Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 12.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 27 febbraio 2007, n. 3, 27 gennaio 2012, n. 1, 9 ottobre 2012, n. 29, 6 maggio 2013, n 5 e dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 - 14 dicembre 2007, n. 431.   

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 12.

 

 "Disposizioni in materia di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

TITOLO I

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

 

 

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile del Consiglio regionale e stabilisce le norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio stesso, in armonia con la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 -Ordinamento contabile della Regione Campania-  e con l'articolo 30 dello Statuto regionale.

2. La presente legge disciplina le forme di controllo sugli atti dei dirigenti del Consiglio regionale.

 

 

TITOLO II

CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

 

CAPO I

Bilancio di previsione

 

 

Articolo 2

Procedimento

   1. Il bilancio annuale di previsione del Consiglio regionale, articolato in Unità Previsionali di Base, di seguito denominate UPB, è approvato dal Consiglio regionale in apposita seduta, su proposta dell'ufficio di presidenza, entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente alla relazione previsionale e programmatica con la quale sono individuate le linee di attività per l'anno di riferimento.

2. La proposta di bilancio, assieme alla relazione di cui al comma 1, è approvata dall'ufficio di presidenza entro il 15 settembre dell'anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.

3. Ai fini della formazione del bilancio, i dirigenti responsabili di ciascun settore comunicano entro il 31 luglio al segretario generale e al dirigente responsabile in materia di bilancio e ragioneria i fabbisogni presunti delle rispettive strutture per l'anno seguente.

4. L'approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale precede l'approvazione del bilancio di previsione della regione, in modo che quest'ultimo riporti le UPB definite nel bilancio del Consiglio e il relativo ammontare.

4bis. Le somme stanziate nel bilancio di previsione della Regione a favore del Consiglio Regionale sono corrisposte in tre rate quadrimestrali anticipate. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 6, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Articolo 3

Struttura del bilancio

1. Le previsioni del bilancio annuale del Consiglio regionale sono formulate in termini di competenza e di cassa.

2. Il bilancio si compone degli stati di previsione, rispettivamente per le entrate e per le spese, e del quadro generale riassuntivo.

3. Gli stati di previsione indicano per ciascuna UPB:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui si autorizza l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione tra riscossioni e pagamenti in conto competenza o in conto residui.

4. Nella parte entrata del bilancio è iscritto l'eventuale avanzo di amministrazione presunto al termine dell'esercizio precedente, nonché l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. I fondi corrispondenti alle UPB sono riportati in più interventi, a loro volta suddivisi in capitoli, per ciascuno dei quali sono indicati i dati di cui al comma 3, le norme di riferimento e l'eventuale carattere obbligatorio delle spese.

6. I capitoli di spesa possono essere ulteriormente disaggregati secondo criteri analitici funzionali.

 

 

Articolo 4

Variazioni al bilancio

1. Le variazioni al bilancio che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nelle UPB destinate al funzionamento del Consiglio regionale sono determinate con deliberazione dell'ufficio di presidenza e indicate al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti.

2. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, approva entro il 30 ottobre eventuali ulteriori variazioni al bilancio di previsione del Consiglio che si rendono necessarie:

a) a seguito dell'approvazione del rendiconto di cui al capo V, relativo all'esercizio precedente;

b) relativamente ai capitoli e alle ulteriori disaggregazioni stabilite per l'esercizio in corso, ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, nonché alle relative previsioni di spesa.

3. Le variazioni al bilancio apportate dall'ufficio di presidenza, ai sensi del comma 1, sono comunicate al Consiglio regionale.

4. Nell'ambito degli stanziamenti definiti dal bilancio di previsione e dalle successive variazioni, il segretario generale, di concerto con il dirigente del settore bilancio e ragioneria, assegna ai singoli dirigenti responsabili di settore le risorse da destinare al finanziamento degli atti di rispettiva competenza.

5. I dirigenti assegnatari delle risorse finanziarie, ai fini delle variazioni al bilancio del Consiglio, segnalano periodicamente alla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, i fabbisogni ulteriori e le economie determinatesi nel corso dell'attuazione delle attività programmate.

6. L'eventuale maggior fabbisogno che si rende necessario nel corso della gestione è deliberato dal Consiglio, su proposta dell'ufficio di presidenza e comunicato a cura del Presidente del Consiglio alla Giunta per i successivi adempimenti.

 

 

Articolo 5

Fondo di riserva

1. Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva da utilizzare per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli di bilancio o per l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio, in corrispondenza a spese non prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio.

2. Per le variazioni al bilancio occorrenti ai fini della utilizzazione del fondo di riserva si applica la disposizione di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

 

 

Articolo 6

Servizio di tesoreria e di cassa

1. Il servizio di tesoreria e di cassa per la gestione delle risorse finanziarie che confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale è affidato, sulla base di uno specifico capitolato e tramite apposita convenzione, ad uno o più soggetti individuati attraverso licitazione privata, alla quale vengono invitati non meno di sette primari istituti di credito.

2. La convenzione ha la durata massima di cinque anni e non può essere rinnovata tacitamente.

 

 

CAPO II

Gestione delle entrate

 

 

Articolo 7

Realizzazione delle entrate

1. Dopo l'approvazione del bilancio annuale della Regione, la Giunta regionale versa al Consiglio i fondi corrispondenti alla UPB destinata al funzionamento del Consiglio regionale. Il versamento è disposto con le modalità stabilite di intesa tra la Giunta e l'ufficio di presidenza del Consiglio.

2. Nel caso di esercizio provvisorio, il versamento è commisurato alla durata dello stesso.

3. Nel bilancio del Consiglio regionale confluiscono, con le modalità previste dalla legge regionale, anche entrate connesse ad attività direttamente svolte dal Consiglio, tra cui i proventi da vendita di beni, da atti di liberalità, da corrispettivi per contratti, da convenzioni, da sponsorizzazioni e dagli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria.

4. Le entrate del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche riassunte in un unico atto, dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

5. L'accertamento è a cura del dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o da un funzionario incaricato appartenente al medesimo settore.

 

 

Articolo 8

Minori entrate e residui attivi

1. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.

2. Sono residui attivi le somme accertate e non riscosse o non versate entro il termine dell'esercizio.

3. I residui attivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di predisposizione del rendiconto di cui al capo V.

 

 

Articolo 9

Ordini di incasso

1. Gli ordini di incasso sono disposti a mezzo di reversali firmate dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria o dal funzionario da esso incaricato appartenente al medesimo settore.

2.  Nella reversale sono indicati:

a) l'esercizio finanziario di riferimento;

b) la data di emissione;

c) il numero d'ordine progressivo;

d) la gestione in conto competenza o in conto residui;

e) il capitolo cui è imputata l'entrata;

f) il debitore o i debitori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;

g) la somma da riscuotere, indicata in cifre e lettere;

h) la causale del credito;

i) la situazione del capitolo al quale è riferita l'entrata;

l) gli estremi dell'atto di accertamento.

3. Le reversali sono emesse in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

 

 

CAPO III

Gestione delle spese

 

 

Articolo 10

Realizzazione delle spese

1. Le spese del Consiglio regionale si realizzano attraverso le fasi, anche contestuali, dell'impegno, della liquidazione, della ordinazione e del pagamento.

 

 

Articolo 11

Impegno

1. L'impegno di spesa è assunto con determina del dirigente responsabile del settore competente per materia, nei limiti degli stanziamenti dei capitoli o delle altre articolazioni del bilancio ad esso assegnate. I compiti del dirigente in ordine all'assunzione dell'impegno sono:

a)  provvedere alla completezza e regolarità della documentazione richiamata nell'atto amministrativo o ad esso allegata;

b)  proporre la corretta imputazione della spesa sui pertinenti capitoli di bilancio;

c)  provvedere alla corretta applicazione della normativa fiscale in materia di imposte dirette, indirette, tasse e contributi aventi natura obbligatoria.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme che, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo idoneo, sono dovute dal Consiglio regionale a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Con l'approvazione del bilancio e delle successive variazioni, formano impegno sui relativi stanziamenti dell'esercizio, senza necessità di ulteriori atti, le somme dovute:

a) per il trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta regionale e per i relativi oneri accessori;

b) per il trattamento economico dei Consiglieri regionali cessati dalla carica e per i relativi oneri accessori;

c) per i canoni di locazione, le utenze, le imposte e tasse;

d) per commissioni bancarie e bolli di quietanza.

e)  per il trattamento economico dei dipendenti.

4. Le determine che comportano impegno di spesa sono preventivamente trasmesse al settore competente in materia di bilancio e ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e la conseguente registrazione dell'impegno.

5. Il visto di regolarità contabile non è apposto e la determina è rinviata al dirigente che la ha adottata, senza registrazione dell'impegno, nei seguenti casi:

a) insufficiente disponibilità finanziaria a copertura della spesa;

b) erronea imputazione della spesa;

c) non corretta applicazione contabile della normativa fiscale;

d) violazione di disposizioni della legge di contabilità o del presente regolamento.

6. Nella ipotesi di cui al comma 5, la struttura competente in materia di bilancio e ragioneria comunica al dirigente le modifiche o le integrazioni da apportare per la regolarizzazione e riproposizione della determina.

 

 

Articolo 12

Liquidazione

1. La liquidazione della spesa è disposta dal dirigente responsabile del settore competente per materia, o da altro dirigente o funzionario da esso incaricato e appartenente al medesimo settore.

2. Si procede a liquidazione a fronte di un creditore individuato, per un credito esigibile e determinato nel suo esatto ammontare, sulla base di idonea documentazione e dei titoli comprovanti il diritto acquisito dal creditore.

3. La liquidazione della spesa è disposta nei limiti dell'impegno assunto con separata imputazione a seconda che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.

4. Se la spesa da liquidare ad estinzione dell'obbligazione risulta inferiore all'impegno assunto, l'atto di liquidazione dichiara la conseguente economia di impegno.

5. L'atto di liquidazione della spesa è preventivamente vistato dalla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, per la verifica della corrispondenza contabile, per il riscontro della rispondenza tra impegno assunto e pagamento proposto, per l'accertamento della avvenuta registrazione.

 

 

Articolo 13

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione è la disposizione impartita al tesoriere di provvedere al pagamento della spesa e si concreta nell'emissione del mandato di pagamento firmato dal dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria o dal funzionario da esso incaricato e appartenente al medesimo settore.

2. I mandati di pagamento sono emessi, separatamente in conto competenza o in conto residui, nei limiti dell'impegno assunto e della disponibilità dei relativi stanziamenti di cassa.

3. Prima dell'approvazione del rendiconto di cui al capo V possono essere emessi mandati di pagamento in conto residui se il relativo importo risulta sulla base delle registrazioni contabili da mantenere tra i residui passivi ai fini della predisposizione del rendiconto.

4. Nel mandato di pagamento sono indicati:

a) l'esercizio finanziario di riferimento;

b) la data di emissione;

c) il numero d'ordine progressivo;

d) la gestione in conto competenza o in conto residui;

e) il capitolo e l'ulteriore eventuale disaggregazione cui è imputata la spesa;

f) il creditore o i creditori, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;

g) l'importo lordo da pagare, indicato in cifre e in lettere;

h) la causale del pagamento;

i)  la situazione dello stanziamento al quale è riferita la spesa;

l)  gli estremi dell'atto di liquidazione;

m) l'importo di eventuali reversali connesse al mandato.

5. L'importo delle ritenute gravanti sui mandati è riscosso sulla base di apposite reversali.

6. Con lo stesso mandato non possono essere disposti pagamenti inerenti più capitoli o ulteriori disaggregazioni di bilancio.

7.  I mandati sono emessi in doppio esemplare e in ordine strettamente cronologico.

8.  La struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, ricevuti dal tesoriere i mandati    estinti, vi allega gli atti di impegno e di liquidazione nonché ogni altro documento    giustificativo della spesa, curandone la conservazione.

 

 

Articolo 14

Residui ed economie di spesa

1. Sono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio nel cui bilancio sono iscritte non possono essere mantenute nel conto dei residui.

3. Le somme iscritte negli stanziamenti in conto competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono a determinare il risultato finale della gestione.

4. I residui passivi sono annualmente sottoposti ad accertamento o riaccertamento in sede di rendiconto ai sensi del capo V.

5. I dirigenti competenti attestano i residui passivi da mantenere verificando la sussistenza e l'importo del relativo debito.

 

 

Articolo 15

Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza sono disciplinate dal regolamento relativo alle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale della Campania di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 13 maggio 1993, n. 45/7.

 

 

Articolo 16

Fondo economale

1. A determinate spese di minore importo si fa fronte con il fondo economale di cassa, il cui ammontare non può eccedere annualmente il tre per cento della spesa preventivata nel bilancio del Consiglio regionale per la provvista di beni e servizi.

2. Il fondo economale è amministrato da un funzionario, denominato economo, e da uno o più sostituti incaricati dal dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria, scelti su proposta dell'economo nell'ambito del personale di qualifica direttiva assegnato alla struttura stessa. [Detta funzione è assolta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e non può essere conferita ulteriormente se non dopo cinque anni dalla prima nomina]. (1)

3. Il dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria può, altresì, individuare nell'ambito del personale assegnato alla struttura stessa, un cassiere ed un suo sostituto per la gestione del servizio di cassa.

4. L'economo, di propria iniziativa, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola spesa, provvede ad urgenti spese:

a) di stampa, legatoria, cancelleria, materiali di consumo per gli uffici, gli impianti o le attrezzature;

b) di piccola manutenzione, riparazione e trasporto di mobili, arredi, attrezzature, macchinari, autoveicoli e impianti;

c) di piccola manutenzione dei locali;

d) di noleggio di attrezzature, impianti, automezzi;

e) di acquisto di minute attrezzature, mobili, arredi.

5. Le spese di cui al comma 4, superiori ad euro 1.000,00 e fino ad euro 2.000,00 per ogni singola spesa, sono disposte dall'economo su ordinazione scritta del dirigente assegnatario delle risorse ai sensi dell'articolo 4, comma 4.

6. L'economo provvede inoltre:

a)  al pagamento delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 15 secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza e fino all'importo di euro 2.000,00 per ogni singola spesa;

b)  al pagamento delle spese per colazioni di lavoro, in occasione di riunioni degli organi politici o di riunioni tecniche, su ordinazione scritta rispettivamente del Presidente del Consiglio o del segretario generale, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola spesa;

c)  all'acquisto di abbonamenti, pubblicazioni, libri e materiale documentario, su richiesta dei consiglieri o dei singoli uffici previa autorizzazione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio o del segretario generale, fino all'importo di euro 1.000,00 per ogni singola fornitura;

d)  al pagamento delle spese sostenute in occasione di particolari eventi e ricorrenze, su ordinazione scritta del Presidente del Consiglio e fino all'importo di euro 2.000,00 per ogni singola spesa;

e)  al pagamento o rimborso di minute spese sostenute per comprovate esigenze di servizio, su autorizzazione dei competenti dirigenti di settore e fino all'importo di euro 500,00 per ogni singola spesa.

7. Gli importi di cui ai commi 4 e 6 si intendono comprensivi degli oneri fiscali.

8. L'economo provvede direttamente, indipendentemente dagli importi:

a)  alle spese postali, telegrafiche, telefoniche e a quelle per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica e altre utenze;

b)  alle spese per canoni radiofonici e televisivi;

c)  alle spese per imposte, tasse e altri diritti erariali;

d)  alle spese di bollo, registro, rimborsi e spese contrattuali in genere;

e)  alle spese per la biblioteca, relative ad abbonamenti e acquisti di libri, pubblicazioni e materiale documentario;

f)  ad anticipazioni, per i consiglieri regionali e per il personale, di spese di viaggio e di missione o di quote di iscrizione a congressi, convegni, corsi di formazione.

9. L'economo, che è personalmente responsabile della regolarità delle spese disposte e dei pagamenti eseguiti, presenta periodicamente al dirigente responsabile del settore competente in materia di bilancio e ragioneria il rendiconto documentato, con riferimento alle categorie di cui ai commi 4, 5, 6 e 8, delle spese sostenute.

10. Il dirigente approva il rendiconto e provvede al reintegro del fondo economale.

11. Il fondo, debitamente rendicontato, è restituito al termine dell'esercizio.

12. Sono tenute dall'economo le seguenti scritture:

a)  giornale di cassa relativo alla gestione del fondo economale;

b)  partitario generale dei fornitori.

13. Le scritture di cui al comma 12 sono inviate obbligatoriamente entro venti giorni dal termine di ogni trimestre alla commissione consiliare bilancio.

 

(1) Periodo soppresso dall'articolo 1, comma 187 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

 

 

CAPO IV

Gestione patrimoniale

 

 

Articolo 17

Beni mobili

1. I beni mobili del Consiglio regionale sono amministrati dal settore amministrazione ed economato il cui dirigente o il funzionario da esso incaricato ne è il consegnatario.

2. La responsabilità di custodia dei beni inventariati è demandata ai dirigenti responsabili delle strutture alle quali, a mezzo di verbale di consegna, i beni sono assegnati.

3. I dirigenti di cui al comma 2 hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni loro assegnati e di accertare i danni arrecati agli stessi da terzi, per le relative azioni di tutela. Essi sono responsabili del deterioramento oltre il normale uso e della perdita dei beni, per omessa o carente vigilanza.

 

 

Articolo 18

Inventario

1. L'inventario del Consiglio regionale è tenuto dalla struttura di cui all'articolo 17, comma 1.

2. Nell'inventario è riportata la descrizione e la valutazione dei beni all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci nel corso dell'esercizio, la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

3. L'inventario indica per i singoli beni:

a) la denominazione e la descrizione, secondo le diverse tipologie;

b) il numero progressivo;

c) il locale in cui sono collocati;

d) la data di acquisto, la ditta fornitrice, l'importo di cui alla fattura di acquisto.

4. Ogni bene inventariato reca mediante apposita targhetta l'indicazione del numero attribuito nell'inventario.

5. Sui volumi è apposto un numero progressivo di inventario ed è indicata l'assegnazione, con esclusione dei volumi della biblioteca, che hanno una propria catalogazione.

 

 

Articolo 19

Rendiconto inventariale

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno il responsabile del settore amministrazione ed economato trasmette agli uffici di ragioneria, ai fini della redazione dell'elenco del patrimonio, un prospetto con le variazioni dei beni inventariali, l'indicazione dei beni scaricati, la consistenza finale e i relativi valori.

2.  L'inventario è aggiornato periodicamente e comunque ogni cinque anni.

 

 

Articolo 20

Competenze del settore amministrazione ed economato

1. Il settore amministrazione ed economato, oltre ad esercitare i compiti di cui ai precedenti   articoli, provvede:

a) alla gestione dell'elenco dei fornitori;

b) all'acquisto, conservazione e distribuzione dei beni strumentali al funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 e delle altre disposizioni della presente legge;

c) alla manutenzione dei mobili, immobili, impianti e attrezzature;

d) alla gestione e contabilità dei magazzini, compresa la messa fuori uso dei beni e delle attrezzature non più utilizzabili;

e) alle altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e dai regolamenti consiliari.

2. La messa fuori uso di cui al comma 1, lettera d), è disposta su proposta dettagliatamente   motivata del dirigente competente per materia.

3. I beni messi fuori uso sono destinati a finalità di pubblica utilità o alienati, secondo le   disposizioni o i criteri definiti dall'ufficio di presidenza. I beni inutilizzabili sono messi fuori uso ed inviati allo smaltimento definitivo.

 

 

CAPO V

Rendiconto

 

 

Articolo 21

Risultati della gestione

 1. I risultati della gestione del bilancio del Consiglio regionale sono riassunti e dimostrati dal rendiconto annuale.

2. Il rendiconto comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

 

 

Art. 22 (1)

(Procedimento)

1. Il rendiconto della gestione è approvato dal Consiglio regionale con il parere referente della commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio.

2. La proposta di rendiconto, unitamente alla relazione illustrativa, è approvata dall'Ufficio di presidenza e trasmessa al collegio dei revisori dei conti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

3. La commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio esprime il parere entro dieci giorni dalla ricezione della relazione dell'organismo di revisione contabile di cui al comma 2. Detto organismo redige la relazione di verifica dei risultati della gestione in rapporto alle linee di attività ed ai programmi.

4. Il termine di cui al comma 3, se cade nel periodo di sospensione dell'attività del Consiglio per le elezioni regionali, decorre dalla data di insediamento della commissione.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29.

 

 

Articolo 23

Conto del bilancio

1.  Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione.

2.  Il conto del bilancio espone e dimostra, con riferimento alle UPB e a ciascun intervento:

a)  le entrate di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;

b)  le spese di competenza dell'esercizio, risultanti dalle previsioni definitive, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

c)  la gestione dei residui attivi e dei residui passivi degli esercizi precedenti;

d)  il conto totale dei residui attivi e dei residui passivi che si riportano all'esercizio successivo.

3. Il conto del bilancio  si  completa  con il quadro generale riassuntivo, l'elenco  delle variazioni e dei residui perenti.

4. L'eventuale avanzo di amministrazione risultante può essere utilizzato come maggiore entrata nel bilancio del Consiglio regionale relativo all'esercizio in corso alla data di approvazione del rendiconto.

 

 

Articolo 24

Conto del patrimonio

 1. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali esistenti all'inizio e al termine dell'esercizio e il relativo valore in termini complessivi per categoria.

 

 

CAPO VI

Organizzazione interna

 

 

Articolo 25

Compiti in materia di bilancio e ragioneria

1. Il settore bilancio e ragioneria ha il compito:

a) di tenere le scritture contabili;

b) di predisporre, d'intesa con i dirigenti responsabili delle strutture interessate, il bilancio preventivo, le relative variazioni, il rendiconto;

c) di registrare gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, previa verifica della loro regolarità contabile;

d) di emettere i mandati di pagamento;

e) di segnalare eventuali deficit di bilancio;

f) di predisporre rapporti periodici sull'andamento della gestione, su richiesta dell'ufficio di presidenza o del segretario generale;

g)  di inviare periodicamente alla commissione bilancio la situazione riassuntiva delle entrate e delle spese;

h) di trasmettere alla tesoreria copia del bilancio preventivo;

i) di curare gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti consiliari.


 

 

Articolo 26

Scritture contabili

1. Le scritture contabili tenute dalla struttura competente in materia di bilancio e ragioneria sono le seguenti:

a) partitario degli accertamenti, contenente per ciascun capitolo di entrata la previsione iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse, quelle rimaste da riscuotere;

b) partitario degli impegni, contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate, quelle rimaste da pagare;

c) partitario dei residui, contenente per capitoli ed esercizio di competenza la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi. 


 

 

TITOLO III (1)

ATTIVITÀ CONTRATTUALE

 

(1) Il presente titolo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 27 a 61), è stato abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.


 

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 27 (1)

Ambito di applicazione

 [1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano l'attività contrattuale del Consiglio regionale per l'acquisizione di forniture e servizi il cui valore di stima, al netto di IVA, è inferiore a quello previsto per l'applicazione delle normative europee.

2. Le disposizioni stesse si applicano anche:

a) per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a quello previsto dal comma 1, relativamente a fattispecie non regolate da normative europee, ovvero, se regolate, non in contrasto con esse;

b) per gli appalti misti di lavori, forniture e servizi, quando i lavori assumono un rilievo economico non superiore al cinquanta per cento dell'importo globale.

3. L'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici - e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Ai lavori e alle opere suddette si applicano le espresse disposizioni al riguardo e le altre disposizioni di cui al presente capo compatibili con la legge e il regolamento citati. (2)

4. Sono altresì disciplinati dal presente titolo i contratti del Consiglio regionale per prestazioni professionali o di consulenza e ricerca.

5. Tutte le attività contrattuali del Consiglio regionale sono sottoposte alle previsioni e alle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità stipulato con l'ufficio territoriale del governo - Prefettura di Napoli.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

 

Articolo 28 (1)

Programmazione

[1. Lo svolgimento dell'attività contrattuale del Consiglio regionale si ispira a principi di programmazione.

2. L'ufficio di presidenza, ai sensi della normativa statale in materia di lavori pubblici, adotta entro il trenta settembre di ogni anno il programma triennale dei lavori e delle opere di competenza del Consiglio regionale e i relativi aggiornamenti e modifiche. Il programma adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi nel sito internet del Consiglio regionale. 

3.  Nei trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio del Consiglio regionale, l'ufficio di presidenza delibera il programma annuale degli appalti del Consiglio regionale. 

4.  Il programma annuale degli appalti contiene l'elenco delle forniture, servizi, lavori ed opere di cui si prevede l'acquisizione e la realizzazione nell'esercizio di riferimento, suddivisi per settori omogenei, con indicazione dell'importo e delle quantità presunte, del tipo di procedura di affidamento e dei tempi previsti per l'avvio della stessa, dei dirigenti responsabili del contratto, nonché, per i lavori e opere, del responsabile unico del procedimento. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si applicano anche agli effetti della formazione del programma annuale degli appalti. 

5.  Il programma annuale degli appalti contiene, altresì, una sezione dove sono elencati gli incarichi professionali e di consulenza e ricerca, previsti all'articolo 50, di cui se ne prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

6. Nel programma annuale sono elencati i lavori e le opere previsti nel programma triennale di cui al comma 2, in conformità all'articolo 14 della legge 109/94 e successive modificazioni. 

7. Se circostanze sopraggiunte e imprevedibili rendono necessario avviare una procedura contrattuale non prevista nei programmi e l'urgenza non consente il preventivo adeguamento dei medesimi, il dirigente della struttura amministrazione ed economato, su richiesta del dirigente responsabile del contratto, provvede con atto motivato all'avvio della procedura e ne dà contestuale comunicazione all'ufficio di presidenza. 

8. Le procedure di cui al comma 7 si applicano anche nei casi in cui, per sopravvenute esigenze, si rende necessario apportare variazioni non significative dell'importo contrattuale indicato nel programma annuale o occorre discostarsi dalle modalità di affidamento dell'appalto ivi previste. 

9. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori e delle opere sono inviati, dopo l'approvazione, all'Osservatorio dei lavori pubblici.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 29 (1)

Dirigente responsabile del contratto

[1. Il dirigente preposto al settore nelle cui attribuzioni ricade per materia l'oggetto del contratto è qualificato, ai fini della presente legge, come dirigente responsabile del contratto. Esso è responsabile dell'esecuzione del contratto. 

2.  Sono compiti del dirigente responsabile del contratto:

a) proporre l'inserimento degli appalti di propria competenza nei programmi di cui all'articolo 28;

b) proporre la procedura di scelta del contraente tecnicamente più idonea in relazione all'oggetto e alla natura del contratto da stipulare;

c) predisporre le specifiche tecniche ed economiche necessarie per la redazione dei capitolati e, in genere, per la formazione dei contratti;

d) individuare i requisiti tecnici ed economici necessari per l'affidamento dell'appalto;

e) procedere all'affidamento, in base all'aggiudicazione conseguente agli esiti di gara, e assumere i relativi impegni di spesa;

f) stipulare i contratti e assumere i relativi impegni di spesa;

g) procedere agli affidamenti di urgenza nelle ipotesi di cui all'articolo 47, comma 5;

h) procedere agli affidamenti di cui alle procedure speciali previste dall'articolo 34;

i)  procedere agli adempimenti di cui all'articolo 56;

l)  provvedere, nei limiti degli impegni assunti, a liquidare la spesa, complessivamente o per stati di avanzamento, secondo le prescrizioni contrattuali;

m) procedere alle verifiche e agli altri adempimenti necessari per l'esecuzione del contratto, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. 

3. Il dirigente responsabile del contratto, se non ritiene di riservare a se stesso tale funzione, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il relativo responsabile.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 30 (1)

Il responsabile del procedimento contrattuale

[1.  Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato è responsabile del procedimento di formazione del contratto.

2. Sono compiti del settore amministrazione ed economato:

a) redigere e proporre all'ufficio di presidenza il programma triennale dei lavori e delle opere, il programma annuale degli appalti, gli aggiornamenti e le modifiche di tali programmi;

b) curare la pubblicazione dei programmi suddetti, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e delle altre disposizioni interne, nonché disporre l'invio all'Osservatorio dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 28, comma 9;

c) predisporre i capitolati d'oneri e i relativi schemi;

d) definire le procedure di scelta del contraente; indire le gare, approvarne il bando, la lettera di invito e il capitolato speciale; procedere alle relative pubblicazioni ai sensi del presente titolo;

e) predisporre la documentazione per la partecipazione alle gare e approvare le relative schede; assumere gli atti di ammissione alla partecipazione; approvare il risultato di gara e comunicare le risultanze; curare gli adempimenti inerenti le cauzioni;

f) comunicare al responsabile del contratto gli esiti delle gare, ai fini dell'affidamento e dell'assunzione dei relativi impegni di spesa;

g)  formare e gestire l'elenco annuale dei fornitori del Consiglio regionale; curare nei casi previsti l'utilizzo di altri albi o elenchi; procedere alle trattative private e farne constare le risultanze ad eccezione di quelle previste dall'articolo 47, comma 5;

h) predisporre i contratti e gli atti aggiuntivi, curandone la conservazione;

i) assistere il dirigente responsabile del contratto per gli adempimenti di competenza di questi in sede di formazione e di esecuzione del contratto, anche curando la stesura degli atti relativi;

l) procedere, su istanza del dirigente responsabile del contratto, agli adempimenti previsti dall'articolo 53, commi 3 e 4.

3. Il dirigente responsabile del procedimento di formazione del contratto, se non ritiene di riservare a se stesso tale funzione, provvede a nominare, nell'ambito della struttura diretta, il relativo responsabile.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 31 (1)

Responsabile unico del procedimento per lavori e opere

 [1. Anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione relative ai singoli lavori ed opere di competenza del Consiglio regionale è nominato un responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge n.109/94 e del regolamento di attuazione. 

2. Il responsabile unico del procedimento ha le attribuzioni di cui all'articolo 7 della legge n.109/94 e al regolamento di attuazione ed è nominato dal dirigente responsabile della struttura competente, secondo le priorità indicate dal programma triennale dei lavori e delle opere, di cui all'articolo 28, e nei tempi utili alla redazione del progetto preliminare prima dell'inclusione del lavoro od opera nell'elenco annuale. 

3. Il responsabile unico del procedimento è un tecnico e può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori, nei limiti di importo e nei casi di cui all'articolo 7 della legge n.109/94 e al regolamento di attuazione. 

4. Il responsabile unico del procedimento certifica, ai sensi degli articoli 17, commi 1 e 4, e 28, comma 4, della legge n. 109/94, la carenza in organico di personale o la sussistenza delle altre condizioni previste, che giustificano l'affidamento della progettazione e delle operazioni di collaudo a soggetti esterni all'amministrazione, individuati ai sensi della stessa legge.

5. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione per corrispettivi superiori ad euro 40.000,00 si procede alla formazione di un elenco a seguito di apposito avviso pubblico, nel quale sono indicati i lavori e le opere per le quali, sulla base della certificazione di cui al comma 4, si intende ricorrere a progettisti esterni. L'avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, e nel sito internet del Consiglio regionale. I progettisti sono scelti motivatamente, sulla base dei curricula presentati e secondo criteri di rotazione. 

6. Per gli incarichi di progettazione esterna superiori alla soglia di cui al comma 5, si procede ai sensi della legge n. 109/94 e del regolamento d'attuazione. 

7. I progetti per lavori ed opere, preliminari, definitivi ed esecutivi, sono approvati dall'ufficio di presidenza. 

8. Ogni altra determinazione relativa all'esecuzione del lavoro od opera è approvata dal dirigente responsabile della struttura competente, su proposta del responsabile unico del procedimento. 

9. Il rinvio alla legge n. 109/94 si intende comprensivo delle modifiche apportate alla legge stessa; il rinvio al regolamento d'attuazione si intende riferito al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e alle successive modificazioni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 32 (1)

Incentivi per lavori e opere

[1. Gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori od opere comprendono gli oneri inerenti:

a) la progettazione, la direzione dei lavori, gli studi e ricerche connessi;

b) i piani di sicurezza e di coordinamento;

c) le prestazioni professionali e specialistiche volte a fornire gli elementi necessari per il progetto esecutivo;

d) la vigilanza, i sondaggi, le analisi, il collaudo. 

2. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara, a valere sullo stanziamento di cui al comma 1, è ripartita, per ogni singolo lavoro od opera, fra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.

3. La percentuale effettiva è così determinata:

a) 1 per cento dell'importo a base di gara, quale quota relativa alla progettazione architettonica e funzionale; la percentuale è ridotta allo 0,30 per cento quando l'opera non necessita di elaborazione progettuale e grafica;

b) 0,35 per cento dell'importo a base di gara, se la progettazione richiede la redazione di calcoli strutturali, illuminotecnici o impiantistici in genere;

c) 0,15 per cento dell'importo a base di gara per la redazione del piano di sicurezza, se è richiesto per l'esecuzione dell'opera. 

4. Le singole quote percentuali di cui al comma 3 sono portate ad economia, se le relative prestazioni non sono svolte dal personale di cui al comma 2, ma affidate all'esterno dell'amministrazione. 

5. Il fondo formato ai sensi del comma 2 è ripartito, fra i soggetti di cui al comma medesimo, secondo i criteri deliberati dall'ufficio di presidenza del Consiglio, d'intesa con la Giunta regionale e con riferimento agli accordi con le organizzazioni sindacali aziendali. 

6. Non si procede alla previsione e ripartizione del fondo di cui ai commi precedenti nel caso di lavori per la cui progettazione è sufficiente la redazione di semplici perizie di stima.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 33 (1)

Capitolati di oneri

 [1. L'ufficio di presidenza, su proposta del dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato, delibera il capitolato generale di forniture e servizi contenente le condizioni che si applicano alla generalità dei contratti del Consiglio regionale. 

2. Il dirigente di cui al comma 1 può approvare schemi di capitolato speciale per distinte tipologie di contratto. 

3.  Per la formazione di capitolati speciali relativi a singoli contratti, il dirigente suddetto, nei casi in cui siano necessarie particolari competenze, può chiedere al segretario generale la nomina di una commissione, che può essere composta anche da consulenti esterni, se all'interno dell'amministrazione non si rinvengono le competenze richieste.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 34 (1)

Procedure speciali

 [1. Il Consiglio regionale, ai fini della razionalizzazione, economicità e semplificazione dei procedimenti di appalto, di norma si avvale, anche per acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, delle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2000 e all'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 -Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2001 . 

2. In presenza delle convenzioni suddette o di convenzioni stipulate allo stesso fine ai sensi di successive disposizioni, il dirigente responsabile del contratto che decide di non ricorrere ad esse motiva espressamente le ragioni che determinano la mancata adesione. Gli importi stabiliti dalle convenzioni sono comunque assunti a base di gara e, nel caso opposto, il dirigente responsabile del contratto è tenuto ad analoga motivazione espressa. 

3. I motivi delle mancate adesioni ai sensi del comma 2 sono riportati negli atti di avvio del procedimento e di conclusione del medesimo. 

4. Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato relaziona annualmente all'ufficio di presidenza e al segretario generale sui casi e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, evidenziando i risultati ottenuti sotto il profilo economico, procedurale e della qualità delle prestazioni. Sono fatti salvi gli adempimenti di competenza della struttura preposta al controllo di gestione.]

 

 (1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

CAPO II

Scelta del contraente

 

 

SEZIONE I

Norme comuni

 

 

Articolo 35 (1)

Procedure di scelta del contraente

[1. Se l'amministrazione non si avvale delle convenzioni di cui all'articolo 34, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

a)  procedure aperte -asta pubblica-;

b)  procedure ristrette -licitazione privata e appalto concorso-;

c) procedure negoziate -trattativa privata-, nei casi espressamente consentiti dalla presente legge;

d)  procedure telematiche -asta telematica e mercato elettronico-. 

2. Si intende per:

a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;

b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione;

c) appalto concorso, la procedura per l'aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità e i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

d)  trattativa privata, la procedura nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

e)  asta telematica: la procedura che consente all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

f)  mercato elettronico: la procedura che consente all'amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati. 

3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare. 

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 36 (1)

Criteri di aggiudicazione

[1. Gli appalti di forniture e servizi sono aggiudicati:

a)  al prezzo più basso;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. 

2. In caso di procedura telematica da aggiudicare con il criterio di cui al comma 1, lettera a), il prezzo più basso può essere individuato anche tramite offerte a rilancio. 

3.  Il criterio di aggiudicazione è indicato nel bando di gara e, nel caso di procedure ristrette o negoziate, anche nella lettera di invito. 

4. In caso di gara indetta con il criterio di aggiudicazione di cui al comma 1, lettera b), gli elementi da valutarsi ai fini dell'aggiudicazione sono menzionati in ordine decrescente di importanza unitamente ai rispettivi punteggi; all'elemento prezzo non può essere attribuito un valore inferiore al cinquanta per cento del punteggio globale, salvo che nella procedura di appalto concorso o in presenza di specifici motivi da indicare espressamente, con riferimento alla particolarità della fornitura o del servizio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 37 (1)

Forme di pubblicità

[1. Nei casi in cui si procede ad asta pubblica, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata con bando, il dirigente competente dispone la pubblicazione del bando di gara in forma integrale nel BURC e per estratto in due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale. 

2. Ogni semestre, la struttura competente provvede alla pubblicazione in forma cumulativa dell'avviso inerente le aggiudicazioni effettuate nel periodo con le procedure di cui al comma 1. L'avviso è pubblicato in forma integrale nel BURC. Della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e in due quotidiani nazionali, di cui uno avente particolare diffusione sul territorio regionale.

3. Forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le pubblicazioni previste dal presente articolo nei limiti stabiliti dalla legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 38 (1)

Causa di esclusione dalle gare

[1.  Sono esclusi dalla partecipazione alle gare i soggetti:

a)  che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b)  nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c)  che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione;

d)  che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

e)  che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

f)  che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;

g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;

h)  che si trovano in altra condizione prevista dalla legge statale come causa di esclusione.

2.  Sono inoltre esclusi dalla partecipazione alle gare per un periodo di tre anni:

a)  i soggetti che nell'esecuzione dei contratti si sono resi responsabili di grave inadempienza contrattuale nei confronti dell'amministrazione;

b)  i soggetti risultati aggiudicatari in altre procedure di gara indette dall'amministrazione che non hanno provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria o che, in sede di controllo sulle dichiarazioni sostitutive rese nelle procedure di gara, non forniscono i documenti richiesti dall'amministrazione.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

SEZIONE II

Procedure aperte e ristrette

 

 

Articolo 39 (1)

Disposizioni generali

[1. L'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, dimostrata mediante idonea documentazione, in conformità con quanto previsto nel bando di gara e secondo le disposizioni della normativa vigente. 

2.  Le domande di partecipazione e le offerte non vincolano l'amministrazione. 

3. I soggetti concorrenti possono essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, relativamente ai requisiti di idoneità giuridica e di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria. 

4. Gli inviti a gara sono diramati a mezzo del servizio postale di Stato mediante raccomandata.

5. A pena di inammissibilità, le offerte, insieme ai documenti richiesti, devono pervenire al Consiglio regionale secondo le prescrizioni e nei termini indicati nel bando o nella lettera di invito.

6.  Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile.

7. Non è ammessa la presentazione di più di un'offerta da parte della medesima ditta per la stessa gara, pena l'esclusione, né sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

8. Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida l'indicazione in lettere.

9. Se non sono state presentate almeno due offerte la gara è dichiarata deserta, salvo che nel bando di gara sia prevista l'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, in relazione alla particolarità della fornitura o del servizio.

10. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate previa verbalizzazione delle sedute svolte e chiusura della documentazione in apposito plico sigillato.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 40 (1)

Rilevazione della capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria

[1. L'amministrazione acquisisce i dati necessari per la partecipazione alle gare, tramite apposite schede di rilevazione compilate a cura dell'impresa e sottoscritte dal legale rappresentante della medesima, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in conformità delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione della documentazione amministrativa.

2. La scheda di rilevazione sostituisce la relativa documentazione ai fini della valutazione della domanda di partecipazione.

3. Le imprese richiedenti sono ammesse a partecipare alla gara sulla base dei criteri di valutazione predeterminati nel bando, riferiti a requisiti minimi, di norma consistenti in un punteggio attribuito a ciascuno degli elementi di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria.

4. La struttura competente predispone schede tipo di rilevazione. Nell'ambito di tali schemi, il dirigente responsabile della struttura stessa approva, unitamente al bando di gara, la scheda pertinente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 41 (1)

Presidenza e commissioni di gara

[1. Le funzioni di presidente di gara sono svolte da un dirigente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, assistito da due dipendenti in qualità di testimoni e da un dipendente in qualità di verbalizzante. 

2. Quando si procede ad asta pubblica o licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'esame delle offerte è compiuto da una commissione tecnica composta dal Presidente di gara e da due membri nominati dal dirigente responsabile del contratto, scelti tra i dipendenti in possesso di competenze professionali nella materia oggetto di gara. 

3. Quando si procede ad appalto concorso, l'esame e la valutazione dei progetti è svolta da una commissione interdisciplinare nominata dal segretario generale e composta da tre o cinque membri anche esterni all'amministrazione, nei casi e nei limiti in cui non si rinvengono nell'amministrazione le competenze richieste in rapporto alla natura della prestazione dedotta in contratto.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 42 (1)

Ufficiale rogante

[1. I contratti ed i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorre pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti dall'ufficiale rogante.

2. L'ufficiale rogante, con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili riceve gli atti, ne custodisce l'originale, autentica le copie, le rilascia alle parti che ne fanno richiesta e tiene il repertorio.

3. L'ufficiale rogante cura gli adempimenti tributari connessi agli atti da lui ricevuti in forma pubblico-amministrativa e ne è responsabile.

4. L'ufficiale rogante svolge altresì le funzioni di segretario delle commissioni di cui all'articolo 41.

5. L'incarico di ufficiale rogante è conferito con determina del segretario generale a dipendenti di qualifica direttiva in servizio presso il Consiglio regionale. Con lo stesso atto di nomina dell'ufficiale rogante titolare, sono nominati uno o più sostituti per il caso di assenza o impedimento.

6. Il segretario generale, d'intesa con i competenti uffici della Giunta regionale, può altresì avvalersi dell'ufficiale rogante della Giunta.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 43 (1)

Asta pubblica

[1. Quando si procede ad asta pubblica, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel BURC.

2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, il bando indica uno dei seguenti modi di presentazione dell'offerta:

a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base di appalto;

b) indicazione dell'importo complessivo;

c) offerta a prezzi unitari.

3. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), il presidente di gara in seduta pubblica aggiudica all'offerta che presenta rispettivamente il maggior ribasso o il minor prezzo complessivo.

4. Quando l'offerta è formulata ai sensi del comma 2, lettera c), ai concorrenti è inviato, unitamente alla lettera di invito, un modulo contenente le voci relative alle varie categorie oggetto dell'appalto; il presidente di gara, in seduta pubblica, letto ad alta voce il prezzo complessivo totale offerto da ciascun concorrente, formula la graduatoria provvisoria delle offerte e successivamente procede alla verifica dei conteggi relativi alla migliore offerta, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e provvedendo, se si riscontrano errori di calcolo, a correggere i prodotti e la loro somma. In questo caso vale come offerta il prezzo complessivo totale correttamente calcolato.

5.  In presenza di offerte identiche si procede a sorteggio.

6. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione tecnica di cui all'articolo 41, comma 2, provvede all'individuazione della migliore offerta, sulla base degli elementi e dei sub-elementi indicati, con il relativo punteggio, nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

7. La commissione tecnica, dopo aver proceduto in seduta pubblica all'ammissione delle imprese, effettua la valutazione tecnica in una o più sedute riservate.

8. Al termine della valutazione tecnica, la commissione in seduta pubblica procede:

a)  a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;

b)  all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche per la verifica della regolarità formale;

c)  alla valutazione dell'offerta economica, con le modalità stabilite nel capitolato speciale;

d)  all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'aggiudicazione della gara.

9. Nelle procedure di cui al comma 6, in presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 44 (1)

Licitazione privata

[1. Quando si procede a licitazione privata il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nel BURC. 

2.  In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto a dieci giorni.

3. Gli stessi termini, di venti giorni e, in caso di motivata urgenza, di dieci giorni, valgono per il ricevimento delle offerte, a decorrere dalla data di invio della lettera di invito.

4. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 2, 3, 4 e 5.

5. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi 6, 7, 8 e 9.]

 

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 45 (1)

Appalto concorso

[1.  Quando si procede ad appalto concorso, i termini minimi per il ricevimento delle domande di partecipazione e per il ricevimento delle offerte sono gli stessi di cui all'articolo 44, commi 1, 2 e 3. 

2. Alla valutazione dei progetti e delle relative offerte economiche provvede la commissione interdisciplinare di cui all'articolo 41, comma 3, sulla base degli elementi di valutazione indicati con il corrispondente punteggio nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto.

3. Prima della seduta pubblica di gara, la commissione, in seduta riservata, procede a determinare, ove necessario, i sub-elementi e i sub-punteggi, nell'ambito degli elementi di valutazione stabiliti nel capitolato speciale di appalto. 

4. Il presidente di gara in seduta pubblica, previa lettura del verbale della seduta della commissione, procede all'ammissione delle imprese ed alla trasmissione della documentazione tecnica alla commissione stessa. 

5. La commissione in una o più sedute riservate procede all'esame del progetto e all'attribuzione dei relativi punteggi. 

6.  Il presidente di gara, in seduta pubblica, data lettura dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle offerte, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, per la verifica della regolarità formale, e li trasmette alla commissione. 

7.  La commissione, in seduta riservata, esaminate le offerte economiche, assegna il relativo punteggio e propone al dirigente competente l'aggiudicazione. 

8. La commissione può, se necessario, richiedere alle imprese concorrenti chiarimenti ed integrazioni. 

9. In presenza di offerte con identico punteggio complessivo, l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto il profilo tecnico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 46 (1)

Anomalia dell'offerta

[1. Quando l'offerta aggiudicataria ed eventualmente altre offerte presentano un carattere anomalo o gravi squilibri fra i prezzi unitari, anche su segnalazione del dirigente responsabile del contratto, i presidenti di gara o la commissione, nei casi di cui agli articoli 43, 44 e 45, chiedono per iscritto al concorrente di giustificare la composizione della propria offerta e procedono alla relativa esclusione se le ragioni fornite non sono ritenute congrue. Non possono essere prese in considerazione le giustificazioni contrastanti con valori minimi stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero rilevabili da atti ufficiali.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

SEZIONE III

Procedure negoziate

 

 

Articolo 47 (1)

Trattativa privata

[1. Si procede a trattativa privata plurima nei seguenti casi:

a)  quando si tratta di spesa il cui importo presunto non supera euro 50.000,00;

b)  quando l'asta pubblica, la licitazione privata o l'appalto concorso sono stati esperiti infruttuosamente, purché non siano modificate le condizioni iniziali dell'appalto;

c)  quando ragioni d'urgenza, determinate da eventi imprevedibili e non imputabili all'amministrazione, non consentono, come da espressa motivazione, il rispetto dei termini previsti per le procedure di asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso.

2.  La trattativa di cui al comma 1 è indetta con atto preliminare contenente l'approvazione della lettera d'invito e degli altri eventuali documenti occorrenti; alla trattativa sono invitati un numero di soggetti, ai sensi dell'articolo 49, comma 7, tali da garantire una effettiva concorrenza e la massima apertura al mercato.

3. L'affidamento ad un partecipante che ha offerto di eseguire forniture o servizi a condizioni o con soluzioni migliorative rispetto a quelle richieste dall'amministrazione, può essere disposto solo dopo aver invitato anche gli altri partecipanti a fare la propria offerta sull'oggetto come ridefinito.

4.  Si procede a trattativa privata diretta nei seguenti casi:

a) quando si tratta di acquisto di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale, ovvero di beni o servizi che un solo soggetto può fornire con i requisiti tecnici o artistici o il grado di perfezione richiesti, come da documentazione informativa e parere espresso dal dirigente responsabile del contratto;

b) quando si tratta di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso ma che, a causa di circostanze impreviste, sono diventati necessari per il servizio oggetto del contratto suddetto, purché siano aggiudicati allo stesso soggetto che fornisce il servizio principale; si intendono complementari i servizi, di valore complessivo non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, che non possono essere separati sotto il profilo tecnico o economico dal servizio principale, senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente necessari al perfezionamento del servizio principale;

c)  quando si tratta di forniture complementari non comprese nel contratto inizialmente concluso ma che, a causa di circostanze impreviste, sono diventate necessarie per la fornitura oggetto del contratto suddetto, purché siano aggiudicate allo stesso soggetto tenuto alla fornitura principale; si intendono complementari le forniture, di valore complessivo non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, che non possono essere separate sotto il profilo tecnico o economico dalla fornitura iniziale, ovvero nei casi in cui il cambiamento del fornitore comporta per l'amministrazione l'acquisto di materiale di tecnica differente, il cui impiego o manutenzione comporta incompatibilità o difficoltà tecniche rilevanti;

d)  quando si tratta di locazione di immobili destinati a sede degli organi e degli uffici del Consiglio regionale, ovvero di acquisto o uso a carattere oneroso di beni, per i servizi del Consiglio o per l'arredo degli immobili, di rilievo culturale, artistico, antiquariale;

e)  quando si tratta di minute spese, non superiori ad euro 2.000,00, ordinate sul fondo economale.

5. Se il valore del contratto non supera euro 5.000,00, e sempre che l'urgenza lo rende necessario, può essere richiesta un'unica offerta, anche telefonicamente, via telefax, per telegramma o per posta elettronica, con l'obbligo per l'aggiudicatario di regolarizzare successivamente, per lettera, l'offerta stessa. Nella determina di affidamento si fanno constare le operazioni compiute.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 4 e 5, il dirigente responsabile del contratto motiva il ricorrere dei presupposti che consentono l'affidamento ed attesta la congruità della spesa sulla base di una documentata indagine di mercato.

7. Gli importi di cui al presente articolo, con l'eccezione delle minute spese di cui al comma 4, lettera e), si intendono al netto degli oneri fiscali e possono essere annualmente adeguati dall'ufficio di presidenza, sulla base degli indici generali dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 48 (1)

Trattativa privata con bando

[1.  Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

a)  quando si tratta di spesa il cui importo presunto sia compreso fra euro 50.000,00 ed euro 100.000,00 al netto di IVA;

b)  in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consentono la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione.

2. Si può procedere a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara anche per importi inferiori ad euro 50.000,00, con riferimento all'articolo 47, comma 1, lettera a).

3.  Il termine per il ricevimento delle domande e la presentazione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando nel BURC, ovvero a trenta giorni nel caso si prevede la diretta acquisizione dell'offerta.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 49 (1)

Elenco annuale dei fornitori del Consiglio

[1. Il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato provvede annualmente a formare un elenco dei fornitori cui attingere per l'affidamento dei contratti per i quali è previsto il ricorso alla trattativa privata plurima.

2. A tal fine, il dirigente di cui al comma 1, entro trenta giorni dall'approvazione del programma annuale di cui all'articolo 28, comma 3, dispone la pubblicazione nel BURC e, per estratto, in almeno due quotidiani nazionali con particolare diffusione in Campania, di un avviso contenente l'elenco delle forniture, servizi, lavori ed opere, suddivisi per settore, che si intendono affidare nell'esercizio di riferimento, sulla base del programma annuale suddetto, mediante trattativa privata plurima. Nei limiti stabiliti dalla legge statale, forme di pubblicità telematica possono sostituire o integrare le modalità di pubblicazione previste.

3. Nell'avviso è specificato che le ditte interessate a partecipare alle procedure di affidamento, e che risultano in possesso dei requisiti indicati nell'avviso stesso, sono invitate a manifestare il loro interesse, in riferimento alle singole forniture, servizi o lavori, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel BURC.

4. Sulla base delle domande pervenute e previa verifica dei requisiti, è compilato nei successivi venti giorni l'elenco annuale dei fornitori del Consiglio regionale.

5. L'elenco è aperto a successive adesioni, fatte pervenire dalle ditte interessate nel corso dell'anno.

6. In riferimento ai singoli contratti da affidare, l'amministrazione provvede ad invitare un numero di ditte inserite nell'elenco compreso fra i seguenti parametri:

a) da tre a sette ditte per importi fino ad euro 10.000,00;

b) da cinque a quindici ditte per importi fino ad euro 30.000,00;

c) da sette a venti ditte per importi fino ad euro 50.000,00.

7. Nel caso che le ditte inserite nell'elenco eccedono il numero previsto per la partecipazione alla trattativa privata, per l'individuazione delle ditte da invitare si procede a sorteggio.

8. Per i contratti non previsti nel programma annuale e per i contratti che è necessario stipulare nel periodo iniziale dell'anno in cui non è stato ancora formato l'elenco annuale dei fornitori ci si avvale, rispettivamente, dell'elenco annuale in corso o di quello dell'anno precedente.

9. Per i contratti per i quali non sono inserite nell'elenco dei fornitori il numero minimo di ditte indicato al comma 7, il dirigente responsabile del settore amministrazione ed economato provvede all'integrazione attenendosi ai principi di effettiva concorrenza e di massima apertura al mercato, dandone atto nel provvedimento di indizione gara.

10. L'amministrazione non è vincolata a dar corso a tutti gli appalti previsti nel programma annuale e resta comunque salva l'applicazione dei principi di cui all'articolo 34 e la facoltà di rinnovo dei contratti in corso, in conformità alle disposizioni di legge.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 50 (1)

Incarichi professionali e di consulenza e ricerca

[1. Gli incarichi professionali sono prestazioni di opere intellettuali, conferiti a persone fisiche che esercitano l'attività professionale individualmente o in forma associata, secondo la normativa vigente, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge.

2. Gli incarichi di consulenza e ricerca sono le prestazioni finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all'acquisizione di pareri, di dati tecnici, analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controllo ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Consiglio regionale.

3. Il conferimento di incarichi professionali e di consulenza e ricerca è consentito, eccezionalmente, quando sono comprovate e motivate entrambe le seguenti condizioni:

a) prestazione di alta specializzazione;

b) assenza o indisponibilità di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

4. Gli incarichi professionali il cui valore stimato sia inferiore ad euro 40.000,00, al netto di IVA, sono conferiti con determina del dirigente responsabile del contratto, previa valutazione del curriculum del professionista e della congruità degli elementi economici, anche in riferimento alle tariffe professionali. Di tale valutazione deve essere data espressa menzione nella determina di conferimento.

5. Gli incarichi di consulenza e ricerca il cui valore stimato sia inferiore ad euro 20.000,00, al netto di IVA, sono conferiti con determina del dirigente responsabile del contratto a soggetti pubblici o privati, previa valutazione dei requisiti tecnico-organizzativi eventualmente richiesti, del curriculum del professionista che svolge l'incarico e della congruità degli elementi economici. Di tale valutazione è data espressa menzione nella determina di conferimento.

6. Gli incarichi professionali, di consulenza e di ricerca il cui valore stimato sia superiore ai limiti indicati, sono conferiti mediante trattativa privata preceduta dal bando di gara, con le modalità di cui all'articolo 48. L'offerta migliore è individuata tramite la valutazione comparativa, dettagliatamente illustrata in apposito verbale, degli elementi tecnico organizzativi, degli elementi economici e dei curricula dei professionisti che svolgeranno l'incarico.

7. I curricula devono evidenziare le esperienze più significative, in un massimo di cinque, attinenti all'incarico da conferire.

8.  In deroga a quanto disposto al comma 6, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 31, si procede con espressa motivazione ad affidamento diretto quando un unico soggetto ha il grado di specializzazione richiesto per lo svolgimento dell'incarico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

CAPO III

Il contratto

 

 

Articolo 51 (1)

Cauzione

[1. Nelle procedure aperte e nelle procedure ristrette la costituzione della cauzione provvisoria è richiesta solo per l'aggiudicatario.

2. La cauzione è costituita in una delle seguenti forme:

a)  deposito presso il tesoriere di numerario, vincolato per il ritiro al benestare  dell'amministrazione;

b)  deposito presso il tesoriere di titoli di stato, valutati a prezzo di borsa nel giorno del deposito;

c)  prestazione di specifica fideiussione bancaria o di altri istituti ed aziende autorizzati, ivi comprese le compagnie di assicurazione.

3. L'importo della cauzione provvisoria è di norma stabilito in misura pari al cinque per cento dell'importo stimato della spesa, oneri fiscali esclusi.

4. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario resta vincolata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento o revoca dell'aggiudicazione.

5. Nel caso l'aggiudicatario non si presenta a stipulare il contratto, l'amministrazione, attraverso il responsabile della procedura contrattuale, a titolo di penalità, incamera la cauzione. La penalità non si applica se la mancata stipulazione dipende da causa non imputabile all'aggiudicatario.

6. La cauzione provvisoria prestata dal concorrente aggiudicatario si converte in cauzione definitiva ed è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del contratto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

7. La cauzione è svincolata dal responsabile della procedura contrattuale, su indicazione del responsabile del contratto, al determinarsi delle condizioni di cui al comma 6.

8. Gli interessi eventualmente prodotti dai depositi definitivi sono liberamente esigibili dal depositante; comunque nessun onere per interessi può far carico all'amministrazione.

9. Nelle procedure negoziate d'importo superiore ad euro 5.000,00, è richiesta, di norma, la costituzione di cauzione definitiva pari al cinque per cento dell'importo stimato della spesa, oneri fiscali esclusi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 52 (1)

Stipula dei contratti

[1.  La stipula dei contratti avviene di norma entro trenta giorni dall'approvazione dei risultati della gara, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Se sopraggiunge un evento che rende superflua o dannosa la conclusione del contratto, il dirigente competente, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato, può motivatamente revocare il provvedimento di aggiudicazione.

3.  I contratti possono essere stipulati:

a)  in forma pubblico-amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante, se il contraente è stato individuato a seguito di procedura aperta o ristretta;

b)  a mezzo di scrittura privata;

c)  per mezzo di accettazione sottoscritta dalla controparte in calce al capitolato o alla proposta dell'amministrazione aggiudicatrice;

d)  a mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

4. È consentito l'utilizzo della firma elettronica nei casi e con le forme previste dalla normativa in vigore.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 53 (1)

Durata dei contratti

[1. I contratti devono avere termine e durata certi.

2. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata in corso di esecuzione degli stessi, salvo che si tratti di proroga.

3. Il ricorso alla proroga è attivabile esclusivamente:

a)  quando, in presenza di eventi imprevedibili, la prestazione contrattuale non ha potuto essere eseguita in tutto o in parte nei termini temporali di durata del contratto; in tali casi il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario al compimento della prestazione;

b)  al fine di consentire l'individuazione del nuovo contraente per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto, se previsto nel contratto.

4. Il rinnovo dei contratti può essere attivato una sola volta, per un periodo non superiore alla durata del contratto da rinnovare e comunque nel limite di importo previsto per l'originaria procedura di scelta del contraente. Ai fini del calcolo dell'importo si tiene conto, oltre che dell'importo del contratto rinnovato, anche di quello del contratto originario, comprensivo di eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 54 (1)

Anticipazioni e revisione prezzi

 [1. I contratti possono prevedere pagamenti anticipati se lo consente la normativa statale vigente, nelle forme e nei modi da questa stabiliti.

2. I prezzi contrattuali si intendono fissi ed invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica e continuata la revisione dei prezzi è ammessa in conformità alla normativa statale vigente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 55 (1)

Subappalto e cessione del contratto

[1. Il subappalto è ammesso in conformità alla normativa statale vigente.

2. L'amministrazione stabilisce nel bando di gara o nel capitolato speciale di appalto le parti della prestazione che non sono subappaltabili ed il concorrente indica in sede di offerta le parti della prestazione che intende subappaltare.

3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 56 (1)

Aumento o diminuzione della prestazione

[1. Se nel corso di esecuzione del contratto occorre un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, il contraente vi è tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione è contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale.

2. Se nel corso di esecuzione del contratto occorre un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, il dirigente competente provvede, previo consenso del contraente, alla stipula di un atto aggiuntivo, nella stessa forma del contratto originario; in ogni caso non può essere superato il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario. Ai fini del rispetto di tale limite devono essere considerati anche gli importi delle eventuali variazioni di cui al comma 1.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 57 (1)

Spese contrattuali

[1.  Le spese inerenti gli atti amministrativi di gara sono a carico dell'amministrazione.

2.  Le spese di copia, gli oneri tributari ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

Articolo 58 (1)

Verifica e collaudo

[1.  Le forniture e i servizi oggetto del contratto sono sottoposti, prima della liquidazione della spesa, a verifica secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto o nel contratto.

2. Se l'oggetto del contratto riguarda forniture e servizi che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione nominata con determina del dirigente responsabile del contratto e composta da tre esperti, scelti fra i dipendenti inquadrati nel ruolo distinto del Consiglio regionale.

3. Se tra i dipendenti non ci sono professionalità adeguate, alla commissione di collaudo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

4. Non possono essere membri della commissione di collaudo coloro che hanno avuto parte nel procedimento contrattuale o si trovano in posizione di conflitto di interessi.

5. Gli incaricati del collaudo rispondono solidalmente dei danni causati all'amministrazione dall'inosservanza delle norme e prescrizioni che regolano l'attività di collaudo.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 successivamente la Corte costituzionale con sentenza 10 - 14 dicembre 2007, n. 431 (Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2007, n. 49, 1a serie speciale) ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale.

 

 

CAPO IV

Disposizioni finali e transitorie

 

 

Articolo 59 (1)

Trattamento dei dati

[1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini del presente titolo è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 -Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali- e successive modificazioni.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 60 (1)

Rinvio

[1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo si applicano le norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 -Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato- e successive modificazioni, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 -Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato- e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 -Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario-.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

Articolo 61 (1)

Procedimenti in corso

 [1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse secondo le disposizioni previgenti.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 87, comma 1, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3.

 

 

TITOLO IV

CONTROLLO SUGLI ATTI

 

 

Articolo 62

I controlli preventivi

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dai dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti in via preventiva al visto di regolarità contabile, se comportano impegni di spesa, e al controllo di legittimità interno.

2. Il visto di regolarità contabile è apposto dal dirigente del settore competente in materia di bilancio e ragioneria.

3. Il controllo di legittimità è effettuato dal dirigente responsabile del settore competente per materia.

4. Gli atti che contengono impegni di spesa sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità se muniti del visto di regolarità contabile di cui al comma 2.

5. Le note di liquidazione, conseguenti agli atti di impegno, sono soggette solo al visto di regolarità contabile.

6. Ai fini del controllo preventivo di legittimità, gli atti adottati dai dirigenti, muniti del visto di regolarità contabile, sono vistati per la legittimità dal dirigente del settore competente per materia.

7. Il dirigente del settore competente per materia, nel caso di esito favorevole del controllo, vista l'atto, dandone contestuale comunicazione al dirigente che lo ha adottato.

8. Ai fini della verifica della legittimità il dirigente investito del controllo per quanto di competenza può formulare rilievi sull'atto soggetto a controllo, dandone comunicazione al dirigente che ha adottato l'atto e, per conoscenza, al segretario generale.

9. Il dirigente che ha adottato l'atto, se condivide i rilievi formulati, modifica o integra l'atto, ovvero ne decide il ritiro. L'atto modificato o integrato è trasmesso al dirigente del settore competente per materia, che ne verifica la conformità ai rilievi formulati e, nel caso di esito positivo della verifica, appone il visto, annotando la procedura seguita, e procede alle comunicazioni di cui al comma 7.

10. Il dirigente che ha adottato l'atto, se ritiene, sotto la sua responsabilità, di non adeguarsi ai rilievi, conferma l'atto e ne dà comunicazione alla struttura preposta al controllo, il cui dirigente appone il visto, annotando la procedura seguita, procede alle comunicazioni di cui al comma 7 e informa il segretario generale della conferma.

11. Gli atti dei dirigenti diventano esecutivi dalla data del visto da parte del dirigente del settore competente per materia, nelle forme e con le procedure di cui ai commi 7, 9 e 10.

12. L'ufficio di presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i termini entro i quali deve essere esercitato, di norma, il controllo sugli atti dei dirigenti. Il decorso dei termini non dà luogo, comunque, a silenzio assenso.

13. La deliberazione di cui al comma 12 può inoltre stabilire ulteriori modalità per il controllo sugli atti dei dirigenti, nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 63

Il controllo contabile successivo

1. Il controllo contabile sugli atti dei dirigenti del Consiglio regionale che comportano impegno di spesa è altresì esercitato dalla commissione bilancio, organo di controllo sugli atti di spesa del Consiglio regionale.

2. Trimestralmente l'ufficio di presidenza trasmette articolata relazione riferita all'andamento della gestione alla commissione bilancio. 

3. La commissione comunica comunque trimestralmente all'ufficio di presidenza le proprie osservazioni in merito al controllo effettuato sugli atti di spesa e alla gestione contabile.

4. In occasione dell'espressione del parere sul rendiconto del Consiglio regionale, la commissione presenta al Consiglio una relazione generale sui risultati della propria attività di controllo.

5. Il bilancio di previsione del Consiglio e le successive variazioni sono trasmessi in copia alla commissione bilancio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza della stessa.

 

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

 

 

Articolo 64

Abrogazione

All'entrata in vigore della presente legge è abrogata ogni diversa norma di contrasto con essa.

 

 

Articolo 65

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                                      Bassolino