Legge Regionale 17 ottobre 2005, n. 18.

Avvertenze: in relazione alla presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 54 del 24 ottobre 2005, la Corte Costituzionale con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale) ha dichiarato sia in via diretta che in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del suo articolato.


 

 

"Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


Articolo 1 (1)

Finalità

1. La musicoterapia è attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse ed è disciplinata dalla presente legge; essa si pone come scopo lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell'individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita.

2. La regione Campania promuove l'applicazione della musicoterapia, quale elemento di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riguardo alle persone portatrici di handicap o, comunque, disagiate dal punto di vista delle relazioni.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta. Ufficiale. 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del presente articolo.


 

 

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per

a) musicoterapia: l'uso della musica e dei suoi elementi - suono, ritmo, melodia ed armonia - ad opera di un soggetto qualificato in rapporto individuale o di gruppo, all'interno di un processo definito per facilitare e promuovere la comunicazione, le relazioni, l'apprendimento, la mobilizzazione, l'espressione, l'organizzazione ed altri obiettivi terapeutici degni di rilievo nella prospettiva di assolvere ai bisogni fisici, emotivi, mentali, sociali e cognitivi (1);

b) musicoterapista: un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare sociopsicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia. (2)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta. Ufficiale. 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.


  

 

Articolo 3 (1)

Area di operatività

1. Il musicoterapista esercita la propria attività nell'ambito degli operatori socio-sanitari nell'area della riabilitazione socio-sanitaria e psico-pedagogica.

2. Il musicoterapista espleta

a) funzione preventiva: disturbi di iperattività in età da scuola primaria; comportamenti ai limiti con la patologia del periodo adolescenziale o come gestione di atteggiamenti disadattivi degli adolescenti; sedazione della madre in gravidanza; miglioramento della relazionalità e della socializzazione nei soggetti normodotati;

b) funzione riabilitativa: ritardo mentale lieve e medio - grave; deficit sensoriali - ipovedenti e non vedenti, ipoacusici con protesi ed impianti cocleari; disturbi relazionali dell'infanzia; patologie neuromotorie dell'infanzia; patologie neurologiche dell'adulto - parkinson, alzheimer, coma lieve e post-coma; patologie psichiatriche dell'adulto - comunicazione sonora in gruppo nei dipartimenti di salute mentale, in centri e comunità terapeutiche per tossicodipendenti;

c) funzione socio-sanitaria: attenuazione dell'ansia del paziente ospedalizzato e delle sofferenze dei malati terminali, gestione del potenziale disagio psicologico degli operatori.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta. Ufficiale. 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 27, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale del presente articolo.


 

 

Articolo 4 (1)

Formazione di base

1. La formazione di base del musicoterapista consiste in un corso che prevede almeno novecento ore di lezione e laboratori in un triennio e trecento ore di tirocinio presso strutture pubbliche o convenzionate o private della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. I corsi di musicoterapia sono organizzati da istituti di formazione o dalle università o da dipartimenti equiparati all'università. Il titolo di musicoterapista equivale al diploma accademico di primo livello.

3. Per accedere alla formazione di musicoterapista l'aspirante deve aver conseguito il diploma quinquennale di scuola media superiore e possedere una buona conoscenza della musica, da accertarsi con un test di ammissione al corso di formazione.

4. La formazione professionale di musicoterapista prevede l'acquisizione delle seguenti conoscenze e capacità, suddivise per

a) area medica:

1) conoscenza delle sintomatologie inerenti le patologie trattate -nuclei espressivi-;

b) area psicologica:

1) conoscenza dei concetti inerenti il campo delle relazioni;

2) conoscenza dei concetti base della psicologia dello sviluppo, dinamica dei gruppi;

c) area musicale:

1) capacità di esprimere e creare con voce e con strumenti musicali "nel qui ed ora" in forme ortodosse e non ortodosse;

2) capacità di improvvisazione;

3) conoscenze musicologiche e semiologiche della musica colta e popolare finalizzate alla capacità di decodificazione dei fenomeni sonoro-musicali;

d) area musicoterapica:

1) capacità di individuare i bisogni del paziente;

2) capacità di elaborare ipotesi di trattamento relative ai bisogni del paziente;

3) capacità di formulare obiettivi circa il trattamento;

4) capacità di identificare le tecniche musicali più adatte alla problematica;

5) capacità di formulare osservazioni del processo musico-terapeutico in itinere e a valle per la valutazione della quantità e qualità dei risultati ottenuti;

6) capacità di autosservazione delle componenti emotive implicate nella relazione sonora pazienteterapista.

5. L'organigramma didattico deve tenere conto dei principi formativi previsti dalla World Federation of Music Therapy - W.F.M.T.- e dalla European Music Therapy Confederation - E.M.TC.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


 

 

Articolo 5 (1)

Registro professionale regionale del musicoterapista

1. È istituito presso l'assessorato alla sanità della regione Campania il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


 

 

Articolo 6 (1)

Norma transitoria

1. Possono iscriversi al registro professionale regionale dei musicoterapisti coloro che entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania della presente legge dimostrano con idonea certificazione di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, di aver svolto e superato la formazione per musicoterapista per almeno novecento ore più trecento di tirocinio presso una struttura pubblica o privata riconosciuta, con supervisione clinica e di musicoterapia.

2. Sono riconosciuti istituti per la formazione in musicoterapia i centri di studio che possono dimostrare con apposita documentazione e certificazione di avere effettuato, contestualmente, entro sei mesi dalla pubblicazione nel Burc della presente legge:

a) attività relative alla musicoterapia da non meno di dieci anni;

b) attività di ricerca musicoterapica con partnerships o convenzioni stipulate con strutture pubbliche collegate direttamente o indirettamente alla disciplina in questione da non meno di cinque anni;

c) almeno dieci pubblicazioni scientifiche relative alla musicoterapia;

d) attività di formazione articolata e strutturata da non meno di cinque anni;

e) attività interistituzionali con università e centri di formazione e ricerca del settore a livello internazionale e comunitario nel campo della musicoterapia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 19 dicembre 2006, n. 424 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 51, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.


17 ottobre 2005                                              

Bassolino