Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le  modifiche apportate dalle leggi regionali 7 agosto 2014, n. 16 e 5 aprile 2016, n. 6, 2 agosto 2018, n. 26 e 29 dicembre 2018, n. 60.   

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

 

Testo vigente della Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 13.

 

"Piano Territoriale Regionale"

 

IL CONSIGLIO  REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:       

 

Art. 1

Approvazione del Piano Territoriale Regionale

1. In attuazione della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, articolo 13, è approvato il Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione;

b) documento di piano;

c) linee guida per il paesaggio in Campania;

d) cartografia di piano.

2. La relazione descrive l'architettura del PTR, le procedure tecnico-amministrative, le metodologie, le azioni, le fasi e i contenuti della pianificazione territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13.

3. Il documento di piano è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:

a) primo quadro: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle interconnessioni;

b) secondo quadro: ambienti insediativi;

c) terzo quadro: sistemi territoriali di sviluppo;

d) quarto quadro: campi territoriali complessi;

e) quinto quadro: intese e cooperazione istituzionale, copianificazione.

4. Il documento di piano definisce e specifica, in conformità alla legge regionale n. 16/2004, articolo 13, i criteri, gli indirizzi e i contenuti strategici della pianificazione territoriale regionale e costituisce il quadro territoriale di riferimento per la pianificazione territoriale provinciale e la pianificazione urbanistica comunale nonché dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14.

5. Le linee guida per il paesaggio:

a) costituiscono il quadro di riferimento unitario, relativo ad ogni singola parte del territorio regionale, della pianificazione paesaggistica;

b) forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato dalla legge regionale n. 16/2004, articolo 2, comma 1, lettera c);

c) definiscono, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 13, gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;

d) contengono direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai soli fini paesaggistici per la verifica di compatibilità dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciali (PTCP), dei Piani Urbanistici Comunali (PUC) e dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001, prevista dalla legge regionale n. 16/2004, articolo 47.

6. La cartografia di piano:

a) costituisce indirizzo e criterio metodologico per la pianificazione territoriale e urbanistica;

b) comprende la carta dei paesaggi della Campania che rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione territoriale e paesaggistica, per la verifica di coerenza e per la valutazione ambientale strategica dei PTCP e dei PUC, nonché per la redazione dei piani di settore di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 14, e ne costituisce la base strutturale.

7. La carta dei paesaggi di cui al comma 6, lettera b), definisce lo statuto del territorio regionale inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologiconaturalistiche, agro-forestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi.

 

 

Art. 2

Contenuti del Piano Territoriale Regionale

1. Il PTR rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della pianificazione territoriale regionale ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.

2. Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 7 e 9, al fine di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti.

3. Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

 

 

Art. 3 (1)

(Procedimento di pianificazione paesaggistica di competenza regionale)

1. Il procedimento di approvazione del Piano paesaggistico regionale, redatto in condivisione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) integrato con il procedimento di valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è articolato nelle seguenti fasi: (2)

a) preliminare;

b) adozione;

c) approvazione.

2. La fase preliminare consiste nell'approvazione da parte della Giunta regionale di un progetto preliminare di Piano, condiviso con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, contenente gli elementi conoscitivi e gli indirizzi generali posti a base dell'attività pianificatoria, in uno al rapporto preliminare ambientale, redatto ai sensi del dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006. (2)

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi del preliminare di piano e del rapporto preliminare di cui al comma 2, nonché sulla base della ulteriore elaborazione congiunta con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali di tutti i contenuti del Piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), adotta la proposta di Piano paesaggistico in uno al rapporto ambientale. (3)

4. La proposta di Piano adottata è pubblicata sul sito internet della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione i soggetti interessati possono produrre osservazioni, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 e dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006, seguendo le modalità indicate nell'atto di pubblicazione. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale esamina le osservazioni alla proposta di Piano paesaggistico, recependo quelle considerate accoglibili d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. (2)

5. La Giunta regionale, all'esito del procedimento di cui al comma 4, trasmette al Consiglio regionale la proposta di Piano paesaggistico, in uno alle osservazioni, alle controdeduzioni, al rapporto ambientale e al parere motivato VAS e VINCA, per l'approvazione entro i successivi novanta giorni, previo esame da parte delle competenti commissioni consiliari. Il Piano paesaggistico regionale, in caso di approvazione da parte del Consiglio ovvero trascorsi i suddetti 90 giorni, previo accordo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 143, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 42/2004, è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania. (4)

6. Ferma restando la condivisione di merito con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e d'intesa con lo stesso, in considerazione della vastità e varietà paesaggistica della regione Campania e della necessità di accelerare l'attuazione di programmi d'intervento mediante accordi di programma o forme di partenariato pubblico-privato, il progetto preliminare di Piano di cui al comma 2, redatto per l'intero territorio regionale, può prevedere l'articolazione del Piano in ambiti territoriali identitari, connotati da omogeneità morfologica e paesaggistica. Il rapporto preliminare e il rapporto ambientale recepiscono tale articolazione territoriale. (2)

7. Le fasi di adozione e di approvazione disciplinate dai commi 4 e 5, insieme alla relativa valutazione ambientale, possono essere espletate, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, per uno o più ambiti territoriali identitari di cui al comma 6. In tal caso, i piani approvati con riferimento ai singoli ambiti territoriali identitari costituiscono stralci funzionali del Piano paesaggistico regionale per la parte di territorio interessato. (5)

 

(1) Articolo sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 39, lettera d) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

(3) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 39, lettera a) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 39, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.

(5) Comma modificato dall'articolo 1, comma 39, lettere c) e d) della legge regionale 29 dicembre 2018, n. 60.


 

 

Art. 4

Attività di copianificazione

1. La copianificazione è l'attività di concertazione integrata tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 8.

2. La Regione, nell'ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento dei processi di sviluppo, trasformazione e governo del territorio, attua la cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 4, anche attraverso le attività di copianificazione, finalizzata all'attuazione delle strategie di scala regionale, di seguito riportate:

a) procedimento di pianificazione paesaggistica;

b) definizione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del PTR, degli indirizzi e degli indici per la distribuzione dei carichi insediativi del dimensionamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

c) definizione delle intese tra i soggetti istituzionali titolari di funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica nonché paesaggistica anche al fine della promozione della cooperazione tra gli enti locali di cui alla legge regionale n. 16/2004 e le competenti Autorità preposte alla tutela dei vincoli. Le intese devono riguardare ambiti territoriali determinati nel PTR; (1)

d) definizione delle proposte di aggiornamento della pianificazione territoriale regionale, anche in relazione alla flessibilità della pianificazione sovraordinata di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 11;

e) definizione degli indirizzi di pianificazione dei Campi territoriali complessi definiti al quarto quadro territoriale di riferimento del documento di piano e delle aree di confine interregionali ed interprovinciali nonché promozione di organismi interregionali per l'attuazione di piani e programmi;

f) promozione di organismi interregionali e interprovinciali per l'attuazione di piani e interventi previsti dalla programmazione socio-economica regionale;

g) valutazione delle implicazioni urbanistiche territoriali e ambientali dei grandi progetti previsti dalla programmazione socio-economica regionale, individuati come Campi territoriali complessi;

h) valutazione delle implicazioni urbanistiche e territoriali dei piani strategici delle città capoluogo così come definiti dalla programmazione socio-economica regionale;

i) organizzazione delle conferenze territoriali per lo sviluppo sostenibile previste per la consultazione dei territori compresi nei singoli Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) individuati nel documento di piano;

l) analisi delle implicazioni urbanistiche e territoriali di piani strategici, con riferimento ad ambiti territoriali di coordinamento intercomunale, individuati nella cornice dei sistemi territoriali di sviluppo di cui al terzo quadro territoriale di riferimento del documento di piano, funzionali agli obiettivi operativi della programmazione socio-economica regionale;

m) definizione di modalità e criteri per l'individuazione di un complesso di indicatori di efficacia la cui descrizione e valutazione deve essere contenuta negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di verificare e monitorare l'efficacia delle trasformazioni territoriali e lo stato di attuazione del PTR, con particolare riferimento agli aspetti riguardanti lo sviluppo socio-economico, la sostenibilità e la partecipazione, di cui alle disposizioni della legge regionale n. 16/2004, Titolo I;

n) definizione degli indirizzi di assetto paesaggistico e territoriale con l'individuazione delle aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche, articolo 142, con particolare riguardo agli usi civici, anche in relazione alla destinazione d'uso ammissibile;

o) aggiornamento degli aspetti strategici dei cinque quadri di riferimento territoriali ai sensi della legge regionale 16/2004, articolo 16, comma 3;

p) promozione della cooperazione tra enti locali per mezzo di specifiche intese finalizzate alla salvaguardia dei territori aventi valore ambientale e culturale.

 

(1) Lettera così modificata dall'articolo 10, comma 3, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

Art. 5

Conferenza permanente di pianificazione

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è istituita la Conferenza permanente di pianificazione.

2. La Conferenza di cui al comma 1, istituita nell'ambito della Direzione governo del territorio della Giunta regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia, è composta dal Presidente della Commissione consiliare regionale competente o suo delegato sentita la Commissione consiliare, dall'Assessore al bilancio con il compito di raccordo tra la programmazione economico-finanziaria e quella territoriale e dai rappresentanti delle Amministrazioni provinciali oppure degli enti che ne eserciteranno le funzioni, in qualità di membri permanenti. (1)

3. La Conferenza, convocata dal suo Presidente, è integrata di volta in volta, con funzioni consultive, per gli aspetti di specifica competenza, dall'Assessore regionale preposto al relativo piano di settore, dai rappresentanti degli enti locali, degli enti e delle amministrazioni pubbliche territorialmente competenti nelle attività di copianificazione di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Le proposte da sottoporre alla Conferenza possono essere formulate anche da uno o più Comuni interessati alla definizione dei piani urbanistici generali o attuativi e loro varianti, ovvero dagli enti e organismi di diritto pubblico responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS).

[5. La proposta di cui al comma 4, elaborata dal soggetto proponente con il concorso delle attività dei laboratori di pianificazione, è accompagnata da un documento operativo di riferimento contenente:

a) un preliminare di piano, composto da una relazione e da idonea cartografia, esplicativo delle strategie, delle azioni e delle principali scelte operate dal soggetto proponente;

b) una relazione esplicativa dei rapporti intercorrenti tra il preliminare di piano e le strategie definite nei livelli di pianificazione e programmazione sovraordinata;

c) uno studio degli effetti prodotti e delle azioni di riequilibrio adottate dal preliminare di piano sul contesto urbanistico e sul sistema ambientale di riferimento, redatto anche in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.] (2)

6. L'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al comma 4, ai fini delle attività di cui all'articolo 4, comma 2 e il supporto alla Conferenza sono di competenza della Direzione Generale per il governo del territorio della Giunta regionale. (3)

7. La Conferenza si esprime mediante intesa tra la Regione e i soggetti che vi partecipano. In materia paesaggistica, in conformità con la normativa nazionale vigente, l'intesa è con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. (4)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 83 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

(2) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 3, lettera b), punto 1, legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(3) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 3, lettera b), punto 2, legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

(4) Comma sostituito dall'articolo 10, comma 3, lettera b), punto 3, legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

 

 

Art. 6 (1)

 (Accordo di pianificazione)

1. Per l'attuazione delle strategie e delle attività previste all'articolo 4, dove l'intesa di cui all'articolo, comma 7 richieda necessariamente l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o loro varianti, si può procedere con l'accordo di pianificazione che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle previsioni in esso contenute.

2. Gli strumenti di pianificazione, approvati con l'accordo di pianificazione, sono ratificati entro trenta giorni, a pena decadenza, dagli organi competenti alla loro approvazione.

 

(1) Articolo così sostituito dall'articolo 1, comma 84 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Art. 7

Laboratori di pianificazione partecipata

1. Il laboratorio di pianificazione partecipata è lo strumento operativo per la costruzione del processo di copianificazione.

2. Il laboratorio, sulla base di un patrimonio comune di informazioni, basi concettuali e riferimenti tecnici in considerazione anche di altre esperienze di pianificazione e programmazione negoziata, sviluppa proposte da far confluire nel preliminare di piano contenuto nel documento operativo di riferimento di cui

all'articolo 5, comma 5.

3. Il laboratorio, aperto alle collettività locali, costituisce altresì lo strumento di coinvolgimento delle popolazioni e del partenariato socio-economico nei meccanismi di pianificazione territoriale e urbanistica.

4. Il laboratorio ha sede presso il Comune, i Comuni, l'unione dei Comuni, gli enti e organismi responsabili dei processi di programmazione socio-economica locale afferenti i Sistemi Territoriali di Sviluppo o le amministrazioni provinciali proponenti l'accordo di pianificazione di cui all'articolo 6.

5. L'attività del laboratorio è supportata dalle strutture tecnico-amministrative degli enti coinvolti e da esperti facilitatori dei processi di partecipazione con riferimento ai modelli di Agenda 21 locale.

6. La Giunta regionale definisce l'attività, l'articolazione, l'organizzazione ed eventuali forme di sostegno, anche finanziarie, ai laboratori di pianificazione partecipata.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno 2008 così come di seguito indicato:

a) per le spese di parte corrente, con lo stanziamento di euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sull'Unità Previsionale di Base (UPB) 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.65 (fondi speciali per spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008 che si riduce di pari importo;

b) per le spese di investimento, con lo stanziamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa, a valere sull'UPB 6.23.59, mediante prelievo dell'occorrente somma dall'UPB 7.29.224 (fondi speciali per spese di conto capitale) che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

 

 

Art. 9

Norme finali e transitorie

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica sono realizzati su basi cartografiche omogenee fornite dal Sistema Informativo Territoriale (SIT) di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 17, ovvero realizzate a cura degli enti territoriali sulla base delle specifiche tecniche fornite dal SIT.

2. La cartografia e i dati territoriali relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono trasmessi dalle Province, successivamente alla loro approvazione, alla regione Campania, AGC – Governo del territorio, per il completamento del SIT regionale ai sensi della legge regionale n. 16/2004, articolo 17.

3. La cartografia di piano di cui all'articolo 1, comma 6, è integrata e modificata con delibera di Giunta regionale, sulla base del recepimento delle trasformazioni fisiche del territorio avvenute nel tempo e degli approfondimenti di scala dovuti alla redazione delle carte dei paesaggi provinciali e comunali.

4. La carta unica del territorio di cui della legge regionale n. 16/2004, articolo17, lettera e) è costituita dalla pianificazione territoriale e urbanistica comunale e rappresenta il riferimento esclusivo per la pianificazione attuativa e per la verifica di conformità urbanistica ed edilizia, fatti salvi le prescrizioni e i vincoli sopravvenuti.

5. L'adozione della proposta di PTCP, di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 20, comma 1, avviene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del PTR. In mancanza si applica quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, della stessa legge.

6. I Comuni che hanno adottato il PUC prima dell'entrata in vigore del PTCP ne adeguano i contenuti entro trentasei mesi dall'avvenuta approvazione del PTCP. In caso di mancato adeguamento del PUC entro detti termini si applica quanto disposto dalla legge regionale n. 16/2004, articolo 39, comma 1. (1)

7. Dall'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), perdono validità ed efficacia i Piani Territoriali Paesistici (PTP) vigenti, ivi compreso il PUT di cui alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35.

8. Le intese con le amministrazioni pubbliche e organismi competenti di livello regionale, di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 8 e 9, sono obbligatorie ai fini dell'approvazione da parte della Regione dei relativi piani di cui all'articolo 18, commi 7 e 9 della stessa legge.

9. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare regionale competente, aggiorna, ogni due anni, gli aspetti strategici dei quadri territoriali di riferimento del documento di piano di cui all'articolo 1, comma 3, anche al fine di garantire sinergie con la programmazione socio- economica regionale e con le linee strategiche economiche adottate dal DSR e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari, relativamente alla definizione dei Sistemi Territoriali di Sviluppo, dei campi territoriali complessi e di indirizzi attinenti alle intese e cooperazione istituzionale e alla copianificazione di cui, rispettivamente, al terzo, quarto e quinto quadro territoriale di riferimento. L'aggiornamento tiene conto

della visione socio-economica nell'ambito del documento di piano e della cartografia.

10. Le varianti e gli aggiornamenti al PTR di cui alla legge regionale 16/2004, articolo 16, comma 1, sono approvate con deliberazione del Consiglio regionale.

11. Presso l'AGC -Governo del territorio- è istituita una struttura di staff per gli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004, articolo 47, e per la redazione di apposito regolamento al fine della individuazione dei piani e programmi da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e degli atti e procedure conseguenziali.

12. È istituito, ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, articolo 133, con le finalità ivi indicate, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzione di centro cartografico regionale per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 85 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16.

 

 

Art. 10

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 ottobre 2008

                                                                                                                                  Bassolino