Legge Regionale 29 Dicembre 2005, n. 24.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 20 marzo 2006 n. 4, 24 luglio 2006 n. 19, 19 gennaio 2007, n. 1, 24  luglio 2007, n. 9, 28 novembre 2007, n. 12, 30 gennaio 2008, n. 1, 15 marzo 2011, n. 4, 4 agosto 2011, n. 14, 27 gennaio 2012, n. 1 e dalla sentenza  della Corte Costituzionale del 5 - 14 giugno 2007, n. 188.    

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

 

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2006 -"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Disposizioni diverse

1. Il comma 2 dell'articolo 18  della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12  "Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale" è così sostituito: "limitatamente al primo anno di applicazione della legge, il piano annuale degli interventi di cui all'articolo 12 è predisposto dal competente settore regionale, una volta acquisite le istanze dei musei e definiti gli interventi promozionali".

2. La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale" è così modificata:

a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio del bilancio, con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 28/03, nonché, per la eventuale quota rimanente, con i risparmi di spesa derivanti da apposite norme della legge finanziaria o comunque realizzati attraverso la legge di bilancio".

b) l'articolo 4 è soppresso;

c) dopo l'articolo  5  è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

"Ulteriori disposizioni per la copertura dei disavanzi del sistema sanitario regionale.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale al reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui alla legge di rimodulazione delle rispettive aliquote è destinato al finanziamento di programmi di ripiano di eventuali disavanzi di gestione prodotti dal sistema sanitario regionale da attuarsi anche attraverso le modalità e gli strumenti previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 28/03".

d) al comma 1 dell'articolo 6 dopo la parola "complessivo" eliminare le parole "da realizzarsi con economie".

3.    Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le società anche di tipo consortile partecipate dalla regione Campania sono tenute:

a) ad adeguare la composizione dei propri organi di gestione ad un massimo di cinque consiglieri;

b) a richiedere l'autorizzazione dell'assemblea dei soci su qualsiasi determinazione gestionale atta ad incidere sul proprio assetto organizzativo e sulle attività correnti e nuove, indicando l'eventuale previsione di spese;

[c) a determinare la spesa complessiva annuale per la retribuzione degli amministratori in possesso di deleghe nei limiti dell'importo di euro 60.000,00 con decorrenza dall'anno 2006, oltre, in presenza di utili di esercizio, una quota non eccedente il due per cento degli stessi. Agli amministratori senza deleghe può essere riconosciuto un compenso annuo complessivo nel limite massimo di euro 20.000,00] (1).

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3 le società assumono le necessarie deliberazioni assembleari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale entro il 31 ottobre 2006 invia una relazione al Consiglio regionale sullo stato di attuazione di quanto stabilito dalla presente norma. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15. L'Assessore regionale al bilancio entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge è incaricato di procedere ad organica verifica di tutte le società a partecipazione regionale ovvero a partecipazione di enti pubblici regionali. L'Assessore, sulla base della predetta revisione, propone alla Giunta regionale la messa in liquidazione ovvero processi di fusione di tutte le società il cui conto economico sia in passivo da almeno due esercizi nonché di quelle ritenute infruttuose.

5.    Per i fini di cui al comma 4 le società apportano le necessarie modifiche statutarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Sono confermate per il triennio 2006-2008 le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/05, articolo 25, aggiornando annualmente le date del primo periodo del comma 1 dello stesso articolo.

6.    La Giunta regionale è incaricata dell'esame ed all'approfondimento della gestione delle attività degli enti strumentali regionali, al fine di decidere sulla loro soppressione, con trasferimento delle rispettive competenze alla Giunta regionale, in presenza di gravi disfunzioni e diseconomie. Le proposte legislative di soppressione di tali enti sono sottoposte all'esame del Consiglio regionale entro il 30 ottobre 2006.

7. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 15 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2003" dopo l'espressione "delle determinazioni di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale" sono eliminate le parole "e subordinatamente all'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

8. Il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:

"1. Per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e prevista dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Una quota parte dei proventi derivanti dall'applicazione di tale tassa  è utilizzata per la realizzazione dei fini della presente legge e per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che nell'ambito della programmazione regionale contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli appostamenti, di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche colturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta".

9. Il comma 4 dell'art. 39 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è soppresso.

10. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, le deliberazioni degli enti provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo della Campania, indicate all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n.1044, e all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960 n. 1042.

10. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:

"8. In previsione dell'attuazione del contratto decentrato del personale regionale l'incremento del fondo per le alte professionalità, relativamente alle annualità 2006-2008, è fissato ad una misura non inferiore allo 0,5 per cento del monte salario."

11. È istituita l'unità previsionale di base 6.23.244 denominata "Alte Professionalità".

12.  È istituita l'unità previsionale di base 3.11.242 denominata "Promozione dello spettacolo".

13. Per il triennio 2006-2008 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 11 agosto 2005, n. 15  - legge finanziaria 2005 - e 11 agosto 2005, n. 16 - bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005-, secondo le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, lettera d), della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

14. Le quote a carico dell'esercizio 2006 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 nelle relative unità previsionali di base e per gli importi indicati.

15. Quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 28/03, non utilizzata nell'anno 2005, pari a 154.789.846 milioni di euro, è iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 ed è destinata ad interventi di interesse sociale ed a spese di investimento, in applicazione dell'articolo 1, comma 4, della stessa legge regionale.

16. È istituito un fondo di rotazione per le spese di progettazione per opere pubbliche infrastrutturali a favore delle amministrazioni pubbliche locali, degli enti pubblici economici nei termini e modalità già stabilite per la Cassa depositi e prestiti. A tale fondo è assegnata per il 2006 la somma di euro 1.500.000,00 sulla unità previsionale di base 1.1.6.

17. Il cinque per cento dei fondi del bilancio regionale per il finanziamento di opere a tutela delle infrastrutture degli enti locali è destinato per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dell'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.

18. È istituito un fondo d'investimenti per i comuni fino a 5.000 abitanti da destinare a finanziamenti di politiche di sostegno di attività economiche, anche con partecipazioni pubbliche, con preferenza a quelle assunte in forma associata relativa ad investimenti produttivi ovvero destinati a servizi da utilizzare con i criteri della legge regionale n. 51/78. La relativa spesa pari ad euro 5.000.000,00 grava sull'unità previsionale di base 1.82.227.

19. È prevista una ulteriore spesa di euro 1.000.000,00 sull'unità previsionale di base 6.23.106 per i comuni tra i 5.001 abitanti e 50.000 abitanti, da corrispondere in relazione all'ampiezza del territorio per una bassa densità abitativa ed una dispersione di centri abitati. Tale disposizione è regolamentata con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

(1) Lettera abrogata dall'articolo 44, comma 9 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

Articolo 2

.   1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si aggiungono i seguenti commi:

"6. È istituita l'unità previsionale di base denominata -Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali- per complessivi euro 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche -Irpef-, e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Irap - il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma.

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità -So.Re.Sa.- s.p.a., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL.. e dalle AA.OO.  regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa.  presenta idoneo piano alla Giunta Regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. s.p.a. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. s.p.a. apposita fideiussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

12. La So.Re.Sa. s.p.a. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Porpuse Vehicle -S.P.V.- di cui alla legge 30 aprile 1999, o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. s.p.a. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. s.p.a. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi  le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.

15.  La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti."

 

Articolo 3

1. I tetti di spesa ed i budget dei costi delle aziende del servizio sanitario regionale sono aggiornati dalla Giunta regionale in modo da ridurre la spesa sanitaria del 18,5 per cento nel triennio 2006-2008, di cui almeno il 6,5 per cento nel 2006 rispetto al livello dei costi raggiunto nel consuntivo dell'esercizio 2004; l'obiettivo del 18,5 per cento è rimodulato in funzione del maggiore finanziamento statale eventualmente ottenuto per la sanità.

2. Ai fini del comma 1, la delibera della Giunta regionale di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 costituisce aggiornamento della programmazione annuale ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge regionale n. 28/03, e si applicano per la sua attuazione i controlli e le sanzioni ai direttori generali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 8 della stessa legge regionale.

3. La Giunta regionale nella predisposizione della delibera di programmazione della spesa sanitaria 2006-2008 adotta una proposta di riparto dei fondi che rispetta il principio di perequazione fra le singole AA.SS.LL, fondato sugli esiti dei controlli di cui al comma 2 e ne dà comunicazione alle commissioni consiliari competenti.

4. I fondi destinati dalla regione Campania alle università per le attività dei policlinici nel campo della formazione sono trasferiti alle AA.OO. universitarie e da esse amministrati sulla base dei programmi elaborati dai competenti organismi universitari. Le attività specialistiche sanitarie devono essere indirizzate a rispondere alle effettive esigenze del servizio sanitario regionale. Almeno il dieci per cento dei fondi trasferiti alle università per attività di formazione e ricerca devono essere utilizzati per il potenziamento delle risorse umane e strumentali, finalizzate alla incentivazione delle attività di trapianto di organi.

[5. I farmacisti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno accettato la gestione di una  farmacia unica di un comune riconosciuto montano, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato pubblicato il bando del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica. Sono esclusi dal presente beneficio coloro che hanno usufruito di una precedente sanatoria.] (1)

6. È fatto obbligo alle AA.SS.LL. il cui territorio ricade nel bacino idrografico del fiume Sarno di effettuare nel termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge uno studio sull'incidenza di neoplasie nell'area di riferimento. Il coordinamento dell'attività è affidata all'A.S.L. SA1. I risultati dello studio sono inviati all'assessore alla sanità ed alla competente commissione consiliare permanente.

7. L'assessorato alla sanità istituisce un osservatorio sull'incidenza di neoplasie nei territori del bacino idrografico del fiume Sarno, affidando all'Agenzia regionale sanitaria-ARSAN- la realizzazione di un apposito studio propedeutico.

8. È concesso un contributo di euro 500.000,00 alla cattedra di citopatologia del dipartimento di scienze biomorfologiche e funzionali del II Policlinico dell'università degli studi di Napoli Federico II per lo studio di biologia molecolare per i tumori della tiroide. La relativa spesa è prelevata dalla "spesa accentrata" nella U.P.B. 4.15.38.

9. Il centro di ricerca oncologica di Mercogliano è finanziato per un importo di euro 10.000.000,00 da imputarsi sulla U.P.B. 4.15.38, di cui euro 3.000.000,00 per il 2006, euro 2.000.000,00 per il 2007 ed euro 5.000.000,00 per il 2008.

10.  Nelle more delle indicazioni del piano ospedaliero regionale, il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie assistite, in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale 8/2003, articolo 8, commi 1 e 2, e articolo 24, comma 2, è riferito alle sole strutture pubbliche, precisando che nel calcolo del fabbisogno non sono considerati come posti pubblici esistenti quelli ancora in corso di realizzazione ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1967, n. 88.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 214 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Articolo 4

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, adotta i disegni di legge per il trasferimento di risorse e competenze per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 118 della Costituzione relativamente alla gestione delle funzioni amministrative.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento regionale ai principi fissati all'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nelle more dell'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento amministrativo regionale, le disposizioni normative regionali che attribuiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei dirigenti.

3. [Il Presidente, la Giunta regionale, i singoli assessori e l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per le rispettive competenze, nell'ambito dell'indirizzo politico-programmatico determinato dal Consiglio regionale,  esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi da realizzare; adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verificano, attraverso un autonomo potere di controllo, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi. Ai dirigenti di settore compete l'adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.] (1)

4. Gli organi di cui al comma 3 adottano le direttive necessarie al fine di garantire la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

5. L'assetto delle competenze di cui al comma 2 può essere derogato con una specifica legge che disciplina organicamente la materia.

6. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/01, nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, si applicano all'ordinamento degli uffici regionali.

7. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 7/02 è così sostituito:

"8. La realizzazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate avviene in ossequio dei principi fondamentali e delle norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, preservando gli equilibri finanziari del bilancio. I dirigenti competenti per materia nelle decretazioni di impegno e di liquidazione delle spese vincolate correlate con le relative entrate verificano la compatibilità con le
previsioni dei mezzi finanziari e dell'accertamento delle fonti di finanziamento."

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 14 giugno 2007, n. 188 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2007, n. 24, 1a serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 

Articolo 5

1. Le risorse del bilancio regionale destinate al perseguimento delle finalità proprie della politica di sviluppo regionale attraverso investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali, studi di fattibilità e progettazione ed azioni di sistema, che implicano decisioni istituzionali di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, sono programmate dalla Giunta regionale con modalità atte a garantire il massimo livello di integrazione e di coerenza programmatica e finanziaria con le risorse, comunitarie e nazionali, della politica regionale di coesione.

2.  Lo strumento attuativo per il finanziamento degli interventi programmati in adempimento al principio di unitarietà di programmazione e di coerenza di cui al comma 1 è quello degli Accordi di programma quadro di cui all'articolo 2 comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", fermo restando la peculiare genesi programmatoria di ciascuna fonte.

3. La gestione finanziaria delle risorse destinate al finanziamento degli Accordi di programma-quadro di cui  ai commi 1 e 2 deve  garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa e contabili in coerenza con i principi di cui all'articolo  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e deve  essere perseguito l'obiettivo di omogeneizzare, in un solo set di adempimenti procedimentali, i diversi sistemi di sorveglianza, valutazione ed attuazione  compatibilmente con i vincoli normativi posti dalla realizzazione degli interventi ordinari e di quelli aggiuntivi di coesione.

 

Articolo 6

1. È istituito un fondo di rotazione allo scopo di favorire lo sviluppo del sistema integrato regionale dei trasporti ed in particolare del sistema di trasporto ferroviario denominato "Metropolitana regionale", attivato attraverso un capitolo di spesa "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche di sviluppo nel comparto dei trasporti su tutto il territorio regionale''.

2. Al fondo è assegnata una dotazione iniziale di euro 6.500.000,00 mediante l'accensione di apposito mutuo.

3. La Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità,
 stabilisce modalità e criteri per l'accesso al fondo da parte di soggetti regionali e delle imprese che operano nel comparto dei trasporti per l'effettuazione degli investimenti ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

 

Articolo 7

1. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Campania sono sottoposti al controllo della Regione, in conformità a quanto previsto per le aziende sanitarie regionali dalle disposizioni vigenti (1).

[2. L'attività di ricerca degli istituti medesimi, come prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 16  ottobre 2003, n. 288, è soggetta al controllo della Regione alla quale è trasmessa una relazione sull'attività scientifica svolta nel precedente anno ed un rendiconto contabile sulla gestione finanziaria. La relazione è sottoposta all'esame e all'approvazione della Giunta regionale ed inviata alle commissioni consiliari permanenti bilancio e sanità.] (2)

3. L'organo di indirizzo dura in carica cinque anni ed è composto da cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Regione. (3)

4.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri,
che a loro volta nominano al loro interno il Presidente, designati dalla Giunta regionale della Campania, su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

5. La Giunta regionale non può autorizzare accreditamenti con nuovi centri di riabilitazione e nuovi laboratori di diagnostica clinica fino a quando non è approvato il piano di accreditamento regionale.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2006, n. 4.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 14 giugno 2007, n. 188 (Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2007, n. 24, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(3) Comma sostituito dapprima dall'articolo 1, comma 100 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, successivamente dall'articolo 1, comma 32 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 14.

 

Articolo 8

1. Al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alle attività produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

2.  Il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, anche sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi regionali,  individua le priorità e la tempistica degli interventi settoriali da realizzare, i criteri, le modalità e le procedure per la
loro attuazione in modo equo su tutto il territorio regionale, indirizza e coordina tali interventi, attraverso gli strumenti di incentivi esistenti ed eventuali nuovi strumenti, anche facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2-bis. Al fine di ottimizzare gli adempimenti burocratici e contenere i tempi dei procedimenti, anche mediante specifiche forme di coordinamento dei procedimenti medesimi, le modalità e le procedure di attuazione individuate nel piano d'azione per lo sviluppo economico regionale, di seguito denominato PASER, sono orientate alla semplificazione ed allo snellimento delle attività amministrative connesse. (1)

2-ter. Il Consiglio regionale approva entro trenta giorni gli aggiornamenti annuali del PASER proposti dalla Giunta regionale, decorsi i quali il PASER si intende approvato. (1)

2-quater. Il PASER ha validità triennale ed è aggiornato annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche sulla base delle risorse appositamente allocate dai documenti di programmazione finanziaria. L'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione bilancio e alla conferenza delle autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano. (1)

2-quinquies. Al fine di garantire il coordinamento dell'attuazione degli interventi sulla base del principio di unità della programmazione e coerenza di cui al comma 1, articolo 5, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 e di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui destinatari degli stessi e sui soggetti, in qualunque forma coinvolti nei procedimenti di attuazione, il PASER individua gli ambiti e le modalità di utilizzo degli accordi di programma quadro di cui al citato articolo 5 nonché le modalità di definizione e attuazione degli stessi. (1)

2-sexies. Parte integrante del PASER sono le misure di attuazione del fondo di garanzia sociale per i giovani e della crescita culturale e formativa dei giovani previste negli articoli 26 e 27 della presente legge. (1)

3.  Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 è istituita nel bilancio nell'ambito 2 - Sviluppo economico - la nuova funzione obiettivo n. 283 denominata "Interventi per il rafforzamento del sistema produttivo  regionale", nonché la nuova U.P.B. 2.83.243 denominata "Spese per investimenti nei settori produttivi dell'industria, dell'artigianato, del  commercio e dell'agricoltura".

3-bis. Al finanziamento del PASER possono concorrere le risorse del bilancio regionale, dei fondi strutturali comunitari, del fondo per le aree sottoutilizzate attribuite dal CIPE alla Regione e le ulteriori eventuali disponibilità finanziarie a carico del bilancio dello Stato destinate, con gli appositi provvedimenti all'attuazione degli indirizzi per lo sviluppo, la crescita, la competitività e l'innovazione del sistema produttivo regionale, definiti a livello europeo, nazionale e regionale nei documenti di programmazione economica e finanziaria, negli atti che declinano la strategia per una economia più competitiva e sostenibile, nei documenti di programmazione per le politiche di sviluppo e di coesione. Le risorse così determinate sono annualmente incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti, quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 30 giugno di ciascun anno. Le risorse che concorrono al finanziamento del piano sono, con gli appositi provvedimenti, assegnate alla citata UPB 2.83.243. (2)

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede per il 2006 con le appostazioni di bilancio dello stesso esercizio finanziario determinati in quaranta milioni di euro, incrementate delle economie di spesa provenienti da esercizi pregressi e delle risorse non utilizzate per le medesime finalità negli esercizi precedenti quantificate con deliberazione di Giunta regionale da assumere entro il 31 gennaio 2006. Per gli anni 2007-2008 si provvede con legge di bilancio.

5. L'assessore competente presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale.

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

 

Articolo 9

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006 l'onere da corrispondere per il rinnovo di incarichi di consulenza conferiti dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti, così come definiti dalla legislazione regionale vigente, è ridotto del dieci per cento  per incarichi da euro 30.000,00 a euro 50.000,00, del quindici per cento  per incarichi da euro 50.001,00 a euro 100.000,00, del venti per cento da euro 100.001,00 a euro 200.000,00 e del venticinque per cento per incarichi oltre euro 200.000,00.

2. La Regione e gli enti da essa dipendenti, come definiti dalla legislazione regionale vigente, nel corso del triennio 2006-2008 non possono conferire incarichi professionali o di consulenza ad uno stesso soggetto, persona fisica o studio professionale, per un corrispettivo complessivamente superiore ad euro 250.000,00.

 

Articolo 10

1. La legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificata:

a) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio-educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 113/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni  da loro costituite o partecipate."

b) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Il personale dell'asilo-nido si distingue in:

a) personale preposto a funzioni educative;

b)    personale addetto ai servizi.

Esso è tratto dall'organico del comune o da quello di istituzioni, fondazioni e aziende di servizi dallo stesso costituite. All'assunzione del personale si procede secondo le disposizioni normative vigenti.".

 

Articolo 11

1.  Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, è così sostituito:

"3. Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura."

2. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, vengono aggiunte le parole:

"e con le altre leggi regionali adottate ai sensi della stessa."

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 17, è così modificato:

"1. Al fine della valorizzazione turistica delle zone interne della Campania sono consentite attività ricettive in case rurali autorizzate dai comuni. Le strutture devono essere localizzate in fabbricati esistenti, rurali o case padronali, in comuni con non più di 10.000 abitanti secondo i dati dell'ultimo censimento oppure in comuni che ricadono anche parte nelle delimitazioni di parchi nazionali o regionali, composte da camere con eventuale angolo cottura, situate anche in fabbricati divisi ma facenti parte della stessa pertinenza di terreno.".

 

Articolo 12

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 7/02, è aggiunto il seguente comma:

"11. Gli enti e gli organismi di cui al comma 1, se non provvedono agli adempimenti di cui al comma 4, e alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Campania del conto consuntivo sono, nelle persone dei direttori generali, ovvero dei legali rappresentanti di tali enti o organismi, sottoposti a sanzioni pecuniarie nella misura di euro 50.000,00.

2.  Il punto 12) dell'articolo 5 della legge regionale 1 ottobre 1993, n. 33, è così modificato:

"12) ente parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno".

3. Il riparto delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, destinate ai parchi regionali, tiene conto delle dimensioni territoriali e del numero di abitanti.

4. Le comunità montane e le province possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse   assegnate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 3 agosto 1981, n. 55, e non ancora utilizzate (1). Tali risorse devono essere destinate agli interventi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ed in coerenza con i provvedimenti legislativi regionali concernenti le azioni per lo sviluppo dell'agricoltura.

5. Le risorse di cui al comma 4 possono essere utilizzate dalle comunità montane anche per l'esercizio della delega, comprensivo delle spese di personale e di funzionamento nella percentuale massima dell'otto per cento.

 

(1) Periodo così sostituito dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 9.

 

Articolo 13

1. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è esercitabile fino all'indizione dell'asta pubblica prevista dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 38, dagli enti pubblici che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18.

 

Articolo 14

1. La regione Campania è impegnata a dotarsi entro il 31 dicembre 2006 di un piano di sviluppo regionale ai sensi dell'articolo 20, punto 11, dello Statuto della regione Campania. Il piano elaborato dalla Giunta regionale è approvato dal Consiglio regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti.

2. All'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo la parola "comunitari" sono inserite le parole "e dei fondi FAS".

3.  Gli enti che, ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono individuati quali soggetti che erogano attività formative e che intendono erogare formazione autofinanziata, devono essere accreditati ai sensi della normativa regionale vigente.

4. Per finanziare la realizzazione di infrastrutture in aree ASI possono essere utilizzati i fondi FAS e POR.

 

Articolo 15

1. La legge regionale 5 giugno 1975, n. 51, è così modificata:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni nazionali", sostituire fino al punto con le seguenti parole: "componenti del CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro o firmatarie di CCNL -  Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -operanti a livello regionale ed in tutte le Province della Campania.

b) all'articolo 3, lettera a), dopo le parole "piccole imprese", sostituire fino al punto con le parole: "associate certificato dall'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale- sui contributi IVS.";

c) all'articolo 3, lettera b), dopo le parole: "piccole imprese", sostituire fino al punto con le parole: "associate certificato dall'INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – sui contributi IVS".

 

Articolo 16

1.  Nei finanziamenti 2006 a tutela dell'ambiente afferenti al bilancio regionale devono essere programmate opere a tutela dell'ambiente per la prosecuzione degli interventi gestionali previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dall'articolo 5 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, a favore delle aree del cratere delle province di Avellino e Salerno di cui al contratto d'area della legge regionale n. 10 del 2001, articolo 3, comma 8.

2.  I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali, di cui alle leggi regionali n. 51/78, e n. 42/79, con i piani di riparto 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004 sono prorogati di 360 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono cumulabili.

3.  Le amministrazioni provinciali e le comunità montane che hanno già utilizzato finanziamenti del Ministero dell'ambiente attraverso assegnazioni regionali per Piani Triennali di Tutela dell'Ambiente -PTTA- possono programmare progetti di prosecuzione delle predette attività ambientali con piani da sottoporre all'approvazione del competente assessorato regionale, mediante utilizzazione di eventuali economie derivanti dall'attuazione del precedente piano triennale nonché dagli stanziamenti di cui all'U.P.B. 1.1.3.

4.  Le province delegate in materia di politiche attive del lavoro, ai sensi delle vigenti norme sul trasferimento di deleghe, sono autorizzate a finanziare ed utilizzare anche con risorse regionali, le società di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro -agenzie per il lavoro-, a prevalente capitale pubblico, già in possesso di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

 

Articolo 17

1. All'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 2002, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

"5. La percentuale massima di contributo ammissibile in conto capitale non può superare il 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun intervento ammesso; la quota eccedente il contributo può essere finanziata dai comuni con i fondi della legge regionale n. 51/78.

2. All'articolo 31 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 26/02 è aggiunto il seguente comma:

"Per la quota percentuale eccedente il contributo eventualmente assegnato dalla Regione, i comuni possono accedere ai fondi della legge regionale n. 51/78."

 

Articolo 18

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2004, n. 11, dopo l'articolo 8, viene aggiunto il seguente articolo 8 bis:

"1. È istituito presso la Presidenza della Giunta oppure per delega presso l'assessorato alla sicurezza della Giunta regionale, il coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura, con lo scopo di attivare campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti tali problematiche e di coordinare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket.

2. Il coordinamento è presieduto dal commissario regionale per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, nominato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il commissario è scelto fra persone di comprovata esperienza nell'attività di contrasto al fenomeno delle estorsioni e dell'usura e di solidarietà nei confronti delle vittime.

4. Il coordinamento è così composto:

a) un rappresentante dell'area di coordinamento regionale alle attività produttive-settore commercio;

b) un rappresentante dell'area di coordinamento sicurezza, enti locali e polizia urbana;

c) un rappresentante dell'area di coordinamento politiche sociali;

d) tre rappresentanti delle associazioni antiracket e fondazione antiusura con sede in Regione;

5. Il coordinamento deve relazionare con cadenza bimestrale alla commissione speciale osservatorio sulla camorra e criminalità organizzata.

6. Il commissario ed i membri del coordinamento restano in carica per cinque anni.

 

Articolo 19

1. Alla lettera a), comma 1, articolo 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33,  aggiungere all'elenco delle aree protette regionali:

"13) diecimare".

 

Articolo 20

1. Al comma 1, articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, dopo le parole "agli agenti di   polizia municipale" inserire  le parole "vigili del fuoco". (1)

2. È autorizzata per il corrente esercizio finanziario la spesa 3 milioni di euro per interventi infrastrutturali per la gioventù a gravare sulla U.P.B. 1.1.6.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1(per la decorrenza si veda il comma 3 del medesimo articolo 4)


 

Articolo 21

1. È istituito un apposito fondo destinato alla copertura dei finanziamenti per enti pubblici, università e sovrintendenze ai beni ambientali e architettonici, in eventuale accordo con la competente curia, per interventi di recupero architettonico di chiese e conventi di valenza storico-monumentali. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva i criteri e le modalità, per disciplinare le modalità di accesso a tale fondo da parte dei soggetti di cui al presente comma.  Per il 2006 il fondo ha una dotazione di euro 500.000,00, per gli anni successivi è definita dalle leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 3.11.32.

2. È istituito un fondo destinato alla ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale appartenente ad enti pubblici da destinare a uso abitativo e per i lavoratori migranti impiegati in agricoltura che risultano essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e che dimostrino di essere alle dipendenze di aziende agricole residenti nell'agro del comune sul cui territorio insistono gli immobili, previa trasmissione della proprietà del bene all'ente territoriale competente. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge sentite le commissioni consiliari competenti, approva criteri e modalità, per l'accesso a tale patrimonio abitativo da parte dei lavoratori migranti e le forme di accesso al fondo da parte degli enti pubblici cui appartengono le strutture rurali da recuperare con la suddetta destinazione abitativa. Il fondo cui accedono gli enti pubblici che contraggono apposito mutuo per la finalità di cui al presente comma è destinato alla copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso. Il fondo   ha una dotazione per il 2006 di euro 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita dalla relativa legge di bilancio. Il fondo è iscritto alla U.P.B. 1.3.10.

3. È istituito apposito fondo destinato alla copertura delle rate annuali dei prestiti contratti da enti pubblici per interventi di riqualificazione delle aree pubbliche liberate da opere edilizie abusive. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge finanziaria, sentite le Commissioni Consiliari competenti, approva i criteri e modalità   per disciplinare l'accesso al fondo. Per il 2006 il fondo ha una dotazione di spesa di euro 500.000,00. Per gli anni successivi la dotazione è definita all'interno delle relative leggi di bilancio. Il fondo trova allocazione all'interno della U.P.B. 1.1.6.

 

Articolo 22

1. All'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23 "Interventi a favore dei comuni ai quali ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, sono stati trasferiti beni confiscati alla delinquenza organizzata" sono aggiunti i seguenti commi:

"3. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia e assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, è istituito un fondo di rotazione con dotazione per l'anno 2006 di euro 500.000,00, per l'anno 2007 di euro 500.000,00,  per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei piani e studi di cui agli articoli precedenti. Il fondo grava sull'U.P.B. 6.23.106

4. Il fondo è alimentato con le somme che i comuni provvedono a rimborsare all'atto dell'erogazione del finanziamento degli interventi e delle opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.

5. Indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere, i comuni sono tenuti entro   novanta giorni dalla consegna dei lavori a versare al fondo di rotazione di cui al comma 3 le somme anticipate dalla Regione."

2. All'articolo 3 della legge regionale n. 23/03, è aggiunto il seguente articolo 3/bis:

"1. La regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento a carico dei comuni per i prestiti contratti per il finanziamento degli interventi e delle opere di cui al comma 4 dell'articolo 3 nonché delle spese per gli studi di fattibilità e dei progetti tecnici.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato un limite di impegno per il 2006 pari ad euro 500.000,00 rinviando alle leggi di bilancio lo stanziamento per gli anni successivi.

2. Alle cooperative sociali, alle associazioni onlus e alle comunità di recupero, previo parere delle amministrazioni interessate, sono accordati:

a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e  produttivi individuati nei suddetti piani e studi;

b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al 75 per cento  dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti dalle cooperative per la esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento.

3. La relativa spesa è allocata nella U.P.B. 2.66.138.".

 

Articolo 23 (1)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 28/03 è aggiunto il seguente comma:

"2.Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico veicolare, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 alimentati  a metano e GPL o azionati con motore elettrico, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale   dal 1 gennaio 2006"

2. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale n. 8/04, il termine "2002" è sostituito con il termine "2005".

 

(1) Per l'interpretazione autentica del presente articolo si veda l'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2006, n. 4.

 

Articolo 24

1.  Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 è così sostituito:

"Sono istituiti i seguenti settori del Consiglio regionale:

1)    Presidenza;

2)    Segreteria Generale del Consiglio;

3)    Settore Legislativo, studi e ricerche;

4)    Settore Bilancio e ragioneria;

5)    Settore Personale;

6)    Settore Amministrazione ed economato".

2. I commi 3 e seguenti dell'articolo 3 della legge regionale n. 15/89 sono così sostituiti:

"Il Settore Presidenza comprende i seguenti Servizi:

1)  Servizio Rapporti con Organi e Istituzioni;

2)  Servizio Cerimoniale, Pubbliche Relazioni;

3)  Servizio Ufficio di Presidenza;

4)  Servizio Difensore Civico;

5)  Servizio Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

Il Settore Segreteria generale comprende i seguenti Servizi:

1)  Servizio Assemblea;

2)  Servizio Organi consiliari;

3)  Servizio Decisioni amministrative consiliari;

4)  Servizio Resoconti.

Il Settore Legislativo, studi e ricerche comprende i seguenti Servizi:

1)  Servizio Studi Legislativi;

2)  Servizio Affari Giuridici;

3)  Servizio Documentazione, Biblioteca, Gestione del Servizio informativo.

Il Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri comprende i seguenti Servizi:

1)  Servizio Bilancio e Ragioneria generale del Consiglio;

2)  Servizio Status dei Consiglieri.

Il Settore personale comprende i seguenti Servizi:

1)  Servizio Gestione del personale;

2)  Servizio Reclutamento e formazione del personale.

Il Settore Amministrazione ed economato comprende i seguenti servizi:

1)  Servizio Programmi e contratti;

2)  Servizio Gestione beni e servizi;

3)   Servizio Autoparco". (1)

3. Il comma 2 della Tabella A allegata alla legge regionale n. 15/89 è così sostituito:

"Settori e posizioni di studio e ricerca del Consiglio regionale:

1)    Settore Presidenza.

Collaborazione allo svolgimento dei rapporti istituzionali del Presidente e degli altri Organi consiliari, nonché coordinamento dell'attività dei Servizi Cerimoniali, Pubbliche Relazioni, Ufficio di Presidenza; rapporti con la Giunta Regionale; Difensore Civico, Collegio dei revisori dei conti e controllo di gestione.

2)    Settore Segreteria generale del Consiglio.

Coordinamento dell'Area Generale istituita con l'articolo 2 della presente legge di cui la Tabella A costituisce allegato. Assolvimento di ogni incombenza relativa: alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni e conseguenti adempimenti; alla costituzione e alla rinnovazione degli organi collegiali. Coordinamento dei testi approvati; cura degli adempimenti conseguenti ai provvedimenti adottati ed, in generale, trattazione di tutti gli affari che riguardano il Consiglio regionale come organo collegiale; redazione dei resoconti sommari e stenografici delle sedute del Consiglio regionale; redazione dei resoconti stenografici delle Commissioni consiliari e delle riunioni degli Organi collegiali in tutti i casi in cui sia richiesta dalle rispettive Presidenze; pubblicazione dei resoconti e degli atti del Consiglio.

3)    Settore Legislativo, studi e ricerche.

Assistenza tecnico – giuridica e tecnico-documentaria sugli atti legislativi, normativi ed amministrativi di competenza del Consiglio regionale e dei suoi Organi nonché dei titolari del diritto di iniziativa legislativa; cura dei rapporti con l'Area "Avvocatura, affari istituzionali e legislativi" della Giunta Regionale, con gli Uffici legislativi dello Stato e delle altre Regioni, con le Università e con gli Istituti Giuridici regionali e nazionali. Studi e ricerche di carattere giuridico, economico e sociale, anche con riferimento alla ricerca, analisi ed elaborazione della documentazione regionale e nazionale, legislativa, giurisprudenziale, a supporto dei progetti di legge e degli altri atti consiliari; gestione della biblioteca; impostazione, sviluppo dei progetti di ricerca automatica della documentazione legislativa regionale e di quella amministrativa della Regione e degli enti dipendenti e destinatari di deleghe; formazione ed aggiornamento di basi informative e collegamenti con banche dati operanti in ambito regionale e nazionale; cura dei rapporti per l'acquisizione, la fornitura e lo scambio di programmi di ricerca e di dati.

4)    Settore Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri.

Predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; gestione del bilancio e ragioneria; amministrazione contabile dei consiglieri; amministrazione del fondo di previdenza dei consiglieri.

5)    Settore Personale.

Predisposizione e conservazione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico e all'amministrazione del personale del Consiglio; istruttoria dei ricorsi; organizzazione dei concorsi di assunzione e di quelli interni, nonché di attività e di corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; impiego del personale ausiliario.

6)    Settore Amministrazione ed economato.

Amministrazione dei beni mobili e immobili del Consiglio o adibiti ad uso del Consiglio; inventario ed economato; predisposizione dei contratti; sovrintendenza all'esecuzione dei lavori; organizzazione e gestione dei servizi tecnici di aula, telefonia e gestione delle reti informatiche, centro elaborazione dati, riproduzione dei documenti, gestione dell'autoparco, secondo le norme del relativo regolamento; gestione del fondo economale ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio".

4.  Nei commi 3 e seguenti della Tabella A allegata alla legge regionale n. 15/89, le locuzioni "In collegamento con il settore legislativo e documentazione" e "In collegamento con i settori legislativo e documentazione", sono sostituite da: "In collegamento con il settore Legislativo, studi e ricerche".

 

(1) Punto aggiunto dall'articolo 41, comma 16, della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1. Ai sensi del medesimo comma il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall'Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale.

 

Articolo 25

1. Il titolo II della legge regionale 4 maggio 1987, n. 28, è soppresso.

2. [Per le stesse finalità di cui alle norme abrogate e riferite alle assunzioni di giovani apprendisti da parte di imprese artigiane singole o associate a far data dall'anno 2005 è istituito uno specifico regime di aiuto in de minimis in conformità al Regolamento Comunitario 12 gennaio 2001, n. 69, e sulla base di apposito disciplinare da adottarsi sentite le commissioni consiliari competenti da parte della Giunta regionale, limitatamente al 2006. Il regime è finanziato con le risorse già stanziate a valere sulla U.P.B. 2.67.151.] (1)

3. [Per le annualità pregresse riferite agli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e 2004, le istanze presentate a valere sulla normativa abrogata sono sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte degli uffici regionali competenti per materia.] (1)

4. [Al fine di promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria e del lavoro autonomo femminile in Campania, si istituisce uno strumento di agevolazione a favore dell'imprenditoria e del lavoro autonomo delle donne.] (1)

5.    [La Giunta regionale, sentite le commissioni competenti bilancio, attività produttive e pari opportunità è autorizzata ad adottare gli atti ed i provvedimenti necessari a disciplinare ed attuare lo strumento di cui al comma 4.] (1)

6.    [Lo strumento di agevolazione di cui al presente articolo è finanziato con le somme iscritte all'U.P.B. 2.66.143.] (1)

7.    I termini di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, come modificati dall'articolo 14 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, relativi ai contributi assegnati con
i piani annuali di finanziamento destinati ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ed ai
comuni per l'acquisizione e l'infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti
produttivi per gli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001 e 2003 sono riaperti e decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti termini sono ridotti a novanta   giorni decorsi i quali i finanziamenti sono revocati.

8.   Il termine previsto dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 4, comma 2, per la cessazione di tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, con deliberazioni di Giunta regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, è fissato al 30 giugno 2007. (2)

9.    I consorzi per le aree di sviluppo industriale ed i comuni destinatari di contributi assegnati o concessi con i piani annuali di finanziamento destinati all'acquisizione ed infrastrutturazione delle aree e dei piani per gli insediamenti produttivi per gli esercizi finanziari 1999, 2000, 2001 e 2003, che non sono nelle condizioni tecnico giuridiche amministrative per poter realizzare le opere finanziate nel sito produttivo originario, possono chiedere entro il termine di cui al comma 7, la devoluzione dei medesimi contributi per la realizzazione di altre opere infrastrutturali ricomprese nelle aree con destinazione produttiva e dotate di strumenti urbanistici attuativi approvati.

10.  L'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 avviene con deliberazione dell'ente abilitato e
successiva emissione del decreto regionale di conferma da parte del dirigente del settore
regionale competente o dirigente suo delegato.

11.  È ammesso al fine della realizzazione delle opere finanziate con i piani di riparto di cui ai commi precedenti il ricorso agli strumenti del project financing, di cui all'articolo 37 bis e seguenti della legge 109/94, e della Società di Trasformazione Urbana a condizione che sia garantita la destinazione vincolata del finanziamento e la separazione di tali fondi dal patrimonio del soggetto attuatore.

12. Il comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è così modificato: le parole da:

"L'articolo 1…." a"…..lettera b)" sono sostituite dalle parole: "In esecuzione del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche ed integrazioni,".

13. Il punto 4) del comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è così modificato:

a) dopo le parole "attività di supporto tecnico-amministrativo" sono aggiunte le parole "e finanziario";

b) le parole "Enti Locali" sono sostituite con le parole : "Enti Territoriali".

14.  Dopo il punto 4 del comma 1 dell'articolo 85 della legge regionale n. 10/01 è aggiunto il seguente punto:

"5) Gestione di strumenti finanziari, sotto forma di capitale di rischio e di debito, anche al fine di   attivare risorse private e pubbliche da destinare alle iniziative di rafforzamento del sistema produttivo campano, in attuazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e successive modificazioni".

15. Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 sono attuate a seguito di apposita delibera della Giunta regionale.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 4, lettera c) della legge regionale 28 novembre 2007, n. 12.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 24 luglio 2006, n. 19.

 

Articolo 26

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 15/05, è così   modificato:

"2. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale".

2. Il Fondo unico regionale dell'edilizia pubblica iscritto all'U.P.B. 1.3.10 è utilizzabile prioritariamente per il finanziamento di progetti esecutivi cantierabili finalizzati all'utilizzo di fonti energetiche alternative ed al riutilizzo dell'acqua piovana.

3. I concorsi esterni già banditi dal Consiglio regionale ove privi della relativa copertura finanziaria non possono essere espletati.

 

Articolo 27

1. Per il corrente esercizio finanziario è concesso un finanziamento di  euro 4.000.000,00 allo scopo di valorizzare e conservare  il patrimonio storico, artistico e culturale delle chiese della Regione, non aperte al culto a seguito del sisma del 23 novembre 1980, per i comuni disastrati e gravemente danneggiati, come individuati nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981,  22 maggio 1981, 14 settembre 1983 e 7 novembre 1984, mediante utilizzo dei fondi di cui all'Ordinanza  ministeriale 29 settembre 2005 n. 3464 .

2. La Regione, con delibera di Giunta, stabilisce le modalità per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1.

3. È concesso per l'esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 200.000,00 alla Scuola di Alta     Formazione -SDOA -di Salerno. Il contributo grava sulla U.P.B. 3.12.112.

4. Gli interventi di cui alla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, sono finanziati per euro 500.000,00 sull'U.P.B. 1.1.6.

5. L'articolo 10 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, è così modificato:

"All'onere derivante dalla attuazione della presente legge per il biennio 2007-2008, quantificato in euro 60.000.000,00, si fa fronte con imputazione della spesa sulle risorse dell'U.P.B. 3.10.28 di pertinenza della ricerca scientifica."

6. È istituito il Premio "Nicola Romeo" imputando la relativa spesa quantificata in euro 250.000,00 sull'U.P.B. 3.11.31. Il premio è disciplinato da apposita delibera della Giunta regionale.

7. Al fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree industriali della Regione, la Giunta regionale è autorizzata ad affidare alla Società Regionale A.S.C. s.p.a., l'incarico di uno studio di marketing territoriale finalizzato alla definizione di linee di sviluppo del distretto industriale di Grumo Nevano-Aversa, istituito con delibera della regione Campania n. 59/1997. Alla spesa si provvede con lo stanziamento di euro 150.000,00, da imputare sull'U.P.B. 2.66.140.

 

Articolo 28

1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione è adoperarsi per le famiglie disagiate che necessitano di aiuti economici concreti al fine di aiutare le donne in condizioni economiche disagiate che partoriscono nell'anno finanziario 2006.

2. È istituito uno sportello presso i consultori territoriali ai quali fanno riferimento tutte le donne in maternità in possesso dei requisiti specificati nel comma 3. Detti consultori possono accreditarsi affinché l'ARSAN provveda al riconoscimento del loro stato e possa intervenire con i provvedimenti previsti al comma 3.

3. Al fine di rendere possibile un sostanziale aiuto alle donne in maternità che non sono in possesso di un reddito sufficiente ovvero vivono in nuclei familiari con condizioni economiche disagiate, e che per tali condizioni possono vivere la loro condizione di maternità in modo non compatibile con le esigenze e la necessità della maternità medesima ed essere costrette ad interrompere la gravidanza, è previsto il loro censimento nel corso dell'esercizio finanziario 2006 mediante la struttura dell'ARSAN. Con successiva legge regionale, anche al fine dell'utilizzo delle eventuali risorse finanziarie previste dalla legge finanziaria statale 2006 si provvede, in ragione dei dati e del censimento effettuato dall'ARSAN all'impegno delle risorse finanziarie regionali con fissazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei benefici finanziari. È attribuito all'ARSAN nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1996 n. 25, il compito di individuare mediante il censimento delle donne di cittadinanza italiana e delle donne di cittadinanza extracomunitaria,  in possesso di un regolare permesso di soggiorno, residenti in Campania alla data del 31 dicembre 2005, che sono in stato di gravidanza alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che sono nelle seguenti condizioni economiche o sociali disagiate:

a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero appartenenti a nuclei familiari in possesso di reddito derivante da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila. (1)

4. Le situazioni o condizioni di cui alle lettere a), b), c) del comma 3 possono essere accettate anche mediante la sottoscrizione di dichiarazione di atto di notorietà di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, suffragato da certificato medico e comunque mediante verifiche e accertamenti da parte dei competenti servizi comunali di assistenza sociale. L'ARSAN provvede entro la data del 30 aprile 2006 a comunicare alla Giunta regionale e alla commissione consiliare permanente competente le risultanze dell'indagine e del censimento di cui al comma 3.

5. La Giunta Regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge provvede, con proprio atto, sentite le competenti commissioni consiliari, a determinare criteri, modalità e destinatari dell'erogazione ovvero della fornitura della quantità di latte necessario. (2)

6. Allo scopo di dare piena attuazione a quanto previsto nel piano regionale amianto, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 64/01 per la realizzazione del coordinamento tra ARPAC e Dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. ed in ordine alle azioni ad esse rispettivamente assegnate per la tutela della salute dei lavoratori sono destinate le risorse necessarie prelevandole dalla UPB 4.15.38.

7. All'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2003 le parole "superare i 24 mesi" sono sostituite con le parole: "superare i 36 mesi."

8. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 20 del 2003 dopo le parole "…di cui al comma 1" aggiungere "…anche in presenza di richiesta di ulteriori documenti non previsti al comma 1".

 

(1)    Lettera così sostituita dall'articolo 94, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2)    Comma così sostituito dall'articolo 94, comma 2 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

Articolo 29

1. In sede di riparto dei fondi della legge regionale n. 50 del 1985 i Comuni che hanno avuto un notevole incremento della popolazione scolastica nell'ultimo biennio hanno diritto al raddoppio del contributo.

2. È concesso un contributo straordinario al comune di Sant'Angelo di Alife per la ristrutturazione dell'immobile di epoca romana denominato "Taverna di Gerace". La somma di euro 150.000,00 è stanziata  sulla U.P.B. 3.11.32

3. All'articolo 57 della legge regionale n. 10/01, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"È previsto che possa accedere al fondo l'Ente Piccola Casa della Divina Provvidenza Cottolengo. Il finanziamento deve essere utilizzato per sviluppare iniziative che mirano al riequilibrio sociale e a prevenire casi di esclusione sociale.

4. È concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 per la predisposizione di un progetto per la realizzazione di un ponte sul Volturno a sud di Capua quale asse viario di collegamento tra la zona ASI del basso Volturno e l'area ASI di Marcianise e Maddaloni, Infrastruttura a supporto del CIRA e del futuro aeroporto intercontinentale di Grazzanise. L'opera è finanziata con i fondi POR.

5. All'articolo 57 della legge regionale n. 10/01, dopo la parola "Napoli" aggiungere le seguenti parole: "nonché le ulteriori Onlus, il cui finanziamento è stato approvato dal Consiglio Regionale con ordine del giorno nella seduta di approvazione del bilancio".

6. È concesso all'azienda sanitaria locale SA/1 un contributo straordinario di euro cinque milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie e di arredi per la messa in esercizio dell'ospedale "Villa Malta" di Sarno, ricostruito ed ultimato a seguito degli eventi alluvionali del maggio 1998, di cui euro tre milioni da appostarsi sull'unità previsionale di base 4.15.38 e da finanziare con l'unità previsionale di base 13.43.86/E  e ulteriori euro due milioni da finanziarsi con i fondi ex articolo 20 della legge 67/88.

7. È concesso all'ASL SA/2 un contributo straordinario di euro cinque milioni per l'acquisto di attrezzature tecnico-sanitarie per l'Ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, nonché per gli Ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli, Curteri di Mercato San Severino e San Francesco D'Assisi di Oliveto Citra. Le risorse sono prelevate dai fondi stanziati dall'articolo 20 della legge n. 67/88.

 

Articolo 30

Disposizioni aggiuntive

1. La legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è così modificata:

a)  Il comma 2 dell'articolo 36 è così sostituito:

"Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania, a seguito di domanda da inoltrare all'amministrazione provinciale competente, dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascuno anno, ha diritto all'iscrizione come residenza venatoria in uno degli ambiti territoriali di caccia istituiti nella regione, previo consenso dei relativi organi di gestione ed il pagamento della quota di accesso. Ha diritto all'accesso a tutti gli ambiti territoriali di caccia della regione, per un numero non inferiore alle venti giornate, per l'esercizio alla caccia all'avi-fauna migratoria. Tale diritto è soggetto al pagamento di una quota non superiore ad 1/3 di quella dell'iscrizione all'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria. Può avere accesso ad altri ambiti territoriali di caccia anche fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle isole o nelle aree interessate dai parchi nazionali e regionali hanno priorità di iscrizione nell'ambito territoriale di caccia comprendente il territorio della propria residenza anagrafica. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, applica con cadenza triennale l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia in rapporto alla propria estensione territoriale.

b)  Il comma 7 dell'articolo 37 è soppresso.

2. La Giunta regionale promuove politiche di riconversione di siti produttivi interessati da crisi industriali, soprattutto verso il settore strategico dell'aereonautica. All'onere si provvede con le risorse di cui alla unità previsionale di base 2.66.143 per un importo iniziale di un milione di euro.

3. La Regione riconosce la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica come scelte fondamentali per lo sviluppo territoriale. La Giunta regionale, nell'articolazione dei bandi di accesso agli incentivi di ogni natura, regionali, statali o europei, in favore delle iniziative produttive, attribuisce un punteggio preferenziale alle imprese che presentano progetti di sviluppo fondati sulla ricerca e sulla innovazione tecnologica. Tale punteggio si applica ad ogni iniziativa che contiene una partecipazione del capitale privato all'investimento non inferiore al cinquanta per cento.

4. Al fine di individuare tutti gli alloggi privati non occupati da inquilini e di predisporre un accordo di programma che comprenda l'individuazione di un canone sociale, utile per consentire l'affitto di detti alloggi a soggetti in situazione di disagio abitativo, l'assessore alla edilizia residenziale pubblica istituisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un tavolo permanente con le Prefetture competenti, i comuni della regione e le associazioni dei proprietari di abitazione e degli inquilini. Entro centottanta giorni dalla istituzione del tavolo permanente è siglato l'accordo di programma, sul quale è acquisito il parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni dalla ricezione dell'accordo.

5. La legge regionale 7 luglio 1977, n. 32, è così modificata:

a) dopo il punto e) dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"e bis) da un rappresentante dell'UNI. COOP. – Unione regionale della Campania – per ogni cento cooperative associate o frazioni non inferiori a cinquanta";

b) Il comma 1 dell'articolo 5 è così modificato:

"1. La Giunta regionale concede una sovvenzione ordinaria annuale alle organizzazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed e bis) dell'articolo 2 quando contino non meno di cento cooperative aderenti della Regione";

c) all'articolo 8 dopo le parole "di cui ai punti b), c), d) ed e)" aggiungere "e bis)";

d) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

"Le domande per le sovvenzioni di cui all'articolo 5, relative alle attività svolte negli anni 2004 e 2005, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

6. È istituito un fondo dell'importo di un milione di euro a favore delle imprese industriali, artigianali e commerciali danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio del comune di Agropoli nei giorni 21 e 22 ottobre 2005. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive e sentita la commissione consiliare competente, disciplina l'utilizzo del fondo cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base 2.83.243.

7. Ai minori orfani di entrambi i genitori, residenti in Campania, che, alla data del compimento della maggiore età, risultano ricoverati in centri pubblici di assistenza è riconosciuto il diritto a proseguire gli studi e a permanere nel centro. Tale diritto è riconosciuto agli stessi minori anche per il proseguimento degli studi universitari fino al conseguimento della laurea, a condizione che la stessa sia conseguita nei tempi stabiliti dal piano di studi.

[8. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 è soppresso.] (1)

[9. La norma di cui al comma 8 non si applica al personale che, all'entrata in vigore della presente legge, si trova già in posizione di comando.] (1)

10. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale n. 15/02 è aggiunto il seguente comma:

 "1 bis) I consiglieri regionali non possono comandare o distaccare presso le proprie strutture coniugi e parenti di primo e secondo grado. Tali comandati devono rientrare presso le amministrazioni di provenienza alla scadenza del comando.

11. Il personale in servizio presso il Consiglio regionale, inquadrato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11, articolo 38, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52, articolo 5, che ha svolto alla data del 30 settembre 1978 compiti ascrivibili alle posizioni di lavoro di cui all'art. 9 della legge regionale 17 marzo 1981, n. 12 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della stessa legge n. 12/81, nella categoria C – ex sesta qualifica funzionale – con decorrenza 1 ottobre 1978 e nella categoria D – ex settima qualifica funzionale – con decorrenza 17 settembre 1982 ai sensi  e per gli effetti delle leggi regionali nn.12/81 e  41/81. I requisiti per tale inquadramento devono essere posseduti alla data del 30 settembre 1978. Gli effetti giuridici decorrono dall'1 ottobre 1978 per l'inquadramento nella categoria C e dal 17 agosto 1982, per l'inquadramento nella categoria D. Gli effetti economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. All'art. 32 della L.R. 15/05 sostituire la parola "quindici" con la parola "otto".

 

(1) Comma soppresso dall'articolo 31, comma 39, primo periodo, legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1.

  

Articolo 31

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                 

Bassolino