Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 2.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 5-bis del 4 febbraio 2008

 

"Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

 

 La seguente legge:

Articolo 1

Bilancio annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2008 è approvato in euro 18.473.723.792,07 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.202.811.000,00, e in euro 31.152.744.286,30 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2008.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008 è approvato in euro 18.473.723.792,07 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.202.811.000,00, e in euro 24.902.518.441,12 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2008, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2008.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.64 denominata "Fondi di riserva per spese obbligatorie e per la reiscrizione di residui perenti" della somma di euro 600.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2008. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

6. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 6.23.57 denominata "Spese generali, legali, amministrative e diverse" della somma di euro 50.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

7. È autorizzata l'iscrizione dell'unità previsionale di base 4.15.38 denominata "Assistenza Sanitaria" della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n.17 – piano decennale – annualità 2008. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

8. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 108.482.880,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al precedente comma.

9. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 6.23.57 denominata "Spese generali, legali, amministrative e diverse" della somma di euro 44.339.997,19 per compensazioni di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 30 dicembre 2004, n.311. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione – avanzo di amministrazione.

10. È istituita nell'ambito della categoria "Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di essi devoluti alla Regione" la nuova unità previsionale di base di entrata 9.31.249 denominata "Quota parte dell'accisa sul gasolio".

11. È istituita nell'ambito della categoria "Entrate da prestiti e mutui" la nuova unità previsionale di base di entrata 13.43.252 denominata "Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine".

12. È istituita nell'ambito della funzione obiettivo "Altri oneri non ripartibili" la nuova unità previsionale di base di spesa 7.25.250 denominata "Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine".

 

 Articolo 2

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2008 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

 

Articolo 3

Bilancio pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2009-2010.

 

Articolo 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. Nel bilancio annuale 2008, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 1.800.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

 

Articolo 5

Ricorso al mercato finanziario

1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziari o per l'esercizio 2008, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, e dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 530.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2008.

4. La Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

 

Articolo 6

Fondi di riserva

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2008, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 9.703.806,43 per la competenza ed a euro 9.703.806,43 per la cassa;

b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 525.515,53 per la competenza e ad euro 525.515,53 per la cassa;

c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 1.800.000.000,00.

 

Articolo 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

 

Articolo 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 – allegato D.

 

Articolo 9

Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.

 

Articolo 10

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2008 i documenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002 articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e  c), è rinviata fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 7/2002.

 

Articolo 11

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

30 gennaio 2008

Bassolino