Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8.

N.B. il presente testo tiene conto della errata corrige pubblicata sul BURC n. 11 del 14 febbraio 2005

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 11 agosto 2005 n. 15, 29 dicembre 2005 n. 24, 19 gennaio 2007, n. 1, 7 dicembre 2010, n. 16, 27 luglio 2012, n. 2429 giugno 2021, n. 5 e dalle sentenze della Corte Costituzionale 22 febbraio - 3 marzo 2006, n. 82 e 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 156.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

Testo vigente della Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2004"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

 La seguente legge:

 

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, emanati dall'amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l'applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto di notifica, è fissato nella misura unitaria di euro 6,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.

2. Per il triennio 2004-2006 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dallo Stato, dall'Unione Europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articoli 12 e 15, comma 5, 17 e 33.

[3. Il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17, è differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.] (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 156 (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2007, n. 19, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

 

Articolo 2

1. Al secondo rigo, comma 1, articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23, le parole "di cui alla U.P.B. 4.16.41" sono sostituite dalle parole "di cui alla U.P.B. 6.23.222."

[2. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, è così modificato:

a) al comma 3, dopo la parola "concessionario" aggiungere le parole "e dal titolare"; dopo la parola "carburante" aggiungere le parole "o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1, del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996".

b) al comma 4, dopo le parole "successivo" elidere "a quello di erogazione"; dopo le parole "articoli 17, 18 e 19" aggiungere le parole "o con versamento sul conto della tesoreria regione Campania".

c) al comma 6, dopo la parola "tributo" aggiungere il periodo "effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono"; dopo la parola "comma 13" aggiungere le parole "del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1".] (1)

3. Al punto 2), lettera d), comma 1, articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, dopo le parole "Vico Equense" sono aggiunte le parole "Meta di Sorrento".

4. I termini per la utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alle lettere a) e c), comma 1, articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati. La proroga è concessa anche per i riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n.51, 18 ottobre 1989, n. 21 e 6 maggio 1985, n.50.

5. I termini per l'approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, di cui alla legge regionale 51/78, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

6. I termini indicati dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, sono prorogati al 31 dicembre 2004.

7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. In tal caso, oltre alle spese per la progettazione interna di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, sono riconosciute, se ne ricorrono le condizioni, le spese per la direzione dei lavori di cui all'articolo 27 della legge 109/94 e successive modificazioni e con le altre leggi regionali adottate ai sensi della stessa. (2)

8. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 7/03, sono prorogati al 31 dicembre 2007. (3)

9. Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 34 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, sono così sostituite:

a) "il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1;

b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all'articolo 1.".

10. I termini indicati dal comma 4, articolo 10, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, sono prorogati di novanta giorni.

11. È istituito un fondo per l'assistenza ai cittadini che per cause imprevedibili e non naturali hanno subito una limitazione al diritto di abitazione. Le procedure sono fissate con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il fondo è dotato per il corrente esercizio finanziario di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.3.10.

[12. Al punto c), comma 1, articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, dopo la parola "esecutivi" sono aggiunte le parole "regionali o nazionali".] (4)


(1) Comma abrogato dall'articolo 54, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 giugno 2021, n. 5.

(2) Comma così integrato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e già sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

(3) Comma cosi sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(4) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.


 

 

Articolo 3

1. È istituita l'enoteca regionale di Taurasi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti viti-vinicoli della provincia di Avellino con lo stanziamento di euro 150.000,00 a gravare per il corrente esercizio finanziario sulla U.P.B. 2.76.183.

2. È istituito il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino, d'intesa con la sovrintendenza ai beni archeologici. Il relativo onere, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario corrente, pari ad euro 300.000,00, grava sulla U.P.B. 1.1.3 per le spese di primo funzionamento di uno studio di fattibilità.

3. In via straordinaria ed al fine di contribuire alla ripresa economica delle aree agricole interessate, è imputato al bilancio regionale 2004 l'onere corrispondente ai contributi di bonifica gravanti sugli immobili che ricadono nelle zone disastrate dagli eventi del maggio 1998 e nei comprensori di bonifica dell'Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno relativi agli esercizi dal 1998 al 2005. (1) La spesa pari ad euro 3.500.000,00 grava sulla U.P.B. di riferimento "Risarcimento di mancati introiti nel bilancio dei consorzi di bonifica dell'Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno, a seguito della sospensione del pagamento dei contributi di bonifica disposta dalla Regione". Il contributo è corrisposto ai consorzi di bonifica interessati alla presentazione dei ruoli di bonifica relativamente agli esercizi dal 1998 al 2005 previa assunzione dell'impegno alla restituzione delle somme pagate dagli utenti allo stesso titolo. (1)

4. L'elenco dei beni regionali alienabili, ai sensi del comma 3, articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, è incrementato dai seguenti cespiti:

a) appartamento in Caserta, alla piazza Matteotti, n. 8, piano quarto, interno 11;

b) n. 4 ex caselli di bonifica in Bacoli, località Fusaro;

c) immobile in Salerno alla via Salvador Allende, n. 45 –corpo di fabbrica posteriore-;

d) immobile in Cava de' Tirreni –SA- al Viale Mazzini, n. 76 –ex O.N.P.I-;

e) fabbricato rurale in Zungoli –AV- alla via Cesare Battisti – largo Riscatto Baronale;

f) complesso immobiliare in Napoli alla Piazzetta Vita alla Sanità – ex ospedale San Camillo-;

g) appartamento in Napoli alla via Roberto Bracco, n. 15/A, scala E, piano quarto, interno 5;

h) ex casello di bonifica in San Tammaro –CE- -Mulino S. Antonio- Regi Lagni;

i) ex casello di bonifica in Caivano –NA- Ponte Carbonara – Regi Lagni.

4-bis. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi del comma 3, articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, è eliminato l'intero cespite immobiliare di via Tarsia – Napoli – civici 38, 30 e 40, numeri d'ordine 188, 187, 183 e 184. (2)

5. Il diritto di prelazione riconosciuto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2003, si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), comma 3, articolo 25 della legge regionale 18/00, è riconosciuto agli enti pubblici.

6. L'articolo 47 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 è abrogato. Se i soggetti preposti o alla nomina o alla designazione in organi collegiali regionali hanno effettuato la nomina o la designazione stessa, si provvede al consequenziale provvedimento di nomina di detti componenti in seno all'organo collegiale anche non contestualmente alla nomina di altri componenti l'organo stesso, limitatamente alle nomine di competenza regionale.

7. Il comma 1, articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è così modificato:

"Al difensore civico spetta una indennità pari ai 2/3 dell'indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali.".

8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale l'incremento del fondo per le alte professionalità, relativamente alle annualità 2006-2008, è fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario. (3)

9. È concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 all'amministrazione provinciale di Napoli per la messa in sicurezza della strada regionale denominata "Raffaele Bosco", tratto Vico Equense-Moiano.

 

(1) Periodo sostituito dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.              

(2) Comma così aggiunto dall'articolo. 7, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

 

 

Articolo 4

1. È autorizzata, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2004, per il corrente esercizio finanziario la spesa di euro 200.000,00 per il sostegno nella fase di avvio dei patti territoriali a gravare sulle risorse finanziarie della U.P.B. 6.23.59.

2. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 6 della legge di bilancio 2004, fino al limite di euro 50.000.000,00 è destinato alle politiche di investimento deliberate dalla Giunta regionale con provvedimenti n. 3950 del 7 agosto 2001, n. 912 dell'8 marzo 2002 e n. 942 del 14 marzo 2003.

3. La regione Campania assicura le attività della sala operativa di protezione civile a cura del relativo settore regionale. Gli oneri gravano sulla U.P.B. 1.1.1.

4. Per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 e successive modifiche e integrazioni, è corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di euro 1.000.000,00. Il commissario delegato, d'intesa con il settore regionale programmazione interventi di protezione civile sul territorio, provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa a definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai singoli proprietari nei limiti dell'importo complessivamente assentito. Le unità immobiliari alle quali è concesso il contributo non possono essere alienate per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di completamento dei lavori di ripristino o di ricostruzione. L'onere relativo al contributo pari ad euro 1.000.000,00 grava sulla U.P.B. 1.1.1. È finanziato il completamento dell'intervento di cui al comma 5, articolo 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3293 del 6 giugno 2003 per un importo di euro 1.800.000,00 a gravare sulla U.P.B. n. 1.1.1. (1)

5. Per l'istituzione e l'avviamento della facoltà di medicina presso l'università di Salerno è concesso un contributo di euro 800.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.54.

6. Le comunità montane possono utilizzare i fondi residui assegnati dalla regione Campania ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.364, con le modalità di cui alla legge 13 novembre 2002, n.256 ed in particolare con l'erogazione di contributi erariali di ricostituzione di aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali causati negli anni 1999, 2000, 2002, nonché per il ripristino delle strade interpoderali e dei danni causati alle opere di bonifica montana nei limiti delle risorse disponibili.

7. Le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica e amministrativa relativa a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate all'attuazione delle misure POR poste al comma 3, articolo 67 della legge regionale 10/01, sono equiparate ai servizi previsti al comma 1 dello stesso articolo. Per dette attività possono essere prorogate le convenzioni già in essere con l'amministrazione statale per interventi agevolati trasferiti alla regione Campania.

8. Al presidente ed ai consiglieri di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari della regione Campania, si applicano le norme di cui al comma 3, articolo 18 della legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente ai permessi ed alle aspettative non retribuite.

9. In analogia a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1986 n. 390, agli enti o istituzioni o fondazioni o associazioni riconosciute, che perseguono fini esclusivamente di rilevante interesse socio-sanitario ed assistenziale, che svolgono attività nei locali degli istituti autonomi case popolari e del patrimonio regionale, è concesso stipulare contratti di locazione per un canone ricognitorio annuo non superiore al 60% di quello determinato dai rispettivi enti.

10. È autorizzato il rifinanziamento del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 15/02 per un importo triennale di euro 9.000.000,00 a decorrere dall'annualità 2005.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 2006, n. 82 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2006, n. 10, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Sindaco di Napoli provvede secondo le procedure e deroghe di cui all'ordinanza ministeriale 11 luglio 2001, n. 3142 del Ministro dell'interno.

 

 

Articolo 5

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 51/78. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali.

2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale ed il recupero dei piccoli centri abitati i soggetti che trasferiscono la propria residenza nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che si impegnano a restarvi per un quinquennio, per tale periodo:

a) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 14 gennaio 1991, n. 7;

b) sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n. 8;

c) sono destinatari di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le direttive emanate dalla Giunta regionale, mediante assegnazione di risorse finanziarie ai comuni con utilizzazione delle risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 10/01.

d) per le prestazioni di igiene e sanità pubblica veterinaria espletate dalle aziende sanitarie locali sono applicate le tariffe di cui al tariffario approvato con delibera di Giunta regionale n. 2232 del 7 giugno 2002, ridotte del 60%;

 detti provvedimenti sono resi esecutivi con apposito atto della Giunta regionale.

3. L'assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato alla ricontrattazione dei mutui degli enti locali con la cassa depositi e prestiti per il tasso e per la durata dei mutui medesimi.

4. L'assessorato regionale agli enti locali promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, organizzando ambiti di unione di comuni non rientranti nelle comunità montane. Per le funzioni associate svolte dalle Comunità Montane e dalle unioni di comuni è istituito un fondo unico regionale per la incentivazione dei servizi associati intercomunali fissato per l'anno 2004 in euro 2.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227, da utilizzarsi secondo le modalità della legge regionale n. 51/78.

5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell'agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all'agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L'agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell'assessore all'ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell'attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all'agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.

6. Per il sostegno e la promozione del sistema universitario campano e per il diritto agli studi universitari le previsioni del bilancio 2004 e quelle del bilancio triennale sono così determinate:

anno 2004 10 milioni di euro;

anno 2005 25 milioni di euro;

anno 2006 30 milioni di euro.

 

 

Articolo 6

1. È istituita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale una direzione di staff finalizzata all'elaborazione di un piano per la ricostruzione del sistema industriale della regioneCampania. Tale direzione deve essere supportata da una struttura organizzativa istituita con delibera della Giunta regionale con il compito di:

a) operare una ricognizione dell'attuale apparato industriale regionale;

b) evidenziare le criticità attuali;

c) proporre soluzioni per il rilancio delle politiche gestionali per la ricostruzione del sistema industriale ed il rilancio del lavoro operaio;

la tabella "B" allegata alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 è conseguentemente modificata. Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell'attività di competenza della direzione gravano sulle risorse della U.P.B. 1.4.235 che è incrementata di euro 1.000.000,00. Ogni sei mesi la struttura è tenuta ad inviare relazione documentata al Consiglio regionale.

2. Il personale operante nelle discipline individuate nella delibera di Consiglio regionale del 2 luglio 2004 n. 268/1, compresi i fonologopedisti, in costanza di rapporto di lavoro possono continuare a svolgere la propria attività sotto la supervisione dell'equipe multidisciplinare o del direttore sanitario dei centri temporaneamente accreditati fino al conseguimento dei titoli universitari idonei con le modalità previste dai protocolli d'intesa tra regione Campania e gli atenei. Detto personale rientra nel riconoscimento, anche retroattivo, delle capacità operative di ogni struttura ai sensi delle delibere di giunta regionale n. 1270 e 1272 del 28 marzo 2003. Le suddette disposizioni si applicano anche ai tecnici di laboratorio chimico-biologico in possesso di titolo di studio non equipollente.

3. I servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con deliberazione della Giunta regionale, n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, alle competenze delle ASL, che già assicurano lo svolgimento dei servizi. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma le ASL provvedono mediante l'istituzione di apposito fondo di bilancio con relativa copertura per ogni esercizio finanziario. (1)

4. L'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30, è abrogato.

5. Al fine di adeguare le previsioni del bilancio e del bilancio triennale, i termini di legge, con esclusione delle norme di natura urbanistica, i riparti, le agevolazioni previste dalle leggi regionali per

i comuni ricadenti nella "zona rossa" dell'area vesuviana, pur in diminuzione di abitanti, si applicano sulla base della popolazione residente nell'anno 2003.

6. Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant'Anastasia, sedi di santuari

meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio.

7. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente agli interventi per la realizzazione del sistema depurativo di Solofra e Mercato San Severino per un importo complessivo di euro

7.000.000,00. Per l'esecuzione delle opere si applicano le norme di cui alla legge regionale 51/78.

Alla relativa spesa si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 2.66.137, nonché con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2005 a gravare sempre sulla stessa U.P.B.

8. L'articolo 14 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15, come sostituito dall'articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, è così modificato:

al punto d) sostituire la parola "quattro" con "cinque" relativamente alle commissioni consiliari permanenti e aggiungere le parole "e sei unità per le commissioni speciali";

il personale di cui all'incremento previsto nel presente comma deve provenire dai ruoli del Consiglio regionale o della Giunta regionale; i posti resisi vacanti in tali ruoli non possono essere coperti.

9. È istituito un fondo per finanziare attività ed iniziative istituzionali rappresentate dalle aree generali di coordinamento della giunta regionale in sede di sessione di bilancio, quantizzato per il corrente esercizio finanziario in euro 3.010.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.224, di nuova istituzione denominata "Spese per attività ed iniziative istituzionali".

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 successivamente dall'articolo 19, comma 11, della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16.

 

 

Articolo 7

1. In attuazione della legge 1 agosto 2003, n. 206, la regione Campania incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi del comma 3, articolo 8, della Costituzione. Dette attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità residenti nel territorio campano. In particolare, è promossa la realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziativeculturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile. Prioritariamente sono promosse le attività svolte dai soggetti di cui in precedenza presenti nelle realtà più disagiate. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari. Il relativo onere finanziario pari a euro 2.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario grava sulla U.P.B. 4.16.41.

2. La Regione, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. A tal fine, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono prevedere, nell'ambito dei propri regolamenti, la concessione su richiesta degli aventi diritto all'assistenza domiciliare:

a) di titoli validi per l'acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;

b) di contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia;

la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui alle lettere a) e b). I relativi oneri quantizzati in euro 2.000.000,00 gravano sulla U.P.B. 4.16.41.

 

 

Articolo 8

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

8 Novembre 2004                                                                                                            

Bassolino


Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale  al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 11 agosto 2005 n. 15, 29 dicembre 2005 n. 24, 19 gennaio 2007 n. 1 e dalle sentenze della Corte Costituzionale 22 febbraio - 3 marzo 2006, n. 82 e 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 156.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.