Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 30 gennaio 2008, n. 1, 27 gennaio 2012, n. 1, 6 luglio 2012, n. 15, 6 maggio 2013, n. 5, 7 agosto 2014, n. 16, 18 gennaio 2016, n. 1 e 5 aprile 2016, n. 6, 31 marzo 2017, n. 10 e 28 luglio 2017, n. 23 28 dicembre 2021, n. 31 e 29 dicembre 2022, n. 18.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.       

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 


 

 

Testo vigente della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11.

 

 

"Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge: 


Titolo I

Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali


 

Capo I

Principi e finalità


 

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della Costituzione, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, della Carta sociale europea e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, disciplina la programmazione e la realizzazione di un sistema organico di interventi e servizi sociali, che si attua con il concorso delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, attraverso l'integrazione degli interventi e servizi sociali, sanitari, educativi, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, dell'apporto dei singoli e delle associazioni.

2. La presente legge promuove e assicura la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza, attraverso l'attuazione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di un sistema di protezione, a livello regionale e locale, fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali, che concorrono alla costruzione di una comunità solidale.

3. La presente legge promuove la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione, il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società.


 

 

Art. 2

I principi

1. La Regione garantisce alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali fondato sulla tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, attraverso:

a) la promozione della cittadinanza attiva;

b) la garanzia di livelli essenziali di assistenza per la generalità dei cittadini;

c) la garanzia di interventi e servizi sociali orientati ai bisogni dei singoli e volti ad assicurare pari opportunità, anche di genere, ed inclusione sociale;

d) la prevenzione, riduzione, rimozione delle cause di rischio, emarginazione, disagio e di discriminazione in tutte le sue forme;

e) la valorizzazione delle reti familiari e delle risorse degli individui attraverso interventi personalizzati e domiciliari;

f) il decentramento delle politiche sociali e la valorizzazione delle risorse territoriali locali;

g) l'integrazione fra politiche sociali, economiche e di sviluppo, con gli interventi sanitari, scolastici, formativi, di prevenzione e rieducazione e di sicurezza dei cittadini;

h) la concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali, nonché il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;

i) la  garanzia  della qualità  degli interventi  sociali  improntati a criteri di efficacia, efficienza, trasparenza e soddisfazione degli utenti;

l) la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

m) l'attivazione di forme di accompagnamento sociale e lavorativo della persona in quanto tale, volte anche a favorire una più ampia conversione e riqualificazione culturale basata su valori di civiltà e di solidarietà;

m-bis) l'attivazione di forme di sostegno economico, anche sotto forma di contributi, a persone in particolare stato di difficoltà, nelle situazioni di crisi economica connesse ad eventi di carattere nazionale o internazionale; (1)

n) la centralità dell'integrazione sociale nelle politiche migratorie, tesa ad evitare tensioni e conflitti sociali, per assicurare le condizioni di una vita civile e ordinata;

o) la promozione della presenza del servizio sociale professionale in tutti i comuni o loro associazioni.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 60, comma 1, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

Art. 3
Universalità ed esigibilità

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In particolare esso garantisce:

a) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti, con riguardo alle differenze ed anche alle pari opportunità di genere, e la libertà di opzione tra le prestazioni erogabili;

b) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili.

2. Nell'ambito dei servizi erogati dal sistema integrato hanno priorità i soggetti in condizioni di povertà o con totale o parziale incapacità di provvedere alle proprie esigenze, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

3. La Regione e gli enti locali garantiscono l'esigibilità del diritto alle prestazioni che costituiscono i livelli essenziali di assistenza.


 

Art. 4

Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire del sistema integrato d'interventi e servizi sociali:

a) i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del comune di residenza;

b) i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto della normativa comunitaria;

c) gli stranieri individuati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche residenti sul territorio regionale.

2. Ai profughi, agli stranieri senza permesso di soggiorno, agli apolidi ed a coloro che occasionalmente si trovano sul territorio della Regione sono garantite le misure di pronto intervento sociale.

3. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.


 

Art. 5

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

1. La Regione riconosce quali diritti individuali le prestazioni sociali relative ai livelli essenziali di assistenza così come definiti dalla legislazione statale vigente. A tal fine assicura in ogni ambito territoriale l'attivazione delle seguenti tipologie di servizi:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale, per  informazione,  consulenza e presa in carico al singolo ed ai nuclei familiari, gestiti da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.84 e successive integrazioni nonché da altre figure professionali;

b) il servizio sociale professionale deve essere garantito da ogni comune, o tra di loro associati, dell'ambito territoriale;

c) il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti deve essere pari nel minimo ad un assistente sociale per ogni diecimila cittadini residenti -rapporto operatore/utenti pari ad 1/10.000-;

d) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari ed interventi di unità mobili per eventuali situazioni di precarietà strutturale, quali campi rom o alloggi di fortuna;

e) assistenza domiciliare;

f)  strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, quali bambini, anziani e stranieri;

g)  centri di accoglienza residenziali  e  diurni  a  carattere  comunitario, centri di assistenza e case di accoglienza per le donne maltrattate.

2. Con le modalità specificate nel titolo IV, la Regione garantisce, altresì, per le aree delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, della maternità, delle persone anziane, del contrasto alla povertà, delle persone con disabilità, delle dipendenze, dei detenuti e internati, dell'immigrazione, della salute mentale i seguenti interventi e misure:

a)    misure di contrasto alla povertà;

b)    misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza al domicilio;

c)    interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari anche attraverso l'affido e l'accoglienza in strutture comunitarie;

d)    misure per sostenere le responsabilità familiari;

e)    misure di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà ed interventi di assistenza per le donne che subiscono maltrattamenti e violenze in ambito familiare ed extrafamiliare;

f)    interventi per l'integrazione sociale dei disabili e i servizi di supporto organizzativo all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio; (1)

g)    interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, nonché l'accoglienza presso strutture residenziali e semiresidenziali;

h)    prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;

i)     informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e l'auto-aiuto;

l)  l'adozione di strumenti volti a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a persone minacciate o vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica. 

3. Il piano sociale regionale di cui all'articolo 20 definisce le linee generali degli interventi nel cui quadro individuano le aree dei beneficiari, le modalità di erogazione ed i servizi di assistenza.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Art. 6

Strumenti di programmazione e coordinamento

1. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra enti locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali di cui all'articolo 19, il piano sociale regionale di cui all'articolo 20 ed il piano di zona di ambito di cui all'articolo 21.


 

Art. 7

Esercizio associato di funzioni amministrative

1.  I comuni esercitano in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite dalla presente legge fatto salvo il caso in cui il territorio di un singolo comune coincida con l'estensione territoriale dell'ambito determinato ai sensi dell'articolo 19.


 

Titolo II

I Soggetti del Sistema Integrato dei Servizi

 

Capo I

I soggetti pubblici


Art. 8

La Regione

1. La Regione esercita con il concorso degli enti locali e delle formazioni sociali le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali e ne disciplina l'integrazione con gli interventi in materia di sanità, istruzione, cultura e lavoro, nonché con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio e con quelle rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini. La Regione a tal fine:

a) determina gli ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 19, per la gestione del sistema integrato;

b) adotta il piano sociale regionale, di cui all'articolo 20, che definisce i principi di coordinamento per la programmazione e la realizzazione del sistema integrato di interventi socio-sanitari, nonché gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei Piani di zona di ambito; (1)

c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti dall'articolo 5;

d) disciplina, con regolamento di attuazione da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) agevolare l'accesso ai servizi e il loro esercizio;

2) semplificare le procedure relative all'accesso ai servizi e al loro esercizio in applicazione delle disposizioni della presente legge;

3) prevedere requisiti non discriminatori, oggettivi, trasparenti e accessibili tali da assicurare il raggiungimento degli standard di qualità delle prestazioni e le condizioni di tutela dei cittadini;

4) prevedere strumenti di verifica dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi erogati;

5) garantire l'omogeneità territoriale;

6) garantire la qualità dell'offerta dei servizi; (2)

e) individua i criteri per determinare il concorso degli utenti al costo delle prestazioni, assicurando una uniforme applicazione dell'indicatore socio-economico di equivalenza, rispetto a genere, stato di bisogno e condizioni sociali differenti;

f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 49 e seguenti;

f bis) istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza, che è parte integrante del fondo sociale regionale previsto dall'articolo 50, anche quale strumento finalizzato a finanziare i PTRI sostenuti con i BdS di cui all'articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1; (3)

g) contribuisce all'elaborazione dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali, delle istituzioni e aziende pubbliche e del terzo settore impegnato nella realizzazione del sistema integrato; (4)

h) promuove ricerche sulle dimensioni dei bisogni e dell'emarginazione e le relative cause scatenanti, nonché iniziative informative e di assistenza tecnica ai soggetti del sistema integrato di interventi sociali;

i) istituisce e coordina il sistema informativo sociale ai sensi dell'articolo 25; (5)

l) definisce strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo di gestione, per verificare, in termini di efficacia e di efficienza, la corrispondenza tra la programmazione regionale e la programmazione locale, nonché lo stato di attuazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di zona d'ambito; (6)

m) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti ai sensi dell'articolo 47; (7)

n) promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali;

o) promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni, e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

p) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini da iscriversi nel programma di azioni previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12. Individua, inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge, i profili professionali e le nuove professionalità destinate a realizzare operativamente gli interventi programmati;

q) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali, di cui all'articolo 26;

r) definisce gli indirizzi per assicurare la programmazione e la gestione integrata e la verifica dei risultati da parte dei comuni e delle aziende sanitarie locali -ASL- dei servizi socio-sanitari, ai sensi della normativa statale vigente;

s) individua, con proprie direttive in materia socio-sanitaria, le prestazioni da ricondurre alle tipologie definite dalla normativa statale vigente, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, di cui all'articolo 5;

t) verifica la conformità dei piani sociali d'ambito con il piano sociale regionale e con gli indirizzi per la redazione e la presentazione dei piani; (8)

u) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi ed agli interventi previsti dalla presente legge ed i requisiti minimi delle tipologie di servizi sociali;

v) adotta, di intesa con le organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei lavoratori e degli altri soggetti del territorio di cui al capo II, del titolo II, un sistema tariffario fisso a cadenza triennale per ogni tipologia di servizio sociale e per le figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative agli interventi ed ai servizi previsti dalla presente legge.

 

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(4) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 in seguito modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 1) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(5) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(6) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(7) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera b), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera f) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

[Art. 9] (1)

[Le province]

[1. Le province concorrono alla definizione del piano sociale regionale e dei piani di zona d'ambito. Provvedono alla loro attuazione anche attraverso:

a) la realizzazione del sistema informativo sociale nelle forme statuite dall'articolo 25;

b) la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona, nelle forme previste dall'articolo 46;

c) la promozione ed attuazione, d'intesa con i comuni, di percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sociali del sistema integrato;

d) l'istituzione di osservatori provinciali;

e) la promozione e realizzazione di analisi di approfondimento, su specifici fenomeni sociali a rilevanza provinciale, in particolare sul disagio giovanile;

f) l'elaborazione, di intesa con la Regione, dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale degli enti locali e delle istituzioni e aziende pubbliche impegnato nella realizzazione del sistema integrato.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23. In precedenza la lettera f) era stata sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 10

I comuni

1. I comuni sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale.

2. Per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nell'ambito delle direttive regionali ed in coerenza con il piano sociale regionale, i comuni associati in ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 19:

a) adottano, mediante accordo di programma, il piano di zona degli interventi e servizi sociali di cui all'articolo 21 e garantiscono la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali; (1)

b) adottano, su proposta del coordinamento istituzionale di cui all'articolo 11, entro centoventi giorni dalla determinazione, ai sensi dell'articolo 19, degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni conferite  e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); (2)

c) istituiscono il fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis e si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59); (3)

d) assicurano che il fondo unico d'ambito per l'implementazione del piano di zona contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati dagli enti associati per le finalità di cui alla presente legge; (4)

e) adottano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:

1) ai criteri di scelta delle procedure di affidamento dei servizi al terzo settore ed agli altri soggetti privati in coerenza con l'articolo 44, con l'inserimento di criteri premiali per l'accesso dei soggetti a prevalente rappresentanza femminile alla gestione dei servizi; (5)

2) ai criteri e modalità organizzative della erogazione dei servizi, dell'accesso prioritario, della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi in coerenza con l'articolo 24, commi 1 e 2, e con l'articolo 53;

3) alle modalità del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo n. 286/1999; (6)

4) alla promozione della presenza del servizio sociale professionale in ciascun comune dell'ambito territoriale;

5) alla garanzia che il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti sia pari, nel minimo, a un assistente sociale ogni diecimila cittadini residenti. Rapporto operatore utenti pari a 1/10.000.

3. Nell'ambito dei compiti previsti ai commi 1 e 2, i comuni garantiscono il raggiungimento di obiettivi di qualità attraverso:

a) il controllo e la vigilanza sui servizi erogati con verifiche dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità e della sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle attività; (7)

b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza, ai sensi del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato;

c) l'irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti erogatori previste dall'articolo 48 bis; (8)

d) il coordinamento di programmi e attività dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

e) la previsione di organismi permanenti di consultazione con i soggetti del terzo settore, con le organizzazioni sindacali, e gli altri soggetti pubblici impegnati nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, in ogni ambito sono istituite le consulte di ambito per gli anziani, gli immigrati, i minori e i diversamente abili;

f) l'adozione di strumenti per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa tali da garantire la verifica della gestione e l'accesso dei cittadini ad informazioni tempestive e adeguate;

g) l'adozione di strumenti volti a promuovere le risorse della comunità locale e a garantire la partecipazione dei cittadini alla programmazione dei servizi ed al controllo della loro qualità;

h) la previsione di forme di incentivazione e premiali delle formazioni sociali a prevalente composizione femminile;

i) la redazione di un rapporto annuale sul sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari locali secondo le indicazioni del sistema informativo sociale, di cui all'articolo 25.

4. I comuni concorrono alla programmazione regionale nelle forme individuate dagli articoli 12, 20, e 21.

5. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni e compiti amministrativi loro conferiti da leggi statali e regionali.

 

(1) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Lettera dapprima sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 successivamente dall'articolo 7, comma 1, lettera d), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(4) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(5) Punto così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(6) Punto così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(7) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera o) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(8) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera p) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 11

Il coordinamento istituzionale d'ambito.

1. È istituito il coordinamento istituzionale d'ambito, quale soggetto deputato alla funzione d'indirizzo programmatico, di coordinamento e di controllo della realizzazione della rete integrata d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito.

2. Il coordinamento istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali, dai sindaci dei comuni associati  e, in materia d'integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e dal direttore generale della ASL di riferimento o loro delegati. (1)

3 Il coordinamento istituzionale al fine di esercitare le funzioni di cui al comma 1:

a) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di disciplina del proprio funzionamento. Sino all'approvazione del regolamento le adunanze del coordinamento istituzionale sono valide se è presente la metà dei componenti e le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti; (2)

b) promuove l'adozione e definisce, anche attraverso l'individuazione degli obiettivi e delle finalità, gli indirizzi per l'adozione degli atti di cui all'articolo 10, commi 2 e 3;

c) attribuisce, sino alla adozione della forma associativa, ad uno dei comuni associati il ruolo di comune capofila d'ambito, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del piano di zona; (3)

d) propone, ai comuni associati nell'ambito territoriale, entro sessanta giorni dalla determinazione ai sensi dell'articolo 19 degli ambiti territoriali o dalla cessazione del periodo di durata della forma dell'esercizio associato previgente, la forma associativa per l'esercizio delle funzioni e la modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano di zona di ambito, ai sensi del testo unico degli enti locali; (4)

e) nomina il coordinatore, istituisce l'ufficio di piano dell'ambito territoriale di cui all'articolo 23, regola il funzionamento ed i rapporti con il comune capofila e i comuni associati, nel rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta; (5)

f) verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità e la programmazione del piano di zona;

g) approva con atto deliberativo, congiuntamente al piano di zona, il bilancio del piano di zona.

4. Il coordinamento istituzionale conserva le funzioni di cui al comma 1 se la natura e l'ordinamento istituzionale della forma associativa lo consentono. (6)  

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera q) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 e poi modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), punto 1), legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(4) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), punto 2), legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 in seguito modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera e), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(5) Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera r), punto 3), legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(6) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera s) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 12

La consulta regionale delle autonomie locali 

per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali

1. È istituita la consulta delle autonomie locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali in materia di politiche sociali, con compiti consultivi della Giunta regionale.

2. La consulta è composta dall'assessore regionale alle politiche sociali o suo delegato, dall'assessore regionale ai rapporti con le autonomie locali o suo delegato, dall'assessore regionale alle pari opportunità o suo delegato, dall'assessore regionale alla sanità o suo delegato, dall'assessore regionale all'urbanistica o suo delegato, dall'assessore regionale allo sviluppo o suo delegato, dal presidente della competente commissione consiliare regionale o suo delegato e da un rappresentante designato da ciascun coordinamento istituzionale o da un rappresentante della forma associativa scelta. (1)

3. La consulta è convocata dall'assessore alle politiche sociali per la predisposizione del piano sociale regionale e del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d). (2)

4. È istituito il nucleo intersettoriale di monitoraggio "Assistenza sociale, sanità, enti locali", per il monitoraggio, la verifica  e  la  valutazione  dell'attuazione  del  piano  sociale  regionale. Il  nucleo, istituito con decreto del presidente della Giunta regionale, è composto da:

       a) un dirigente del settore assistenza sociale con funzioni di coordinatore;

       b) un dirigente del settore fasce deboli;

       c) un dirigente del settore enti locali;

       d) un dirigente del settore sanità.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 poi modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma  modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera f), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

Capo II

Gli altri soggetti del territorio


Art. 13

I soggetti del terzo settore

1. Sono considerati soggetti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli organismi della cooperazione sociale, nonché gli altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato, gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali, e gli altri enti di promozione sociale.

[2. I soggetti di cui al comma 1 si iscrivono nelle corrispondenti sezioni all'interno dell'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 43.] (1)

3. La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale, e prevede altresì criteri per facilitare l'accesso degli operatori, dei volontari e del personale del terzo settore ai percorsi di formazione ed aggiornamento previsti dall'articolo 8. (2)

4. La Regione favorisce il più ampio coinvolgimento delle associazioni e degli organismi femminili, ai fini della promozione di azioni di "mainstreaming" negli interventi sociali e socio-sanitari.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23

(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera g), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Art. 14

Le organizzazioni di volontariato

1. La Regione valorizza l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale, di autoaiuto e reciprocità, nonché nei servizi e nelle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. La Regione, in particolare, riconosce il ruolo di affiancamento ai servizi di rete e di sperimentazione di progetti innovativi, volto a favorire il continuo adeguamento dell'offerta di servizi ai bisogni dei cittadini. A tal fine alle organizzazioni di volontariato competono anche attività di tutela, di promozione e di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale.

3. In riferimento alle finalità di cui ai commi 1 e 2, le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. A tal fine alle organizzazioni di volontariato sono riconosciute le sole spese documentate a titolo di rimborso ed è fatto loro divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione dei servizi.

4. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di  volontariato anche attraverso le convenzioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato). (1)

5. Con proprio regolamento la Regione valorizza l'apporto dei centri di servizi per il volontariato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (2)

[6. Le organizzazioni di volontariato, già iscritte al registro regionale del volontariato che per loro natura e tipologia di intervento sono abilitate a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali, si iscrivono alla corrispondente sezione dell'albo istituito ai sensi dell'articolo 43] (3).

7. Con proprio regolamento la Regione disciplina, altresì, le modalità e le procedure per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro regionale del volontariato, prevedendo biennali verifiche della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, nonché la reiscrizione dei soggetti già iscritti che hanno rinnovato la richiesta di iscrizione. (4)

 

(1) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera u), punto 1) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera u), punto 2) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(3) Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera u), punto 3) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(4) Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera u), punto 4) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 15

Le associazioni di promozione sociale

1.  La Regione, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il valore e la funzione sociale delle associazioni di promozione sociale e favorisce la realizzazione di specifici progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi della presente legge. In particolare, la Regione sostiene il ruolo che le associazioni di promozione sociale svolgono attraverso iniziative e servizi per favorire la cultura della cittadinanza attiva e della responsabilità civile, l'aggregazione sociale e la costruzione di reti di relazioni comunitarie, opportunità interculturali di inserimento e di orientamento, servizi educativi e ricreativi.


 

Art. 16

Le cooperative sociali

1. La Regione, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, riconosce, promuove e sostiene lo sviluppo e la qualificazione delle cooperative sociali o loro consorzi, valorizzandone il ruolo di soggetto erogatore d'interventi e servizi sociali.

2. La Regione individua le modalità per promuovere la cooperazione sociale per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.


 

Art. 16 bis (1)

(Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

1. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento ai sensi dell'articolo 56, comma 4, dello Statuto il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), ispirandosi alle disposizioni del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n.328), e in osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire l'assetto delle istituzioni secondo modelli improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità funzionali alla erogazione di servizi alla persona di qualità;

b) prevedere la trasformazione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate e delle istituzioni che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo non è inferiore a euro 500.000,00 in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate aziende;

c) prevedere la trasformazione, a seconda del loro carattere e della loro organizzazione, in associazioni o fondazioni di diritto privato senza scopo di lucro disciplinate dal codice civile degli enti equiparati dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e delle istituzioni:

1) che erogano direttamente servizi socio-assistenziali il cui valore patrimoniale complessivo è inferiore a euro 500.000,00 ad eccezione delle istituzioni già amministrate dagli enti comunali di assistenza o in questi concentrate;

2) nei confronti delle quali è alternativamente accertato il carattere o l'ispirazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di

assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale);

3) che operano in settori diversi da quello socio-assistenziale;

4) che operano prevalentemente nel settore scolastico;

5) che svolgono prevalentemente attività di culto o di gestione di edicole e cappelle funerarie;

6) che gestiscono seminari, case di riposo o altre strutture residenziali per religiosi o svolgono attività assistenziali a sostegno esclusivo del clero o di soggetti appartenenti a ordini religiosi;

7) che svolgono indirettamente attività socio-assistenziali i cui statuti non prevedono anche la erogazione diretta dei servizi;

d) prevedere che gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo 91 della legge 6972/1890 e le istituzioni di cui ai numeri 4), 5), 6) della lettera c) deliberano la trasformazione in associazione o fondazione di diritto privato a prescindere dalla loro natura originaria e dalla sussistenza del requisito patrimoniale previsto dal regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 settembre 2003, n. 619 (Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361);

e) prevedere la esclusione dalla trasformazione delle istituzioni inattive nel campo socio-assistenziale da oltre due anni e di quelle che hanno esaurito i lasciti testamentari o le finalità statutarie;

f) prevedere che le istituzioni inattive in campo socio-assistenziale da meno di due anni e le istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i requisiti patrimoniali previsti per la trasformazione possono comunicare alla Regione un piano di risanamento tale da consentire, anche mediante la fusione con altre istituzioni, la trasformazione;

g) prevedere la estinzione delle istituzioni di cui alla lettera e) e delle istituzioni per le quali non sussistono le condizioni e i presupposti per la trasformazione, salvaguardando la effettiva destinazione dei patrimoni appartenenti alle istituzioni estinte nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche delle stesse, a favore, prioritariamente, dei comuni o di altre istituzioni del territorio con vincolo di destinazione del patrimonio a scopi sociali;

h) prevedere che le aziende e le associazioni o fondazioni conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alle istituzioni dalle quali derivano;

i) prevedere che l'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

l) prevedere l'intervento sostitutivo della Regione nei confronti degli organi di amministrazione delle istituzioni che non ottemperano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, agli adempimenti previsti per l'attuazione del riordino.

2. Nel periodo transitorio previsto per il riordino, alle istituzioni è fatto divieto di alienare o trasformare beni immobili o titoli, di costituire diritti reali sugli stessi, di stipulare contratti di locazione, salvo quanto necessario per l'attuazione del piano di risanamento di cui alla lettera f) del comma 1.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 16 ter (1)

(Le aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. La Giunta regionale col regolamento di cui all'articolo 16 bis disciplina l'ordinamento delle aziende pubbliche di servizi alla persona prevedendo che le aziende:

a) sono enti con personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro destinati alla erogazione di servizi alla persona, connotati da autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile e gestionale nell'ambito delle leggi della finanza pubblica;

b) operano con criteri imprenditoriali e informano le attività di gestione ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza e a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti;

c) si conformano al principio della separazione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione;

d) godono, ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 7, e 5, comma 8, del decreto legislativo 207/2001, dei benefici derivanti dalla estensione della disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e delle agevolazioni previste dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e dall'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);

e) stabiliscono, con lo statuto, gli scopi istituzionali e i limiti territoriali entro cui svolgono le attività e definiscono, tra l'altro, nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 16 bis, il proprio assetto funzionale e organizzativo, i criteri, le modalità e le procedure per la nomina del direttore, la durata del mandato, le attribuzioni e il numero dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di revisione in misura non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre membri compreso il presidente;

f) disciplinano il rapporto di lavoro del personale dipendente in conformità al disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo 207/2001;

g) si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza e di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 286/1999;

h) informano la gestione economico-finanziaria e patrimoniale ai principi del codice civile prevedendo, tra l'altro:

1) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione, del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio consuntivo annuale corredato del bilancio sociale;

2) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

3) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

4) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

i) provvedono alla gestione del patrimonio secondo criteri di economicità e di efficienza in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 207/2001.

2. Il regolamento di cui all'articolo 16 bis:

a) prevede l'applicabilità agli amministratori delle disposizioni dell'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

b) prevede che gli amministratori svolgano le loro funzioni a titolo onorifico salvo la corresponsione, se previsto dallo statuto delle singole aziende, di un gettone di presenza e del rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione effettiva alle sedute del consiglio di amministrazione formalmente convocate;

c) prevede forme di controllo coerenti con l'autonomia delle aziende relative agli organi di amministrazione, agli statuti, ai bilanci previsionali e consuntivi, agli atti di dismissione, di alienazione e di trasferimento a terzi dei diritti reali sugli immobili, alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati;

d) contempla le ipotesi di estinzione delle aziende salvaguardando la effettiva destinazione dei patrimoni a favore prioritariamente dei comuni dove è ubicata la sede legale e dei comuni dove si trovano i beni e, in via graduata, di altre aziende ed enti pubblici o privati che esplicano la propria attività nel campo socio-assistenziale;

e) disciplina l'intervento sostitutivo della Regione nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di persistente inattività in campo socio-assistenziale, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancata approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, di perdite per più di due esercizi finanziari consecutivi, di ritardata o irregolare costituzione del consiglio di amministrazione.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera v) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 17

Altri soggetti della solidarietà locale

1. La Regione e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo e la funzione sociale degli altri organismi o enti che operano nell'ambito delle politiche sociali, sia nella programmazione che nella organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. La Regione e gli enti locali promuovono e valorizzano, altresì, la partecipazione dei cittadini che, in forma individuale, familiare o associativa, realizzano attività di solidarietà sociale e, in particolare, riconoscono l'apporto delle persone anziane alla costruzione di reti di solidarietà.

3. Alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi sociali e socio-sanitari partecipano, quali soggetti pubblici, anche le aziende pubbliche per i servizi alla persona.

4. Ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, anche al fine di favorire le pari opportunità, sono promosse e incentivate le attività di servizio civile volontario in campo sociale. Con le modalità definite dalla Giunta regionale sono agevolate iniziative sperimentali che prevedono, per i giovani che scelgono di svolgere esperienze di solidarietà e di cittadinanza sociale, incentivazioni, tra le quali il riconoscimento di crediti formativi individuali a seguito di intese con l'università o con le istituzioni scolastiche e professionali.


 

Art. 18

Altri soggetti privati

1. Alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, concorrono, altresì, i soggetti privati a scopo di lucro operanti in attività di carattere sociale, garantendo le pari opportunità di genere nell'accesso alla gestione e all'offerta dei servizi.


 

Art. 18 bis (1)

(Procedure per l'offerta dei servizi)

1. I soggetti pubblici e privati che intendono erogare i servizi di cui alla presente legge presentano all'amministrazione competente dell'ambito territoriale apposita istanza di cui all'articolo 8, comma 1, lett. d) e secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della stessa garantendo opportune semplificazioni amministrative, secondo la normativa vigente.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge regionale 6 luglio 2012, n.15.


 

Titolo III

Gli strumenti di programmazione, coordinamento

e attuazione delle politiche sociali


Capo I

Strumenti di programmazione e coordinamento


Art. 19

Gli ambiti territoriali

1. La regione Campania definisce quali ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale.

2. Eventuali modifiche degli ambiti richieste dagli enti locali sono approvate dalla Giunta in considerazione di mutamenti negli assetti istituzionali, eventi straordinari o esigenze sopravvenute, nel rispetto della similarità geografica ed antropica dei territori.

3. Ogni variazione dei distretti sanitari che comporta la rideterminazione degli ambiti territoriali è assunta, previa acquisizione del parere congiunto degli assessorati alle politiche sociali, agli enti locali e alla sanità.

3bis. I Comuni che compongono gli ambiti territoriali, così come individuati dalla presente legge, individuano, attraverso i propri rappresentanti, il Comune capofila con un sistema di votazione con maggioranza rinforzata, che sia determinata tenendo conto sia del numero dei Comuni votanti che del relativo peso demografico. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, sentita la Commissione competente per materia, i criteri del sistema di votazione per le finalità di cui alle presenti disposizioni. (1)

 

(1) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 20, comma 2, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 in seguito sostituito dall'articolo 1, comma 62 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10.


 

Art. 20

Il piano sociale regionale

1. La Regione adotta con cadenza triennale il piano sociale regionale, sentita la consulta regionale di cui all'articolo 12, le organizzazioni sindacali, le associazioni maggiormente rappresentative di tutela degli utenti e delle professioni coinvolte nel sistema  dei servizi integrati.

2. La Regione verifica, alla scadenza del periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale, l'andamento della programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi. (1)

3. Il piano è approvato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio con delibera della Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che lo rende nei tempi e con le modalità di cui alla legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

4. Il piano sociale regionale è lo strumento di programmazione sociale che definisce i principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato d'interventi e servizi. Il piano sociale regionale, in particolare, indica:

a) gli obiettivi di inclusione sociale, di pari opportunità,  di benessere e di sicurezza sociale da perseguire sulla base della rilevazione dei bisogni del territorio;

b) le finalità e gli interventi relativi alle aree tematiche del sistema integrato e le priorità per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

c) gli indirizzi e le modalità di attuazione dell'integrazione degli interventi sociali, sanitari, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;

d) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni e servizi sociali che costituiscono i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 5;

e) i criteri e gli indicatori di efficacia, efficienza, rapporto costi-benefici, per la verifica e la valutazione, in termini di qualità del sistema integrato, in coerenza con gli articoli 46 e seguenti;

f) l'entità e le modalità di partecipazione finanziaria dei comuni alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

g) i criteri di riparto del fondo regionale destinato ad attuare il sistema integrato, in coerenza con gli articoli 49 e seguenti, nonché i criteri di rendicontazione da parte degli enti beneficiari;

h) gli indirizzi per la sperimentazione di servizi e  interventi volti a soddisfare nuovi bisogni sociali e ad introdurre modelli organizzativi e gestionali innovativi, promuovendo l'attuazione delle disposizioni di cui al capo VII della legge 8 marzo 2000, n.53;

i) i criteri generali per garantire l'accesso ai servizi ed agli interventi in coerenza con l'articolo 24;

l) criteri per la determinazione del concorso da parte degli  utenti  al costo delle prestazioni di cui all'articolo 53; (2)

j) i criteri di riparto del fondo sociale regionale di cui all'articolo 50.

5. Il piano sociale regionale prevede l'interazione con altri piani di sviluppo e di programmazione regionale e locale.

6. Ogni tre anni la Regione organizza la conferenza regionale sul Welfare quale momento di confronto pubblico sull'attuazione del sistema integrato di interventi per i servizi sociali e socio-sanitari e, nel contempo, quale momento di rilevazione di bisogni per la programmazione del triennio successivo di intervento.

7. Il piano sociale regionale può individuare specifici programmi d'intervento, che per loro natura, richiedono il coinvolgimento di più ambiti territoriali, in raccordo con le relative programmazioni locali.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera aa) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera bb) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 21

Il piano di zona di ambito territoriale

1. Il piano di zona di ambito è adottato con cadenza triennale, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di ciascun triennio, nel rispetto del piano sociale regionale, attraverso accordo di programma sottoscritto dai comuni associati in ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 11, comma 3, lettera b), e sottoscritto in materia di integrazione sociosanitaria, dalla ASL di riferimento. (1)

2. Il piano di zona di ambito è adottato previa concertazione con le comunità montane, le aziende pubbliche di servizi servizi alla persona, i soggetti del terzo settore di cui all'articolo 13, le organizzazioni sindacali, gli altri soggetti della solidarietà locale di cui all'articolo 17, gli altri soggetti privati di cui all'articolo 18, che partecipano all'accordo di programma di cui al comma 1 attraverso la sottoscrizione di protocolli di adesione ed è comunicato alla Regione entro venti giorni dalla adozione per le verifiche di conformità di cui alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 8. In caso di rilevata difformità, la Regione ne da comunicazione, a secondo della forma associativa prescelta, al comune capofila, al consorzio o all'unione di comuni dell'ambito interessato entro trenta giorni dalla ricezione del piano di zona di ambito con l'indicazione delle modificazioni e delle integrazioni da apportare. Le modificazioni e le integrazioni al piano di zona devono pervenire alla Regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di rilevata difformità. Se le richieste modificazioni e integrazioni non superano i rilievi formulati dalla Regione o nel caso di decorso del termine di trenta giorni in assenza della ricezione delle modificazioni e integrazioni al piano di zona, la Regione provvede in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta secondo la disciplina recata dall'articolo 47. (2)

3. Costituiscono allegati al piano di zona, in particolare, i regolamenti di cui all'articolo 10, comma 2, articolo 24, comma 2 e articolo 41, comma 3.

4. Il piano di zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, ed a tal fine, in particolare, definisce:

a)    il sistema locale dei servizi sociali che garantisce prioritariamente i livelli essenziali delle prestazioni sociali; (3)

b)    le modalità organizzative della erogazione dei servizi: criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi; (4)

c)    gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;

d)    di concerto con la ASL di riferimento, gli interventi socio-sanitari unitamente alla individuazione delle risorse necessarie per la loro attuazione;

e)    le modalità di collaborazione dei cittadini e dei soggetti della solidarietà sociale, all'attuazione e alla verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;

f)    le modalità di partecipazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona alla realizzazione del sistema integrato locale; (5)

g)    le modalità organizzative per realizzare il coordinamento degli interventi con gli organi periferici delle amministrazioni statali, oltre che con gli altri soggetti pubblici o privati interessati;

h)    le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati nell'ambito del sistema informativo sociale di cui all'articolo 25.

5. Il piano di zona di ambito persegue i seguenti obiettivi:           

a) favorire la partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica dei servizi;

b) garantire il diritto alla scelta tra i servizi offerti;  

c) favorire la formazione di sistemi locali di solidarietà  fondati su servizi  e  interventi complementari e flessibili, in grado di dare risposte unitarie ai bisogni del territorio;          

d) favorire la predisposizione del bilancio sociale come modello di gestione e di rendicontazione  in termini di quantità e qualità, in rapporto alle risorse economiche disponibili e alle scelte compiute.

6. La Regione assume il piano di zona quale progetto integrato e individua, nei programmi di finanziamento comunitari ed in altri strumenti o atti di pianificazione e di sviluppo territoriale, le risorse finanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste agli articoli 49 e seguenti, finalizzate alla sua realizzazione.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma dapprima  sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera cc) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 poi modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera dd) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(4) Lettera così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera ee) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(5) Lettera modificata dall'articolo 7, comma 1, lettera h), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

Art. 22

Integrazione con le attività di valorizzazione e sviluppo del territorio

1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, i comuni, nella formazione dei programmi integrati di riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale, di cui alle leggi regionali 19 febbraio 1996, n. 3, e 18 ottobre 2002, n. 26, nonché di altri strumenti di programmazione del territorio, prevedono la realizzazione di strutture sociali utili alla realizzazione dei piani sociali di ambito.

2. Le strutture sociali sono realizzate in coerenza con i piani di zona d'ambito, di cui all'articolo 21.


 

Capo II

Strumenti di attuazione

 

Art. 23

L'ufficio di piano dell'ambito territoriale

1. L'ufficio di piano dell'ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), è struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona.

2. L'ufficio di piano si avvale, nei limiti fissati dal coordinamento istituzionale d'ambito, di personale distaccato, per il triennio relativo a ciascun piano di zona d'ambito, degli enti locali e della ASL, e di eventuali rapporti di collaborazione assunti in caso di comprovata necessità, nel rispetto delle compatibilità finanziarie e del principio di non discriminazione e di pari opportunità, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Le funzioni ed i compiti dell'ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal coordinamento istituzionale, come previsto dall'articolo 11, comma 3.

4. La direzione dell'ufficio di piano è attribuita di norma alle figure professionali sociali di cui alla normativa regionale, in coerenza alle disposizioni per la dirigenza pubblica e privata, quali responsabili del centro di costo e del centro di responsabilità relativi al fondo d'ambito per  l'implementazione del piano di zona.

4bis. La Regione istituisce un elenco dei direttori e dei coordinatori degli ambiti sociali cui attingono il consiglio di amministrazione dei consorzi-aziende consortili e i coordinamenti istituzionali per l'individuazione del responsabile (direttore-coordinatore) dell'ufficio di piano. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, disciplina con apposita deliberazione requisiti, criteri e modalità per l'istituzione e la tenuta dell'elenco. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

Art. 24

Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica d'accesso ai servizi

1. In ogni ambito territoriale è istituito ed attivato almeno un servizio di segretariato sociale per facilitare l'accesso al sistema locale dei servizi, fornire orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito.

2. I comuni definiscono, con apposito regolamento e in conformità con gli indirizzi regionali, l'organizzazione territoriale, il funzionamento del segretariato sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali.

3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione dei servizi di segretariato sociale e di porta unica di accesso ai servizi per garantire un approccio multidisciplinare dei casi e la predisposizione di progetti personalizzati.

4. I servizi di segretariato sociale d'ambito sono coordinati da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 23 marzo 1993, n.84 e successivi contratti collettivi nazionali di lavoro o da figure professionali competenti nell'area sociale e dei servizi sociali integrati in possesso di titolo di laurea.


 

Art. 25

Sistema informativo sociale

1. La Regione istituisce e coordina il sistema informativo sociale per i servizi sociali, avvalendosi della collaborazione dei comuni. (1)

2. La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e i modelli organizzativi del sistema di cui al comma 1 e individua procedure e schemi di rilevazione omogenei, atti a garantire una compiuta analisi dei bisogni sociali per la formulazione del sistema di offerta e a fornire informazioni adeguate e tempestive sulla spesa, programmazione, gestione e valutazione delle politiche e dei servizi sociali presenti sul territorio.

3. Il sistema mira a utilizzare correttamente le risorse e  coordinare le attività con le altre politiche del territorio in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

4. Il sistema favorisce, altresì, la rilevazione e l'elaborazione dei dati relativi alle aree di intervento individuate dall'articolo 27, comma 3, in un'ottica di genere.

5. I comuni associati hanno l'obbligo di raccogliere i dati relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, e al sistema informativo sociale. (2)

6. La Giunta regionale, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali. (3)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Art. 26

La carta dei servizi

1. Al fine di tutelare i diritti di cittadinanza sociale e consentire ai cittadini di effettuare scelte appropriate, ogni soggetto erogatore e gestore di servizi adotta e pubblica la carta dei servizi in conformità con gli indirizzi regionali e nel rispetto della programmazione territoriale definita nei piani di zona d'ambito.

2. La carta dei servizi, redatta in conformità con lo schema generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), contiene: (1)

a) le informazioni sulle diverse prestazioni offerte;

b) l'indicazione dei soggetti autorizzati ed accreditati;

c) i criteri di accesso;

d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento dei servizi;

e) gli standard di qualità, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

f) le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti.

3. L'adozione della carta costituisce requisito necessario ai fini dell'autorizzazione e  dell'accreditamento.

 

(1) Alinea così sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera ff) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Titolo IV

Gli ambiti di intervento


Art. 27

Le aree di intervento

1. Gli interventi e i servizi, promossi e garantiti dai comuni, sono rivolti ai singoli, alle famiglie o alle formazioni sociali di cittadini. Costituiscono parte di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e rispondono ai bisogni delle singole persone anche attraverso progetti individualizzati e metodologie unitarie di ascolto e di presa in carico.

2. Sono considerate aree di intervento, in particolare, quelle relative a:

a) responsabilità familiari;

b) donne in difficoltà;

c) diritti dei minori;

d) persone anziane;

e) contrasto alle povertà;

f) persone con disabilità con particolare priorità alle persone con disabilità gravi;

g) dipendenze;

h) detenuti, internati, persone prive della libertà personale;

i) immigrati;

l) salute mentale;

m) sostegno alla maternità.

3. La Regione istituisce per ciascuna area d'intervento appositi organismi di consultazione, rappresentativi delle formazioni sociali e dei soggetti del terzo settore.


 

Art. 28

Interventi per il sostegno alle responsabilità delle famiglie e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. La regione Campania promuove politiche per il sostegno alle responsabilità familiari e per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A tal fine individua, prioritariamente, i seguenti interventi:

a)  sostenere le famiglie nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto, di cooperazione e di associazionismo;

b)  sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità;

c)  promuovere misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, riservando particolare attenzione alle famiglie multi problematiche;

d)  sostenere le famiglie attraverso politiche abitative e di promozione della natalità, dell'affidamento e dell'adozione;

e)  tutelare i bambini e le bambine nel campo educativo, formativo, lavorativo e del tempo libero, con particolare attenzione ai minori con disabilità e alle loro famiglie;

f)   promuovere e attivare collaborazioni educative tra realtà scolastiche e extrascolastiche per prevenire il disagio adolescenziale e l'abbandono del sistema formativo con particolare attenzione ai minori dell'area penale;

g)  contrastare ogni abuso, maltrattamento e violenza sui minori;

h)  promuovere servizi volti a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

h bis) tutelare, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia, il diritto allo studio e alla frequenza scolastica, garantendo un'offerta uniforme sul territorio regionale dei servizi di supporto e di trasporto scolastico ai minori e agli alunni in condizioni di svantaggio o disabilità. (1)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 7, comma 1, lettera l) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

 

Art. 29

Interventi per il sostegno alle donne in difficoltà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle donne in difficoltà, al fine di:

a) favorire e migliorare l'accesso e la partecipazione nel mondo del lavoro delle donne in situazione di disagio;

b) sostenere  le  donne  che  partoriscono  in  povertà o in solitudine, secondo le previsioni contenute nell'articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24;

c) aiutare le donne che subiscono violenza psicologica e fisica;

d) tutelare le donne costrette a prostituirsi o ridotte in schiavitù.


 

 

Art. 30

Politiche di contrasto alle dipendenze e di promozione dell'agio e dell'autonomia delle persone

1. La regione Campania promuove politiche per la prevenzione ed il recupero delle persone con problemi   di dipendenza favorendo la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le azioni previste consistono, in particolare, in interventi per:

a) la prevenzione e la promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo, formativo e sociale delle persone con problemi di dipendenza;

b) la realizzazione di servizi di pre-accoglienza, accoglienza, e di forme di auto-mutuo-aiuto;

c) l'assistenza domiciliare integrata per situazioni cronicizzate per le quali risulta necessario un accompagnamento permanente;

d) la diffusione sul territorio di servizi socio-sanitari di primo intervento, come i centri di ascolto, le unità di strada, i servizi a bassa soglia, ed i servizi di consulenza e di orientamento;

e) la realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle dipendenze al fine soprattutto di diffondere la consapevolezza delle nocività delle sostanze stupefacenti, con programmi specifici nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con il garante dei detenuti per agevolare il reinserimento sociale.


 

 

Art. 31

Le politiche per le persone anziane

1. La Regione valorizza il ruolo delle persone anziane quali risorse positive all'interno delle famiglie e della società e promuove un sistema di interventi e servizi tesi a privilegiare la domiciliarità e la vita di relazione nella comunità locale. A tal fine, in particolare, favorisce:

a) l'attivazione di reti e servizi validi a garantire in maniera omogenea, sul territorio regionale, la domiciliarità e l'adeguamento, se necessario, della struttura abitativa;

b) la realizzazione di servizi mirati a mantenere l'autonomia delle persone anziane, anche attraverso un costante monitoraggio delle loro condizioni;

c) la definizione di interventi di sostegno, anche economico, alle famiglie impegnate nell'assistenza diretta di un congiunto anziano non autosufficiente;

d) l'offerta di sistemi tecnologici, tra i quali il telesoccorso e la teleassistenza, in grado di collegare la persona anziana a centri di pronto intervento e di agevolarne la vita quotidiana;

e) l'affidamento e l'accoglienza, anche solo notturna, delle persone anziane presso famiglie che garantiscono loro il mantenimento delle normali abitudini di vita;

f) la creazione di servizi e strutture, quali centri sociali, centri diurni polifunzionali, laboratori e in ogni caso idonei a favorire scambi di relazioni, anche intergenerazionali;

g) l'intesa tra enti locali e imprese per valorizzarne le competenze e le esperienze;

h) l'impiego di artigiani anziani nella formazione dei giovani anche allo scopo di conservare e tramandare mestieri pregevoli attualmente a rischio estinzione;

i) l'incentivazione delle attività di volontariato e di reciprocità, nonché dell'assunzione di ruoli attivi di utilità sociale da parte delle persone anziane;

l) la realizzazione di strutture semiresidenziali e residenziali a favore di anziani bisognevoli di prestazioni e trattamenti continui non erogabili a domicilio;

m) la continuità e l'integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie erogate;

n) il sostegno per i percettori di prestazioni previdenziali al minimo all'acquisto di beni, servizi e prestazioni sanitarie ed assistenziali in periodi di crisi emergenziale di carattere nazionale e/o internazionale (pandemia/guerra/crisi economica). (1)

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 60, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 32 (1)

 (Le politiche per le persone con disabilità)

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati a persone con disabilità, assegnando particolare priorità alle persone con disabilità gravi.

1 bis. È istituita, presso la struttura regionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, l'anagrafe digitale dei disabili. L'anagrafe digitale contiene i seguenti elementi:

a) dati anagrafici del soggetto disabile;

b) residenza e domicilio del soggetto disabile;

c) generalità del tutore o di chi ne tutela gli interessi;

d) reddito del soggetto disabile;

e) ostacoli architettonici nei pressi della residenza o del domicilio del soggetto disabile;

f) tipologia e grado della disabilità del soggetto;

g) appartenenza ad associazioni finalizzate alla cura e all'assistenza di soggetti disabili;

h) indicazioni terapeutiche;

i) particolari esigenze del soggetto disabile. (2)

2. Gli anziani ultrasessantacinquenni e le persone non autosufficienti che necessitano di un alto grado di assistenza tutelare e di un basso livello di assistenza sanitaria possono essere ospitati nelle strutture tutelari per persone non autosufficienti, al fine di:

a) rimuovere ogni forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano o ostacolano il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;

b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento mirato nel mondo del lavoro e nei normali circuiti di vita relazionale, all'accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interindipendente;

c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disabilità gravi nel compito genitoriale e promuovere forme di auto-aiuto e misure alternative al ricovero in istituti educativo-assistenziali;

d) realizzare una rete di servizi alla persona che rimuovono ostacoli, barriere e condizioni di svantaggio sociale sulla base di una personalizzazione dell'offerta rispondente ai bisogni dei beneficiari.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera gg) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Comma  aggiunto dall'articolo 8, comma 5 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.


 

 

Art. 33

Le politiche di contrasto alle povertà

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare sostegno economico e interventi a persone che versano in situazioni di povertà . Essi rispondono alla finalità di:

a) contrastare le situazioni nelle quali l'assenza o la carenza di reddito determina esclusione sociale;

b) favorire l'accesso al lavoro attraverso piani individuali di inserimento lavorativo e di inclusione sociale;

c) promuovere reti di solidarietà e mutuo-aiuto, in collaborazione col terzo settore;

d) coordinare i diversi attori sociali che operano nel settore per accompagnare le persone più fragili e contrastare fenomeni di povertà estrema;

e) contrastare le condizioni di difficoltà economica derivanti dalle emergenze pandemiche e belliche. (1)

2. La Regione promuove l'integrazione degli interventi di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, con il sistema territoriale di servizi e interventi sociali.

2bis. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1, la Regione promuove interventi destinati alle persone e alle famiglie, attraverso l'attivazione di specifiche misure o l'erogazione di contributi una tantum, diretti od indiretti volti a limitare gli effetti negativi derivanti da situazioni di crisi o difficoltà economica a livello nazionale o internazionale. (2)

3. La Regione promuove, altresì, interventi in favore dei senza fissa dimora volti a favorirne l'accoglienza e l'inserimento sociale.

4. Le misure di inserimento sono immediatamente revocate se il beneficiario ha ottenuto fraudolentemente le erogazioni ovvero si  è reso responsabile della commissione di delitti.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 60, comma 1, lettera c), punto 1 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.

(2) Lettera aggiunta dall'articolo 60, comma 1, lettera c), punto 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18.


 

 

Art. 34

Le politiche per persone detenute, internate e prive della libertà personale

1. La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale sulla base dei seguenti criteri:

a) realizzazione di politiche tese al reinserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti;

b) sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali, ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;

c) promozione di progetti di sostegno alle famiglie e di mediazione fra vittime e autori di reato;

d) promozione di progetti mirati a rispondere a progetti specifici di particolari tipologie di persone detenute, quali popolazione femminile, donne con figli, immigrati non comunitari, persone con problemi di dipendenza, detenuti che necessitano di un particolare trattamento rieducativo in relazione al tipo di reato commesso.


 

 

Art. 35

Le politiche per gli immigrati

1. La Regione sostiene azioni mirate a favorire l'inclusione sociale delle persone immigrate e la loro tutela. A tal fine promuove e favorisce misure volte a:

a) istituire servizi di accoglienza, di informazione e mediazione;

b) realizzare interventi di sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;

c) tutelare i diritti di cittadinanza e attuare l'integrazione tra culture diverse per il superamento di diffidenze discriminatorie e la garanzia di una ordinata convivenza.


 

 

Art. 36

Interventi per il sostegno alle persone con disagio psichico

1. La Regione promuove interventi volti ad assicurare servizi destinati alle persone con disagio psichico, al fine di:

a) rimuovere ogni forma di stigma che limita o ostacola il pieno godimento dei diritti e l'inclusione sociale;

b) sostenere il miglioramento della qualità della vita attraverso progetti personalizzati rivolti alla formazione e all'inserimento nel tessuto produttivo e nei normali circuiti di vita relazionale, di accrescimento delle capacità e delle abilità individuali e familiari, al conseguimento del massimo livello di vita autonoma;

c) sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone con disagio psichico e promuovere forme di auto-aiuto.


 

TITOLO V (1)

SERVIZI SOCIALI E SANITARI INTEGRATI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA


 

Art. 37 (1)

(Principi generali)

1. La presente legge riconosce, promuove e sostiene l'integrazione tra servizi, interventi e prestazioni sociali e sanitarie per la non autosufficienza, quale strategia in grado di promuovere risposte in rete a bisogni complessi dei cittadini che sono portatori sia di problemi di salute che di tutela sociale, garantendo l'uniformità su tutto il territorio regionale di livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale.

2. L'integrazione socio-sanitaria per persone non autosufficienti prevede il coordinamento tra servizi, prestazioni e interventi di natura sanitaria e di natura sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici e complessi, sulla base di progetti assistenziali personalizzati.

3. Ai fini della presente legge sono non autosufficienti le persone che solo con l'aiuto determinante di altri possono provvedere alle azioni quotidiane della vita (cura di se, mobilità e relazioni con gli altri) e le persone con disabilità che necessitano di interventi socio-riabilitativi e assistenziali continui.

4. I servizi, le prestazioni e gli interventi sociali e sanitari integrati per le persone non autosufficienti sono programmati, prescritti e progettati in sede di Unità di Valutazione Integrata (UVI). Unitamente al progetto personalizzato, contenente la prescrizione analitica dei servizi, delle prestazioni e degli interventi e la loro articolazione, intensità e durata, l'UVI provvede ad assegnare all'utente un case manager scelto tra operatori in carico ai servizi sanitari o ai servizi sociali in base alla prevalenza del bisogno accertato. La prevalenza è definita in relazione al livello di intensità del bisogno accertato che varia nel tempo in rapporto agli esiti della cura. Pertanto a una maggiore intensità del bisogno sanitario corrisponde una titolarità sanitaria del coordinamento delle cure, e a una maggiore intensità del bisogno sociale corrisponde una titolarità del coordinamento sociale degli interventi assistenziali. Nei casi di lungo-assistenza per utenti non autosufficienti stabilizzati, bisognosi di una elevata intensità di assistenza tutelare e di una bassa intensità di assistenza sanitaria, la titolarità del coordinamento delle cure, dei servizi, degli interventi e delle prestazioni è sempre sociale e a totale titolarità dei comuni associati.

5. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sanitario o i cui contenuti riabilitativi sono riconducibili all'area sanitaria sono a carico del fondo sanitario regionale, nei limiti dei livelli essenziali di assistenza sanitaria attualmente definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001. I servizi, le prestazioni e gli interventi a contenuto sociale o i cui contenuti sono riconducibili all'area dell'inclusione sociale sono a carico del fondo sociale regionale, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sociale.

6. Nei casi in cui le prestazioni riabilitative hanno la finalità di recuperare prioritariamente funzioni fisiche o fisiologiche la titolarità della cura è esclusivamente sanitaria. Quando dal recupero delle prestazioni fisiche o fisiologiche si passa al recupero delle funzioni sociali e relazionali, la titolarità transita ai comuni associati. In sede di UVI è definita la titolarità sociale o sanitaria dei servizi e delle prestazioni da erogare e il carattere sanitario o sociale della struttura diurna o residenziale presso cui collocare l'utente unitamente alla definizione dei tempi di permanenza in detta struttura. Le strutture a titolarità sanitaria sono a totale carico del fondo sanitario. Le strutture a titolarità sociale sono a totale carico del fondo sociale. Ai costi delle prestazioni a titolarità sociale si applica la compartecipazione secondo quanto previsto dal regolamento. Il regolamento per l'accesso, per l'erogazione e per la compartecipazione al costo delle prestazioni dei servizi sociali integrati con i servizi sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

a) procedure unitarie di accesso alle prestazioni integrate, sia attraverso la rete territoriale dei punti di segretariato sociale sia attraverso la rete dei servizi sanitari/medici di base, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari, unità di valutazione integrate);

b) istituzione, composizione, modalità e procedure di funzionamento di una UVI, composta da professionisti dei distretti sanitari e professionisti degli ambiti  territoriali, con compiti di valutazione dei bisogni, definizione e prescrizione dei servizi e delle prestazioni da erogare, definizione del progetto personalizzato e individuazione del case manager;

c) criteri di individuazione dei case manager tra il personale degli ambiti territoriali e dei distretti sanitari;

d) programmazione dei cicli di aggiornamento professionale per gli operatori sociali e sanitari e di formazione per i case driver familiari.

7. La Giunta regionale, previa sperimentazione semestrale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno strumento unitario di valutazione del bisogno sociale e sanitario e di definizione della titolarità del coordinamento della cura e dei servizi, prestazioni e interventi.

8. La Giunta regionale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, attraverso gli assessorati competenti, annualmente:

a) effettua la ricognizione del fabbisogno di prestazioni sociali e sanitarie per utenti non autosufficienti portatori di bisogni integrati valutati in UVI e della relativa spesa a carico del fondo sanitario regionale e del fondo sociale regionale;

b) apposta su un capitolo della spesa dedicato e denominato "Fondo sociale per prestazioni erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI", le risorse regionali da trasferire agli Ambiti territoriali sociali quale quota di sostegno regionale alla spesa sociale territoriale per gli utenti portatori di bisogni integrati parzialmente o totalmente non autosufficienti.

c) stanzia, per il primo anno di entrata in vigore della presente norma, risorse pari ad euro 150.000 dedicate all'avvio del nuovo sistema di offerta dei servizi alle persone non autosufficienti da prelevare sulla UPB 7.28.135.

 

(1) Titolo   articolo così sostituiti dall'articolo 1, comma 1, lettera hh) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 38 (1)

(Coordinamento regionale per la programmazione socio-sanitaria)

1. Per garantire la regolare attuazione del sistema territoriale dei servizi per la non autosufficienza, è istituito, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza della Giunta regionale, il coordinamento regionale per la programmazione sociale e sanitaria integrata per la non autosufficienza.

2. Il coordinamento, fermo restando le competenze attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia e in raccordo funzionale con queste ultime, ha il compito di:

a) definire, con apposito regolamento da proporre alla Giunta regionale, le modalità e le procedure di coordinamento dei servizi sociali e sanitari per le persone non autosufficienti di cui all'articolo 37;

b) definire i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza anche sulla base dei principi della "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

c) definire e sperimentare lo strumento di valutazione del bisogno sociale e sanitario integrato di cui all'articolo 37, comma 6, da proporre alla Giunta regionale;

d) emanare indirizzi operativi unitari ai comuni associati e alle aziende sanitarie locali per la redazione rispettivamente della programmazione e valutazione sociale e sanitaria in materia di servizi e prestazioni a persone non autosufficienti con bisogno integrato e di prestazioni riabilitative sociali e sanitarie;

e) emanare indirizzi in materia di sistema informativo dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie integrate per persone non autosufficienti;

f) definire i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 42;

3. Il coordinamento è composto da:

a) il dirigente dell'area di coordinamento politiche sociali o suo delegato;

b) il dirigente dell'area di coordinamento politiche sanitarie o suo delegato;

c) il dirigente dell'area di coordinamento istruzione, formazione e lavoro o suo delegato;

d) il dirigente dell'area di coordinamento rapporti con il sistema delle autonomie o suo delegato.

4. Il coordinamento è presieduto dal coordinatore regionale per l'integrazione sociosanitaria, individuato  sulla base di comprovata esperienza nelle attività di integrazione socio-sanitaria e nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di politiche sociali.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1,lettera ii) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 39 (1)

(Coordinamento della programmazione)

1. Per realizzare un'offerta di interventi e servizi sociali e sanitari coordinata e integrata a garanzia di livelli uniformi ed essenziali di assistenza che risulti efficace in relazione ai bisogni complessi dei cittadini non autosufficienti, i comuni associati in ambiti territoriali e le aziende sanitarie di riferimento, articolate per distretti sanitari o loro multipli o sottomultipli, raccordano attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa i rispettivi atti programmatori: piani di zona e programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari.

2. Gli atti programmatori di cui al comma 1 devono prevedere il sistema dell'offerta dei servizi sociali e sanitari da erogare agli utenti non autosufficienti portatori di bisogni integrati, in modo da assicurare la effettiva esigibilità dei servizi e delle prestazioni prescritte dalle unità di valutazione integrate.

3. Il coordinamento degli atti programmatori per gli aspetti di integrazione tra servizi e prestazioni sociali e sanitarie è garantito da:

a) l'acquisizione da parte delle aziende sanitarie locali del parere dei sindaci sulla programmazione sanitaria e dell'intesa dei sindaci sulla programmazione delle prestazioni sanitarie da integrare alle prestazioni sociali, entrambe incluse nei programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari;

b) la sottoscrizione da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria locale dell'accordo di programma di cui agli articoli 10 e 21, per l'approvazione del piano di zona sociale per la programmazione dei servizi e delle prestazioni sociali da erogare agli utenti portatori di bisogni integrati.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1,lettera ll) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 40 (1)

(Contenuti degli atti di programmazione relativi al sistema di offerta integrata)

1. I programmi delle attività territoriali dei distretti sanitari, recepiti nel piano attuativo locale, devono riportare l'offerta di servizi sanitari da erogare in integrazione con i servizi sociali e precisamente:

a) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime domiciliare a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative);

b) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime semi-residenziale in centri diurni a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti, portatori di bisogni ad elevata intensità sanitaria (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e tutelari);

c) il numero dei posti letto e i volumi di prestazioni erogabili in regime residenziale in Residenze sanitarie assistenziali (RSA) a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti, portatori di bisogni ad elevata intensità sanitaria (prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e tutelari);

d) il regolamento e le procedure di accesso e le modalità di erogazione di servizi e prestazioni;

e) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la esigibilità delle prestazioni programmate.

2. I Piani di zona sociali, approvati con accordo di programma, devono riportare l'offerta di servizi sociali da erogare in integrazione con i servizi sanitari e precisamente:

a) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime domiciliare a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti (prestazioni di aiuto domestico, di aiuto  infermieristico e di assistenza tutelare);

b) il numero di posti e i volumi di prestazioni, in ore, erogabili in regime semi-residenziale in centri diurni polifunzionali a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti stabilizzati dal punto di vista sanitario, portatori di bisogni ad elevata intensità sociale (prestazioni socio-assistenziali, riabilitative sociali, di animazione, ricreative e socializzanti);

c) il numero dei posti letto e i volumi di prestazioni erogabili in regime residenziale in comunità tutelari o in strutture residenziali assistite o protette, erogate a utenti parzialmente o totalmente non autosufficienti stabilizzati dal punto di vista sanitario con bisogni ad elevata intensità sociale (prestazioni socio-assistenziali, riabilitative sociali, di animazione, ricreative e inclusive);

d) il regolamento e le procedure di accesso e le modalità di erogazione di servizi e prestazioni;

e) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare la esigibilità delle prestazioni programmate.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1,comma 1,lettera mm) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 41

Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

1. La ricostruzione del sistema di offerta è finalizzata a verificarne l'adeguatezza rispetto ai bisogni della popolazione e ad implementare la qualità dei servizi e degli interventi già in atto, rafforzando la componente sociale ed ottimizzando la distribuzione sul territorio.

2. La regolamentazione dell'offerta e l'individuazione delle modalità di gestione si attuano in coerenza con gli articoli  10  e 11 e con l'articolo 44. (1)

3. Il regolamento per l'accesso e per l'erogazione dei servizi socio-sanitari costituisce allegato al piano sociale di zona e deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

a) istituzione della porta unica di accesso, intesa quale funzione esercitata sia dal segretariato sociale per i comuni sia dai distretti sanitari per le ASL, con compiti di informazione, decodifica dei bisogni, orientamento, trasmissione delle richieste ai servizi competenti (sociali, sanitari e sociosanitari);

b) costituzione della unità di valutazione integrata, composta da personale degli enti locali e della ASL, con compiti di valutazione e diagnosi dei singoli casi e di definizione di un progetto personalizzato;

c) definizione dei criteri per lindividuazione, tra il personale degli enti locali e della ASL, di un responsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera nn), della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

 

Art. 42 (1)

(Fondo sociale per la non autosufficienza)

1. La Regione Campania, al fine di assicurare alle persone non autosufficienti la esigibilità delle prestazioni sanitarie e sociali integrate di cui agli articoli 37 e 40, nonché di tutelare le famiglie e i familiari che le assistono, istituisce e disciplina il Fondo sociale per le prestazioni erogate a utenti non autosufficienti valutati in UVI. Sono comprese al suo interno le risorse provenienti dal fondo nazionale per la non autosufficienza.

2. Il Fondo finanzia le prestazioni sociali integrate a quelle sanitarie per le persone non autosufficienti, a titolarità sociale e a carico dei comuni associati. Non sono a carico del Fondo le prestazioni sanitarie, incluse quelle relative ai livelli essenziali di assistenza.

3. Sono a carico del Fondo tutte le prestazioni sociali erogate a persone non autosufficienti in integrazione o coordinamento con prestazioni sanitarie di cui all'articolo 40, comma 2, e precisamente:

a) prestazioni socio-assistenziali domiciliari anche sotto forma di assegni di cura;

b) prestazioni socio-assistenziali e socio-riabilitative erogate in regime semiresidenziale e in lungo-assistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie di vigilanza e mantenimento (bassa intensità), nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

c) prestazioni socio-assistenziali e socio-riabilitative erogate in regime residenziale e in lungo-assistenza anche unitamente a prestazioni sanitarie di vigilanza e mantenimento (bassa intensità), nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di persone anziane o disabili non autosufficienti, comprensive delle prestazioni riabilitative, educative e di socializzazione e di mantenimento funzionale delle attività, anche quando attengono al sollievo della famiglia;

d) interventi di telesoccorso e telecontrollo;

e) prestazioni a carattere previdenziale, quali oneri sociali e contributi figurativi per i soggetti che assistono persone non autosufficienti.

4. Il coordinamento regionale di cui all'articolo 38 propone annualmente alla Giunta regionale i criteri di riparto del Fondo sulla base di:

a) indicatori demografici e socio-economici;

b) indicatori relativi alla incidenza della popolazione in condizioni di disabilità e non autosufficienza;

c) indicatori relativi alla consistenza della dotazione territoriale di servizi per la non autosufficienza e la lungo-assistenza.

5. Le risorse appartenenti al Fondo sono assegnate agli Ambiti territoriali sociali con vincolo di destinazione e devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare i servizi e le prestazioni così come definite dal comma 3. I comuni singoli o associati provvedono, sulla base dei progetti elaborati in sede di U.V.I., alla copertura economica della quota di propria competenza, vincolata alle prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, n. 19854 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) prelevando le risorse dal Fondo Unico di Ambito (FUA). (2).

6. Le prestazioni garantite dal Fondo non sono sostitutive bensì integrative e aggiuntive di quelle sanitarie o di rilievo sanitario che restano in carico al fondo sanitario, e sono finalizzate alla esclusiva copertura dei costi delle prestazioni socio assistenziali e socioriabilitative a titolarità sociale e a carico degli ambiti territoriali di cui al comma 3.

7. Ai beneficiari delle prestazioni a carico del Fondo si applica il regolamento per la compartecipazione ai costi di cui all'articolo 37, comma 6.

8. Il Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie di seguito elencate:

a) stanziamenti regionali per le persone non autosufficienti;

b) assegnazioni dello Stato finalizzate alle prestazioni per i non autosufficienti;

c) contributi degli enti locali;

d) eventuali ulteriori entrate provenienti da fondi europei;

e) eventuali ulteriori risorse comunque disposte da soggetti pubblici o privati, anche sotto forma di lasciti e donazioni.

8 bis. Nei singoli esercizi finanziari la Regione, all'atto della dotazione del Fondo sociale per la non autosufficienza, determina l'ammontare della dotazione vincolata nel medesimo esercizio ai pagamenti delle prestazioni socio-sanitarie di natura prevalentemente sanitaria individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie). In attesa dei provvedimenti di cui al presente articolo, i Comuni associati in ambiti territoriali continuano a garantire le coperture delle prestazioni socio-sanitarie mediante il Fondo Unico di Ambito.  (3)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1,comma 1, lettera oo)  della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 61 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 146 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

Titolo VI

Qualità e regolazioni del sistema integrato degli interventi e servizi sociali


Art. 43 (1)

[Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi]

[1. È istituito l'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

2. Con il regolamento di attuazione la Regione definisce :

a) le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'albo creando apposite sezioni per settori, tipologie di intervento, forma giuridica dei soggetti, ivi comprese le procedure di iscrizione delle strutture e dei soggetti che provvedono all'offerta e alla gestione degli interventi e dei servizi del sistema integrato autorizzati o accreditati dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b);

b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza ivi compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera pp), della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 44 (1)

(Modalità di gestione e affidamento dei servizi)

1. I comuni provvedono alla gestione dei servizi programmati nel piano sociale di ambito in forma associata ai sensi dell'articolo 7 con modalità che promuovono il miglioramento della qualità delle prestazioni. I comuni associati gestiscono i servizi nelle forme previste dalla legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di contratti della pubblica amministrazione avendo cura di applicare i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori impegnati nei servizi, anche per i servizi esternalizzati vanno applicati i CCNL delle rispettive categorie di lavoratori.

2. I comuni associati erogano i servizi di cui alla presente legge privi di rilevanza economica anche avvalendosi dell'apporto, a mezzo di convenzioni, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, dei soggetti del terzo settore che operano in attività di carattere sociale comprese nel novero delle aree di intervento di cui all'articolo 27. La stipula delle convenzioni, secondo la disciplina recata dalle leggi di settore, avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di servizi.

3. I comuni associati possono affidare i servizi sociali di rilevanza economica a soggetti terzi operanti in attività di carattere sociale individuati mediante le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dalle disposizioni, statali e regionali, vigenti in materia e nel rispetto dei principi desumibili dal diritto comunitario.

4. In relazione al carattere peculiare dei servizi di cui alla presente legge e al fine di assicurare il raggiungimento degli standard di qualità e le condizioni di tutela dei cittadini, i comuni associati che ricorrono alla esternalizzazione dei servizi selezionano le offerte, di norma, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai soggetti costituiti per l'esercizio delle funzioni inerenti l'erogazione dei servizi del sistema integrato locale.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera qq), della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 44 bis (1)

(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)

1. La Regione Campania, coerentemente con la normativa vigente, individua quale sistema di affidamento ordinario dei servizi e degli interventi sociali quello dei "Titoli di Acquisto", assicurando ai cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dagli Ambiti territoriali, la scelta dei "Prestatori", individuati tra quelli accreditati dagli stessi Ambiti territoriali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della presente legge.

2. La Regione Campania, al fine di rendere operativo il sistema di affidamento attraverso i "Titoli di acquisto", entro novanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, sentita la commissione consiliare competente, emana specifico regolamento finalizzato al trasferimento dei fondi di propria pertinenza, agli Ambiti territoriali, attraverso i predetti Titoli, sulla base della programmazione presentata dagli stessi Ambiti territoriali e resa conforme dalla Regione.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

Art. 45

Consulta del terzo settore

1. È istituita la consulta regionale del terzo settore quale organo di consultazione della Regione. Essa è convocata dall'assessore alle politiche sociali per la predisposizione di ogni atto o regolamento che costituisce adempimento della presente legge.

2. Il regolamento definisce la composizione della Consulta e disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento delle elezioni. (1)

3. La consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento con proprio regolamento. (2)

4. I componenti della consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera rr) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera ss) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 46

Valutazione e monitoraggio

1. La Giunta regionale, individua ed adotta parametri e indicatori di misura, standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti, l'efficacia dei percorsi metodologici attuati, i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa, l'impatto del sistema di servizi sulla popolazione femminile, i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini nonché dei soggetti di cui all'articolo 4. (1)

2. La Giunta regionale, con cadenza triennale, tenuto conto dei rapporti annuali, di cui all'articolo 25, comma 6, presenta una relazione al Consiglio regionale sulle seguenti materie:

a)  stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;

b)  ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;

c)  diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;

d)  risorse finanziarie destinate.

3. In coerenza con il principio del decentramento e della responsabilizzazione delle autonomie locali territoriali, i comuni associati assicurano, nell'ambito dei piani di zona, forme costanti e continuative di monitoraggio, verifica e controllo delle prestazioni e dei servizi, anche con l'interazione e la collaborazione delle forze sociali e con la partecipazione dei cittadini, al fine di adeguare ed elevare i livelli delle prestazioni, degli interventi e dei servizi sociali. (2)

4. Gli enti locali, d'intesa con le ASL ed altri soggetti del partenariato locale, possono, nell'ambito del piano di zona, costituire apposite forme stabili di controllo sulla qualità e la finalizzazione delle prestazioni.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera tt) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera m) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Titolo VII

Strumenti di garanzia e di controllo

del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali


Art. 47

Vigilanza e poteri sostitutivi

1. La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. (1)

2. L'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non adempiono alle disposizioni degli articoli 10, 21 e 52 bis e gli enti locali che non assicurano, come responsabili preposti alla gestione dei servizi la realizzazione degli interventi e la erogazione dei servizi programmati nel piano di zona e dei servizi che costituiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali, nonché gli enti locali che non assicurano, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori. (2)

3. La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte degli enti locali, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza. (3)

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentiti gli enti locali inadempienti, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. (4)

5. Dell'esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione al Consiglio delle autonomie locali. (5)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera uu) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 poi modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(3) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(4) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n), punto 4), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(5) Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lettera n), punto 5), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

Art. 48

Istituzione dell'ufficio di tutela degli utenti

1. Ciascun ambito territoriale istituisce, di norma presso l'ufficio relazioni con il pubblico, l'ufficio di tutela degli utenti con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali in precedenza adottata e sottoscritta. (1)

2. Gli ambiti territoriali disciplinano il funzionamento e l'esercizio delle attività dell'ufficio degli utenti (2).

[3. L'ufficio di tutela degli utenti, entro cinque giorni dalla ricezione del reclamo, trasmette al comune associato competente per territorio l'avvenuto reclamo  per l'adozione dei necessari provvedimenti.] (3)

[4. L'ufficio di tutela degli utenti è composto, al fine di assicurarne l'indipendenza nei confronti degli enti erogatori, da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla Giunta regionale sentito il coordinamento istituzionale dell'ambito. Il funzionamento e l'esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.] (3)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera vv) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera zz) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.

(3) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1, lettera aaa) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 48 bis (1)

 (Sanzioni amministrative)

1. È disposta l'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito specificate:

a) nel caso di inottemperanza dell'obbligo di presentazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale della segnalazione certificata di inizio di attività dei servizi domiciliari e territoriali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.000 a euro 15.000; (2)

b) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, delle variazioni temporanee di uno o più elementi del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 3.000 a euro 5.000; (3)

c) nel caso di omessa comunicazione all'amministrazione competente dell'ambito territoriale, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, della sospensione del servizio si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 2.000;

d) nel caso di accertata inadempienza dei contenuti della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.000.

2. L'amministrazione competente dell'ambito territoriale procede all'accertamento delle violazioni, alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera bbb) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.
(2) Lettera modificata dall'art, 7, comma 1, lettera o), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.
(3) Lettera modificata dall'art, 7, comma 1, lettera o), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.
(4) Lettera modificata dall'art, 7, comma 1, lettera o), punto 3), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Titolo VIII

Risorse e finanziamento del sistema integrato di servizi


Art. 49

Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali

1. Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:

a) risorse statali;

b) risorse regionali;

c) risorse del sistema delle autonomie locali;

d) risorse provenienti da organismi dell'Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;

e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.


 

Art. 50

Istituzione del fondo sociale regionale

1. La Regione istituisce un fondo per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali denominato fondo sociale regionale. Il fondo sociale regionale è costituito da:

a) risorse provenienti dallo Stato

b) risorse stanziate dalla Regione.

c) risorse derivanti dagli organismi dell'Unione europea.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono vincolate, nelle modalità di erogazione del fondo e nella scelta degli interventi, alla programmazione dei piani di zona dei diversi ambiti territoriali, ad eccezione di quelle destinate dalla programmazione regionale all'attuazione delle azioni a regia regionale.

3. L'entità dello stanziamento regionale è determinata con la legge di bilancio annuale. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli interventi previsti dalla presente legge il bilancio pluriennale determina, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 30 aprile 2002  n. 7, gli stanziamenti previsti per il fondo sociale regionale.

4. L'entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

5. Il fondo sociale regionale è finanziato con risorse dei capitoli 7805, 7808, 7854, 7870 dell'unità previsionale di base 4.16.41 e del capitolo 7876 dell'unità previsionale di base 4.16.44. A partire da bilancio di previsione 2008 l'unità previsionale di base 4.16.44 è soppressa e il capitolo 7876 confluisce nell'unità previsionale di base 4.16.41.


 

Art. 51

Finalità del fondo sociale regionale

1. Il fondo sociale regionale è finalizzato a:

a) sostenere le azioni regionali di sistema, comprese le iniziative di promozione e valorizzazione del volontariato per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) trasferire finanziamenti ai comuni associati destinati a garantire l'erogazione delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sociale ;

c) distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità;

d) promuovere l'integrazione socio-sanitaria.

2. A partire dal bilancio regionale di previsione per il 2008 è istituito un fondo per le spese di investimento, destinato a concorrere alla realizzazione, ristrutturazione o acquisto di strutture sociali o socio-sanitarie, mediante contributi in conto capitale, in coerenza con la programmazione regionale o dei piani di zona locali. L'entità di tale fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio.

3. La Regione determina, all'interno del piano regionale, le modalità e i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 2.


 

Art. 52

Risorse del sistema delle autonomie locali

1. I comuni contribuiscono con risorse proprie alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo modalità che sono determinate dal piano sociale regionale.

1 bis. Per esigenze di carattere eccezionale ed urgente, i comuni, previa deliberazione della Giunta comunale da adottarsi preventivamente all'adozione del bilancio preventivo del relativo esercizio finanziario, possono trattenere sul proprio contributo, di cui al comma 1, la somma massima pari al 15 per cento del contributo medesimo. (2)

1 ter. Le risorse stanziate dai comuni per la realizzazione del sistema integrato locale confluiscono nel fondo unico di ambito di cui all'articolo 52 bis. (3)

2. La Regione nell'ambito del piano sociale regionale determina i criteri specifici in base ai quali è distribuita ai comuni associati la quota del fondo sociale regionale in funzione di premialità.

3. I criteri di cui al comma 2 attribuiscono particolare rilevanza al raggiungimento di elevati standard di qualità e allo sforzo finanziario proprio degli enti locali.

 

(1) Comma modificato dall'art, 7, comma 1, lettera p), punto 1), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 8, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ccc) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 in seguito modificato dall'art, 7, comma 1, lettera p), punto 2), legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.


 

Art. 52 bis (1)

(Fondo unico di ambito)

1. I comuni associati negli ambiti territoriali costituiscono il fondo unico di ambito per la realizzazione del piano di zona attraverso l'istituzione, nel bilancio del comune capofila o della forma associativa prescelta se diversa dalla convenzione, di uno o più capitoli dedicati nei quali confluiscono le risorse destinate al finanziamento del sistema integrato locale.

2. Il fondo unico di ambito è costituito da:

a) risorse provenienti dal fondo sociale regionale di cui all'articolo 50;

b) risorse del sistema delle autonomie locali di cui all'articolo 52;

c) fondi europei a disposizione dell'ambito per la realizzazione di interventi che rientrano nel piano di zona;

d) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.

3. I comuni associati assicurano la tenuta di una contabilità separata analitica per centri di costo e responsabilità tale da consentire analisi comparative dei costi e dei risultati.

4. Le risorse del FUA non possono essere utilizzate dal comune capofila per altri fini se non quelli previsti dal piano di zona.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera ddd) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 53

Compartecipazione al costo

1. I comuni garantiscono l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà o con limitata autonomia.

2. Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1, i  comuni si attengono alle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 ed ai contenuti del piano di zona.


 

Art. 54

Altre risorse

1. Al fine di consentire una migliore qualità dei servizi previsti dalla presente legge, la Regione favorisce le azioni dei comuni e degli altri soggetti del sistema integrato d'interventi e servizi volte al reperimento di altre risorse per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

2. La Regione valorizza le iniziative di finanza etica volte a favorire una migliore gestione finanziaria degli interventi e servizi previsti dalla presente legge.


 

Titolo IX

Disposizioni transitorie e finali


Art. 55

Iscrizione al registro regionale del volontariato

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato è disciplinata dall'articolo 4 della legge regionale 8 febbraio 1993,  n. 9  e successive modificazioni.


 

Art. 56

Esercizio associato delle funzioni già di competenza dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia

1. Le funzioni socio-assistenziali già esercitate dall'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) sono soppresse. I fondi regionali programmati per le stesse confluiscono nel fondo sociale regionale e sono vincolati alla realizzazione di servizi nell'area contrasto alla povertà. (1)

2. I Comuni associati in ambiti territoriali inseriscono quale parametro di valutazione all'interno dei regolamenti per l'erogazione di contributi per il contrasto alla povertà, se non già presente, la condizione di essere genitore solo con figli. (1)

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera q) della legge regionale 28 luglio 2017, n. 23.

 

Art. 57

Assistenza diretta di tipo residenziale legge regionale n. 14/86

1. Nelle strutture residenziali di cui alla  legge regionale 23 maggio 1986,  n. 14,  il comune provvede all'assistenza diretta di tipo residenziale per persone anziane ultra sessantacinquenni che ne fanno richiesta.

2. I comuni determinano autonomamente, secondo i criteri fissati in apposito regolamento e conformemente alla normativa vigente circa l'accesso agevolato a prestazioni sociali, le condizioni per l'ammissione e le modalità di partecipazione economica dell'anziano ospitato ai costi della gestione.

3. I comuni possono programmare l'attivazione di altri servizi sociali entro gli immobili che ospitano i servizi residenziali, ad integrazione dei servizi residenziali stessi e secondo la normativa vigente in materia socio-assistenziale.

4. Il regolamento di cui al comma 2 prevede le modalità per garantire ai cittadini dell'ambito territoriale di appartenenza del comune titolare la priorità d'accesso al servizio.          

5. Il comune provvede ad adeguare l'organico alle norme statali e regionali in materia di servizi socio-assistenziali e secondo le esigenze organizzative e funzionali delle strutture.

6. La regione Campania assicura annualmente, in conformità all'articolo 13 della legge regionale n.14/86, lo stanziamento, a cui fà fronte con appostamenti determinati con leggi di bilancio, a titolo di contributo per le spese di gestione in misura di euro 387.300,00 per il comune di Torre del Greco e di euro 206.000,00 per il comune di Cava dei Tirreni fino all'anno 2008. La regione Campania assicura annualmente e fino all'anno 2008 al comune il trasferimento di risorse finanziarie a titolo di contributo per le spese per il personale, in misura pari alla media dei trasferimenti effettuati a  titolo di anticipo negli anni 2003-2004-2005.

7. Il comune provvede a rendicontare annualmente le spese e a relazionare sull'andamento delle attività svolte, con particolare riferimento alle modalità organizzative e funzionali dei servizi.

8. Il comune provvede a trasmettere alla regione Campania i regolamenti adottati per il funzionamento del servizio. Dall'anno 2009 i comuni provvedono alla gestione delle strutture entro la programmazione sociale generale, con risorse proprie.

9. Il comune assicura gli interventi di manutenzione anche straordinaria dell'immobile, anche al fine degli adeguamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di servizi socio-assistenziali, di sicurezza degli impianti e di prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.


 

Art. 58

Disposizioni  finanziarie

1. Per il corrente anno le prestazioni, previste dalla presente legge, sono erogabili nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

2. Per gli anni 2008, 2009, 2010, l'importo delle risorse regionali da far confluire nel fondo sociale regionale è fissato con legge di bilancio e deve essere commisurato ad assicurare nel 2010, in uno alle risorse dello Stato ed a quelle derivanti dagli organismi dell'Unione europea, l'erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge.


 

Art. 59

Comunicazione dell'esercizio dei poteri sostitutivi

1. Sino all'istituzione della consulta delle autonomie locali, dell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 47, è data comunicazione alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.


 

Art. 59 bis (1)

(Disposizioni transitorie)

1. Le strutture residenziali e semiresidenziali già provvisoriamente autorizzate all'esercizio degli interventi e dei servizi si adeguano ai requisiti previsti dal regolamento entro il 1 luglio 2013.

2. Nel periodo transitorio previsto per l'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) seguitano ad applicarsi le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 novembre 2009, n. 16 (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la  cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328) in quanto non contrastanti con le disposizioni della presente legge.

3. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 186, lettera e) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato - Finanziaria 2010), i consorzi di funzioni costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 267/2000 per la gestione dei servizi sociali legge 328/2000, sono soppressi.

 

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera eee) della legge regionale 6 luglio 2012, n. 15.


 

Art. 60

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione sono abrogate tutte le norme incompatibili e, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 18 ottobre 1989, n. 21 e successive modificazioni;

b) legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modificazioni salvo quanto statuito dagli articoli 14 e 55 della presente legge;

c) legge regionale 11 novembre 1980, n. 65.

1 bis. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 bis è abrogata la legge regionale 15 marzo 1984, n. 14 (Regolamentazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera fff), della legge regionale 6 luglio 2012, n.15.


 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.                           

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

    Bassolino