Legge Regionale 14 aprile 2008, n. 5.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla sentenza della Corte Costituzionale 8 – 14 luglio 2009, n. 215.  

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.   

 

Testo vigente della Legge Regionale 14 aprile 2008, n. 5.

 

"Modifiche all'articolo 81 della Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale"

 

 IL CONSIGLIO REGIONALE

 Ha approvato

 

IL PFRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

[1. Al comma 1 dell'articolo 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, le parole "personale precario dipendente non dirigente" sono sostituite dalle seguenti "personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse,".] (1)

2. Al comma 2 dell'articolo 81 della legge regionale n.1/2008 le parole "i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato," sono sostituite dalle seguenti "coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato,".

3. I termini di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

[4. Le disposizioni di cui all'articolo 81 della legge regionale n. 1/2008 e quelle di cui alla presente legge di integrazione e modifica si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende Ospedaliere Universitarie -AOU- della Campania.] (1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 8 – 14 luglio 2009, n. 215 (Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2009,  n. 29, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.


 

 

 Articolo 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 aprile 2008

                                                                       Bassolino