Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 febbraio 2005 n. 13, 11 agosto 2005 n. 15 e 9 gennaio 2014, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.  

 

Testo vigente della Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 2.

 

"Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Oggetto

1. La presente legge disciplina il confezionamento e la commercializzazione del pane sul territorio della regione Campania.

 

 

Articolo 2

Confezionamento e commercializzazione

1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari. (1)

2. Se i singoli pezzi prodotti hanno un peso non superiore a 100 grammi possono essere confezionati in un unico contenitore con un numero di pezzi non superiore a cinque.

3. I produttori che vendono al dettaglio nei propri locali sono esenti dall'obbligo della confezione.

4. Sul territorio della regione Campania non può essere commercializzato pane privo del confezionamento di cui ai commi 1 e 2, tranne il caso di cui al comma 3.

5. In ogni caso il pane non può essere asportato dal luogo di produzione e trasportato privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 13 in seguito dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

 

 

Articolo 3

Costi

1. I programmi di investimento per la realizzazione di impianti di confezionamento conformi al disposto della presente legge sono considerati prioritari nell'attuazione dei regimi regionali di aiuto a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato. (1)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13.

 

 

Articolo 4

Sanzioni

1. I produttori di pane che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.500,00 euro.

2. La stessa sanzione è applicata nei confronti di coloro che pongono in commercio pane non confezionato secondo i requisiti della presente legge.

3. I Sindaci provvedono all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati). Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, i Sindaci ripartiscono ed assegnano alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive. (1)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 3 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 13 successivamente così sostituito dall'articolo 57, comma 15 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1.


 

Articolo 5

Decorrenza

1. La presente legge ha effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bollettino ufficiale. (1)

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2005 n. 13 in seguito dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15.

 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

1 febbraio 2005

Bassolino


Avvertenze: I termini di cui alla presente legge sono stati prorogati dapprima dall'articolo 31, comma 12, primo periodo della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, a far data dal giorno 8 agosto 2006 fino al 31 dicembre 2007 successivamente dall'articolo 41, comma 29 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 fino al 31 dicembre 2008 ed infine dall'articolo 34 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 fino a tutto il 31 marzo 2009.