Legge regionale 11 dicembre 2008, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 51 del 15 dicembre 2008


"Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

1. All'articolo 57, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2008, n, 1, è aggiunto il seguente periodo:

"Il criterio, indicato dall'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, di commisurazione al sessantacinquesimo anno di età del dipendente per la quantificazione dell'indennità, è sostituito da quello della massima anzianità contributiva dei quaranta anni più sei mesi se, dall'applicazione dello stesso, consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale. Restano salvi i diritti di coloro che hanno presentato istanza di risoluzione entro i termini e che non hanno ricevuto diniego da parte dell'amministrazione."


 

 

Art. 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 dicembre 2008

Bassolino