Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 10.

 

 

 "Norme in materia di piani ASI"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 PROMULGA

 

La seguente legge:

 

Art. 1

[1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, articolo 31, comma 28, si applicano anche ai piani ASI prorogati ai sensi della legge regionale 13 agosto 1998, n. 16, articolo 10, comma 9 e della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, articolo 77.] (1)

2. L'interpretazione autentica della legge regionale n. 16/98, articolo 13, comma 1, ultimo capoverso, è la seguente: per organi consortili già in attività, che restano in carica fino all'approvazione dei nuovi statuti, si intendono esclusivamente quelli di ordinaria costituzione, di natura elettiva, sulla base degli statuti vigenti.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 41, comma 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.


 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 21 agosto 2007

                                                                                                                       Bassolino