Legge Regionale 22 giugno 2007, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 38 del 4 luglio 2007

 

"Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

La seguente legge:

 

 

Articolo 1

Finalità della legge

1. La regione Campania promuove la valorizzazione, la diffusione ed il commercio della carne di bufalo campano, così come tutelata ai sensi del Reg. (CE) 510/2006 del Consiglio del 20 marzo, di seguito indicata carne di bufalo campano.


 

 

Articolo 2

Ambito di applicazione della legge

1. È considerata zona regionale di allevamento e di trasformazione della carne di bufalo campano, quella area del territorio amministrativo della regione Campania definito dal disciplinare di produzione.


 

 

Articolo 3

L'allevamento ai fini della produzione da carne

1. La carne di bufalo campano risulta il prodotto ottenuto dalla macellazione di animali maschi e femmine di età compresa fra i dodici ed i venti mesi di razza mediterranea italiana, nati ed allevati nel territorio campano così come previsto nel disciplinare della carne di bufalo campano.

2. Le aziende adottano le tecniche di alimentazione e di stabulazione previste dal disciplinare predisposto per il prodotto carne di bufalo campano.

3. I centri di ingrasso devono essere ubicati all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione e si attengono per l'alimentazione e gli incrementi ponderali medi giornalieri, a quanto previsto dal disciplinare medesimo.

4. Gli impianti di macellazione, sezionamento e confezionamento hanno sede operativa all'interno del comprensorio identificato dal disciplinare di produzione.


 

 

Articolo 4

Valorizzazione e commercializzazione

1. La valorizzazione del prodotto e la sua promozione si pongono l'obiettivo di facilitare lo sviluppo del consumo della carne di bufalo campano su tutto il territorio nazionale ed estero.

2.La valorizzazione del prodotto è un aspetto fondamentale per un adeguato sviluppo degli allevamenti e delle aziende che si occupano della trasformazione.


 

 

Articolo 5

Consorzi di valorizzazione

1. Allevatori, macellatori ed imprese di lavorazione della filiera di carne di bufalo campano iscritte negli elenchi di cui all'articolo 4 del disciplinare del regolamento indicato all'art.1, possono costituire, ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, consorzi di valorizzazione il cui atto costitutivo e lo statuto prevedono espressamente il perseguimento, senza scopo di lucro, della valorizzazione e della promozione della carne di bufalo campano.

2.Lo statuto dei consorzi di valorizzazione prevede, altresì, espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, a tutti i soggetti partecipanti alla filiera produttiva della carne di bufalo campano.


 

 

Articolo 6

Finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è concesso ai consorzi di valorizzazione di cui all'articolo 5 un contributo annuo per attività promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere ed esposizioni ovvero la partecipazione a manifestazioni simili sulla base di programmi di attività annuali. Le attività promozionali possono prevedere, con le associazioni della ristorazione campana, le relative incentivazioni per l'inserimento della carne di bufalo campano nei menù tipici locali. Le attività di promozione e valorizzazione debbono esaltare la tracciabilità del prodotto "carne di bufalo campano" così come previsto dal disciplinare della carne di bufalo campano, nonché delle forme di controllo veterinario prima e dopo la macellazione dell'animale. Il contributo annuo non può superare la misura del settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile a seguito dell'istruttoria effettuata sui programmi di attività. Presso l'assessorato dell'agricoltura è istituita apposita commissione tecnica, presieduta dal capoarea, al fine di valutare le proposte di attività di valorizzazione e di promozione della carne di bufalo campano per l'ammissibilità di finanziamenti di cui al presente articolo.

2. A seguito del riconoscimento da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del consorzio di tutela della carne di bufalo campano, gli aiuti di cui al comma 1 sono riconosciuti esclusivamente al consorzio di tutela medesimo.

3. Agli oneri per l'attuazione della presente legge, si provvede con legge di bilancio, con l'istituzione della unità previsionale di base 7.29.65 di un apposito capitolo denominato "Promozione e valorizzazione della carne di bufalo campano".

4. La durata del regime di aiuti di cui al comma 1 è stabilita in anni 5.

5. Le iniziative di valorizzazione e promozione di carne di bufalo campano possono prevedere contributi alle aziende zootecniche bufaline al fine di incentivare l'allevamento del bufalo maschio da destinare alla macellazione, con le modalità di allevamento, di alimentazione e di controllo veterinario previsti dal disciplinare di cui al regolamento indicato all'art.1 e dalla presente legge.


 

 

Articolo 7

Accesso ai finanziamenti

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, fissa annualmente i termini e le condizioni per la presentazione delle istanze di finanziamento dei relativi programmi per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 6.

2. La selezione e valutazione delle istanze di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei seguenti criteri generali:

a)  numero di aziende aderenti al consorzio, così come definite all'articolo 5, comma 1;

b)  rappresentatività territoriale del consorzio;

c)   consistenza della platea sociale e volume d'affari;

d)  collegamento funzionale tra le aziende aderenti al consorzio nell'ambito della filiera;

e)  validità delle attività promozionali previste nei programmi;

f)   numero di aziende di allevamento di bufali presenti nel consorzio.


 

 

Articolo 8

Procedure attuative

1.  Le procedure attuative di cui alla presente legge trovano regolare applicazione, fermo restando che l'esecutività dei provvedimenti di concessione del finanziamento è subordinata al parere di conformità della commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.


 

 

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

22 giugno 2007                                           

                                                                                                            Bassolino