Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 11 novembre 2019, n. 20.                         

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 14.

 

 "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

La seguente legge:

 

Art. 1

Finalità

1. La Regione ispira la propria azione, in materia di tutela ambientale, ai principi di precauzione, di azione preventiva e di correzione dei danni causati all'ambiente; la tutela delle proprie acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola costituisce un obiettivo prioritario.

 

 

Art. 2

Oggetto

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e secondo quanto disposto dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, approvato con delibera di Giunta regionale del 23 febbraio 2007 n. 209, disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche intervenute, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate con il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

2. Nell'ambito delle misure obbligatorie presenti nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai fini di una idonea prevenzione da tali inquinanti, il Piano di concimazione aziendale, elaborato secondo le norme tecniche vigenti, è redatto prima dell'avvio del ciclo colturale dai competenti uffici regionali ovvero da un tecnico abilitato in materia agraria iscritto all'ordine o al collegio professionale.

3. I fornitori di presidi fitosanitari e fertilizzanti hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei fertilizzanti su cui annotano le cessioni di nitrati di sintesi.

4. Le aziende che ricadono nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, per l'acquisto dei nitrati di sintesi ad uso agricolo, devono esibire il Piano di concimazione aziendale di cui al comma 2.

 

 

Art. 3

Disposizioni regionali

1. È disposto, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 2, comma 1, il divieto di spandere i liquami zootecnici:

a) dall'1 dicembre fino al termine del mese di febbraio di ogni anno, salvo deroghe concesse con appositi atti amministrativi;

b) entro dieci metri dalle strade ed entro cento metri dalle unità abitative a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non siano interrati contestualmente allo spandimento;

c) su terreni con pendenza media superiore al dieci per cento, salvo che tali terreni presentino adeguate sistemazioni idraulico agrarie volte ad evitare il ruscellamento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con apposita delibera, la disciplina e la modulistica relativa alla comunicazione, al trasporto e alla registrazione degli spandimenti degli effluenti e delle acque reflue di cui all'articolo 2, comma 1.

3. È confermato quanto disposto dal Programma d'azione della Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, redatto in conformità all'allegato 7/A-IV della parte terza del decreto legislativo 152/2006 e al Titolo V del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

4. Le aziende agricole ubicate in zone vulnerabili di eventuale nuova designazione provvedono all'adeguamento delle proprie strutture entro e non oltre due anni dalle suddette designazioni.

 

 

Art. 4

Competenze della Regione

1. È di competenza della Regione:

a) la redazione del Piano di monitoraggio e controllo per le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da effettuarsi di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania (ARPAC);

b) la valutazione dell'efficacia del Programma d'azione di cui all'articolo 3, comma 3;

c) l'invio ai ministeri competenti delle informazioni sullo stato di attuazione della presente legge;

d) la programmazione degli interventi di formazione e informazione.


 

Art. 5

(Competenze delle Unità Operative Dirigenziali)

1. Sono di competenza delle citate Unità operative Dirigenziali Servizio Territoriale Provinciale:

a) le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento;

b) l'imposizione di prescrizioni;

c) l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento;

d) i controlli;

e) la sorveglianza nel proprio territorio delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'azione;

f) la trasmissione alla Regione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza.

2. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione approva le linee guida relative all'applicazione del presente articolo.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 11 novembre 2019, n. 20.

 

 

Art. 6

Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del decreto legislativo 152/2006, a chiunque contravviene alle disposizioni regolamentari dettate dalla presente legge si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Le sanzioni sono applicate dal Comune.

 

Art. 7

Entrata in vigore

1.La presente legge è dichiarata urgente e, ai sensi e per gli effetti dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                                                                                          Caldoro