. (4)

6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità -SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 -commissioni e spese-). (5)

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità -So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL.. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005. (3)

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi (3).

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione. (3)

10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell'articolo 1269 del codice civile, alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l'esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento. (7)

10 bis. A seguito della soppressione dell'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN), intervenuta ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20 (Misure per introdurre la cultura della responsabilità nell'organizzazione sanitaria nonché migliorare i servizi ai cittadini- Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 -Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), la So.Re.Sa svolge in via ordinaria funzioni di supporto alla Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del SSR della Regione Campania per la progettazione, lo sviluppo ed il funzionamento del sistema informativo sanitario, la gestione dei flussi sanitari ed i servizi di sanità digitale. (16)

[11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO..] (8)

12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Porpuse Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. La conseguente obbligazione di pagamento è oggetto di impegno pluriennale di spesa verso la Special Purpose Vehicle –SPV- ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c) e dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 nonché di ruoli di spesa fissa ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della medesima legge. (6) Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente. (3)

13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie. (2)

13bis. La So.Re.Sa. assiste e supporta le ASL e le AO nella gestione dei processi amministrativi e contabili, nel controllo di gestione e nella pianificazione aziendale nei settori dell'innovazione tecnologica, dell'informatica e della logistica integrata dei beni sanitari, al fine di promuovere l'adozione di modelli organizzativi e gestionali orientati alla centralizzazione, all'efficienza e all'efficacia del SSR. (9)

14. Al fine della attuazione del comma 10, la So.Re.Sa., ove lo ritenga necessario, acquisisce, dalle aziende per le quali opera, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti per materia che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime aziende. I dirigenti responsabili degli uffici finanziari delle aziende attestano che non è avvenuto il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. I dirigenti responsabili degli uffici delle aziende provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'attuazione del presente comma mediante proprie strutture o, previo accordo, avvalendosi dei servizi ispettivi e di vigilanza delle amministrazioni centrali. (10)

14 bis. In caso di mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito, nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, dovuta a negligenza del dipendente assegnato all'ufficio tenuto a renderla, al medesimo dipendente si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva. Se la mancata espressa attestazione della sussistenza o insussistenza del debito nel termine di trenta giorni previsto dal comma 14, è dovuta ad inerzia del dirigente responsabile dell'ufficio tenuto a renderla che non esercita i poteri di direzione, di coordinamento e di controllo della attività dell'ufficio e dei dipendenti allo stesso assegnati, al medesimo dirigente responsabile dell'ufficio si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva ed il relativo comportamento è comunque valutabile anche ai fini della responsabilità dirigenziale. (11)

14 ter. Ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria la So.Re.Sa., entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla creazione di una banca-dati unificata di tutti in fornitori delle ASL e delle AO e dei relativi flussi finanziari. Le modalità di finanziamento della predetta banca-dati e gli obblighi di conferimento degli enti del servizio sanitario regionale sono disciplinati con il provvedimento di cui al comma 10. La So.Re.Sa. trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione concernente l'attività svolta, con particolare riguardo ai dati concernenti l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 10 e 15. (11)

14 quater. Per lo svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge la So.Re.Sa. è autorizzata, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ad attivare procedure di reclutamento ordinario per l'assunzione a tempo indeterminato di personale, in rapporto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e comunque nei limiti della spesa risultante dalla convenzione quadro sottoscritta con la Regione. (17)

14quinquies. La So.Re.Sa. trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno alla Giunta regionale:

a) il programma annuale di procedure centralizzate, in favore delle amministrazioni di cui al comma 15, per l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tenuto conto delle categorie merceologiche del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità' di Stato e di tesoreria), di altre previsioni normative, delle scadenze di precedenti contratti-convenzioni centralizzati di analoghe forniture, degli indirizzi raccolti in sede di preventiva consultazione da aziende sanitarie o altre amministrazioni pubbliche periferiche della Regione ordinati per incidenza economica della fornitura-servizio e contenimento atteso della spesa;

b) la programmazione delle procedure centralizzate a livello regionale per l'esecuzione dei pagamenti di propria competenza, nonché degli interventi di logistica integrata dei beni sanitari. Gli uffici competenti della Giunta regionale dispongono eventuali integrazioni e modifiche al programma in tempo utile affinché So.Re.Sa. possa provvedere alla necessaria pubblicazione dell'avviso di preinformazione entro il 31 dicembre di ogni anno. (14) 

15. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa, in attuazione dei commi 449 e 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. i) dell'Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. (12)

15 bis. È comunque fatta salva, previa autorizzazione della So.Re.Sa., la possibilità delle ASL e delle AO di indire procedure di gara per la stipula di contratti di acquisto e fornitura di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche inserite nella programmazione di cui al comma 14quinquies del presente articolo. Gli atti e i contratti di acquisto e fornitura stipulati dalle ASL e dalle AO in assenza dell'autorizzazione prevista dal presente comma sono nulli e costituiscono causa di responsabilità amministrativa. Degli acquisti e delle forniture effettuate dalle ASL e dalle AO, previa la predetta autorizzazione, e dei relativi flussi finanziari, è data comunicazione alla piattaforma informatica della So.Re.Sa. secondo le modalità dalla stessa definite in coerenza con la Programmazione regionale per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 191/2009. Per le procedure di acquisto relative a categorie merceologiche diverse da quelle inserite nel primo periodo del presente comma, non è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della So.Re.Sa. Resta comunque l'obbligo di comunicazione delle ASL e delle AO delle procedure aggiudicate per le finalità di cui ai commi 14ter e 15sexies. (13)

15-ter. Le società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania s.p.a., e gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, sono obbligati a utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro e ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, da So.Re.Sa.. (15)

15-quater. So.Re.Sa. al termine di ogni anno solare comunica alla Giunta regionale l'ammontare complessivo dei ribassi d'asta conseguiti rispetto alle procedure concorsuali svolte ai sensi del comma 15 bis. (15)

15-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 15, So.Re.Sa. sottopone entro il 30 novembre di ogni anno, all'approvazione della Giunta regionale, sulla base della programmazione delle procedure con riferimento alle esigenze dei soggetti di cui al comma 15-ter, i piani e le procedure centralizzate per l'acquisto e la fornitura di lavori, beni, attrezzature e servizi. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge So.Re.Sa. redige un disciplinare tipo di gara, cui i soggetti di cui al comma 15 dovranno attenersi. Rimane ferma la responsabilità di questi ultimi di provvedere interamente ai costi della gara appaltata e delle procedure concorsuali espletate. (15)

15-sexies. In particolare So.Re.Sa., con riguardo alle competenze di cui al comma 15, provvede a:

a) stipulare convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2000), in cui le imprese aggiudicatarie si obbligano ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita da ciascuna convenzione, ai prezzi e alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al comma 15;

b) mantenere un archivio digitale delle procedure concorsuali espletate e dei relativi risultati;

c) aggiudicare appalti di lavori, beni e servizi destinati a uno o più soggetti di cui al comma 15;

d) concludere accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, e istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 36/2023 destinati ai soggetti di cui al comma 15; (18) (19)

e) aggiudicare contratti, concessioni nonché ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico e dialogo competitivo, o strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, dei soggetti di cui al comma 15;

f) fornire, su specifica richiesta, attività di committenza ausiliaria, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al comma 15.

È fatto obbligo alle ASL ed alle AO di aderire alle convezioni e accordi quadro delle procedure di gara aggiudicate dalla centrale di committenza regionale. (18)

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti. (3)


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24.

(2) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 59 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

(4) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 in seguito sostituito dall'articolo 34, comma 3 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1 e dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.

(5) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 5.

(6) Periodo aggiunto dall'articolo 31, comma 17 della legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1.

(7) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 successivamente sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 224, della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 poi dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 poi integralmente sostituito per la modifica del succitato comma 224, dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 ed infine cosi modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(8) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 225, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 come aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

(9) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 226, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 in seguito modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine così sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(10) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 successivamente sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 227, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 poi dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 ed infine così modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

(11) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 228, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 ed infine così integralmente sostituito dall'articolo 1, comma 223 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(12) Comma aggiunto dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 29 dicembre 2005 n. 24 successivamente sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 229 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 poi dall'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 poi integralmente sostituito per la modifica del succitato comma 229, dell'articolo 1 della legge regionale 4/2011 per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41 poi sostituito dall'articolo 1, comma 28 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16, poi modificato dall'articolo 61, comma 1, lettera e) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5 ed infine modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(13) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 1, comma 230, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, in seguito modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 e dall'articolo 61, comma 1, lettere f) e g) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(14) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 228, della legge regionale 15 marzo 2011 n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3 poi modificato dall'articolo 1, comma 37, lettera a) della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 ed infine così sostituito dall'articolo 61, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(15) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 29 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(16) Comma aggiunto dall'articolo 61, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(17) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 228, della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, dall'articolo 1, comma 223 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 ed infine dall'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(18) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 29 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 in seguito le lettere d), f) e l'ultimo periodo del presente comma sono state oggetto di modifica per effetto dell'articolo 61, comma 1, lettere h), i) ed l) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(19) Lettera successivamente sostituita dall'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.


 

 

Articolo 7

Budgetizzazione dei costi delle aziende sanitarie.

1. I Direttori generali delle aziende sanitarie non possono superare per l'anno 2003 i tetti di spesa fissati per i vari fattori di costo dalle delibere di Giunta regionale n. 1758/2002, n. 2451/2003 e n. 3133/2003, nonché le limitazioni derivanti dalla applicazione della delibera di Giunta regionale n. 1270/03 e successive modifiche.

2. Per l'assistenza farmaceutica territoriale convenzionata il tetto annuo di spesa per singola A.S.L. è quello indicato nell'allegato n. 5 della delibera di Giunta regionale n. 3921 del 5 agosto 2002.

3. I Direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini del contenimento della spesa farmaceutica di cui al comma 2, devono attivare ed applicare le misure previste dalle delibere di Giunta regionale n. 4062/01, n. 4063/01, n. 4064/01, n. 5592/01, n. 6474/02 e n. 2079/03 e successive modifiche.

4. La Regione promuove il ricorso alla concertazione con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le aziende sanitarie per governare i processi di ristrutturazione e riqualificazione dell'offerta pubblica e privata di servizi sanitari, anche con specifico riferimento alle problematiche occupazionali che possono sorgere nella programmazione annuale dei volumi delle prestazioni sanitarie e dei correlati tetti di spesa e nel passaggio dall'accreditamento provvisorio a quello definitivo che deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2004, ai fini della qualificazione nell'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private e pubbliche.

5. La Giunta regionale approva e modifica i tetti di spesa di cui ai commi 1 e 2 sulla base della programmazione annuale delle attività necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza e delle risorse disponibili a tal fine, con l'adozione delle misure idonee a mantenere l'equilibrio del bilancio. Analogamente, la Giunta regionale può procedere alla modifica delle misure previste nel comma 3.

6. L'applicazione del presente articolo non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi complessivi.


 

 

[Articolo 8] (1)

[Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali delle aziende sanitarie.]

[1. I Direttori generali delle aziende sanitarie esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse aziende e alle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dei tetti di spesa e sull'andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere.

3. In caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all'interno dei budget indicati dalla presente legge, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre -1992, n. 502, articolo 3 bis, comma 6, previsto per gli organi delle aziende sanitarie - Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo - nella misura complessiva di tale compenso.

4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei direttori interessati.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 15.


 

 

Articolo 9

Processo di accreditamento.

1. Al fine di accelerare l'iter del processo di accreditamento istituzionale di cui al decreto legislativo 502/92, la Giunta regionale, procedendo con atti separati per settori di attività, emana, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi e conclude i lavori relativi agli altri settori di attività entro 180 giorni dalla stessa data. (1)

2. Se la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 877/02 non trasmette alla Giunta regionale le relative proposte entro i termini di cui al comma 1 decade automaticamente ed i lavori sono completati dal competente servizio dell'assessorato regionale alla sanità entro sessanta giorni.

 

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 20 – 24 marzo 2006, n. 119 (Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2006, n. 13, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attributi alla competenza della Giunta regionale.


 

 

Articolo 10

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

24 dicembre 2003

Bassolino