Legge Regionale 11 febbraio 2003, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 gennaio 2007 n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  

 

Testo vigente della Legge Regionale 11 febbraio 2003, n. 2.

 

"Intolleranze alimentari - ristorazione differenziata nella Pubblica Amministrazione – Istituzione Osservatorio Regionale"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 Promulga

La seguente legge:

 

Articolo 1

1. Gli stati morbosi per i quali è ammessa l'assistenza sanitaria mediante erogazione di prodotti dietetici sono:

a) errori metabolici congeniti quali fenilchetonuria, leucinosi, galattosemia;

b) morbo celiaco o intolleranza al glutine

c) fibrosi cistica del pancreas.

 

 

Articolo 2

1. Le forme morbose o di intolleranza, di cui all'articolo 1, sono accertate dall'Azienda Sanitaria Locale -ASL- competente per territorio attraverso i propri servizi o strutture pubbliche.

 

 

Articolo 3

1. Ai pazienti affetti dalle patologie di cui all'articolo 1 è rilasciata dall'A.S.L. competente una card quinquennale, a valenza regionale, sulla quale, oltre alle generalità, è attestata la malattia e gli estremi dell'autorizzazione alla fornitura gratuita dei prodotti dietetici strettamente necessari.

2. I prodotti di cui al comma 1 sono erogabili direttamente dalle ASL o attraverso le farmacie e i punti vendita convenzionati. Il competente assessorato dispone che le relative convenzioni sono stipulate entro novanta giorni dalla presentazione delle richieste. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 31, comma 35 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

 

 

Articolo 4

1. Gli uffici della Pubblica Amministrazione, delle Università, degli Istituti scolastici, delle strutture ospedaliere, operanti sul territorio campano, che erogano il servizio mensa ai propri dipendenti, studenti, alunni e pazienti hanno l'obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi all'alimentazione di cui all'articolo 1, nonché ai diabetici, ai dislipidemici e a coloro che sono affetti da allergie alimentari in genere.

 

 

Articolo 5

1. È istituito l'Osservatorio regionale su tutta la problematica delle intolleranze, allergie alimentari ed altri disordini metabolici che comportano una ristorazione differenziata dei servizi mensa.

2. L'Osservatorio è composto da 3 esperti nominati dall'Assessore regionale alla Sanità, da un rappresentante delle Associazioni di riferimento e da un rappresentante delle Associazioni della ristorazione.

3. L'Osservatorio è costituito entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

4. Entro 90 giorni dalla sua istituzione l'Osservatorio provvede alla stesura di protocolli alimentari con l'indicazione, in una apposita scheda tecnica, dei requisiti minimi indispensabili per la preparazione dei pasti differenziati.

 

 

Articolo 6

1. Alle aziende private di ristorazione - ristoranti, alberghi, pizzerie, locali agrituristici -, presenti sul territorio campano, che accettano di fornire la ristorazione differenziata, previo protocollo di intesa con l'Osservatorio regionale, è attribuito, a cura dell'Assessorato regionale al Turismo, un logo di identificazione.

2. È compito dell'Osservatorio regionale, istituito dall'articolo 5, definire le procedure per la scelta del logo.

 

 

Articolo 7

1. Alle Aziende Sanitarie Locali è fatto obbligo, a mezzo delle proprie risorse finanziarie, di attivare e applicare la presente legge.


 

 

Articolo 8

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

11 febbraio 2003

                                                                                                            Bassolino


Annotazioni: la Corte costituzionale, con sentenza 28 dicembre 2005, n. 467, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 1 e 4 della presente legge.