Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 7.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 30 del 28 luglio 2008

  

"Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 - Legge finanziaria regionale 2008"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

La seguente legge:

Articolo 1

1. All'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

5. I termini per l'utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n. 50, con i piani di riparto delle annualità 2004-2006, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

Articolo 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

16 luglio 2008

Bassolino