Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

Il presente testo tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n. 7 del 18 febbraio 2008

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 14 aprile 2008, n. 5, 16 luglio 2008, n. 7, 29 luglio 2008, n. 8, 30 settembre 2008, n. 11, 11 dicembre 2008, n. 19, 19 gennaio 2009, n. 122 luglio 2009, n. 7, 21 gennaio 2010, n. 2, 15 marzo 2011, n. 4, 27 gennaio 2012, n. 1, 10 maggio 2012, n. 9, 9 agosto 2012, n. 27, 6 maggio 2013, n. 5, 20 gennaio 2017, n. 3 e dalla sentenza della Corte costituzionale 18 – 22 maggio 2009, n. 160.    

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi. 

 

Testo vigente della Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

 

"Disposizioni per formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania – legge finanziaria 2008 -"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Contenimento e razionalizzazione della spesa regionale

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio della spesa regionale indicati dai principi di coordinamento della finanza pubblica introdotti dalle leggi dello Stato, la Giunta ed il Consiglio regionale, ciascuno con riferimento ai rispettivi ambiti di autonomia finanziaria organizzativa e di spesa, entro il perentorio termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di un piano triennale di razionalizzazione e ottimizzazione dell'organizzazione, delle spese e dei costi di funzionamento delle strutture regionali e degli enti strumentali che individui misure idonee e vincolanti.

2. I piani della Giunta e del Consiglio di cui al comma 1 devono, prioritariamente, riguardare gli ambiti e attenersi ai criteri di seguito indicati:

a) riorganizzazione dell'ubicazione delle strutture e degli uffici regionali, al fine di concentrarli negli immobili di proprietà regionale, razionalizzando la destinazione d'uso di questi ultimi e dismettendo progressivamente i fitti passivi che gravano sul bilancio regionale;

b) regolamentazione o risoluzione delle concessioni in comodato d'uso degli immobili regionali;

c) definizione, regolamentazione, attuazione e monitoraggio ai sensi del comma 455 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), di un sistema centralizzato per l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi della Regione, dei suoi enti e società strumentali e delle sue strutture straordinarie;

d) razionalizzazione e innovazione del sistema di approvvigionamento e gestione degli automezzi regionali al fine di conseguire il risparmio e la maggiore efficienza della spesa;

e) razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento dei servizi di telefonia e di trasmissione dati, con l'approdo a nuove soluzioni tecniche che consentano un risparmio dei costi;

f) razionalizzazione delle spese dei servizi di portierato, vigilanza, pulizia e gestione dei sistemi informatici;

g) affidamento alla Regione o ai suoi enti e società strumentali della pubblicazione per via telematica dell'opuscolo "Sanaguida" della sanità campana.

3. Con cadenza trimestrale il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale comunicano al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

4. I consulenti nominati direttamente o indirettamente da un organo politico, esclusi quelli con funzioni dirigenziali, non possono svolgere, nella stessa legislatura in cui sono nominati, incarichi di Presidente di Commissione di valutazione o di gara. I soggetti che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella situazione di cui al periodo precedente effettuano l'opzione per l'uno o l'altro incarico.

 

 

Art. 2

Compensi, indennità e rimborsi spese ai componenti degli organi politici della Regione

1. Con decorrenza 1 gennaio 2008, in armonia con gli indirizzi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di contenimento dei costi della politica, per la determinazione dell'indennità spettante ai consiglieri ed ai componenti della Giunta regionale, per cinque anni, non si applica l'adeguamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 e successive modifiche.

 

 

Art. 3

Piano annuale di finanziamento delle opere pubbliche e termini per gli investimenti

1. Per il triennio 2008 – 2010 i piani annuali di finanziamento di cui all'articolo 65, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, privilegiano, nel rispetto dei pertinenti stanziamenti di bilancio, gli interventi finanziari di cui all'articolo 64, comma 1, lettera b) della medesima legge. Per ciascun anno del medesimo periodo, ferma restando la preventiva verifica di compatibilità finanziaria, il livello di assegnazione dei nuovi contributi pluriennali di cui all'art. 64, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 3/2007, non può superare il valore delle posizioni estinte nell'anno immediatamente precedente.

2. Il programma e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 63, della legge regionale n. 3/2007 sono redatti in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le proroghe dei termini per l'utilizzo degli investimenti, concessi agli enti locali ai sensi delle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, stabilite da precedenti disposizioni legislative, non sono cumulabili.

4. Per il triennio 2008-2010 le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento con i piani annuali di cui al comma 1, per quanto compatibili con le rispettive regole di funzionamento, trovano copertura finanziaria prioritariamente attraverso l'utilizzo dei Fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnati alla Regione.

5. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto delle annualità 2004 - 2006, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 7.


 

 

Art. 4

Norma generale sull'utilizzo dei Fondi di riserva

1. All'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"8. L'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 è subordinato alla preventiva verifica da parte della struttura cui è assegnata la gestione delle voci elementari di bilancio da istituire, ovvero i cui stanziamenti devono essere adeguati attraverso la movimentazione delle somme accantonate nei richiamati fondi, della possibilità di ricavare la provvista finanziaria necessaria attraverso l'effettuazione delle variazioni compensative di cui ai commi 6, 7 e 10 dell'articolo 29, senza che ciò, con riferimento allo stato di realizzazione della programmazione ed alla possibilità di rimodulare le spese previste in ragione della loro configurazione come spese riferibili ad attività non essenziali o comunque differibili, apporti nocumento alla gestione.

9. Fermo restando il regime di competenza previsto per ciascuna tipologia di variazione compensativa richiamata nel comma 8, l'impossibilità di provvedere con modalità diverse da quelle dell'utilizzo dei fondi di riserva è certificata dal dirigente competente alla gestione delle voci di spesa elementari interessate. In assenza di tale espressa certificazione i provvedimenti non sono eseguibili".

 

 

Art. 5

Modifiche al regolamento n. 1/2007 per i soggetti che erogano attività di assistenza specialistica

1. All'articolo 4 del regolamento n.1 del 22 giugno 2007, sono aggiunti i seguenti commi:

"22. Essendo disposto al comma 1 che le strutture che intendano richiedere l'accreditamento istituzionale devono essere in possesso, già all'atto della presentazione dell'istanza di accreditamento istituzionale, dei requisiti ulteriori definiti nei capi II e III del presente regolamento, nonché della positiva valutazione della compatibilità della struttura rispetto alla programmazione regionale e dell'attività svolta, gli effetti giuridici conseguenti al riconoscimento del nuovo status di soggetto accreditato ed al rilascio dell'accreditamento istituzionale con la contestuale assegnazione del livello di classe non decorrono dalla data di rilascio dell'attestato di accreditamento istituzionale bensì dalla data di acquisizione dell'istanza stessa al protocollo regionale, a condizione che il nucleo di valutazione, all'atto della verifica, accerti che i requisiti ulteriori richiesti erano effettivamente già posseduti alla data di presentazione dell'istanza di accreditamento.

23. L'assessore, nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in regime privatistico, procede all'emanazione di orientamenti chiari ed univoci per gli operatori e le strutture sanitarie assicurandosi che gli esami contrassegnati con la lettera R e rientranti tra i livelli minimi di assistenza definiti dal decreto ministeriale 22 luglio 1996 e previsti dall'articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 1995, n.549, siano riconosciuti dalle prestazioni, individuando nelle schede ST 3 quali requisiti siano richiesti alle strutture che si candidano ad erogare dette prestazioni.".

 

 

Art. 6

Assunzione di decisioni di spesa pluriennale

1. La stipula di contratti di mutuo, di emissione di prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento da parte dei dirigenti competenti, nei limiti di quanto autorizzato con legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è subordinata alla preventiva valutazione di compatibilità finanziaria da parte del dirigente dell'Area generale di coordinamento "Bilancio, Ragioneria e Tributi" cui è preventivamente trasmessa copia dei contratti da stipulare e relativi piani di ammortamento.

2. Al fine di rendere più efficace il monitoraggio degli equilibri di bilancio e tempestive eventuali azioni a salvaguardia degli stessi, sono altresì preventivamente trasmessi, a cura del dirigente competente per materia, alla struttura finanziaria di cui al comma 1 per analoga valutazione, i contratti pluriennali e qualsiasi atto che comporti l'assunzione di obbligazioni future che determinino l'erogazione di spese per la Regione.

 

 

Art. 7

Norma in materia di gestione della tassa automobilistica regionale

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica previste dall'articolo 8 della stessa legge sono riconosciute direttamente dalle competenti strutture regionali. Con decreto del dirigente del settore competente sono stabilite le modalità operative per il riconoscimento delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale vigente.

2. In materia di interruzione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica previsto dall'articolo 5, comma 44, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, per i veicoli consegnati per la rivendita ai concessionari, gli elenchi previsti dal comma 45 del medesimo articolo 5 sono trasmessi direttamente alla Regione. Al fine di ottenere l'interruzione dell'obbligo i richiedenti devono essere proprietari del veicolo per il quale è richiesto il beneficio. Il dirigente competente procede con proprio decreto a stabilire le modalità operative per la trasmissione e il caricamento dei dati nell'archivio regionale della tassa automobilistica, nonché le modalità di versamento del contributo previsto dall'articolo 5, comma 48 del citato decreto-legge n.953/1982, convertito dalla legge 53/1983.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo continuano ad applicarsi le norme in materia di tassa automobilistica regionale, in quanto compatibili.

4. Fino all'emanazione dei decreti dirigenziali di definizione delle modalità attuative delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 resta fermo l'attuale regime di competenze.

 

 

Art. 8

Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo dei giovani

1. È istituito un fondo di garanzia denominato Fondo lavoro giovani e imprese, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sull'unità previsionale di base, di seguito denominata UPB, 2.83.243 del bilancio regionale 2008. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge e previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare, sono individuate le misure e le azioni di sostegno tese a favorire la crescita occupazionale con riferimento ai giovani di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni residenti da almeno tre anni nella regione Campania.

2. La Giunta, in sede di attuazione del comma 1, si attiene ai seguenti criteri:

a) riconoscimento di forme di sostegno, non cumulabili con altre incentivazioni regionali o statali, alle imprese, anche artigiane, commerciali e turistiche, nel rispetto degli obblighi derivanti da norme comunitarie e statali, che si impegnino ad assumere a tempo indeterminato i giovani con i requisiti di cui al comma 1;

b) finanziamento di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario di nuove iniziative imprenditoriali realizzate da giovani con i requisiti di cui al comma 1 privi di stabile occupazione o che hanno svolto periodi di attività lavorativa all'estero;

c) finanziamento, anche attraverso l'individuazione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario, a giovani laureati abilitati all'esercizio di una libera professione, di età non superiore ad anni ventotto meritevoli e privi di mezzi, residenti in Campania da almeno cinque anni, al fine di sostenere i costi di avvio dell'attività per la quale sono abilitati;

d) agevolazione della competitività dei giovani professionisti abilitati e specializzati, residenti in Campania, nell'ambito dell'Unione europea, anche mediante corsi di formazione, aggiornamento e stage in Italia e all'estero;

e) definizione di forme di garanzia che favoriscano l'accesso al credito bancario a giovani laureati che intendano proseguire il proprio percorso formativo attraverso corsi di specializzazione o master post-laurea.

3. Per informare ed assistere i potenziali beneficiari nel cogliere le opportunità offerte, sono istituiti "Info Point" localizzati nei Centri per l'impiego e presso le Agenzie del lavoro, così come individuate all'articolo 16, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), finanziati con i trasferimenti di risorse CIPE alle amministrazioni provinciali.

4. È disposta per l'esercizio finanziario 2008, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro destinate a soggetti in condizioni di disagio, l'attivazione di finanziamenti di autoimpiego destinati ai giovani di età compresa tra i diciotto e venticinque anni che sono stati inseriti in percorsi per il recupero della dispersione scolastica o che hanno seguito percorsi di formazione regionale mirati al potenziamento dell'occupabilità. Gli interventi previsti sono finanziati a valere sulla UPB 3.13.115.

La Giunta regionale provvede all'attuazione della presente disposizione.

 

 

Art. 9

Promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale e artigianale

1. La Regione riconosce nella promozione della cultura del lavoro e della produzione industriale una componente essenziale del processo di valorizzazione del capitale sociale territoriale ed un fattore determinante per l'attivazione dei processi di sviluppo economico e sociale.

2. A tal fine la Regione contribuisce al finanziamento di specifiche iniziative mirate alla promozione delle produzioni industriali regionali, alla valorizzazione dei processi produttivi mediante sostituzione di sistemi o componenti e degli ambiti territoriali in cui essi sono radicati, alla valorizzazione dei processi formativi mirati alla crescita della cultura del lavoro e della produzione industriale, in specie destinati alle giovani generazioni.

3. I contributi sono erogati, a fronte di specifici progetti, una tantum e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

4. Soggetti destinatari dei contributi possono essere gli enti locali e le loro forme associative, gli istituti scolastici, le università, le fondazioni, le cooperative, le associazioni culturali, le associazioni di categoria e altri organismi pubblici e privati con scopi istituzionali coerenti con le finalità del presente articolo.

5. Nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER) di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), sono disciplinate le priorità e le modalità per la concessione dei contributi. La Giunta regionale adotta gli atti organizzativi ed i provvedimenti amministrativi necessari all'attuazione dei commi 2 e 3.

6. La regione Campania promuove una gestione integrata dei rischi a vantaggio dei fruitori del servizio che pone al centro della gestione delle diverse organizzazioni pubbliche una capacità sistemica di valutare i rischi d'impresa. Nel perseguimento di tale finalità la Regione mira a mettere a punto protocolli per la riduzione delle diverse tipologie di rischio, l'analisi delle informazioni acquisite da banche dati, l'addestramento degli operatori ad adottare comportamenti e procedure corrette al fine di prevenire l'insorgere di eventi dannosi. Il 3 per cento delle spese libere e non obbligatorie di ogni singolo assessorato sono destinate alla promozione ed alla realizzazione di percorsi formativi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

 

Art. 10

Attuazione dell'articolo 27, comma 3, della legge regionale n. 1/2007

1. La Giunta regionale nell'ambito della programmazione del Fondo europeo sviluppo regionale (FERS), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) attua quanto disposto dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), in materia di lavori di pubblica utilità nel campo del risanamento, bonifica, manutenzione dell'ambiente, patrimonio archeologico e monumentale della Campania.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono utilizzate le strutture già operanti nei predetti campi nonché le risorse umane formate nel corso degli anni attraverso moduli di orientamento, formazione professionale ed esperienze di lavoro in aziende ed imprese.

 

 

Art. 11

Modifiche alla legge regionale n. 13/2004

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

l) favorisce gli investimenti, anche di soggetti privati, diretti alla realizzazione di strutture ricettive residenziali per studenti universitari.

2. Al medesimo articolo 1 della legge regionale n. 13/2004, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"3. Per il perseguimento dei fini di cui al comma 2 rientrano negli investimenti per le università anche gli investimenti immateriali strumentali al sostegno ed alla valorizzazione delle attività di ricerca, alle azioni di orientamento, promozione e diffusione dell'attività scientifica, alla valorizzazione e al sostegno delle risorse umane, anche con riferimento all'annuale soddisfacimento delle esigenze di residenzialità degli studenti anche mediante convenzioni tra università e soggetti pubblici o privati dotati di strutture ricettive adeguate allo scopo, quali mense, spazi destinati allo studio, biblioteche anche telematiche, spazi per iniziative socio-culturali.".

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di azioni per incentivare progetti di collaborazione tra le università e le piccole e medie imprese (PMI) campane e per agevolare la diffusione dei risultati di progetti di ricerca particolarmente innovativi nel contesto produttivo locale.

 

 

Art. 12

Fondo regionale per l'edilizia pubblica

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui alla legge di Bilancio 2008 è destinata, nella misura di euro 30 milioni annui, a reintegrare, mediante iscrizione nella UPB 1.3.10, la disponibilità delle risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per l'edilizia pubblica, ridotte dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28.

 

 

Art. 13

Fondo di credito e garanzia per la realizzazione di programmi pluriennali di edilizia residenziale agevolata

1. È istituito un Fondo rotativo di credito e garanzia finalizzato a:

a) fornire le garanzie richieste dal sistema bancario per la concessione di mutui per l'acquisto di immobili destinati a prima casa;

b) favorire la concessione di mutui agevolati, anche mediante la partecipazione della Regione attraverso contributi in conto interessi.

2. I benefici di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzati anche al pagamento di rate di mutui già concessi nell'ultimo triennio.

3. Al Fondo affluisce una quota parte delle risorse per annualità future spettanti alla regione Campania in virtù dell'accordo di programma stipulato in data 26 ottobre 2000 con il Ministero dei lavori pubblici. Eventuali rientri per capitale ed interesse sono destinati ad incrementare il Fondo stesso.

4. La Giunta regionale, su proposta del competente assessore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'entità, le modalità ed i criteri di accesso al Fondo rinviando, per la gestione dello stesso, alla integrazione della convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti in data 20 luglio 2001 che snellisca le procedure e la tempistica con oneri ridotti a carico dell'amministrazione regionale.

 

 

Art. 14

Procedure per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa ed in linea con i principi di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), la legge regionale 2 luglio 1997, n. 18 è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 5, le parole "entro novanta giorni dalla scadenza" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla scadenza";

b) al comma 1 dell'articolo 8, le parole "entro novanta giorni dal ricevimento delle domande" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande";

c) al comma 5 dell'articolo 8, le parole "La graduatoria è pubblicata entro sessanta giorni," sono sostituite dalle parole "La graduatoria è pubblicata entro trenta giorni,";

d) al comma 6 dell'articolo 8, le parole "entro dodici mesi dalla data di emanazione del bando." sono sostituite dalle parole "entro sei mesi dalla data di emanazione del bando.".

2. Gli occupanti di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi quelli realizzati ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, che alla data di pubblicazione della presente legge non risultano titolari dell'ordinanza sindacale di assegnazione prevista dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 18/1997, nel caso in cui si tratti di soggetti ultrasessantacinquenni, di nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicap, di famiglie monoparentali con prole, sempre che l'uso dell'alloggio non sia stato sottratto agli aventi titolo, godono per la durata di tre anni della sospensione delle procedure previste dall'articolo 30 della citata legge regionale n. 18/1997. (1) Tale sospensione non può essere concessa ai nuclei familiari o ai soggetti che hanno conseguito la detenzione dell'alloggio, indipendentemente da eventuali dichiarazioni degli assegnatari o detentori aventi titolo, con azioni anche associative di violenza ovvero cagionando danni a persone o cose (2). La sospensione della procedura di sgombero non si applica per i nuclei familiari che hanno occupato immobili che, per determinazioni dell'amministrazione comunale, devono essere abbattuti o utilizzati per altre finalità in esecuzione di programmi di riqualificazione. (2)

3. Le previsioni di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti per i quali l'autorità giudiziaria ha accertato che nell'occupazione dell'alloggio hanno usufruito del sostegno di organizzazioni malavitose.

 

(1) Periodo così modificato dall'articolo 4, comma 9 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

(2) Periodo aggiunto dall'articolo 4, comma 10 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.


 

 

Art. 15

Fondo per la ecosostenibilità

1. È istituito nella UPB 1.1.3 il Fondo regionale per la ecosostenibilità, finalizzato al sostegno delle azioni regionali tese a promuovere la diffusione dell'impiego nei processi produttivi e commerciali di materiali ecocompatibili, biodegradabili e riciclabili e a favorire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di natura diversa.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) somme derivanti da azioni regionali tese ad ottenere la condanna dei soggetti responsabili al risarcimento del danno ambientale;

b) somme derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale per violazione di norme in materia ecologica o ambientale;

c) ogni altra entrata compatibile con le finalità del Fondo, inclusi eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati;

d) il 50 per cento delle entrate derivanti dal contributo ambientale di cui all'articolo 19.

3. Il Fondo sostiene, anche attraverso forme di incentivazione diretta dei cittadini, le azioni regionali tese a incrementare le attività di recupero e riciclo dei materiali tra cui, prioritariamente:

a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della produzione di beni, imballaggi o contenitori realizzati in materiali diversi da quelli biodegradabili, ecocompatibili o riciclabili;

b) la realizzazione di isole ecologiche, ossia di punti di raccolta differenziata di materiali riutilizzabili e riciclabili, di rifiuti derivanti dalla sostituzione di beni durevoli, di rifiuti ingombranti, di rifiuti da imballaggio, di elettrodomestici e computer da smaltire, con specifiche forme di incentivazione allo smaltimento di tali rifiuti da parte dei privati;

c) la diffusione di sistemi di cauzione a rendere e di restituzione per gli strumenti di imballaggio e per i contenitori di qualunque genere, anche alimentare, soprattutto presso le attività di ristorazione e le strutture di grande distribuzione;

d) l'organizzazione di iniziative tese a favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l'istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;

e) l'anticipazione del termine previsto dalla legge statale per la sostituzione dei sacchetti di plastica attraverso sistemi di incentivazione.

4. La Regione stipula con operatori singoli o associati della produzione, della grande distribuzione, della ristorazione collettiva e con organizzatori di eventi pubblici, convenzioni tese a definire modalità operative e programmi vincolanti per la riduzione di rifiuti ad alto impatto ambientale, la diffusione di imballaggi di materiali biodegradabili o ecocompatibili, la distribuzione di bevande ed alimenti in contenitori riutilizzabili con deposito cauzionale nonché altre forme di intervento coerenti con le finalità indicate al comma 1.

5. È concesso un contributo di euro 150 mila ad un ente regionale per la produzione di un rapporto annuale sulla regione Campania, che valuti i bisogni , le aspettative e le opinioni dei cittadini (progetto vivibilità) e che serva come base di indirizzo per le politiche sociali economiche ed ambientali che la Regione deve attivare per ottenere un miglioramento complessivo delle condizioni di vivibilità nella regione Campania, a valere sui fondi del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale (PASER).

6. La Giunta regionale adotta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge gli atti necessari all'attuazione del presente articolo.

 

 

Art. 16

Finanziamenti

1. Ai fini del completamento dell'opera è riproposto per l'anno finanziario 2008 il contributo di cui all'articolo 3, comma 9 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004). Al relativo finanziamento si provvede con atto di Giunta.

 

 

Art. 17

Disposizioni in materia di parchi regionali

1. I piani territoriali di cui al titolo IV della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2008. Il Consiglio regionale li approva entro il 31 dicembre 2008. Fino all'approvazione dei piani restano in vigore le norme di salvaguardia esistenti.

2. In vigenza delle norme generali di salvaguardia, nei parchi regionali di cui al comma 1 sono consentiti gli interventi di ricomposizione ambientale previsti dall'articolo 9 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, per la dismissione delle cave ricadenti nelle aree di crisi, comunque denominate, del piano regionale delle attività estrattive.

3. Nelle more gli organi del parco, ove costituiti, d'intesa con la Regione -Settore Ambiente e urbanistica- possono richiedere provvedimenti per la riclassificazione delle aree.

4. La legge regionale n. 33/1993 è così modificata:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), si aggiunge: "15) Parco Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato.".

b) all'articolo 8 è aggiunto il seguente comma:

"4. Il Presidente dell'ente parco dura in carica tre anni e può essere riconfermato per una sola volta.";

c) All'articolo 9, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Il consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati per una sola volta.".

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche ai presidenti ed ai consigli direttivi degli enti parco e riserve naturali regionali già nominati, salvo che siano in carica da almeno tre anni."

6. La regione Campania tutela la mitilicoltura all'interno del parco dei Campi Flegrei dal quale è escluso lo specchio di Marina Piccola. Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la conseguente perimetrazione del parco è così modificata.

 

 

Art. 18

Misure per la prevenzione degli incendi boschivi

1. Al fine di intensificare la prevenzione degli incendi boschivi e la salvaguardia del patrimonio boschivo regionale ogni comunità montana prevede, nell'ambito del proprio ordinamento, una unità di prevenzione e di contrasto degli incendi boschivi cui è assegnato il personale idraulicoforestale alle dipendenze della comunità, senza che da ciò derivino maggiori oneri a carico del bilancio dell'ente.

2. L'unità di cui al comma 1 è organizzata al fine di assicurare, in particolare, un efficace sistema di avvistamento, prevenzione e spegnimento degli incendi.

3. Le comunità montane e le province, anche attraverso la stipula di accordi reciproci, possono procedere alla programmazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi delle leggi regionali 2 agosto 1982, n. 42, e 3 agosto 1981, n. 55, non ancora utilizzate.

4. Tali risorse possono essere destinate alla realizzazione di opere pubbliche nel campo della difesa del suolo e della bonifica montana di importo non superiore ad euro 50 mila realizzate in economia nella forma dell'amministrazione diretta.

 

 

Art. 19

Contributo ambientale

1. I titolari di autorizzazioni e concessioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato: (1)

a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;

b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;

c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.

2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita. (2)

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave.

 

(1) Alinea così modificata dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

(2) Comma modificato dall'articolo 15, comma 2, lettera b) della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.


 

 

Art. 20

Interventi a sostegno della diffusione delle energie qualificate

1. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del Piano energetico regionale di cui al comma 8, adotta misure per la definizione di un programma triennale di interventi tesi a:

a) favorire la diffusione delle energie da fonti rinnovabili nell'utilizzo industriale, civile e domestico;

b) dotare gli immobili regionali di impianti di energia da fonti rinnovabili;

c) riqualificare aree urbane e centri storici che puntino alla sostenibilità energetica ed ambientale attraverso l'uso di sistemi di efficienza energetica, mediante bioedilizia e impianti di illuminazione pubblica ad elevata efficienza;

d) realizzare interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica, presso utenze pubbliche e private, integrati o ad alta valenza architettonica;

e) diffondere e implementare l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili di energia negli edifici pubblici e privati, anche attraverso il ricorso a strumenti mirati a promuovere il finanziamento tramite terzi;

f) promuovere una cultura dell'uso razionale dell'energia matura e consapevole attraverso adeguati strumenti di informazione e comunicazione;

g) sostenere l'aggiornamento professionale e la specializzazione tecnologica nelle imprese dei settori dell'installazione di impianti e dell'edilizia.

2. La Regione ai fini di cui al comma 1, nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006), sentita la competente commissione consiliare, individua, quali interventi prioritari, la concessione, attraverso il procedimento disciplinato dal regolamento regionale "Incentivi per l'innovazione e sviluppo". anche attraverso fondi europei appositamente impegnati di:

a) contributi in conto interessi;

b) contributi in conto capitale, nel limite del 50 per cento, della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologie solari e geotermiche per la produzione di acqua calda sanitaria inoltrate per interventi realizzati sul territorio della regione Campania;

c) contributi in conto capitale, nel limite del 20 per cento, per interventi che beneficiano del cosiddetto Conto Energia di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero pari al 75 per cento della spesa ammissibile per le proposte concernenti l'utilizzo di tecnologia fotovoltaica inoltrate dai cittadini residenti sul territorio della regione Campania. Se il soggetto beneficiario del citato Conto Energia, di cui al medesimo decreto ministeriale è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine o grado o una struttura sanitaria pubblica, è previsto un contributo in conto capitale nel limite del 50 per cento.

3. Sono destinatari dei contributi le persone fisiche, i condomini e loro associazioni, le imprese, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi di bonifica, le aziende sanitarie, gli istituti di finalità pubblica nonché le loro strutture consortili costituite anche unitamente a soggetti privati.

4. I comuni, tenuto conto del proprio assetto urbanistico e nel rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano disposizioni al fine di poter realizzare, su edifici pubblici e privati, di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione, interventi per l'installazione di impianti basati sull'impiego di tecnologie solari per la produzione di acqua calda sanitaria e di energia elettrica fotovoltaica.

5. I consorzi di bonifica, nel rispetto degli assetti urbanistici comunali e dei limiti imposti dai vincoli storici, ambientali e paesistici, adottano provvedimenti al fine di poter realizzare, nell'ambito dei propri comprensori, impianti basati sull'utilizzo di energia solare, fotovoltaica, idroelettrica e geotermica.

6. È istituito, nell'ambito dell'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore secondario della Giunta regionale, lo Sportello regionale per l'energia, che svolge compiti di supporto agli enti pubblici, ai cittadini e alle imprese e di diffusione e promozione della cultura del risparmio energetico, dell'uso razionale dell'energia, delle fonti rinnovabili e del contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera, anche attraverso l'utilizzo di fondi europei appositamente impegnati.

7. La Giunta regionale definisce l'organizzazione, precisa le funzioni e i compiti e individua la dotazione organica dello Sportello regionale per l'energia.

8. La Regione, in coerenza con il Piano territoriale regionale di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta il Piano energetico regionale quale strumento per la programmazione di uno sviluppo economico ecosostenibile mediante interventi atti a conseguire livelli più elevati di efficienza, competitività, flessibilità e sicurezza nell'ambito delle azioni a sostegno dell'uso razionale delle risorse, del risparmio energetico e dell'utilizzo di fonti rinnovabili non climalteranti.

9. Per l'approvazione del piano energetico regionale e delle relative varianti si adotta la medesima procedura di cui all'articolo 13, comma 2 e successivi della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4.

 

 

Art. 21

Modifiche alla legge regionale n. 6/2007

1. All'articolo 8, comma 6, della legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a-bis) che se i costi ammissibili, documentati a consuntivo, sono inferiori a quelli indicati in preventivo in misura superiore al 10 per cento, il contributo è ridotto in misura proporzionale;

a-ter) che se lo scostamento è superiore al 30 per cento, è fornita idonea relazione giustificativa e che se tale scostamento si verifica per due anni consecutivi e non è adeguatamente giustificato, il soggetto non può essere ammesso al contributo per l'annualità successiva;"

2. Sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze relative ai contributi di cui alla legge regionale n. 6/2007, con scadenza al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

 

 

Art. 22

Debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

1. All'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 3, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta.      Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.".

 

 

Art. 23

Modificazioni alla legge regionale n. 4/2003

[1. All'articolo 12, comma 1 della legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4, dopo le parole "I proprietari di beni immobili" sono inserite le parole "catastalmente classificati ad uso commerciale".] (1)

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 4/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole "di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14," sono inserite le parole seguenti: "o, sino a che questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti,";

b) al medesimo comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta."

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Gli oneri a carico dei comuni nell'ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di classifica di cui all'articolo 12.".

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 11.

 

 

Art. 24

Modifiche alla legge regionale n. 12/2003

1. All'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 13 giugno 2003, n. 12, le parole "cinquanta per cento" sono sostituite con le parole "settanta per cento".

2. All'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 12/2003 le parole "cinquanta per cento" sono sostituite con le parole "settanta per cento".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 25

Modifiche alla legge regionale n. 42/1979

1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la concessione di un contributo annuo costante ventennale nella misura del 5 per cento annuo, per la contrazione di mutui da parte di province, comuni, consorzi tra comuni, comunità montane nonché università pubbliche e dei comitati regionali del CONI e delle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, sempre che per questi ultimi ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), per lavori di costruzione, completamento, ampliamento, miglioramento, adeguamento ed abbattimento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi."

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.

3. Alla legge regionale n. 42/1979 si applicano le procedure di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 e successive modificazioni.

 

 

Art. 26

Modifiche alla legge regionale n. 21/2002

1. All'articolo 3, della legge regionale 3 settembre 2002, n. 21, il comma 2 è così modificato:

a) alla lettera a) sostituire le parole "singola università" con le parole "provincia sede di università";

b) la lettera b) è abrogata;

c) alla lettera c) dopo le parole "eguale periodo" aggiungere le parole "avvalendosi delle ADISU di riferimento";

d) aggiungere la seguente lettera:

"e) Favorire la collaborazione e le intese tra ADISU e università in materia di sostegno al diritto allo studio, agevolando convenzioni e accordi tesi ad attivare servizi comuni, anche interuniversitari, programmati in apposita conferenza di servizi.".

2. All'articolo 7, della legge regionale n. 21/2002 sostituire:

a) il comma 3 con il seguente:

"3. È costituita, presso ciascuna ADISU e presso le università convenzionate, una commissione composta da tre studenti al fine di garantire il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi".

b) il comma 5 con il seguente:

"5. L'assemblea elettiva è convocata dal Presidente della competente ADISU o dal rettore dell'università convenzionata che provvede a convocare i comizi elettorali. Ai componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, disciplinato dalla normativa vigente".

3. All'articolo 20 della legge regionale n. 21/2002, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ADISU è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Presidente;

b) un rappresentante della regione Campania, eletto dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17;

c) un rappresentante dell'università di riferimento, designato dal rettore o, congiuntamente, dai rettori delle università aggregatesi secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c);

d) due rappresentanti degli studenti dell'università di riferimento.

2. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera d) è eletto nel Consiglio di amministrazione dell'università di riferimento in concomitanza delle elezioni fissate per la elezione della rappresentanza studentesca.".

4. All'articolo 20 della legge regionale n. 21/2002 sostituire il comma 8 con il seguente:

"8. Al Presidente è corrisposto un assegno mensile pari al 20 per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali. Gli altri componenti il Consiglio di amministrazione percepiscono un gettone di presenza pari ad euro 120 per ogni riunione consiliare cui partecipano. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, se spettante, disciplinato dalla normativa prevista per i dirigenti della regione Campania. "

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, nonché la disposizione del comma 3 del presente articolo si applicano a partire dalla data di scadenza naturale del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. All'articolo 24, della legge regionale n.21/2002, al comma 1 dopo le parole "tre membri effettivi e" sostituire le parole "due supplenti" con le parole "un membro supplente".

7. All'articolo 24 della legge regionale n. 21/2002, i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"7. Al Presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso mensile determinato su base annua pari ai minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 articolo 37, commi 2 e 3, e con riferimento a quanto specificato dall'articolo 38, comma 2, dello stesso decreto. Al Presidente e agli altri componenti del collegio dei revisori non si applicano le maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 645/1994, articolo 38, comma 2. Al Presidente del collegio dei revisori non si applica la maggiorazione del compenso prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 645/ 1994, articolo 37, comma 5.

8. Il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti, oltre quanto stabilito dal comma 7, non percepiscono altri compensi o indennità, comunque denominati, in ragione della carica e dell'attività svolta.

9. Al Presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere riconosciuto alcun rimborso spese."

8. Le disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo si applicano alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

 

 

Art. 27

Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 2 è così modificato:

1. al comma 6, dopo la parola "oppure" sono aggiunte le parole "limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice"; dopo la parola "preliminare" sono aggiunte le parole "o definitivo";

2. al comma 31, le parole "e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42," sono soppresse;

b) l'articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola "coordinati" sono eliminate le parole "ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico"; dopo la parola "caratteristiche" sono eliminate le parole "e i cui specifici contenuti"; dopo la lettera g) la frase "La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma" è soppressa;

c) all'articolo 13, il comma 11 è abrogato;

d) l'articolo 16 è così modificato:

1. al comma 1, all'inizio della lettera b) sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,";

alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";

3. al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista";

e) all'articolo 19, comma 2, le parole "parte II, capo III, sezione II" sono sostituite dalle parole "parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II";

f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole "n. 422," sono inserite le parole "e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

g) l'articolo 25 è così modificato:

1. al comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "In caso di inosservanza, si applica l'articolo 353 del codice penale";

2. al comma 10, la parola "associazione" è sostituita dalla parola "raggruppamento;"

3. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.";

4. ai commi 18 e 19, dopo le parole "o fallimento del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

h) all'articolo 26, comma 1, alla lettera m), dopo le parole "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono inserite le parole "compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248"; dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall'autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche.";

i) all'articolo 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi."

[l) all'articolo 30, comma 5, prima della parola "Se" sono aggiunte le parole "In caso di appalti di lavori, servizi o forniture di importo uguale o superiore alle relative soglie comunitarie,"](1);

m) all'articolo 35, comma 4, la parola "affidare" è sostituita dalla parola "aggiudicare";

n) all'articolo 36, al comma 6, dopo le parole "alle procedure ristrette" sono soppresse le parole "per l'affidamento di lavori pubblici";

o) l'articolo 37 è così modificato:

1. al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.";

[p) l'articolo 38 è così modificato:

1. al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: "b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando, che deve essere indicata nel bando del contratto originario, è consentita solo nell' anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara ; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice e successive modifiche.";] (2)

2. dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "8. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila."

q) all'articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";

r) all'articolo 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere." ;

s) all'articolo 44, comma 1, lettera e), dopo la parola "ambientali" sono inserite le parole "e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

t) l' articolo 46 è così modificato:

[1. il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.";] (3)

2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione." "4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

3. al comma 5, le parole "il comma 1 e 2 non si applica" sono sostituite dalle parole "i commi 1 e 2 non si applicano";

4. al comma 10, le parole "per i quali non sia ammesso ribasso d'asta" sono soppresse;

[5. dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all'articolo 22, comma 2, della presente legge, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d'opera.";] (4)

6. al comma 14, le parole "all'articolo 6 "sono sostituite dalle parole "all'articolo 4";

u) l'articolo 48 è così modificato:

1. al comma 1, dopo la parola "regolamento" è aggiunta la parola "statale";

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.";

3. al comma 4, le parole "a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio" sono sostituite con le parole "al contratto del cui affidamento si tratta.";

4. al comma 8, dopo la parola "regolamento" è aggiunta la parola "statale"; le parole "delle stazioni appaltanti" sono sostituite dalle parole "della stazione appaltante" e dopo la parola "scelti" sono inserite le parole "tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 24, ovvero";

v) all'articolo 49, al comma 12, dopo le parole "Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza", sono inserite le parole "e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza"; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione";

z) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma: "5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.";

aa) all'articolo 54, comma 7, le parole "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6" sono sostituite con le parole: "La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del Codice";

bb) l'articolo 57 è così modificato:

1. al comma 1, le parole "sono tenuti a seguire" sono sostituite con le parole "sono tenuti a eseguire";

2. al comma 3, dopo le parole "ritenute di garanzia effettuate." è inserito il periodo "Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.";

3. al comma 4, dopo le parole "con ribasso non superiore al venti per cento" sono inseriti i seguenti periodi: "L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.";

4. al comma 5, le parole "lettera a)" sono sostituite con le parole "lettera c)";

5. al comma 6, ultimo periodo, le parole "copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva." sono sostitute con le parole "il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.";

6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell'edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa al cantiere interessato dai lavori.";

cc) L'articolo 62 è così modificato:

1. al comma 6, le parole "in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile" sono sostituite dalle parole "in aggiunta ai casi di ricusazione degli arbitri previsti dall'articolo 815 del codice di procedura civile";

2. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le tariffe ivi fissate. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L'articolo 24 del decreto-legge n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.";

3. il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.";

dd) L'articolo 64 è così modificato:

1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente "a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui."

2. il comma 2 è così sostituito: "2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.";

ee) L'articolo 68 è così sostituito:

"1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.";

ff) Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

"Articolo 68-bis

1. Per i fini di cui all'articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2008 è quantificato in euro 10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3". La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall'anno 2008.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all'istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l'assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all'operazione.

5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell'istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell'istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del "Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3," di cui al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l'anno successivo.

8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato "C" e nel Bilancio, dell'appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo."

gg) all'articolo 74, comma 3, dopo le parole "all'urbanistica" sono aggiunte le parole "alle attività produttive, all'agricoltura, alla ricerca scientifica, all'Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza,".

 

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 maggio 2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 maggio 2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 maggio 2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente punto.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 22 maggio 2009, n. 160 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente punto.

 

 

Art. 28

Riorganizzazione delle funzioni di bonifica

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge presenta un disegno di legge di riorganizzazione delle funzioni di bonifica, anche a mezzo di accorpamento o soppressione dei consorzi esistenti ed il relativo passaggio di funzioni ad altri enti.

 

 

Art. 29

Efficienza dell'amministrazione regionale e accelerazione dei tempi procedimentali

1. Nei procedimenti amministrativi, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima dell'adozione di un provvedimento espresso di rigetto, comunica tempestivamente all'interessato le ragioni che impediscono l'accoglimento della richiesta e invita l'istante alla presentazione per iscritto di osservazioni e alla eventuale integrazione della documentazione o certificazione di fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni.

2. Nel caso previsto al comma 1, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per una sola volta e per un termine non superiore a trenta giorni e iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero della documentazione o certificazione integrativa richiesta dall'amministrazione.

3. La sospensione dei termini del procedimento è portata a conoscenza della parte istante con la comunicazione di cui al comma 1.

4. Nei casi in cui, decorso il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza, il procedimento non si è ancora concluso, il responsabile fornisce, su richiesta dell'interessato, informazioni circa lo stato del procedimento pendente, anche con ricorso ai mezzi telematici disponibili.

5. Al fine di garantire il regime di pubblicità dell'attività amministrativa e dei relativi adempimenti del cittadino per l'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, l'amministrazione definisce e rende disponibili, attraverso i settori responsabili dell'adozione del provvedimento e attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, anche per via telematica, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie.

6. L'amministrazione non può chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 5, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione dei termini del procedimento ai sensi del comma 2.

7. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), le parole "al dirigente può non essere attribuito" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente non può essere attribuito".

8. All'articolo 10 della legge regionale n. 1/2007, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Analogamente, al dirigente non può essere attribuito, totalmente o parzialmente, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui coordinato e diretto, si verifica, alternativamente:

a) ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noti agli interessati gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza, nonché i moduli e i formulari prestampati per l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo;

b) ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la produzione di documentazione non necessaria o per la quale la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, può essere iniziato, nei confronti del dirigente inottemperante ai propri doveri di funzione ed ai doveri di competenza del settore da lui diretto, un procedimento disciplinare per l'inadempienza.

7. Gli amministratori di società in cui la partecipazione della Regione o degli enti pubblici regionali e loro collegate è totalitaria, che non hanno osservato quanto prescritto dal comma 2, articolo 2, della legge regionale n. 1/2007, sono dichiarati decaduti dalla data di pubblicazione della presente legge. Gli stessi inoltre non possono ricoprire incarichi pubblici per tre anni a partire dalla data della decadenza.".

 

 

Art. 30

Osservatorio degli appalti

1 Al fine di incentivare nel territorio della regione Campania le amministrazioni pubbliche ad utilizzare i dati e le informazioni raccolti nell'ambito dell'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all'articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, adotta specifici atti di indirizzo per gli uffici regionali e, sentita la commissione consiliare competente, per gli enti siti sul territorio regionale e stipula accordi e convenzioni con detti enti per lo scambio di informazioni e per l'utilizzazione del prezzario regionale, in modo da garantire la congruità dei prezzi posti a base di gara e adeguato supporto per le valutazioni di anomalia delle offerte.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture specifiche informative riguardanti aggiudicazioni di contratti con prezzi derivanti da ribassi superiori al 25 per cento del prezzo posto a base di gara.

 

 

Art. 31

Centro regionale per le adozioni internazionali

1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.

2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.

3bis. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell'infanzia abbandonata e di promozione dell'istituto dell'adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;

b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;

c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;

d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;

e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali. (1)

3ter. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 10 maggio 2012, n. 9.

 

 

Art. 32

Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario e Settore beni culturali: modifica alla legge regionale n. 11/1991

1. Il Settore Tutela beni paesistico-ambientali e culturali incardinato nell'Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici è soppresso.

2. Le competenze in materia di tutela dei beni paesistici ambientali già attribuite al Settore di cui al comma 1, sono attribuite, dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, al Settore Politica del territorio della medesima Area generale di coordinamento Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici.

3. Presso l'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è istituito il Settore Beni Culturali, cui sono, in particolare, affidati i compiti di:

a) promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate quali testimonianze aventi valori di civiltà;

b) interventi per la protezione, conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico di proprietà pubblica o destinato a pubblica utilità o fruizione;

c) interventi urgenti necessari per impedire il deterioramento o la perdita di un bene culturale di proprietà pubblica o destinato a pubblica attività culturale o sociale;

d) esercizio del diritto di prelazione sui beni culturali;

e) forme strutturali di cooperazione mediante accordi programmatici con enti pubblici e soggetti misti pubblico-privato nonché con soggetti privati impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale regionale;

f) catalogazione, recupero, conservazione e valorizzazione dei centri storici della Campania;

g) realizzazione del POR Campania -beni culturali- fondi europei;

h) realizzazione di accordi di Programma Quadro afferenti ai beni culturali;

i) costituzione ed aggiornamento dell'anagrafe regionale dei beni culturali regionali e pubblicazione del relativo annuario;

l) attività di studio, ricerca, elaborazione di documenti, proposte legislative, partecipazione ad organismi misti e a convegni, grandi eventi, attinenti ai beni culturali.

4. L'Area generale di coordinamento Sviluppo attività settore terziario è ridenominata Area generale di coordinamento Turismo e Beni Culturali. Nell'ambito di tale Area, il Settore Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico è ridenominato Settore Strutture ricettive ed infrastrutture turistiche.

5. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 è così modificata:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è così modificata:

1. all'alinea sono eliminate le parole "e i comparti estrattivi";

2. al punto 2.2 sono eliminate le parole "estrattiva e";

3. il punto 4.4 è abrogato;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:

"2. Il Settore Ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali diventa il Settore 12 dell'Area generale di coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione.".


 

 

Art. 33

Cessazione dello stato di emergenza idrogeologica e bonifica delle acque: misure organizzative

1. In relazione alla cessazione dello stato di emergenza, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica e per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e del fiume Sarno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, le stesse funzioni sono esercitate dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), istituita con legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004).

2. Il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologica e di bonifica e tutela delle acque.

3. Al fine di consolidare le esperienze acquisite dai dipendenti delle strutture commissariali sono adottate soluzioni di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento di risorse umane e finanziarie all'Agenzia di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

 

 

Art. 34

Alienazione beni regionali

1. Dall'elenco dei beni alienabili ai sensi dell'articolo 25, comma 3 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, sono eliminati i seguenti cespiti immobiliari dalla consistenza patrimoniale:

a) Stadio Collana, Piazza Mascagni, Napoli - numero d'ordine 121;

b) Cinema Rivoli, Piazza F. Coppola, 10/12 Napoli - numero d'ordine 87;

c) Discesa la Gaiola - numeri d'ordine 357, 178, 180, 179.


 

 

Art. 35

Attuazione dell'articolo 31, comma 14, della legge regionale n. 1/2007

1. La Giunta regionale è autorizzata alla spesa per l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 14 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007) nella misura corrispondente alla valutazione certificata del bene da acquisire.

 

 

Art. 36

Sviluppo Italia Campania

1. La Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni consiliari, provvede all'acquisizione a titolo gratuito delle partecipazioni detenute da Sviluppo Italia nelle società regionali la cui cessione è prevista dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono essere evidenziate in un piano aziendale che non preveda oneri a carico del bilancio regionale e che definisca le attività, gli ambiti di intervento e le risorse necessarie per realizzarlo. In tale ambito restano immutate, se economicamente e legalmente valide, le forme contrattuali dei rapporti di lavoro di qualsiasi tipo in essere alla data del 30 giugno 2007.

 

 

Art. 37

Anticipazioni per le infrastrutture di trasporto

1. Al fine di assicurare il costante flusso finanziario necessario per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e degli impianti nonché per l'acquisto di materiale rotabile, la Regione può procedere per l'esercizio finanziario 2008 all'anticipazione, a favore delle società regionali concessionarie delle infrastrutture e del materiale rotabile Ente Autonomo Volturno srl, Metro Campania Nord-Est srl, Circumvesuviana srl e SEPSA spa, di somme nei limiti delle disponibilità di bilancio. Dette anticipazioni gravano su apposito fondo da istituire nell'ambito delle disponibilità finanziarie attribuite alla UPB 1.57.101 e devono essere restituite, anche mediante compensazione, entro l'esercizio finanziario in cui è avvenuta l'anticipazione.

 

 

Art. 38

Interpretazione autentica dell'articolo 30, commi 3 e 4, della legge regionale n. 1/2007

1. Al fine di superare i dubbi interpretativi scaturiti dall'applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007):

a) il comma 3 del richiamato articolo si interpreta nel senso che i costi dell'iniziale funzionamento delle opere infrastrutturali e degli impianti, ivi incluso il relativo materiale per il trasporto, da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, gravano sui fondi destinati alla loro attuazione ed acquisizione in misura non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei relativi investimenti;

b) il comma 4 del medesimo articolo si interpreta nel senso che gli importi da corrispondere alle aziende concessionarie della gestione delle infrastrutture ferroviarie regionali, necessari all'attuazione delle opere infrastrutturali degli impianti e del materiale rotabile da realizzare nell'ambito del sistema di metropolitana regionale, sono incrementati del 3,5 per cento dell'ammontare degli investimenti medesimi per le relative spese di gestione tecnica ed amministrativa.


 

 

Art. 39

Norme in materia di trasporto pubblico di interesse regionale e locale

[1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori.] (1)

2. Nel riconfermare le disposizioni di cui alla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) per le fasce sociali più deboli con comprovate condizioni di reddito da definire con apposito atto di Giunta regionale, si provvede a definire fasce orarie agevolate.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 1, comma 84, primo periodo della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

 

 

Art. 40

Promozione dei mercati degli operatori biologici nei centri storici dei comuni della Campania

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa in materia di commercio, la creazione di mercati riservati a produttori ed operatori inseriti nel sistema di controllo sull'agricoltura biologica, istituito in conformità con la legislazione europea.

2. I mercati di cui al comma 1 sono realizzati all'interno dei centri storici dei comuni della Campania, al fine di valorizzare le specificità agroalimentari nel contesto delle specificità artisticoculturali del territorio regionale.

3. La Regione sostiene l'iniziativa di cui al comma 1 con i fondi stanziati sulla UPB 2.76.181, quantificati per l'esercizio 2008 in euro 1 milione.

4. L'entità del contributo per l'istituzione di mercati di operatori biologici e le modalità di erogazione dello stesso sono stabiliti con successivi atti deliberativi, su proposta dell'assessore all'agricoltura ed alle attività produttive.

 

 

Art. 41

Modifiche ed abrogazioni di norme

1. All'articolo 36 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), il comma 10 è così sostituito:

"10. I figli dei predetti operatori delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e delle vittime innocenti del crimine sono esentati dal pagamento delle tasse regionali per il diritto allo studio a tutti i livelli.".

2. All'articolo 36 della legge regionale n. 1/2007, il comma 11 è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 10, il comma 1 è abrogato.

4. Il termine indicato al comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le pratiche non ancora definite è fissato improrogabilmente in centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9, comma 3, le parole da "viene" fino a "rieleggibilità" sono sostituite dalle seguenti "sono eleggibili i componenti del CORERAT".

6. All'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007, comma 12, le parole: ", e non costituisce aumento di costo" sono sostituite dalle seguenti: "La funzione è attribuita dall'organo politico presso il quale l'unità è comandata. La regione Campania provvede alla stipula delle relative polizze assicurative."

7. All'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, comma 3, dopo le parole "è trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni", sono aggiunte le parole "che devono essere formulate entro il termine perentorio di trenta giorni".

8. L'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 1980, n. 10, è sostituito dal seguente:

"La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul territorio regionale nel settore agricolo e con i Centri di Assistenza Agricola (CAA), autorizzati ai sensi di legge. Le organizzazioni ed i Centri, che ne fanno richiesta, danno la loro collaborazione nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente utenti motori agricoli (UMA) alla Regione. I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) devono risultare in regime di convenzione con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nell'anno per il quale facciano richiesta di convenzione alla Giunta regionale".

9. All'articolo 2 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole "Organizzazioni professionali" aggiungere "e dai Centri di Assistenza Agricola (CAA).".

10. All'articolo 5 della legge regionale n. 10/1980, dopo le parole "spettanti alle Organizzazioni" aggiungere "e ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).".

11. All'articolo 15 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, il comma 2, non si applica alle guide vulcanologiche.

12. All'articolo 15 della legge regionale n. 11/1986, il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. I requisiti professionali delle guide, il numero delle stesse, le modalità di immissione nei presidi, la formulazione della graduatoria per tale immissione sono determinati, a cadenza biennale, dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni interessate, previo parere della commissione consiliare permanente competente per materia".

13. All'articolo 58, della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e successive modifiche, al comma 1, le parole da "nella" fino a "per cento" sono abrogate.

14. All'articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 3, comma 3, le parole: "subordinando l'erogazione dei fondi integrativi alla sostituzione dei capi abbattuti" sono sostituite dalle seguenti: ".La erogazione degli indennizzi è disciplinata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento".

15. All'articolo 27 della legge regionale n. 1/2007, comma 1, lettera a), capoverso 2-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, l'assessore alle attività produttive presenta al Consiglio regionale, alle commissioni consiliari competenti per materia, alla commissione Bilancio, che si esprimono con parere entro i successivi 30 giorni, un'apposita relazione sullo stato di attuazione del piano e sulla programmazione per gli interventi futuri. Trascorso tale termine il parere si intende positivamente espresso."

16. All'articolo 24, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, (legge finanziaria regionale 2006), comma 2, dopo l'ultimo rigo aggiungere:

"3) Servizio Autoparco". Il Servizio è disciplinato con apposito regolamento predisposto dall'Ufficio di presidenza ed approvato dal Consiglio regionale.

17. All'articolo 6 della legge regionale 28 novembre 2001, n. 19, comma 8, aggiungere le seguenti parole: "Alle autorimesse interrate pertinenziali realizzate nel periodo compreso tra il 30 giugno 2003 ed il 22 dicembre 2004 sulla base di pubbliche autorizzazioni e concessioni, si applica la normativa di cui all'articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380.".

18. All'articolo 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"5. I termini previsti per l'alienazione degli alloggi acquistati ai sensi del comma 20 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560 sono ridotti a cinque anni nei seguenti casi:

a) trasferimento del nucleo familiare in comune diverso da quello dell'ubicazione dell'alloggio per cambio attività lavorativa o collocamento a riposo, a distanza non inferiore a 50 Km o comunque tale che sia ampiamente disagevole il rientro giornaliero nell'abitazione a causa di lavoro, difficoltà di collegamento con mezzi di trasporto pubblici;

b) motivi di salute di un componente del nucleo familiare tali per cui l'alloggio debba ritenersi inidoneo alla patologia certificata dal medico;

c) necessità di dare e avere assistenza sanitaria per aggravamento o sopravvenuti problemi di salute;

d) inidoneità all'alloggio per aumento del nucleo familiare;

e) separazione dei coniugi in seguito all'emissione da parte del tribunale della sentenza di separazione omologata;

f) decesso di uno dei coniugi o acquisizione della proprietà in seguito all'atto di successione;

g) difficoltà di far fronte agli impegni finanziari in conseguenza del reddito familiare o necessità di costose cure sanitarie non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale;

h) necessità di unificare il nucleo familiare in seguito all'avvenuto matrimonio".

19. Al secondo comma , alinea, dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 51, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale n. 24/2005, dopo le parole "art. 1" sono aggiunte le seguenti: "in attesa dei dati elettorali di cui alla lettera b) del presente comma".

20. Al comma, 3 lettera a) dello stesso articolo, dopo la parola "rappresentatività" è aggiunto: "anche se non"; alla successiva lettera b) dopo la parola: "artigianato", è aggiunto: "anche se non".

21. All'articolo 7 della legge regionale n. 1/2007, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 7 sono prorogati al 31 dicembre 2008."

22. All'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20, alla fine del comma 1 aggiungere: "La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007".

23. All'articolo 5 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "assessori regionali" sono aggiunte le parole "o loro delegati";

b) al comma 2, lettera d), dopo la parola "di bacino" le parole "una volta approvata dal Consiglio regionale" sono abrogate;

c) il comma 4 è abrogato;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. Le disposizioni ed i procedimenti di cui al presente articolato si applicano anche alle varianti ed aggiornamenti del Piano di bacino";

e) il comma 4 dell'articolo 7, è soppresso;

f) il comma 2, dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "2. Gli atti adottati dall'Autorità di bacino regionale ed interregionale sono trasmessi all'ufficio regionale competente in materia di difesa del suolo.";

g) all'articolo 15 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. La Giunta regionale, tramite l'ufficio competente in materia di difesa del suolo, verifica il rispetto del vincolo di destinazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie erogate alle Autorità di bacino per le spese di funzionamento. A tal fine, può richiedere l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni.".

24. All'articolo 9, della legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"5. Al fine di garantire una efficace ed efficiente azione di prevenzione dei rischi derivanti dallo smaltimento delle acque meteoriche e delle acque reflue urbane come definite all'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli enti locali, singolarmente o in forma associata secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 12, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono stipulare, sentito l'ente d'ambito competente, apposite convenzioni con il soggetto gestore del servizio idrico integrato aventi ad oggetto la gestione delle opere, impianti, reti, caditoie e canalizzazioni escluse dall'ambito del servizio idrico integrato e relative alle acque meteoriche".

25. All'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 2005, n. 15 (legge finanziaria regionale 2005), comma 1, alle parole "è fatto obbligo alle aziende di trasporto pubblico della regione Campania" sono aggiunte le parole "comprese quelle che operano nei collegamenti con le isole del golfo".

26. All'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11, comma 3, sostituire la parola "individuate" con la parola "individua".

27. All'articolo 3 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"c) per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere iscritta all'albo una sola pro loco".

28. All'articolo 31, comma 34, lettera b) della legge regionale n. 1/2007, sostituire :

a) il punto 4 con il seguente: "4. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili -ANMIC-;

b) il punto 6 con il seguente: "6. 20 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'ente nazionale sordi -ENS-";

c) il punto 7 con il seguente: "7. 17,5 per cento dello stanziamento regionale è erogato all'opera nazionale mutilati ed invalidi civili -ONMIC-.

29. I termini di cui alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e successive modifiche sono prorogati al 31 dicembre 2008.

 

 

Art. 42 (1)

[Norme di sostegno finanziario]

[1. La regione Campania favorisce le iniziative, con onere a valere sulla UPB 6.23.107, che sviluppano il censimento e la valorizzazione degli archivi delle donne e dei movimenti femminili nell'ambito della promozione delle pari opportunità.

2. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Capua (CE) per la realizzazione di iniziative che valorizzano il patrimonio storico e culturale della città.

3. È concesso un contributo straordinario di euro 70 mila al comune di Casapesenna (CE) per la progettazione del parco urbano, "area ex ferrovie dello Stato".

4. È concesso per l'esercizio finanziario 2008 un contributo straordinario di:

a) euro 50 mila al comune di Cancello Arnone (CE) finalizzato ad opere di sistemazione e ristrutturazione della casa comunale;

b) euro 50 mila al comune di Sparanise (CE) finalizzato alla ristrutturazione ed al restauro del monumento storico "Casino reale".

c) euro 50 mila per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e restauro della Chiesa Santissima dell'Immacolata in località Ponte di Ferro in Sant'Anastasia (Na).

5. A valere sui fondi del sistema universitario campano allocati sulla UPB 3.10.28, è concesso un finanziamento per il potenziamento della struttura del Centro di Riferimento Regionale in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione (CIRFF) dell'università Federico II di Napoli per le attività di monitoraggio del consumo dei farmaci nella regione Campania, per la razionalizzazione d'uso e il contenimento della spesa specifica.

6. È istituito un fondo di euro 300 mila per l'assegnazione di una camera iperbarica più una struttura mobile per sei mesi all'ospedale "Rizzoli" di Ischia e per gli altri sei mesi all'ospedale "La Schiana" di Pozzuoli, all'interno della spesa sanitaria programmata.

7. La regione Campania, previa presentazione di apposito progetto preliminare da parte della società di gestione, individua le somme necessarie e le fonti di finanziamento per gli interventi indispensabili alla apertura ed all'avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano-Salerno, Grazzanise.

8. È concesso un contributo straordinario di euro 60 mila ai teatri regionali che celebrano i dieci anni di attività per iniziative tese ad incentivare la partecipazione dei giovani all'attività teatrale.

9. Dal fondo delle Asl NA 2 e NA 4 è destinato un finanziamento di euro 200 mila all'Asl NA 2 ed euro 200 mila all'Asl NA 4 per le prime analisi da effettuare sulla popolazione, al fine di verificare il livello di diossina presente nell'organismo, da affidare all'Istituto Negri di Milano.

10. Il programma del Ministero delle Comunicazioni per il superamento del divario tecnologico (Digital divide) è cofinanziato con 5 milioni di euro. L'investimento è prioritariamente destinato alle aree di Avellino e Benevento.

11. È istituito un fondo di euro 100 mila per l'addestramento di cani guida per i non vedenti.

12. È stanziata nella pertinente UPB la somma di euro 300 mila per il rifacimento della strada comunale di collegamento tra il comune di Battipaglia (SA) ed il comune di Bellizzi (SA).

13. È istituito un fondo per la realizzazione di un sistema di informazione e formazione per l'educazione alimentare.

14. È istituito un fondo per la realizzazione di parchi tematici per bambini nel comune di Bellizzi (SA) che ne consentano il corretto sviluppo psicofisico, a valere sulla UPB 1.1.1.

15. All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) è assegnata una quota di finanziamento ordinario annuale pari allo 0,35 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

16. Al fine di sostenere le aggregazioni di imprese quale valido volano per la presenza delle stesse sui mercati esteri, si intendono recepite, in conformità al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, le disposizioni relative al trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle competenze concernenti gli incentivi a favore dei Consorzi monoregionali e le relative risorse finanziarie, di cui alla legge 21 febbraio 1989, n.83.

17. Per l'istituzione del Museo della Memoria e promozione della pace tra i popoli "Giovanni Palatucci" è assegnato al comune di Campagna ( SA) un finanziamento di euro 100 mila.

18. La Giunta regionale favorisce e incentiva i progetti tesi al monitoraggio e alla salvaguardia delle condizioni igienico-ambientali dei centri urbani della città metropolitana di Napoli. La spesa per il monitoraggio ambientale della città metropolitana di Napoli è a valere sulla UPB 1.1.5.

19. Quota parte delle risorse di cui alla UPB 1.1.6 per spese di investimento di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, per un importo di euro 2 milioni è riservato alla costruzione di asili nido.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 103 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 43

Integrazione alla legge regionale n. 15/1989 e successive modifiche

1. In riferimento alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, per motivi di urgenza la direzione dei settori di cui al primo capoverso dell'articolo 10 può essere conferita con decreto del Presidente del Consiglio che deve essere portato all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza entro un mese, pena la sua inesistenza. Sono eventualmente salvi gli effetti prodotti dall'atto della nomina sino alla sua caducazione.

2. In nessun caso le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 15/1989 sono attribuibili con decreto. Qualora si rendesse, per qualsiasi ragione, vacante l'incarico, le funzioni sono assegnate provvisoriamente al dirigente della qualifica funzionale immediatamente inferiore che vanta migliori titoli.

 

 

Art. 44 (1)

[Disposizioni in materia di personale]

[1. Al fine di conservare e valorizzare le esperienze presenti tra il personale comandato presso la regione Campania, il Consiglio regionale favorisce i processi di mobilità e i corsi concorsi per il personale comandato. Il settore personale del Consiglio effettua la ricognizione del personale in posizione di comando.

2. Il personale in posizione di comando presso il Consiglio regionale nell'anno solare 2007, proveniente da pubbliche amministrazioni e aziende pubbliche ai sensi delle leggi regionali 25 agosto 1989, n. 15, 5 giugno 1996, n. 13, 21 aprile 1997, n. 13, 28 marzo 2000, n. 7, 11 agosto 2001, n. 10, 26 luglio 2002, n. 15 (legge finanziaria regionale 2002), e successive modifiche, è collocato, a richiesta, in una graduatoria ad esaurimento con procedure di mobilità, contestualmente all'esaurimento delle graduatorie relative al personale del Consiglio regionale risultato idoneo agli ultimi concorsi espletati.

3. L'amministrazione del Consiglio regionale può procedere all'eventuale reclutamento di personale solo dopo il completo esaurimento della graduatoria di cui al comma 2, salvo che per profili non contemplati nella medesima graduatoria, i cui ruoli risultassero effettivamente vacanti.

4. Le richieste di trasferimento devono essere inoltrate dagli interessati dopo l'entrata in vigore della presente legge e nei termini stabiliti dalla commissione di cui al comma 5.

5. I criteri di inserimento nella graduatoria di cui al comma 2 sono individuati da apposita commissione istituita dall'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari.

6. Al comma 2, dell'articolo 46 della legge regionale n. 15/2002, come modificato dall'articolo 31, comma 39 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), dopo la parola "49 per cento" si aggiunge: "in nessun caso può essere comandato in Consiglio regionale personale proveniente da società di cui al periodo precedente qualora lo stesso rivesta la carica di consigliere comunale, sindaco, assessore in un comune della regione Campania.".]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 23, comma 14 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1.

 

 

Art. 45

Patrimonio disponibile

1. La regione Campania qualora destina alla vendita o alla locazione suoli facenti parte del proprio patrimonio disponibile, informa tempestivamente i soggetti che sono già legittimamente locatari di immobili o suoli di proprietà regionali confinanti e sono già titolari di attività che possono contribuire allo sviluppo turistico-economico o occupazionale del territorio regionale.

2. I soggetti correttamente legittimati di cui al comma 1, devono impegnarsi a presentare idonei progetti per un corretto utilizzo dei suoli in questione.

 

 

Art. 46

Sicurezza sul lavoro

1. Per l'esercizio finanziario 2008 è disposta l'istituzione, di concerto con gli assessorati al lavoro e ai lavori pubblici e con il coordinamento dell'assessore alla sanità, di un nucleo operativo straordinario per la tutela della sicurezza dei lavoratori, la prevenzione e il contrasto agli incidenti sul lavoro, con funzioni di ufficio centrale per il coordinamento ispettivo con competenza regionale.

 

 

Art. 47

Associazioni a tutela del consumatore

1. La Regione contribuisce al finanziamento delle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, con interventi mirati ad accrescere la cultura del cittadino sia nei settori delle attività economiche, commerciali e finanziarie sia per gli adempimenti fiscali.

2. I contributi sono erogati una tantum a fronte di specifici progetti e non sono cumulabili con altri interventi regionali di analoga finalità.

3. Le associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e dei risparmiatori contribuenti, costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, entro e non oltre la data di pubblicazione della presente legge, possono godere di speciali contributi erogati dalla Regione a sostegno delle suddette attività, anche in deroga agli articoli 4 e 6 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19, con priorità alle associazioni promosse da una pluralità di enti pubblici.

4. Alla copertura dell'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse già previste nell'ambito della funzione obiettivo n. 2.69 Commercio e, specificatamente, della UPB 2.69.160 (informazione all'utenza e tutela dei consumatori).

 

 

Art. 48

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCCS)non trasformati in fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, aventi sede nella regione Campania, sono tenuti ai piani di rientro limitatamente al rispetto dei vincoli di bilancio ed in conformità ai finanziamenti stanziati e preventivamente approvati dalla Regione.

 

 

Art. 49

Soccorso alpino e speleologico

1. La regione Campania, in conformità alla legge 21 marzo 2001, n. 74 ed ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, riconosce il soccorso alpino e speleologico campano del Club Alpino Italiano (CAI) come soggetto di riferimento da utilizzare per le azioni di salvataggio e recupero per il soccorso in montagna e ne garantisce il sostegno mediante specifici contributi ad interventi effettuati, stipulando specifica convenzione.

2. La Giunta regionale predispone la convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare.

 

 

Art. 50

Associazioni regionali per l'informazione e la consulenza in agricoltura

1. Il personale già inquadrato nel ruolo della Giunta nel livello IV ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge regionale 28 marzo 2000, n. 8, assunto presso le Associazioni Regionali per l'Informazione e la Consulenza in Agricoltura (ARICA) come unità di segreteria ed esecutore amministrativo di livello IV, è collocato nella categoria corrispondente alla qualifica funzionale e profilo professionale posseduti presso le ARICA alla data di applicazione della legge regionale n. 8/2000.

2. La decorrenza giuridica è dalla data di inquadramento nel ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8/2000 e la decorrenza economica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 51

Stabilizzazione di particolari categorie di personale

1. Il personale con profilo autista, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni ovvero dipendente a tempo indeterminato di aziende pubbliche in comando presso il Consiglio regionale, a seguito di procedura di selezione ad evidenza pubblica, può transitare, a domanda, nei ruoli del Consiglio.

 

 

Art. 52

Disposizioni a sostegno dei Santuari

1. Gli effetti previsti dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (legge finanziaria regionale 2004), sono estesi in via permanente, oltre ai comuni già destinatari, al Comune di Mercogliano, sede del santuario di Montevergine, al Comune di Caposele, sede del Santuario di San Gerardo ed al comune di Cava dei Tirreni, sede dell'abbazia della Santissima Trinità, reputando il millenario, ricorrente nell'anno 2011, evento di straordinario interesse per la promozione del territorio.

 

 

Art. 53

Contenimento della spesa pubblica

1. La regione Campania aderisce alla politica di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, e, in applicazione dei medesimi principi, prevede la diminuzione dei costi introducendo criteri per la riorganizzazione di strutture, comitati e consigli di amministrazione. La Regione, partendo dalla valutazione dell'effettiva necessità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, predispone un piano di diminuzione dei costi che prevede:

a) la riduzione nella misura del 20 per cento delle indennità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, degli enti regionali, delle aree di sviluppo industriale (ASI), degli istituti autonomi case popolari (IACP), degli enti per il turismo, dei parchi regionali e dei trasporti;

b) la soppressione del Comitato tecnico scientifico istituito dall'articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1991, n. 11;

c) la riduzione nella misura del 20 per cento dell'indennità mensile di funzione attribuita ai componenti del Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom) ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 1 luglio 2002, n. 9;

d) la riduzione nella misura del 20 per cento rispetto a quelle impegnate nell'anno 2006 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza.


 

 

Art. 54

Distretti energetici

1. Il distretto energetico è istituito nei territori dei comuni su cui sorgono impianti di produzione di energia da fonte alternativa con capacità produttiva complessiva non inferiore a 30 Mgw.

2. Se più comuni hanno una capacità produttiva superiore ai 30 Mgw installati, il distretto è rappresentato dal comune nel cui territorio è presente il maggior numero di impianti con maggiore potenza nominale realizzati nel corso dell'anno 2007 e, comunque, con potenza complessiva non inferiore a 20 Mgw.

3. Nel territorio di una provincia non può essere istituito, di norma, più di un distretto energetico.

4. Il distretto elabora progetti per il corretto utilizzo delle fonti rinnovabili, per la massimizzazione dei benefici derivanti dagli impianti di produzione per l'attrazione di investimenti di ricerca in materia energetica.

5. La Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, emana il regolamento attuativo.

 

 

Art. 55 (1)

1. Gli alloggi e le unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica, acquistati dagli assegnatari o dai loro familiari conviventi, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e della legge 8 agosto 1977, n. 513, non possono essere alienati, anche parzialmente, né può essere modificata la destinazione d'uso, né su di essi può essere costituito alcun diritto reale di godimento, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. È fatta salva la riduzione dei termini nei casi previsti dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 24, e successive modifiche.

2. Decorso il termine indicato al comma 1, l'assegnatario, ovvero i suoi eredi o legatari, possono alienare l'alloggio. In tal caso, l'alienante è tenuto a darne comunicazione all'ente già proprietario, il quale può esercitare, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto, per un prezzo pari a quello di cessione rivalutato nella misura del tre per cento per ogni anno trascorso dalla stipula dell'atto di cessione, fino ad un massimo del settanta per cento.

3. Il diritto di prelazione dell'ente già proprietario si estingue se il proprietario dell'alloggio versa all'ente cedente un importo pari alla somma della quota del venti per cento del valore dell'alloggio calcolato, sulla base degli estimi catastali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, primo periodo, della legge n. 560/93 e della quota variabile decrescente dal quindici per cento all'uno per cento sullo stesso valore, da individuare secondo l'anno di distanza rispetto alla scadenza del vincolo di cui al comma 1 del presente articolo, per gli ulteriori quindici anni.

4. Il diritto di prelazione non opera se la cessione avviene fra eredi legittimi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti e ai contratti di acquisto stipulati, tra gli assegnatari o dai loro familiari conviventi e gli IACP, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1/2008. (2)

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 22 luglio 2009, n. 7.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 33 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

 

 

Art. 56

Modifiche alla legge regionale n. 19/1997

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 19, è così modificato:

"2. L'assegnatario deve produrre la documentazione reddituale entro il 31 luglio dell'anno della richiesta. L'ente gestore con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo applica la corretta fascia di canone per coloro che hanno adempiuto e la fascia di canone prevista dall'articolo 2, condizione C, canone C per coloro che non hanno prodotto la documentazione nei termini. Se l'assegnatario provvede alla presentazione della documentazione dopo il 31 luglio e comunque entro il 31 dicembre, l'ente gestore provvede alla collocazione nella fascia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, con la conseguente permanenza nella fascia di canone massimo per tutto il periodo precedente fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 le parole: "dalla data del 30 giugno" sono sostituite con le parole: "dalla data del 31 dicembre".

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/1997 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/97 è sostituito dal seguente:

"5. Per la morosità relativa ad alloggi maturata dai conduttori, gli enti gestori emanano proprie regolamentazioni finalizzate a favorire i recuperi mediante piani di rateizzo che tengono conto delle condizioni di reddito delle famiglie, anche concedendo riduzioni degli importi per mora ed interessi."

5. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di mancato pagamento di oltre tre rate del piano di rateizzo di cui al comma 5 può prevedersi il riaddebito degli importi precedentemente detratti."

6. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale n. 19/1997 è sostituito dal seguente:

"8. Gli assegnatari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non hanno presentato la documentazione reddituale relativa agli anni pregressi e che sono stati pertanto collocati nella fascia di canone di cui all'articolo 2, condizione C, canone C, possono produrre tale documentazione entro il termine perentorio che è fissato dall'ente gestore e comunicato in un atto di diffida ad adempiere. Per coloro i quali provvedono a tale adempimento, l'ente gestore applica l'esatta fascia di canone per gli anni pregressi, annullandone le maggiorazioni.".

 

 

Art. 57

Riorganizzazione dell'amministrazione regionale

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), è prorogata al 31 dicembre 2008. Il criterio, indicato dall'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. (1) Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell'amministrazione. (1)

2. Tale proroga non si applica al personale che, alla data del 27 dicembre 2007, ha già stipulato il contratto di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007.

3. In deroga alla disciplina di cui al comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2007, per i contratti sottoscritti a far data dal 1 gennaio 2008 le risorse utilizzate per la corresponsione della indennità di risoluzione limitatamente alla retribuzione di posizione spettante al personale del comparto titolare di posizione organizzativa sono finanziate con le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo. (2)

 

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 19.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 93 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

 

 

Art. 58 (1)

[Acque minerali]

[1. I titolari esercenti la concessione per l'imbottigliamento di acque minerali e di sorgente corrispondono un diritto proporzionale pari ad euro 0,05 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente imbottigliata in vetro e un diritto proporzionale pari a euro 0,20 per ogni metro cubo di acqua minerale e di sorgente non imbottigliata in vetro.

2. I soggetti di cui al comma 1 contribuiscono agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio.

3. Il diritto proporzionale di cui al comma 1 può essere adeguato, previo parere della competente commissione consiliare regionale, ogni due anni, con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto della verifica di cui al comma 4, dell'andamento del mercato, delle esigenze, anche occupazionali, delle singole realtà territoriali interessate nonché della situazione esistente negli altri territori regionali.

4. La Regione verifica, con cadenza biennale, lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento.

5. È istituita una UPB denominata: "Fondo regionale per le acque minerali e di sorgente imbottigliate" nella quale affluiscono gli importi dei diritti proporzionali di cui al comma 1, versati dai concessionari con le modalità sancite da apposito provvedimento di Giunta regionale.

6. I titolari di concessioni di coltivazione in esercizio, aventi ad oggetto acque minerali e di sorgente hanno l'obbligo di installare ad ogni pozzo o alla sorgente, ove sia possibile, e in ogni caso il luogo accessibile e comunque prima degli interventi di utilizzazione, nonché all'imbottigliamento, appositi misuratori automatici della portata, della temperatura e della conducibilità elettrica dell'acqua. Sono inoltre tenuti ad installare, entro il perimetro della concessione, misuratori delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica, della temperatura minima e massima.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 48, comma 2 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8.

 

 

Art. 59

Gestioni commissariali

1. Le attività e gli interventi di competenza delle gestioni commissariali ai sensi delle leggi 18 aprile 1984, n. 80 e 22 dicembre 1984, n. 887 sono riportati, per quanto attiene la quota parte di investimenti finanziata con risorse ordinarie nazionali e risorse comunitarie comunque afferenti al bilancio della Regione, alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali. Entro tre mesi, il Presidente della Giunta riferisce al Consiglio in ordine allo stato di avanzamento dei programmi commissariali, specificando obiettivi raggiunti e previsti, stato degli adempimenti contrattuali con soggetti aggiudicatori, impatto economico delle iniziative, ulteriori fabbisogni finanziari e modalità di copertura individuate.

1-bis. Le somme e i corrispettivi previsti nelle ordinanze commissariali per gli organi tecnici ed amministrativi sono anticipate direttamente dalla Regione Campania per conto della struttura commissariale. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 102 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5.

 

 

Art. 60

Stazione unica appaltante

1. È istituita presso gli uffici del Genio civile di ogni provincia, d'intesa con le prefetture competenti per territorio, una stazione unica appaltante, a cui i comuni, in modo convenzionato, possono trasferire le procedure d'appalto per lavori superiori ad euro 250 mila.

2. Il Presidente della Giunta regionale attiva le procedure necessarie al raggiungimento delle finalità del presente articolo.

 

 

Art. 61

Complessi immobiliari realizzati da cooperative in liquidazione coatta

1. Al fine di consentire agli Istituti autonomi case popolari (IACP) competenti per territorio o ai comuni interessati di acquisire i complessi immobiliari realizzati da cooperative poste in liquidazione coatta amministrativa nei casi previsti dalla legge, per l'anno 2008 il fondo unico per l'edilizia residenziale pubblica, di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1707 del 28 settembre 2007, è finanziato a valere sui fondi dell'edilizia pubblica abitativa.

2. Gli IACP e i comuni possono utilizzare le somme loro destinate esclusivamente per il recupero o la manutenzione straordinaria dei cespiti trasferiti, al fine di assicurare l'abitabilità degli stessi. In presenza di richieste che eccedono lo stanziamento di bilancio di cui al comma 1, è data priorità agli interventi per i quali gli enti interessati garantiscono che il recupero del patrimonio sia posto in essere con il ricorso a tecniche sperimentali di biotecnologia tese al miglioramento delle condizioni di vivibilità residenziale e al risparmio energetico.

 

 

Art.62

Norme per il rafforzamento dell'azione amministrativa a tutela della legalità e dell'efficienza della giurisdizione

1. Per concorrere alla piena affermazione nell'ambito della Regione dei principi di legalità e giustizia, la Giunta regionale può predisporre interventi a supporto dell'efficiente funzionamento delle giurisdizioni ordinarie e speciali operanti nel territorio regionale che ne fanno richiesta ai sensi della presente legge.

 

 

Art. 63

Sostenibilità ambientale

1. Al fine di contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dal traffico dei veicoli, a decorrere dal 1 gennaio 2008 è previsto uno stanziamento destinato ad incentivare l'acquisto di veicoli alimentati anche o esclusivamente a metano o GPL.

 

 

Art. 64

Direzione dei laboratori di analisi

1. Il possesso della laurea in Scienze e tecnologie alimentari o in Scienze della nutrizione umana è inserito tra i requisiti richiesti per la direzione dei laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari.

 

 

Art. 65

Piano energetico ambientale regionale

1. Nelle more dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale in coerenza con la legge 23 agosto 2004, n. 239, fatte salve le competenze dei comuni in materia urbanistica, sono esclusi dall'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,  n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, della potenza uguale e inferiore a 100 KW elettrici per installazioni fotovoltaiche su tetti di copertura, in particolare elevata a 5.000 KW elettrici per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate.

 

 

Art. 66 (1)

Gli impianti per la produzione di energia termoelettrica ubicati nel territorio dei comuni della Regione Campania devono essere dotati di un sistema di monitoraggio dello stato della qualità dell'aria, attraverso la collocazione permanente di centraline per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico. La dotazione del sistema di monitoraggio costituisce condizione per ottenere l'autorizzazione di esercizio. La mancanza del sistema comporta la revoca dell'autorizzazione. Gli impianti per la produzione di energia elettrica già in esercizio devono essere dotati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, del predetto sistema di monitoraggio. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione è revocata. L'assessore delegato invia annualmente una relazione dettagliata alle commissioni consiliari competenti.

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 124 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 67

Completamento e recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone ASI

1. La regione Campania promuove lo sviluppo territoriale ed industriale anche attraverso il completamento di interventi infrastrutturali o programmi di recupero di stabilimenti dismessi all'interno delle zone area sviluppo industriale (ASI).

 

 

Art. 68

Contributo straordinario per lo sviluppo delle produzioni biologiche delle aree svantaggiate

1. Le imprese agricole, operanti su territori svantaggiati della regione Campania da almeno tre anni, possono accedere a contributi in conto impianti, pari al 30 per cento dell'investimento in impianti ed attrezzature utili alla propria attività.

2. Le imprese agricole devono essere in possesso, relativamente al triennio 2005-2007, di certificazione di produzione biologica rilasciata da una delle organizzazioni abilitate, impegnarsi al mantenimento dell'attuale produzione biologica ed incrementare l'occupazione in base a parametri d'investimento.

 

 

Art. 69

Interventi in materia di consorzi di tutela

1. La valorizzazione, la promozione e la tracciabilità dei prodotti vitivinicoli, espressione delle tradizioni culturali, sociali e produttive del territorio regionale, rappresentano attività di rilevanza strategica per lo sviluppo economico e per la diffusione della qualità campana all'estero. I consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) favoriscono il consolidamento del successo delle produzioni di qualità, rafforzando i controlli della filiera necessari per esaltare i contenuti di tipicità e originalità del vino. A tal fine, la Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disciplinare per la concessione di contributi a fondo perduto alle piccole e medie imprese della filiera vitivinicola, per l'adesione e la partecipazione ai programmi di sviluppo dei Consorzi di tutela volti alla promozione, alla valorizzazione e alla certificazione dei prodotti rese obbligatorie dai decreti del MIPAAF 29 marzo 2007, 13 luglio 2007, 17 luglio 2008 e 16 ottobre 2008. (1)

2. È istituito, per le finalità di cui al comma 1, un Fondo per la qualità delle produzioni locali tipiche della filiera vitivinicola, con una dotazione iniziale pari ad euro 1 milione a valere sulla UPB 2.83.243 del bilancio regionale 2008.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

 

 

Art. 70 (1)

[Finanziamento delle leggi regionali sul reddito di cittadinanza e sulla dignità sociale]

[1. È prorogata per l'anno 2008 la sperimentazione del reddito di cittadinanza di cui alla legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2, assicurando copertura agli aventi diritto.

2. Alla copertura di eventuali ulteriori necessità, per assicurare l'erogazione per l'intero anno solare si provvede mediante richiesta al Governo nazionale di concorso da parte dello Stato.

3. Per l'anno 2008 è assicurato il finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11, con trasferimenti nazionali e con le risorse disponibili nel bilancio regionale per la spesa sociale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 4, comma 11 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

 

 

Art. 71

Modifiche alla legge regionale n. 1/2007

1. L'articolo 31, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, (legge finanziaria regionale 2007) è così riformulato:

"2. La legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è così modificata:

a) all'articolo 6, comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:

"e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori";

b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) da due rappresentanti delle associazioni degli assegnatari più rappresentative a livello regionale, da quattro rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due rappresentanti dei sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui alla legge n.431/1998 che non fanno capo alle organizzazioni dei lavoratori".


 

 

Art. 72

Funzionamento registro tumori

1. Gli stanziamenti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1293 del 17 luglio 2007, relativi al funzionamento dei registri tumori operanti nella regione Campania, in coerenza con quanto previsto al punto 7.3 del Piano regionale ospedaliero 2007-2009 approvato con legge regionale 19 dicembre 2006, n. 24, trovano allocazione nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008 nella UPB 4.15.38.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è riproposto nei bilanci della regione Campania, relativi agli esercizi finanziari futuri, nella stessa misura salvo gli adeguamenti, legati alle esigenze del servizio, deliberati con appositi atti della Giunta regionale.

 

 

Art. 73

Supporto all'esercizio comunale delle funzioni catastali

1. Al fine di favorire l'avvio dell'esercizio delle funzioni catastali, assegnate dai commi 194 al 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e relativi provvedimenti attuativi, da parte dei comuni che hanno scelto le modalità con cui esercitare dette funzioni dal 1 novembre 2007 e di assistere i comuni che non hanno ancora adottato una decisione in merito alle modalità di gestione del catasto, la Regione concorre, in convenzione con l'associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, alle spese per:

a) le azioni formative ed informative, anche di carattere strumentale, in materia di gestione delle funzioni catastali e degli aspetti organizzativi e gestionali ad esse collegate, da realizzare nella fase di implementazione del processo di decentramento catastale;

b) l'elaborazione di studi di fattibilità per i comuni che, entro il 15 luglio 2009, devono pronunciarsi sulla gestione catastale. Tali studi devono supportare le valutazioni relative all'opportunità di adottare scelte di tipo associativo o di ampliare l'ambito di operatività, al fine di fornire una prima verifica tecnica di realizzabilità dal punto di vista organizzativo e gestionale.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto, la Regione disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa pari ad euro 400 mila, a valere sulle risorse della UPB 6.23.106.

 

 

Art. 74

Modifiche alla legge regionale n. 11/1986

1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11, aggiunto dall'articolo 31, comma 46 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), è così modificato:

"1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione di guida turistica, i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono stati già abilitati in altre professioni turistiche di cui alla presente legge."

 

 

Art.75

Variazioni all'aliquota IRAP per ONLUS e cooperative sociali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, con decorrenza dall'anno d'imposta 2008, l'aliquota dell'imposta regionale delle attività produttive (IRAP) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le cooperative sociali, è determinata nella misura del 4,25 per cento, limitatamente all'attività istituzionale esercitata.

 

 

Art. 76

Disciplina dello spettacolo

1. Le risorse del bilancio regionale destinate agli interventi regionali di promozione dello spettacolo, di cui alla legge regionale 15 giugno 2007, n. 6, a partire dall'esercizio finanziario 2008 sono raggruppate ed iscritte unicamente nella UPB 3.11.242, che assume la seguente nuova denominazione: "Promozione e sostegno delle attività di spettacolo ex legge regionale 15 giugno 2007, n. 6".

 

 

Art. 77 (1)

[Fondazione culturale Ezio De Felice]

[1. La regione Campania finanzia con un contributo annuo le attività previste nello Statuto della Fondazione culturale Ezio De Felice. Per il triennio 2008-2010, il contributo annuo è stabilito in euro 250 mila a valere sulla UPB 3.11.31. All'onere per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 103 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 78

Sviluppo strategico del comparto industriale aeronautico campano

1. La regione Campania garantisce un adeguato sostegno alla filiera aeronautica promuovendo particolarmente le attività di aggiornamento e sviluppo delle risorse umane attualmente operanti nel comparto.

2. La regione Campania promuove sia il rafforzamento della conoscenza sulle tecnologie di base, sia soprattutto l'adeguamento delle conoscenze sulle tecnologie innovative e specialistiche essenziali per l'aggiornamento e lo sviluppo dei profili professionali strategici.

3. La regione Campania attiva le modalità di sostegno allo sviluppo formativo continuo per nuovi ruoli nella gestione delle catene di fornitura, attraverso le opportunità fornite da alleanze internazionali strategiche e migliorando le "core competencies distintive", a sostegno dell'acquisizione di ruoli maggiori come "prime partner" in specifici segmenti di mercato (aerostrutture, trasporto tattico e velivoli regionali).

4. Le aree di intervento sono così individuate:

a) FMZ specialistica ma anche generalistica;

b) FMZ continua sui mestieri aeronautici:

1. Qualità, Tecnologie evolutive (Compositi, Macchine a controllo numerico, laboratori prove, controlli non distruttivi);

2. Safety;

3. Ruolo e attitudini: da operaio a tecnico aeronautico;

4. Catena fornitura: da fornitori a partner tecnologici;

5. Competenze di integrazione;

6. Sostegno Infrastrutturale.

5. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificata in euro 3 milioni, si fa fronte mediante le risorse della UPB 3.12.112.

 

 

Art. 79

Modifiche al testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive

1. Il testo coordinato delle norme di attuazione del Piano regionale delle attività estrattive adottato con ordinanza commissariale del commissario ad acta del 6 luglio 2006, n. 12, è così modificato:

a) il comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"4. L'istanza di autorizzazione o concessione deve essere corredata dalla documentazione relativa alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, nonché dalla documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza (Direttiva Habitat - Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997).;

b) al comma 7 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente periodo:

"In nessun caso può essere rilasciata autorizzazioni nelle zone ad alto rischio idrogeologico (zone classificate come R3 e R4).;

c) l'articolo 18 è abrogato;

d) dopo il comma 12 dell'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Le aree scelte per la delocalizzazione delle attività estrattive devono sottostare ai contenuti del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dal regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 1998, n. 267.

"12-ter. Alla documentazione prodotta per il rilascio dell'autorizzazione è acclusa una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'area oggetto di autorizzazione non ricade in aree naturali protette o in siti ''natura 2000", cioè siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS).

"12-quater. La richiesta deve essere preventivamente valutata dal Settore Attività Estrattive della Giunta, che la trasmette, successivamente, al Settore Ecologia ai fini della Valutazione d'impatto o del parere di competenza sullo specifico progetto di recupero ambientale ed è sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva Habitat - Art. 6 Direttiva 92/42/CEE e articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357).

"12- quinquies. Per le cave ricadenti in aree vincolate a Parco, qualsiasi attività deve essere sottoposta, d'ufficio, se previsto, all'esame dell'Autorità di Parco per la valutazione di compatibilita ambientale, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività in essere.

"12-sexies. La delocalizzazione è concessa solo se il proprietario della cava dismessa per obblighi di legge ha presentato un progetto di riqualificazione ambientale e attivato il ripristino dei luoghi, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 2 del presente testo coordinato.

e) Il comma 15 dell'articolo 28 è abrogato."


 

 

Art. 80

Prevenzione dei tumori e dell'AIDS

1. La regione Campania persegue politiche per la salute tramite progetti strutturati di medio-lungo periodo, prevede interventi finalizzati ad una più diffusa comprensione delle tematiche della salute attraverso una strategia di informazione, educazione e comunicazione ed individua, in tale contesto, i temi prioritari per la salute della popolazione regionale, fra cui la prevenzione dei tumori e dell'aids. A tal fine sono previsti fondi regionali affinché le Asl realizzino campagne pubblicitarie in ogni forma e con ogni mezzo multimediale, impegnando anche il CoReCom in una informazione costante finalizzata alla prevenzione dei tumori e all'uso degli strumenti di prevenzione contro l'aids.

2. È istituito presso l'assessorato alla sanità un osservatorio regionale sull'incidenza di neoplasie nei siti inquinanti e nelle aree indicati come di "Interesse Nazionale" dalla legge 9 dicembre 1998, n.426 ,e successive modifiche (aree e siti ad elevato rischio ambientale).

3. All'Agenzia regionale sanitaria (ARSAN) è affidata la realizzazione di uno studio propedeutico alla conoscenza dei meccanismi di contaminazione e di passaggio all'uomo di sostanze inquinanti ambientali persistenti, al fine di effettuare una bonifica rapida, efficace e mirata.

 

 

Art. 81

Norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale

1. La regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c), punto 3, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nei limiti della propria autonomia e senza alcun onere finanziario aggiuntivo, in coerenza con gli indirizzi fissati per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa nel settore sanitario, promuove la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo determinato, già ricoperte personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture semplici e complesse, previo accertamento delle specifiche necessità funzionali dell'amministrazione procedente. (1)

2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato, o coloro che conseguono tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o coloro che sono stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ne fanno istanza, purché assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (2).  [Nel caso della dirigenza di primo livello, la possibilità della trasformazione del rapporto di lavoro riguarda soltanto i soggetti che siano stati selezionati dall'inizio mediante procedure concorsuali preordinate al conferimento di funzioni dirigenziali di primo livello in conformità alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale sanitario nazionale), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421) e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (SPTA) del servizio sanitario nazionale, e che siano stati utilmente inseriti in graduatorie concorsuali pubbliche.] (3) Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure selettive definite dall'assessore regionale alla sanità. [I dirigenti di primo livello concorrenti alla procedura di stabilizzazione, assunti a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo n.502/92 senza aver sostenuto le procedure concorsuali previste dalla presente legge, devono essere sottoposti a selezioni concorsuali basate sulle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/94 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 165/01 e successive modifiche, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche e del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e SPTA del servizio sanitario nazionale.] (4) [Tali procedure sono opportunamente predisposte dall'assessore regionale alla sanità in collaborazione con le Aziende sanitarie locali (ASL), le Aziende ospedaliere (AO) e le Aziende ospedaliere universitarie (AOU)] (4).

3. È fatto obbligo alle aziende di pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui non deve darsi corso alle prove selettive di natura concorsuale in quanto già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

4. Gli enti del servizio sanitario regionale, per avvalersi di quanto previsto al comma 1, sono tenuti, ai sensi della legge n. 296/2006, a:

a) individuare la consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;

b) individuare la consistenza del personale che alla data del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;

c) predisporre un programma annuale di revisione delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino, per gli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni.

5. Al fine di rendere operativo quanto disposto al comma 1 sono istituiti, presso l'assessorato regionale alla sanità, elenchi regionali del personale precario dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale distinti per ruolo, profilo e posizione funzionale. Per il personale inserito negli elenchi sono indicate prioritariamente le Asl ovvero le aziende ospedaliere di provenienza. A tutela del lavoratore e per la salvaguardia della continuità delle prestazioni lavorative, la stabilizzazione del personale precario è attuata, compatibilmente con quanto previsto ai commi successivi, nell'ambito dell'azienda presso la quale è stato prevalentemente prestato il servizio.

6. L'iscrizione agli elenchi di cui al comma 5 è subordinata alla presentazione di apposita domanda corredata dal curriculum del candidato e dalla documentazione attestante il rapporto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 nonché gli incarichi ricoperti. Il termine per la presentazione della domanda è fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

7. L'assessorato regionale alla sanità provvede a graduare le domande pervenute, sulla base dei criteri relativi ai punteggi tecnici fissati, per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483. I competenti uffici regionali possono disporre gli opportuni controlli per l'accertamento delle dichiarazioni relative ai titoli autocertificati dagli aspiranti. Dichiarazioni non conformi alle risultanze dei controlli determinano la cancellazione dell'aspirante dall'elenco e l'immediata decadenza dall'incarico eventualmente attribuito, salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale.

L'iscrizione agli elenchi ha validità quinquennale.

8. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce una commissione con il compito di redigere, entro sessanta giorni dalla data di insediamento, una circolare contenente modalità e criteri per la ridefinizione e la riorganizzazione delle dotazioni organiche in applicazione del piano di rientro e per definire gli standard assistenziali idonei, sulla base dell'intensità delle cure erogate nei singoli servizi, secondo la seguente classificazione, conformemente al grado di assistenza da garantire :

a) servizi ad elevata assistenza;

b) servizi a media assistenza;

c) servizi a bassa assistenza.

9. L'individuazione degli standard di cui al comma 8 è utilizzata per la definizione delle nuove dotazioni organiche di personale a regime.

10. I direttori generali, al fine di sopperire ad eventuali carenze della dotazione organica dell'azienda che pregiudicano l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, sono tenuti ad attingere agli elenchi di cui al comma 7, come previsto dalla legge n. 296/2006, comma 565, lettera a, dalla delibera di Giunta regionale 9 dicembre 2005, n. 1843, e dalla legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007), articolo 21, commi 1 e 2, in coerenza con gli obiettivi di riduzione della spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza organica.

11. Gli enti del Servizio sanitario regionale provvedono agli interventi necessari all'attuazione di quanto disposto con i fondi derivanti dalla riduzione della spesa connessa alla retribuzione del personale precario e non possono procedere, a far data dall'approvazione da parte della Giunta regionale della graduatoria di cui al comma 7, ad assunzione di personale precario, fatta eccezione per le figure professionali per le quali non sono pervenute istanze o per le figure professionali la cui graduatoria risulta esaurita.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2008, n. 5, successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8 - 14 luglio 2009, n. 215 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2009, n. 29, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma 1, ripristinando la vigenza della formulazione originaria del presente comma. Comma nuovamente sostituito dall'articolo 1, comma 55, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato comma 55, con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata al presente comma.

(2) Periodo sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2008, n. 5.

(3) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 56, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2, successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11, 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato comma 56,  con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale alla modifica apportata al presente periodo.

(4) Periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 57, della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio – 3 marzo 2011, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11, 1^ serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma 57 con la conseguente estensione della dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente periodo.

 

Art. 82

Modifica dell'allegato B (Requisiti specifici di dimensionamento- Requisiti specifici di risorse umane) del regolamento n. 1/2007 in materia di definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure di accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica

1. All'allegato B del Capo III del regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, il testo "Requisiti specifici di Risorse e Umane" è sostituito dal seguente:

Requisiti specifici di Risorse e Umane:

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, si riportano di seguito i requisiti specifici relativi al fabbisogno di personale per le strutture private.

Personale del Profilo Infermieristico: (secondo la declaratoria professionale del rispettivo contratto collettivo di lavoro): 0,45 per posto letto con una maggiorazione del 15 per cento per le sole attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che richiedono una presenza H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n. 7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico – chirurgico) il coefficiente di 0,40 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

OSS e Altro personale: (secondo le declaratorie professionali del rispettivo contratto collettivo di lavoro).

0,55 per posto letto o con una maggiorazione del 15 per cento esclusivamente per quelle figure professionali addette alle attività ad elevato carico assistenziale (Rianimazione, Terapia Intensiva e subintensiva, Pronto Soccorso) o che operano in unità operative o servizi H24.

Per le discipline di alta specialità si applicano i parametri di personale contenuti nella DGRC n.7029 del 17 novembre 1995 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per le strutture di ricovero ad esclusivo regime diurno (day hospital medico – chirurgico) il coefficiente di 0,55 per posto letto è ridotto di una percentuale pari al 35 per cento.

Si demanda alla contrattazione aziendale, ai sensi delle norme contrattuali sulle relazioni sindacali, la definizione delle singole percentuali di qualifiche per "altro personale" tenendo conto che va garantita anche la presenza del profilo professionale "psicologi".

Allo scopo di equiparare la dotazione di personale al volume delle prestazioni rese dalle singole strutture private, con successivo provvedimento dell'assessore regionale alla sanità, verrà individuato il numero medio di prestazioni per singolo posto letto effettuato dalle strutture private della regione Campania in un anno. La singola struttura sanitaria privata, con riferimento alle prestazioni rese negli ultimi ventiquattro mesi, potrà incrementare/diminuire, nel rispetto della normativa vigente la dotazione di personale come sopra definita di una percentuale pari alla differenza del proprio rapporto prestazioni/posto letto/anno con la media regionale.

 

 

Art. 83

Farmacie

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla regione Campania entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per il servizio di continuità assistenziale, nelle zone disagiate, si applica il criterio di un medico di continuità assistenziale ogni millecinquecento abitanti fino alla copertura del 10 per cento della popolazione regionale, rimodulando l'assegnazione del personale medico nelle zone non disagiate secondo il rapporto di un medico ogni seimila abitanti o frazioni di seimila maggiori di tremila per i capoluoghi di provincia; nelle altre zone, un medico ogni cinquemila abitanti o frazioni di cinquemila maggiori di tremila. Tale riorganizzazione è definita a livello aziendale. Tali modifiche non possono prevedere incremento rispetto alla dotazione organica complessiva per il servizio di Continuità assistenziale previsto dalla deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 1570 del 2004. È rimessa alla contrattazione decentrata l'individuazione dei criteri per la definizione delle zone disagiate di Continuità Assistenziale; entro novanta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le Aziende Sanitarie Locali, previo parere del Comitato Aziendale ex articolo 23 dell'Accordo Collettivo Nazionale vigente, individuano le zone disagiate e ridefiniscono l'assetto organizzativo territoriale del servizio. Spetta al Comitato Regionale ex articolo 24 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN) vigente la verifica del rispetto dei vincoli sopra descritti. La Giunta regionale attua la presente disposizione.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 243 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 84 (1)

[Consulta regionale dei consumatori e degli utenti]

[1. Al fine di garantire, attraverso idonei strumenti partecipativi, gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, nonché di tutelare la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi, dei processi produttivi e distributivi, anche mediante la promozione e l'adozione delle Carte di qualità, è istituita la consulta regionale dei consumatori e degli utenti.

2. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni del Consiglio, e rimane in carica per la durata della legislatura. Essa è composta dall'assessore regionale competente, che la presiede, da un rappresentante in carica per ciascuna delle associazioni dei consumatori riconosciute dal consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante per l'associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI) e di Unioncamere.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per il funzionamento della consulta che dispone, tra l'altro, la modalità di attuazione dei programmi.

4. La consulta ha sede presso la presidenza della Giunta regionale e svolge i seguenti compiti:

a) esprimere pareri obbligatori e consultivi su ogni atto di programmazione e sulle proposte di legge che coinvolgono interessi dei consumatori e degli utenti;

b) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo indagini, ricerche, conferenze sui principali temi di interesse;

c) redigere il progetto per l'istituzione di un osservatorio dei prezzi;

d) formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi e garantire il diritto dei consumatori;

e) istituire forme permanenti di consultazione con le rappresentanze degli imprenditori, dei produttori, degli agricoltori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali.

5. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della consulta, in sede di prima applicazione della presente disposizione, è stanziata sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 la somma di euro 500 mila, con prelievo di pari importo sulla UPB 6.23.59.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 1, comma 103 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4.

 

 

Art. 85

Garante del contribuente

1. È istituito il Garante del contribuente regionale, di seguito denominato Garante.

2. Il difensore civico presso la regione Campania di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23 assolve, in piena autonomia, alle funzioni di Garante.

3. Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenta disfunzioni, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione tributaria regionale, rivolge richieste di documenti o chiarimenti ai competenti uffici regionali.

4. Il Garante rivolge raccomandazioni ai dirigenti delle strutture regionali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.

5. Il termine entro il quale il Garante ha diritto ad ottenere dalle competenti strutture regionali copia degli atti e documenti, chiarimenti o ogni notizia connessa alle questioni trattate, è fissato in trenta giorni dalla ricezione della relativa istanza da parte degli uffici interessati. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta ed in presenza di specifiche e motivate esigenze di ufficio, per ulteriori trenta giorni.

6. Il Garante può accedere alle strutture tributarie regionali e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza ed informazione al contribuente nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico.

7. Il Garante individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'amministrazione regionale determinano un pregiudizio per i contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'amministrazione.

8. Il Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta, individuando gli aspetti critici più rilevanti e prospettando, se del caso, le relative proposte di soluzioni.

9. Le funzioni di segreteria e le funzioni tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici del difensore civico.

10. Per quanto non previsto nel presente articolo, il Garante opera ai sensi della legge regionale n. 23/1978.

11. L'applicazione delle norme di cui al presente articolo non determina aggravi di spesa per il bilancio regionale.

 

 

Art. 86

Autotutela tributaria

1. La regione Campania riconosce l'istituto dell'autotutela tributaria da parte dell'amministrazione quale mezzo fondamentale per assicurare la tutela dei contribuenti e per attuare i principi di correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa tributaria nel perseguimento di interessi di natura pubblicistica.

2. L'esercizio del potere di autotutela è attribuito al dirigente della struttura tributaria regionale che può procedere, in via autonoma o su istanza di parte, all'annullamento totale o parziale in qualsiasi fase del procedimento di imposizione, previo riesame della propria azione e delle relative conseguenze sul piano dei rapporti con il cittadino contribuente.

 

 

Art. 87

Presupposti dell'autotutela in materia tributaria

1. Il dirigente della struttura tributaria regionale competente può procedere, in tutto o in parte, alla revisione degli atti scaturenti dall'esercizio del potere impositivo provvedendo all'annullamento d'ufficio, senza necessità di istanza di parte, anche in presenza di giudizio o in caso di non impugnabilità dell' atto, nelle seguenti fattispecie:

a) errore di persona;

b) evidente errore logico o di calcolo;

c) errore sul presupposto dell'imposta;

d) duplicazione dell'imposizione;

e) mancata considerazione di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;

f) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;

g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, esenzioni e regimi agevolativi;

h) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dagli uffici.

2. La presentazione di istanza di parte tesa ad ottenere l'esercizio del potere di autotutela non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi alla competente commissione tributaria.

3. È escluso l'esercizio del potere di autotutela per motivi sui quali è intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione. Resta ferma la facoltà di procedere all'annullamento in autotutela per motivi diversi da quelli specifici del giudicato di merito.

 

 

Art. 88

Criteri di economicità per l'inizio o l'abbandono dell'attività contenziosa in campo tributario

1. Con atto di indirizzo la Giunta regionale può stabilire periodicamente i criteri ed i limiti della pretesa tributaria sulla base dei quali gli uffici tributari abbandonano le attività di accertamento, in qualsiasi fase del procedimento, indicando analiticamente i fattori di economicità giustificanti la preclusione dell'azione accertativa in relazione a fattispecie generali ed astratte.

 

 

Art. 89

Dilazione dei pagamenti per somme iscritte a ruolo

[1. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà il contribuente può presentare richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'amministrazione regionale in base ad attività di controllo effettuate dai competenti uffici tributari.] (1)

2. L'istanza è presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva al dirigente della struttura tributaria regionale che provvede a riconoscere il beneficio in presenza dei requisiti e nel rispetto dei criteri e termini di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Non si può comunque procedere a rateizzazione per importi iscritti a ruolo relativi ad obbligazioni tributarie singolarmente considerate inferiori o uguali a euro 500.

 

(1) Comma abrogato dall'articolo 4, comma 1 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 27.

 

 

Art. 90

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e di controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente regionale.

2. Quando inizia la verifica, il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni che la giustificano e dell'oggetto della stessa, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori incaricati o presso il professionista che lo assiste o lo rappresenta. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

4. La permanenza, presso la sede del contribuente, di operatori dell'amministrazione regionale ovvero di soggetti civili o militari che agiscono in nome e per conto della medesima amministrazione regionale, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dei controlli individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio che ha disposto la verifica. Decorso tale periodo, gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente stesso dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente della struttura competente, per specifiche ragioni.

5. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedono con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi al garante del contribuente regionale.

6. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, entro sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può sottoporre alla valutazione delle competenti strutture regionali osservazioni e richieste.

7. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di cui al comma 6, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

 

 

Art. 91

Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari in attuazione della legge regionale n. 24/1984

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 248 del 18 aprile 2003, è così modificato:

a) all'articolo 4, il comma 2 è così sostituito:

"2. La Giunta regionale si riserva la facoltà di rimodulare le percentuali di assegnazione dei fondi per la promozione turistica di cui al comma 1, entro il limite massimo del 20 per cento previsto per ciascuna categoria di attività, nel caso in cui i fondi non siano stati utilizzati per assenza di iniziative riferibili a ciascuna categoria di ripartizione o per sopravvenute eccedenze nello stanziamento per la categoria stessa."

b) all'articolo 5, comma 1, secondo punto dell'elenco, è aggiunto il seguente periodo:

"Per i Grandi Eventi e le attività realizzate di intesa con gli enti turistici regionali, nel caso l'ammontare del contributo concesso non corrisponda a quello richiesto, la liquidazione ed erogazione avvengono previa esibizione di idonea documentazione contabile che attesta una spesa di importo pari ad almeno il doppio della somma assegnata, fermo restando il limite massimo del 60 per cento del costo della manifestazione quale entità complessiva dei contributi pubblici e privati ottenuti per la realizzazione dell'evento."

c) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato.

d) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"l bis. Ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può presentare un numero massimo di tre richieste di contributo. In caso di presentazione da parte del medesimo soggetto di un numero maggiore di richieste, sono prese in considerazione, ai fini della procedura di cui al presente Capo, esclusivamente le prime tre in ordine di registrazione al protocollo regionale del settore competente."

e) all'art. 9, comma 4, le parole "non prodotte in duplice copia" sono abrogate e dopo le parole "per l'anno 2003)" è inserito il seguente periodo: ". Non costituisce motivo di esclusione la mancata presentazione delle istanze in duplice copia".

2. Il dirigente del Settore sviluppo e promozione turismo provvede all'aggiornamento dei modelli allegati al regolamento in linea con le disposizioni in esso contenute, al fine di predisporre una modulistica completa, aggiornata ed esemplificativa degli adempimenti posti dal regolamento medesimo a carico dei soggetti proponenti.

 

 

Art. 92

Sistema museale regionale

1. Al fine di costituire un sistema museale regionale, il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto un'apposita commissione scientifica, la partecipazione alla quale è a titolo gratuito, con il compito di effettuare uno studio ed una rilevazione dei musei d'interesse regionale siti sul territorio della regione Campania, con l'obiettivo di consentire la massima fruibilità degli stessi e la loro valorizzazione anche in ambito nazionale e internazionale.

2. Nelle more della costituzione del sistema museale di cui al comma 1, la Regione contribuisce, attraverso lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2008 della somma di euro 5 milioni a valere sulla UPB 3.11.30, alla valorizzazione e gestione della Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee e del relativo Museo Regionale per l'Arte contemporanea (MADRE), anche al fine di consentirne la massima fruibilità a livello nazionale e internazionale. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è definito dalla relativa legge di bilancio.

 

 

Art. 93

Titolo di preferenza per le assunzioni

1. I figli del dipendente regionale deceduto per causa di servizio hanno precedenza nelle procedure di assunzione di personale regionale dalle liste delle categorie protette.

 

 

Art. 94

Modifiche alla legge regionale n. 24/2005

1. Le lettere a), b) e c) del comma 3 articolo 28 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24 (legge finanziaria regionale 2006) sono sostituite dalla seguente:

"a) donne o ragazze madri in stato di disagio ovvero appartenenti a nuclei familiari in possesso      di reddito derivante da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 5 mila".

2. Al comma 5 dell'articolo 28 della legge regionale n. 24/2005 dopo la parola "dell'erogazione" aggiungere "ovvero della fornitura della quantità di latte necessario".

 

 

Art. 95

Incompatibilità di consigliere regionale

1. In caso di pronuncia giudiziale dichiarativa di incompatibilità nei confronti di un consigliere regionale in carica, il subentrante acquisisce lo status ed i diritti di consigliere regionale dalla data entro cui il consigliere dichiarato decaduto avrebbe potuto optare, come giudizialmente accertata.

2. La presente disposizione si applica a partire dall'ottava legislatura.

 

 

Art. 96

Disciplina degli alloggi di servizio

1. La disciplina degli alloggi di servizio nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti produttivi, ivi compresa la facoltà di accorpamento in un unico plesso, è definita dai comuni con apposito regolamento consiliare nel rispetto delle previsioni di zonizzazione e destinazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi vigenti nei singoli comuni nel rispetto della normativa urbanistica regionale.

 

 

Art. 97

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 gennaio 2008

                                                                       Bassolino