Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 24.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 1 agosto 2008, n. 9 e 5 aprile 2016, n. 6.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 24.

 

"Agevolazioni per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

Finalità

1. Per l'acquisto di alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte degli assegnatari sono disposte modalità di alienazione agevolate rispetto alle ordinarie modalità previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, sulla base delle condizioni e dei parametri di cui all'articolo 2.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 560/93 e della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18.


 

 

Articolo 2

Agevolazioni

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 possono essere alienati agli assegnatari che vi hanno titolo sulla base della vigente normativa in materia con le modalità di pagamento delle quote di anticipo e delle dilazioni indicate nella seguente tabella:

Reddito limite Quota anticipo Dilazione pagamento in anni

19.814,90         12%                                     15

16.984,20          8%                                      20

14.153,04          6%                                      25

2. Il reddito di cui al comma 1 è computato secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 18/97, articolo 2, comma 1, lettera g).

3. Le dilazioni di pagamento sono concesse ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata.


 

 

Articolo 3

Requisiti

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi coloro che rispondono ai requisiti di cui alla legge 560/93 e alla legge regionale n. 18/97.

2. Hanno altresì titolo all'acquisto i nuclei familiari che hanno in corso pratiche di voltura o regolarizzazione ai sensi della legge regionale n. 18/97 e della legge regionale 14 aprile 2000, n. 13, per le quali l'ente sollecita il parere della competente commissione provinciale di cui alla legge n. 18/97, articolo 6, sull'esistenza dei requisiti per la sanatoria. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

3. Gli assegnatari, titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal comitato interministeriale della programmazione economica -C.I.P.E. - ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, o ultrasessantenni o portatori di handicap, che non intendono acquistare l'alloggio condotto in locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non può essere alienato a terzi.


 

 

Articolo 4

Piani di vendita

1. Gli istituti autonomi case popolari - II.AA.CC.PP.- e i comuni gestori di edilizia residenziale pubblica procedono, nell'attuazione dei piani di vendita approvati dalla regione, con le modalità di cui all'articolo 2.

2. Gli enti di edilizia residenziale pubblica che non hanno ancora definito i piani di vendita degli alloggi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formulano, sentiti i comuni non proprietari, piani di vendita per l'alienazione degli immobili nella misura massima del settantacinque per cento del patrimonio abitativo alienabile in ciascuna provincia, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti. Sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.

3. Il piano di cui al comma 1 contiene le indicazioni del numero degli alloggi alienabili, le condizioni tecnico-economiche degli stabili, le fasi procedurali della cessione e le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità di cui all'articolo 5.

4. La Giunta regionale approva i piani di vendita, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione degli stessi. Se, trascorso tale termine, la Giunta regionale non ha approvato i piani o non ha formulato osservazioni, gli enti proprietari procedono all'alienazione in favore dei soggetti aventi diritto a norma della presente legge. (1)

5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 sono ridotti a quattro anni anche per i contratti già posti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi: (2)

a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 25 Km  ovvero al di fuori del Comune dove l'alloggio è ubicato o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;

b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia certificata dal medico;

c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;

d) inidoneità all'alloggio per aumento del nucleo familiare;

e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;

f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;

g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;

h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio. (2)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 41, comma 18, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 in seguito la sua alinea è stata dapprima modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 agosto 2008, n. 9 e successivamente dall'articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 inoltre la lettera a) è stata a sua volta modificata dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

 

Articolo 5

Risorse

1. Le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono destinate a piani di recupero e di riqualificazione – anche attraverso acquisizione di aree – nonché alla costruzione di nuovi alloggi ed altre finalità tese a dare risposte ai bisogni abitativi.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate fino al settantacinque per cento del ricavato. La quota restante è utilizzata per il ripianamento del deficit degli enti proprietari.


 

 

Articolo 6

Norma finanziaria

1. In favore degli II.AA.CC.PP. e dei comuni, a copertura delle eventuali minori entrate risultanti dall'applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge relativamente agli interessi delle somme non immediatamente introitabili, è stanziata la somma di euro 516.456,90 da attingere dal fondo unico delle risorse per l'edilizia residenziale pubblica – unità previsionali di base -U.P.B.- 1.3.10 del bilancio regionale.

2. Le risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al comma 1 sono ripartite in misura proporzionale alle eventuali minori entrate.


 

 

Articolo 7

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

12 dicembre 2003

Bassolino