Legge Regionale 29 marzo 2006, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n.18 del 18 aprile 2006

 

"Interventi per la protezione e l'incremento dell'apicoltura"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Finalità

1. La regione Campania, allo scopo di salvaguardare il patrimonio apistico, disciplina con la presente legge gli interventi per l'incremento e lo sviluppo dell'apicoltura.

2. La conduzione zootecnica degli alveari, denominata apicoltura, è un'attività agricola a tutti gli effetti che, avendo caratteristiche e finalità proprie, è strettamente collegata al settore agricolo quale fattore insostituibile nei processi di impollinazione, necessaria per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni fruttifere, ortive e foraggere. Essa è attività imprenditoriale agricola a tutti gli effetti, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

3. La regione Campania si propone con la presente legge di:

a) disciplinare, tutelare e sviluppare l'apicoltura regionale;

b) migliorare l'allevamento delle api e le relative produzioni;

c) favorire un adeguato sfruttamento della flora di interesse apistico;

d) tutelare, valorizzare e promuovere i prodotti dell'apicoltura campana;

e) tutelare la sicurezza alimentare ed il consumatore.

 

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) "apicoltore" chiunque detiene e conduce alveari;

b) "imprenditore apistico" chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

c) "apicoltore professionista", colui che esercita l'attività ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e successive modifiche;

d) "arnia razionale", di seguito denominata arnia, il ricovero artificiale per api con i favi mobili;

e) "alveare" l'arnia contenente una famiglia di api;

f) "alveare stanziale", l'alveare che non è spostato nel corso dell'anno;

g) "alveare nomade" l'alveare che è spostato una o più volte nel corso dell'anno;

h) "apiario" due o più alveari collocati in una postazione costituenti un insieme unitario;

i) "postazione", il sito di un apiario;

l) "nomadismo" o "transumanza" la tecnica di conduzione dell'apiario che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

m) "apiario di svernamento" la postazione dove si conclude e si inizia il ciclo annuale di spostamento degli apiari nomadi o transumanti.

2. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli:

a) il miele;

b) la cera d'api;

c) la pappa reale o gelatina reale;

d) il polline;

e) il propoli;

f) il veleno d'api;

g) le api e le api regine;

h) l'idromele e l'aceto di miele.

 

 

Articolo 3

Associazionismo

1. Gli apicoltori possono costituire organizzazioni di produttori apistici, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 27, come modificato dal decreto legislativo n. 99/04.

2. Gli apicoltori possono costituire associazioni che non perseguono finalità economiche o commerciali, purché in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) sono legalmente costituite ed hanno sede legale sul territorio della regione Campania;

b) almeno due terzi dei soci componenti sono apicoltori residenti sul territorio della regione Campania o esercitano l'attività apistica su tale territorio;

c) gli apicoltori soci sono registrati all'anagrafe regionale degli apicoltori di cui all'articolo 10;

d) sono costituite da un numero minimo di quaranta soci.

3. Le associazioni di cui al comma 2 possono svolgere attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla promozione, valorizzazione e tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti, fruendo anche di incentivi pubblici e privati.

 

 

Articolo 4

Formazione professionale

1. L'apicoltura è materia di formazione professionale in agricoltura nell'ambito dei programmi regionali attuati a norma della legislazione vigente.

 

 

Articolo 5

Comitato regionale apistico

1. È istituito presso l'assessorato regionale all'agricoltura e alle attività produttive il comitato regionale apistico costituito da:

a) assessore regionale all'agricoltura e alle attività produttive o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) dirigente del settore Interventi Produzione Agricola -IPA- dell'Area Generale di Coordinamento- AGC - Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

c) dirigente del settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura – SIRCA - dell'AGC Sviluppo attività settore primario o suo delegato;

d) il dirigente del settore veterinario dell'AGC Assistenza sanitaria o suo delegato;

e) rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, emanazioni di organizzazioni a carattere nazionale operanti sul territorio regionale, nel numero di uno per ciascuna organizzazione;

f) tre rappresentanti designati dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori apistici di cui all'articolo 3;

g) due tecnici designati dalla federazione regionale degli agronomi della Campania e dal collegio dei periti agrari;

h) un esperto in materia apistica designato dal dipartimento di entomologia e zoologia agraria dell'università di Napoli "Federico II";

i) un esperto designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

l) un esperto designato dall'unione regionale camere di commercio.

2. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale del Settore IPA della regione Campania.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e continua, comunque, a svolgere la propria attività fino al rinnovo.

4. Ai lavori del comitato possono essere chiamati a partecipare operatori ed esperti delle materie poste all'ordine del giorno.

5. Alla sostituzione di membri del comitato si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta dello stesso soggetto che ha designato il membro da sostituire.

6. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed i pareri sono adottati con il voto a maggioranza dei presenti.

7. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.

8. Il comitato si riunisce presso gli uffici del Settore IPA dell'AGC Sviluppo attività settore primario almeno quattro volte l'anno ed una volta a trimestre.

9. Il comitato esercita le sue funzioni anche nelle more della costituzione e del riconoscimento delle associazioni ed organizzazioni di apicoltori.

10. Il comitato regionale apistico svolge i seguenti compiti:

propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, il sostegno e la tutela del comparto apistico;

esprime parere e proposte agli organi della Regione su iniziative, indagini, studi relativi alle finalità di cui all'articolo 1;

esprime parere per la regolamentazione della distanza degli apiari e degli spostamenti di quelli nomadi.


 

 

Articolo 6

Incentivi

1. Al fine di sostenere e di sviluppare l'apicoltura campana, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione, sul territorio regionale, delle seguenti attività ed iniziative:

a) ampliamento, adeguamento e ristrutturazione di apiari già esistenti o avvio di attività apistica;

b) acquisto di macchine ed attrezzature per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti apistici;

c) acquisto di attrezzature specifiche per l'allevamento di sciami, di pacchi d'api e di api regine e per la transumanza apistica;

d) realizzazione di locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare e adeguamento alle norme igienico-sanitarie di locali già esistenti;

e) attività di formazione ed assistenza tecnica da realizzarsi a cura delle associazioni di cui all'articolo 3.

2. I contributi in conto capitale sono concessi fino alla misura massima del:

a) cinquanta per cento dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, così come individuate in attuazione della direttiva CE 268/1975, ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento CE 1257/1999;

b) quaranta per cento dei costi ammissibili nelle altre zone;

c) novanta per cento per le attività di cui al comma 1, punto e).

3. Nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori, così come definiti dal Regolamento CE del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, articolo 8, entro cinque anni dall'insediamento, tali percentuali possono raggiungere la misura massima del sessanta per cento nelle zone svantaggiate e del cinquanta per cento nelle altre zone.

 

 

Articolo 7

Procedure per la concessione dei contributi

1. I soggetti interessati ad ottenere i contributi di cui alla presente legge trasmettono un'istanza alla Giunta regionale che, con propria delibera, stabilisce i criteri, le priorità, le modalità ed i termini per la presentazione e l'istruttoria delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni.

2. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), i produttori apistici, singoli ed associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) redditività aziendale dimostrata mediante una valutazione delle prospettive sulla base dei criteri stabiliti nel POR Campania 2000/2006;

b) soddisfacimento dei requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

c) professionalità adeguate dei conduttori delle aziende.

3. Non sono ammessi investimenti finalizzati ad un aumento della produzione di prodotti che non trovano

sbocchi normali su mercati o che contravvengono ad eventuali restrizioni della produzione o limitazione del sostegno comunitario fissato nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, secondo quanto previsto dal POR Campania 2000/2006 e Programmi successivi.

4. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2, lettera b), nel caso in cui gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi ed il contributo è concesso per il loro raggiungimento.

5. In caso di nuove attività, i soggetti richiedenti si impegnano ad acquisire tutti i requisiti di cui al comma 2 entro un anno dal decreto di assegnazione dei contributi, inutilmente decorso il quale i contributi sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali.

6. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, le organizza-

zioni dei produttori apistici in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di organizzazioni dei produttori, così come definite nel decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e dotate di un regolamento interno che prevede l'obbligo dei soci di commercializzare la produzione secondo le norme di produzione, di conferimento e di immissione sul mercato stabilite dall'associazione. Tali norme possono consentire la commercializzazione diretta di una quota della produzione da parte del produttore in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il regolamento prevede, per i produttori aderenti, l'obbligo di rimanere membri per un minimo di tre anni e fornire un preavviso di almeno dodici mesi prima di recedere.

7. Beneficiano dei contributi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6, gli apicoltori che non sono imprenditori apistici, se entro un anno dalla concessione degli stessi, detengono e conducono alveari ed acquisiscono tutti i requisiti di imprenditore apistico, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, impegnandosi a proseguire tale attività per almeno cinque anni, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

8. Beneficiano dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera c), le associazioni di apicoltori riconosciute ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

 

 

Articolo 8

Compiti delle Aziende Sanitarie Locali

1. I servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, di seguito denominate AASSLL, provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla corretta applicazione delle disposizioni previste in materia di polizia veterinaria.

 

 

Articolo 9

Norme di sicurezza

1. Gli apiari sono collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche e private, salvo specifici accordi con i proprietari confinanti.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i limiti di cui al comma 1 sono interposti dislivelli, muri, siepi ed altri ripari, senza soluzione di continuità, idonei ad impedire il passaggio delle api, con altezza non inferiore a due metri ed una estensione di almeno cinque metri oltre gli alveari posti all'estremità dell'apiario. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari sono collocati ad una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

3. Gli apicoltori si adeguano alle norme del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli apiari esistenti ed immediatamente per quelli di nuova costruzione.

 

 

Articolo 10

Anagrafe regionale degli apicoltori

1. È istituita l'anagrafe regionale degli apicoltori.

2. Il funzionamento dell'anagrafe di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione del codice univoco di iscrizione sono definite con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

3. Il codice univoco di iscrizione è riportato sul cartello di identificazione da apporre, in maniera visibile, nell'apiario.

4. Gli apicoltori, entro il 31 dicembre di ogni anno, hanno l'obbligo di fare denuncia all'Asl competente per

territorio specificando dislocazione e consistenza dei singoli apiari posseduti, tramite apposita modulistica definita con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

5. Le AASSLL provvedono entro il 30 marzo dell'anno successivo a trasmettere all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario l'elenco delle denunce pervenute.

6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ogni alveare è identificato ai sensi del comma 2.

7. Gli apicoltori residenti al di fuori del territorio regionale, ma che intendono esercitare su di esso attività apistiche, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla presente legge.

8. Gli alveari non identificati con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 e non denunciati alle AASSLL competenti sono considerati abbandonati a tutti gli effetti di legge.

9. I trasgressori dell'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi di cui all'articolo 6.

 

 

Articolo 11

Disciplina del nomadismo

1. Chiunque intende praticare il nomadismo nel territorio della regione Campania deve darne comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a 5 giorni prima del previsto spostamento, alle AASSLL competenti per territorio, di partenza e di destinazione.

2. Gli alveari sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.

3. I comuni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, nonché gli enti pubblici, agevolano le dislocazioni degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

 

 

Articolo 12

Obbligo di denuncia delle malattie delle api

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di qualunque tipo di denunciare all'ASL competente per territorio le malattie accertate o sospette: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste americana, varroasi nonché le altre eventuali malattie infettive dichiarate tali dall'autorità sanitaria competente.

2. L'ASL, non appena ricevuta la denuncia, provvede agli interventi diagnostici ed informa degli esiti l'AGC Assistenza sanitaria settore veterinario e l'AGC Sviluppo attività settore primario.

3. Salvo i casi di dolo o colpa grave, la distruzione dell'alveare e delle attrezzature ad esso funzionali disposta dalle competenti autorità sanitarie costituisce titolo preferenziale per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6.

 

 

Articolo 13

Materiale infetto o sospetto di infezione

1. È vietato esporre o lasciare a portata delle api i favi, il miele ed il materiale infetto o sospetto di cui all'articolo 12. Parimenti è vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o sospetti tali.

2. L'ASL, se necessario, procede alla loro distruzione.

 

 

Articolo 14

Cessione di api vive

1. Le cessioni a qualunque titolo di api vive sono effettuate solo se le api provengono da apicoltori che hanno assolto agli obblighi previsti dall'articolo 10.

2. Le api cedute ai sensi del comma 1 sono accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASL, attestante la provenienza da allevamento esente dalle patologie di cui all'articolo 12.

3. Le api provenienti da zone esterne alla Campania sono accompagnate da documentazione analoga a quella

prevista al comma 2.

 

 

Articolo 15

Tutela delle api da sostanze tossiche

1. Al fine di salvaguardare l'attività dei pronubi sono vietati interventi con agrofarmaci su qualsiasi coltura, spontanea o agraria in fioritura, dall'apertura alla caduta dei petali. Al di fuori di detto periodo, gli stessi interventi sono consentiti solo successivamente allo sfalcio delle vegetazioni sottostanti o vicine se sono in fioritura.

 

 

Articolo 16

Allevamento e selezione delle api regine

1. È riconosciuta l'importanza della selezione di api regine, secondo il profilo sanitario, con formazione di ceppi resistenti alle malattie e, secondo il profilo produttivo, con formazione di ceppi adatti alle caratteristiche climatiche e nettarifere della Campania.

2. È istituito l'albo degli allevatori di api regine, il cui funzionamento è definito con decreto dirigenziale del coordinatore dell'AGC Sviluppo attività settore primario, sentito il comitato di cui all'articolo 5.

 

 

Articolo 17

Documento programmatico per l'apicoltura

1. La Regione, di intesa con le organizzazioni professionali agricole emanazione di organizzazioni a carattere

nazionale operanti sul territorio regionale, le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 3 e le associazioni a tutela dei consumatori, adotta un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) tutela e valorizzazione del miele campano conformemente al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, attuativo della direttiva CE 110/2001;

b) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica;

c) integrazione tra apicoltura ed agricoltura;

d) incentivazione dell'apicoltura;

e) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

f) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettarifere in funzione della biodiversità;

g) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

h) attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

i) salvaguardia dell'ape italiana;

l) tutela della sicurezza alimentare e del consumatore.

 

 

Articolo 18

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono punite con sanzioni amministrative, consistenti nel pagamento di una somma fino ad euro 200, comminate dalle competenti autorità con le modalità definite dalla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.

2. Le autorità incaricate del controllo indicano nel verbale di accertamento delle violazioni, di cui al comma

1, le irregolarità riscontrate e le prescrizioni di adeguamento necessarie per assicurare il rispetto delle norme contenute nella presente legge, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

3. Per illeciti di natura tributaria si applicano le sanzioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

 

 

Articolo 19

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con uno stanziamento pari ad euro 500.000,00 mediante prelievo della somma occorrente dall'Unità Previsionale di Base -UPB- 7.7.29.224 ed allocazione della stessa somma nella UPB 2.2.77.194.

2. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

 

Articolo 20

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 marzo 2006

                                                                                                                      Bassolino