Legge Regionale 9 novembre 2005, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 59 del 14 novembre 2005


"Disciplina del Referendum Statutario, della Pubblicazione e della Promulgazione dello Statuto"


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 123 della Costituzione, disciplina la procedura di richiesta, indizione e svolgimento del referendum avente ad oggetto lo Statuto e le leggi di revisione statutaria nonché i profili riguardanti la loro promulgazione e pubblicazione.


 

Articolo 2

Pubblicazione dello Statuto, delle leggi di revisione statutaria e richiesta referendaria

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale il testo dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria approvato ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione entro cinque giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione dello Statuto e delle leggi di revisione statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione, con l'intestazione: "Testo dello Statuto -o della legge di revisione statutaria- approvato in seconda deliberazione a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione", seguita dal titolo e dal testo dello Statuto o della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e della presente legge. Deve essere espressamente indicato il numero delle firme occorrenti per la regolare richiesta referendaria, calcolato ai sensi dell'articolo 7.

3. Il termine di tre mesi per la richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.


 

Articolo 3

Promulgazione in assenza di richieste referendarie e di impugnativa del Governo

1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 3, non sono presentate richieste di referendum e impugnative di legittimità costituzionale promosse dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto o la legge di revisione statutaria con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga il seguente Statuto -o legge di revisione statutaria-: testo".

Lo Statuto -o la legge di revisione statutaria- è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


 

Articolo 4

Richiesta referendaria

1. La richiesta di referendum indica la proposta di Statuto o di legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data e il numero del Bollettino Ufficiale della Regione nella quale è stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre al referendum consiste nella formula seguente:


 

Articolo 5

Richiesta popolare

1. Gli elettori che intendono esercitare l'iniziativa referendaria in numero di almeno cinquanta promotori si presentano muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. All'atto del deposito della richiesta, i promotori individuano fra di essi tre delegati ai quali sono affidate funzioni di rappresentanza nei rapporti con l'Ente.

3. Il dirigente del Consiglio regionale responsabile del procedimento redige un verbale sottoscritto dai promotori e dal responsabile stesso con cui si dà atto del deposito delle richieste, del quesito referendario, delle designazioni di cui al comma 2 e di ogni altro elemento utile. Copia del verbale è rilasciata ai promotori medesimi a prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento invia immediatamente copia del verbale di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro sette giorni dall'avvenuto deposito.


 

Articolo 6

Regolarità della richiesta

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale verifica la regolarità della richiesta e del quesito referendario, valutando la conformità degli stessi alle prescrizioni della presente legge.

2. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decide entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La decisione è immediatamente comunicata ai delegati e al Presidente della Giunta regionale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di irregolarità sanabili l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dà comunicazione ai delegati che provvedono entro sette giorni.

4. In caso di irregolarità insanabili ovvero non sanate nel termine di sette giorni, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dichiara improcedibile la richiesta.

5. L'improcedibilità non preclude la presentazione di nuove richieste di referendum se non è scaduto il termine di tre mesi.


 

Articolo 7

Determinazione del numero necessario delle firme e raccolta delle stesse

1. La fissazione del numero di firme necessarie ai fini dell'indizione del referendum pari a un cinquantesimo degli elettori è effettuata dall'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base del numero degli elettori accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

2. Per la raccolta e l'autenticazione delle firme degli elettori della Regione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25, e successive modificazioni.


 

Articolo 8

Deposito delle firme

1. I delegati provvedono al deposito presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dei moduli contenenti le firme degli elettori, con allegati i certificati. anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi.

2. Il responsabile del procedimento redige verbale da cui risulta la data del deposito, la dichiarazione dei delegati in ordine al numero delle firme depositate e regolarmente autenticate e il numero delle certificazioni allegate.

3. Il verbale è sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai delegati in doppio originale. Uno degli originali è consegnato ai delegati a prova dell'avvenuto deposito.

4. Il responsabile del procedimento invia immediatamente copia del verbale di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro sette giorni dall'avvenuto deposito.


 

Articolo 9

Verifica della regolarità delle sottoscrizioni

1. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in base all'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento, esamina le sottoscrizioni e decide sulla regolarità all'unanimità dei componenti. Se manca l'unanimità decide il Consiglio regionale appositamente convocato nei quindici giorni successivi.

2. Il provvedimento avente ad oggetto l'esito della verifica di regolarità delle sottoscrizioni è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quaranta giorni dalla trasmissione al Presidente del Consiglio regionale del verbale di cui all'articolo 8, comma 4.


 

Articolo 10

Esito negativo della verifica. Promulgazione dello Statuto e della legge di revisione statutaria

1. In caso di irregolarità della richiesta o delle sottoscrizioni, il Presidente della Regione, trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo dello Statuto o della legge di revisione statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione e se non risultano impugnative promosse dal Governo, promulga lo Statuto o la legge con la seguente formula: "il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum -ovvero le sottoscrizioni- presentata in data ....è stata dichiarata irregolare con provvedimento pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n..... del ....; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione; il Presidente della Giunta regionale promulga il seguente Statuto -o la seguente legge di revisione statutaria-: testo'. Lo Statuto - o la legge di revisione Statutaria - è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


 

Articolo 11

Esito positivo della verifica e indizione del referendum

1. Se la richiesta di referendum e la raccolta delle sottoscrizioni sono dichiarate regolari, il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9, comma 2, indice il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Il decreto di indizione è immediatamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio regionale è sospesa la procedura referendaria dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Essa riprende entro i successivi tre mesi dalla elezione del nuovo Consiglio regionale.


 

Articolo 12

Richiesta referendaria dei consiglieri regionali

1. Se la richiesta di referendum è effettuata dai consiglieri regionali in numero non inferiore ad un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta contestualmente che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Il Presidente dà atto del deposito mediante processo verbale.

4. La richiesta di referendum con allegato un originale del verbale di deposito è inviata dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale il quale ne dà annuncio nel Bollettino Ufficiale della Regione; l'annuncio riporta le indicazioni stabilite dall'articolo 4.

5. Il Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 4 indice il referendum ai sensi dell'articolo 11.


 

Articolo 13

Svolgimento del referendum, operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati

I. Per le operazioni di voto e di scrutinio nonché per la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 e successive modificazioni.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum secondo le modalità di cui all'articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, ove seguono, alla scelta dell'elettore, le due risposte : "Sì all'approvazione" - "No all'approvazione".

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.


 

Articolo 14

Esito del referendum

1. Se le risposte "Sì all'approvazione" costituiscono la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito, procede alla promulgazione dello Statuto o della legge di revisione statutaria con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum indetto in data ... ha dato esito favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga lo Statuto -o la seguente legge di revisione statutaria-: testo'. Lo Statuto -o la legge di revisione statutaria- è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. Se le risposte "No all'approvazione" costituiscono la maggioranza o la metà dei voti validi, non si procede alla promulgazione. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino Ufficiale della Regione.


 

Articolo 15

Impugnazione dello Statuto o della legge di revisione statutaria dinanzi alla Corte Costituzionale. Sospensione dei termini

1. Se il Governo della Repubblica promuove, ai sensi dell'articolo 123. secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale sul disegno di statuto o di legge di revisione statutaria, il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum entro dieci giorni dalla notificazione del ricorso stesso.

2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, è sospeso sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale. Nel periodo della sospensione è preclusa ogni attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste.

3. Se la Corte costituzionale rigetta il ricorso del Governo, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 2, riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della decisione della Corte stessa. Tutte le operazioni compiute prima della sospensione conservano validità ed il procedimento referendario riprende dall'ultima operazione compiuta.

4. Se la proposta di Statuto o di legge di revisione statutaria è dichiarata parzialmente o totalmente illegittima dalla Corte costituzionale, le attività e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla stessa perdono efficacia.


 

Articolo 16

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

9 novembre 2005

                                                                                                                                              Bassolino