Legge Regionale 11 ottobre 2011, n. 16.

Il presente testo tiene conto dell'avviso di errata corrige pubblicato sul BURC n. 67 del 25 ottobre 2011

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 3 – 5 giugno 2013, n. 118.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge Regionale 11 ottobre 2011, n. 16.


"Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)".


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge:



Art. 1 (1)

[Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007)]

[1. All'articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

"5. I consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva.".]


(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.




Art. 2 (1)

[Modifica ed integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)]

[1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) dopo le parole "della legge 18 gennaio 1992, n. 16" sono aggiunte le seguenti "e dell'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni".]


(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.




Art. 3

Modifica ed integrazione dell'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)

1. L'articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è così modificato:

[a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente

"c) nei casi previsti dall'articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni."] (1);

b) al comma 3 le parole "e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l'articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30." sono sostituite con le seguenti "e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.".


(1) La Corte Costituzionale con la sentenza 3 – 5 giugno 2013, n. 118 (Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2013, n. 24 – 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.




Art. 4

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro