Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 20 luglio 2010, n. 7, 27 gennaio 2012, n. 1, 10 maggio 2012, n. 11, 10 luglio 2012, n. 20 e 18 gennaio 2016, n. 1, 7 agosto 2019, n. 16 e dalla sentenza della Corte costituzionale 25 - 26 febbraio 2013, n. 28.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo Vigente della Legge Regionale 18 novembre 2009, n. 14.

 

"Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro"


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

TITOLO I

PRINCIPI


Art. 1

Finalità generali

1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di:

a) riconoscere il valore economico-sociale del lavoro stabile, duraturo e a tempo indeterminato nonché ogni forma di lavoro disciplinata dalla legislazione vigente, finalizzata a contrastare la precarietà del lavoro e a favorire la creazione di nuova occupazione, la stabilità e la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro;

b) rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione della persona nel lavoro;

c) promuovere politiche regionali del lavoro, dell'occupazione, dell'istruzione, della formazione nonché politiche sociali favorendo l'integrazione e istituendo un adeguato sistema di coordinamento con le politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;

d) strutturare un efficiente sistema di formazione ed orientamento professionale, integrato con il sistema dei servizi per l'impiego, in cui risulti valorizzata la funzione dell'operatore pubblico, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e l'elevazione professionale;

e) perseguire l'integrazione delle politiche del lavoro con gli interventi in materia di istruzione e formazione;

f) garantire ad ognuno per tutto l'arco della vita l'accesso alla formazione in condizione di pari opportunità, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;

g) promuovere la formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui per tutto l'arco della vita;

h) assicurare livelli di qualità dell'offerta formativa;

i) valorizzare il ruolo degli enti locali e la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali per favorire le condizioni per un efficiente funzionamento del mercato del lavoro attraverso il rafforzamento del ruolo di intermediazione dell'operatore pubblico e l'integrazione dell'offerta pubblica e privata nel rispetto dell'interesse pubblico dei servizi per l'impiego;

l) valorizzare il ruolo delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della formazione professionale, promuovere la concertazione come strumento di governo in materia di politiche sociali, favorire l'estensione dei diritti sindacali a tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale d'impiego, promuovere gli strumenti della democrazia sindacale;

m) garantire e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

n) favorire la costituzione di rapporti di lavoro regolari attraverso strumenti di contrasto al lavoro irregolare e di sostegno all'emersione;

o) valorizzare gli strumenti a garanzia e promozione delle pari opportunità, nell'accesso e nello svolgimento del lavoro, connessi al genere, alla condizione di immigrato o di straniero, presenti regolarmente nel territorio nazionale, nonché dell'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e svantaggiati.


 

 

Art. 2

Sistema di governo regionale del lavoro e della formazione professionale

1. L'intervento pubblico regionale sul mercato del lavoro e sulla formazione si realizza attraverso le strutture e gli organismi specializzati ed i soggetti istituzionali di seguito indicati:

a) organo collegiale per la programmazione: Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro di cui all'articolo 8, di seguito denominata Conferenza regionale;

b) organi collegiali per attività amministrativa, consultiva, normativa e di coordinamento:

Commissione regionale per il lavoro di cui all'articolo 14, Commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 15, Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro;

c) strutture di amministrazione attiva: Regione, Province e Centri per l'impiego di cui all'articolo 17, comma 2;

d) altre amministrazioni, strutture e soggetti istituzionali che costituiscono il sistema integrato del mercato del lavoro e della formazione professionale: le università, le istituzioni scolastiche autonome, i soggetti accreditati per i servizi per l'impiego e per la formazione professionale; altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro; gli enti bilaterali; l'Osservatorio sull'apprendistato di cui all'articolo 49; i poli formativi; la Consulta regionale dell'immigrazione extracomunitaria;

e) strutture e organi tecnici e di garanzia: Agenzia per il lavoro e l'istruzione di cui all'articolo 21, di seguito denominata ARLAS, Comitato di garanzia sulla gestione del sistema alta qualità del lavoro di cui all'articolo 9, Comitato tecnico provinciale per l'avviamento al lavoro dei disabili (1).

 

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7.


 

 

Art. 3

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative, oggetto della presente legge, sono attribuite in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di cui all'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di sviluppo e di coordinamento, individuando gli strumenti idonei al perseguimento delle finalità della presente legge, nonché le funzioni di monitoraggio, di controllo e di valutazione della gestione amministrativa. Contribuiscono allo svolgimento di tali funzioni, secondo le competenze rispettivamente attribuite, la Conferenza regionale, nonché l'ARLAS.

3. La Provincia esercita le funzioni di gestione amministrativa, nei limiti fissati dalla presente legge. La Provincia concorre, inoltre, alla programmazione regionale, limitatamente agli interventi relativi all'ambito territoriale di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 7, avvalendosi, a tal fine, della Commissione provinciale per il lavoro di cui all'articolo 15.

4. La presente legge individua le forme di cooperazione e di coordinamento dell'attività dei soggetti pubblici con quella dei soggetti privati autorizzati o accreditati che operano nel territorio regionale.


 

 

Art. 4

Potere di vigilanza e sostitutivo della Regione

1. In caso di inadempienza delle Province nonché degli organi regionali o provinciali cui sono state conferite funzioni dalla presente legge ed in particolare in caso di omissione di atti dovuti, mancato rispetto dei termini, inerzia, esercizio inefficiente dei compiti attribuiti, adozione di atti in violazione delle prescrizioni di legge, mancata attuazione degli interventi previsti dalla legge nonché di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale al lavoro, invita l'ente o l'organo inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni, trascorso il quale esercita il potere sostitutivo con l'adozione di provvedimenti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni, con la conseguente imputazione degli oneri finanziari all'amministrazione o all'organo inadempiente.


 

 

TITOLO II

ATTI ED ORGANI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE


CAPO I

ATTI PER LA PROGRAMMAZIONE

 


Art. 5

Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro

1. La Regione, mediante il Documento regionale di programmazione triennale dell'intervento pubblico sul mercato del lavoro, di seguito denominato Documento triennale, definisce le linee di programmazione e gli indirizzi per le politiche del lavoro e della formazione. Il Documento triennale, in coerenza con la programmazione regionale in materia di politica economica, di politica sociale e di istruzione nonché con gli orientamenti per le politiche degli Stati membri dell'Unione europea a favore dell'occupazione di cui alle Decisioni del Consiglio europeo, determina i criteri, gli obiettivi, le priorità, le linee di intervento e gli incentivi previsti nel Regolamento di attuazione di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), di seguito denominato Regolamento di attuazione.

2. La Giunta regionale elabora, con il supporto dell'ARLAS, un documento preparatorio a quello di programmazione e lo trasmette alla Conferenza regionale, la quale esprime un parere, vincolante se espresso entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale procede in ogni caso all'approvazione. Il Presidente della Giunta regionale invia il documento approvato al Consiglio regionale entro e non oltre il 30 aprile. Il Consiglio regionale approva il documento e le relative spese complessive entro sessanta giorni, decorsi i quali, in assenza di pronuncia, il documento si intende approvato.

3. Il Documento è approvato dal Consiglio regionale con cadenza triennale e può essere aggiornato annualmente con il procedimento previsto dal Regolamento di attuazione.


 

 

Art. 6

Programma annuale per le politiche del lavoro e della formazione professionale

1. La Giunta regionale, in attuazione del Documento triennale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, adotta annualmente il Programma per le politiche del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominato Programma annuale, secondo i criteri previsti dal Regolamento di attuazione.

2. Con il Programma annuale e con il Documento triennale annualmente aggiornato, la Regione concorre all'elaborazione del Piano nazionale per l'occupazione, previsto dalla Strategia europea per l'occupazione (SEO), adottata in attuazione del Titolo VI-bis del Trattato istitutivo dell'Unione europea. Il programma tiene conto degli orientamenti e delle raccomandazioni delle istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.


 

 

Art. 7

Piano provinciale per le politiche del lavoro

1. Ciascuna Provincia, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione provinciale per il lavoro, adotta, nel rispetto del Documento triennale, un Piano provinciale per le politiche del lavoro relativo allo sviluppo del sistema dei servizi per l'impiego, delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale, i cui contenuti sono individuati nel Regolamento di attuazione.

Il Piano, mediante un'apposita sezione, definita Piano d'azione sociale per la gestione delle crisi occupazionali, individua le situazioni provinciali di crisi aziendali con gravi conseguenze occupazionali e le misure per affrontarle. Per le finalità di cui all'articolo 13 e delle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione, ciascuna Provincia può adottare, nell'ambito del Piano provinciale, un'ulteriore apposita sezione definita Piano provinciale per l'emersione.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale, può essere aggiornato annualmente ed è inviato tempestivamente alla Regione per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale.


 

 

CAPO II

Organi di programmazione


 

Art. 8

Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro

1. È istituita la Conferenza regionale sulle dinamiche dell'occupazione e per la qualità del lavoro, di seguito denominata Conferenza regionale, quale strumento di indirizzo, di programmazione e di coordinamento in tema di politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. La Conferenza regionale:

a) concorre a definire, tramite il Documento triennale ed il Programma annuale e secondo la procedura prevista dal Regolamento di attuazione, il sistema di Alta qualità del lavoro di cui all'articolo 9, fissando ed integrando i criteri per la determinazione dell'indice definito di alta qualità del lavoro e stabilendone la relativa ponderazione;

b) formula proposte, in sede di ridefinizione del Piano triennale, per l'eventuale modificazione degli indici di alta qualità del lavoro;

c) elabora proposte in ordine alla ripartizione delle risorse tra i tre assi di intervento finanziati dal Fondo per la Qualità del Lavoro di cui all'articolo 10 e tra i settori di attività sulla base dei criteri e delle disposizioni previste nel Regolamento di attuazione;

d) formula proposte all'assessorato al lavoro per la definizione delle azioni strategiche rientranti nel secondo asse di intervento di cui all'articolo 12;

e) propone i settori sui quali orientare prioritariamente la promozione del lavoro regolare;

f) formula proposte in ordine alla programmazione delle risorse e alle finalità per la formazione professionale secondo i criteri indicati dal Titolo VII;

g) predispone, ai sensi dell'articolo 13, l'indice di congruità d'impresa in materia di lavoro sommerso di cui al Regolamento di attuazione;

h) elabora e propone, sulla base degli studi di settore realizzati dall'ARLAS, i Piani di emersione di cui al Regolamento di attuazione.

3. Le modalità di funzionamento della Conferenza regionale sono determinate nel Regolamento di attuazione.

4. La Conferenza regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale al lavoro da lui delegato ed è composta da:

a) gli assessori regionali competenti in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, attività produttive, pari opportunità, ricerca scientifica e politiche giovanili;

b) i presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia;

c) i presidenti delle amministrazioni provinciali o loro assessori delegati;

d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale;

e) i sindaci dei comuni capoluogo di Provincia o loro assessori delegati;

f) il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) regionale;

g) due rettori in rappresentanza delle università campane, designati dal Comitato di coordinamento delle università campane, che possono anche delegare professori ordinari della propria università esperti in materia di economia, lavoro o formazione;

h) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;

i) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

l) sei responsabili regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano regionale, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori atipici comparativamente più rappresentative sul piano regionale;

m) un rappresentante delle associazioni dei disabili comparativamente più rappresentative sul piano regionale individuato secondo modalità di rotazione annuale.

5. La Conferenza regionale è nominata con atto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale.


 

 

TITOLO III

STRUMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE DI QUALITÀ


 

CAPO I

Sistema di Alta Qualità del Lavoro e Comitato di Garanzia

 


Art. 9

Sistema di alta qualità del lavoro e comitato di garanzia

1. Le imprese campane sono certificate e classificate secondo il sistema di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato sistema AQL, definito in sede di elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale. La determinazione dell'indice di Alta Qualità del Lavoro, di seguito denominato indice AQL, e il rilascio del certificato di seguito denominato certificato AQL, avvengono secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento di attuazione.

2. Sulla base dell'indice AQL, la certificazione attesta la conformità del sistema organizzativo - gestionale delle imprese a parametri di stabilità e durata del lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, valorizzazione professionale dei lavoratori, promozione di un modello partecipativo di relazioni sindacali.

3. Il sistema AQL è adottato dalla Giunta regionale con proprio atto ed è modificabile nell'ambito del Documento triennale e del Programma annuale.

4. È istituito un Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL e per la vigilanza sul funzionamento e sui risultati del sistema stesso. La composizione e le modalità di istituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate nel Regolamento di attuazione.

5. La Regione verifica il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari per l'ottenimento e la conservazione del certificato AQL nonché l'osservanza degli impegni e l'esecuzione delle azioni positive previste nei bandi di finanziamento. Tale verifica avviene tramite richiesta di informazioni diretta alle imprese e tramite riscontri incrociati effettuati in coordinamento con i servizi ispettivi, con le aziende sanitarie locali, con gli enti previdenziali e con gli organi tributari, anche mediante stipula di apposite convenzioni. In seguito agli accertamenti è redatto un apposito rapporto in base al quale è successivamente verificata la corrispondenza tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'impresa in sede di presentazione della domanda.

6. L'impresa che ottiene gli incentivi è sottoposta a controlli periodici. I rapporti sui controlli sono inviati anche al Comitato di garanzia di cui al comma 4.

7. La certificazione AQL è revocata quando l'impresa che ha avuto accesso agli incentivi di cui al secondo asse di intervento non ha realizzato le azioni positive previste nel bando nonché nelle ulteriori ipotesi previste dal Regolamento di attuazione.

8. In caso di revoca della certificazione AQL, le agevolazioni e gli incentivi ottenuti sono restituiti con la maggiorazione degli interessi legali. Se si riscontra la mancata realizzazione degli impegni o delle azioni positive di cui al comma 7, l'impresa è tenuta al pagamento, a favore del Fondo per la qualità del lavoro di cui all'articolo 10, di una sanzione amministrativa di ammontare pari al doppio del finanziamento ricevuto e non può accedere ad altro finanziamento regionale per un periodo di tre anni decorrente dalla data del provvedimento di revoca della certificazione AQL.


 

 

Art. 10

Istituzione e gestione del Fondo per la qualità del lavoro

1. È istituito il Fondo per la qualità del lavoro, di seguito denominato FQL, per lo stanziamento di incentivi specifici per i tre assi di intervento definiti agli articoli 11, 12 e 13.

2. La dotazione del FQL è definita annualmente dalla legge di bilancio regionale.

3. In applicazione del Documento triennale e del Programma annuale, la Giunta regionale dispone il riparto delle risorse del fondo da attribuire agli assi di intervento di cui al comma 1 e ai diversi settori di attività.

4. Le risorse di cui al comma 3 da attribuire al primo asse di intervento non possono superare un terzo dell'ammontare complessivo del FQL.


 

 

CAPO II

ASSI DI INTERVENTO


 

Art. 11

Primo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a mantenere i livelli certificati, accedono agli incentivi del primo asse di intervento.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento di attuazione.


 

 

Art. 12

Secondo asse di intervento

1. Le imprese in possesso del certificato AQL, che si impegnano a migliorare ulteriormente la qualità del lavoro secondo gli indici AQL, accedono agli incentivi del secondo asse di intervento.

2. Il miglioramento della qualità del lavoro, di cui al comma 1, avviene mediante azioni strategiche definite dalla Giunta regionale sulla base delle proposte elaborate dalla Conferenza regionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) superamento di determinati livelli dimensionali delle aziende;

b) trasformazione di contratti di lavoro atipici in contratti di lavoro tipici;

c) incentivazione della partecipazione dei lavoratori a corsi di formazione professionale presso gli organismi accreditati di cui al Titolo VII ;

d) utilizzo della manodopera in modo da rendere congruente il titolo di studio o di qualificazione con l'inquadramento e le mansioni svolte dal lavoratore;

e) assunzione di disoccupati di lunga durata e in generale di soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro;

f) promozione di investimenti finalizzati al miglioramento degli standard minimi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

g) incremento di investimenti ed occupazione diretta nelle aree della ricerca e sviluppo;

h) promozione di azioni per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

3. Rientrano nell'ambito del secondo asse le iniziative a sostegno delle imprese che si impegnano, tramite accordi collettivi territoriali stipulati con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale, ad incrementare il proprio organico con assunzioni, con contratti di lavoro part-time e con modalità congiunte che determinano il pieno utilizzo del lavoro, di lavoratori per i quali sono prospettabili programmi di completamento, aggiornamento o trasformazione della professionalità posseduta, ovvero che garantiscono continuità a rapporti di lavoro di carattere stagionale nell'ambito di organizzazioni produttive di rete.


 

 

Art. 13

Terzo asse di intervento

1. La Regione, nell'ambito del terzo asse di intervento, promuove misure per contrastare il lavoro sommerso e favorire l'occupazione regolare privilegiando il metodo del coinvolgimento delle parti sociali e della cooperazione tra i soggetti istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita quantitativa e qualitativa dell'occupazione e di realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo, nel rispetto della normativa di competenza statale.

2. La Regione, in considerazione della stretta connessione tra gli obiettivi di incremento occupazionale e di crescita economica e produttiva, riconosce incentivi ad imprese prive del certificato AQL che si impegnano a regolarizzare i rapporti di lavoro irregolari, con azioni strategiche di intervento nell'ambito di un Piano regionale per l'emersione contenuto nel Documento triennale.

3. La Regione vara progetti di emersione per il sostegno ad intere filiere di produzione o ad aree territoriali, con finanziamenti ad imprese che si impegnano a completare la regolarizzazione della propria posizione fiscale e contributiva e ad adottare progressivamente i parametri del sistema AQL.

4. La Regione promuove, con una quota dei fondi destinati al terzo asse di intervento, campagne di informazione e sensibilizzazione sociale per la lotta al lavoro sommerso, per la conoscenza dei sistemi regionali di incentivazione all'emersione nonché per la diffusione di codici di comportamento che promuovono il rispetto delle normative sociali e fiscali e delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

5. I criteri, le procedure, le condizioni di accesso e la natura degli incentivi sono definiti nel Regolamento di attuazione.


 

 

TITOLO IV

ORGANISMI DI CONCERTAZIONE E SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO


Capo I

Organismi di concertazione


 

Art. 14

Commissione regionale per il lavoro

1. La Commissione regionale per il lavoro, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARLAS, esprime pareri sugli indirizzi regionali delle politiche della formazione professionale e del lavoro e sui conseguenti atti generali applicativi, in particolare nei casi previsti dal Regolamento di attuazione. La Commissione svolge, altresì, compiti di verifica e valutazione riguardo al sistema formativo e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. I pareri di cui al comma 1 sono obbligatori nelle materie indicate dal Regolamento di attuazione e possono essere richiesti dal Presidente della Giunta regionale, dall'assessore regionale competente in materia di formazione e lavoro, dai presidenti delle commissioni consiliari regionali competenti per materia, dalla Conferenza regionale e dal Comitato di garanzia sulla gestione del sistema AQL.

3. La Commissione di cui al comma 1, composta dai soggetti previsti dal Regolamento di attuazione, è nominata dal Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e rimane in carica per tutta la durata della legislatura regionale.


 

 

Art. 15

Commissione provinciale per il lavoro

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro, con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione provinciale per il lavoro svolge, altresì, compiti di concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'istituzione della Commissione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.


 

 

Capo II

Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego


 

Art. 16

Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.


 

 

Art. 17

Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego.

Stato di disoccupazione

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le quali provvedono, nell'osservanza della programmazione regionale, all'erogazione dei servizi al lavoro tramite proprie strutture denominate Centri per l'impiego.

3. Le Province, sentite le commissioni provinciali per il lavoro, svolgono funzioni di raccordo e di coordinamento delle politiche e dei servizi per l'impiego nel contesto territoriale di riferimento, per la realizzazione di interventi utili all'inserimento delle persone nel mercato del lavoro, al soddisfacimento delle esigenze delle imprese e allo sviluppo dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro.

4. I Centri per l'impiego sono distribuiti sul territorio provinciale sulla base di bacini di utenza non inferiori a centomila abitanti, definiti in relazione ai bisogni delle fasce di utenza, fatte salve motivate esigenze socio-geografiche.

5. La Regione assicura ai Centri per l'impiego il supporto e l'assistenza dell'ARLAS e delle sue articolazioni periferiche, ove costituite, per garantire il coordinamento ed il funzionamento dei servizi erogati e per favorire l'integrazione tra servizi per l'impiego, sistema formativo ed interventi a sostegno del lavoro.

6. Le attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale sono svolte, sul territorio regionale, anche dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19.

7. I Centri per l'impiego e i soggetti pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di interconnessione con il sistema informativo regionale del lavoro di cui all'articolo 20.

8. I Centri per l'impiego svolgono le funzioni e garantiscono i servizi specificati nel Regolamento di attuazione.

9. I Centri per l'impiego e i soggetti, pubblici o privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 18 e 19, hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla Commissione regionale per il lavoro e alle commissioni provinciali per il lavoro i dati relativi all'attività svolta, ai risultati conseguiti e alle pratiche realizzate, segnalando eventuali criticità e proposte di innovazione.

10. Le condizioni che determinano la perdita dello stato di disoccupazione e dei benefici che ne conseguono sono individuate, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni, con l'apposito Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera c).


 

 

Art.18

Cooperazione tra soggetti pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale

1. La Regione predispone, secondo quanto previsto nel Regolamento di attuazione, l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17, affidandone l'istruttoria, la tenuta e l'aggiornamento all'ARLAS.

2. La Regione conferisce l'accreditamento regionale a soggetti pubblici o privati aventi o meno scopo di lucro che possiedono i requisiti previsti nel Regolamento di attuazione.

3. L'accreditamento costituisce titolo di legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per l'individuazione e l'affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale.

4. Le procedure per l'accreditamento, la verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti richiesti e le modalità di tenuta dell'elenco sono disciplinate nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30), e successive modificazioni.

5. I soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, per poter operare ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti a conseguire l'accreditamento ai sensi del presente articolo e ad osservare gli indirizzi dettati dalla Commissione regionale del lavoro.


 

 

Art. 19

Autorizzazioni regionali

1. È istituito presso l'ARLAS l'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale.

2. L'ARLAS provvede alla tenuta, all'aggiornamento dell'elenco e alla comunicazione al Ministero del lavoro degli estremi delle autorizzazioni regionali rilasciate nonché dell'eventuale sospensione o revoca delle stesse, ai fini dell'iscrizione nella sezione regionale dell'albo nazionale delle agenzie per il lavoro.

3. I requisiti, le modalità e la procedura di autorizzazione regionale sono disciplinati nel Regolamento di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi di cui al decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.


 

 

Art. 20

Sistema informativo regionale del lavoro

1. La Regione realizza e gestisce, tramite l'ARLAS, il Sistema informativo regionale del lavoro, di seguito denominato SIRL, che costituisce il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro.

2. Il SIRL raccoglie le informazioni relative alla domanda e offerta di lavoro in possesso dei Centri per l'impiego e degli altri soggetti, pubblici e privati, autorizzati o accreditati e permette la libera consultazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego, ne assicura l'omogeneità e ne garantisce la diffusione, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

3. È istituita un'apposita sezione del SIRL per la raccolta delle informazioni relative al sistema regionale di formazione professionale.

4. Il SIRL si raccorda con il sistema informativo delle altre Regioni, con la Borsa continua nazionale del lavoro, con altri sistemi informativi europei nonché con enti, pubblici e privati, competenti in materia previdenziale, assicurativa e di controllo sul lavoro, per realizzare lo scambio di dati ed un costante aggiornamento del sistema.


 

 

Capo III

Agenzia per il lavoro e l'istruzione (1)

 

(1) Rubrica così sostituita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7.



 

Art. 21 (1)

Attività e struttura

[1. È istituita l'Agenzia per il lavoro e l'istruzione denominata ARLAS, ente pubblico non economico strumentale della Regione dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. L'ARLAS svolge, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale, l'attività istruttoria, l'analisi e gli studi necessari per l'elaborazione del Documento triennale e del Programma annuale e fornisce assistenza tecnica alla Conferenza regionale e alla Commissione regionale per il lavoro per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla presente legge.

3. L'ARLAS svolge le attività di Osservatorio regionale sul mercato del lavoro ed in particolare:

a) elabora un rapporto annuale sullo stato del mercato del lavoro regionale;

b) assicura la gestione informatizzata e l'utilizzo a fini statistici di monitoraggio e valutazione dei dati attinenti gli strumenti e le azioni di promozione della qualità del lavoro di cui al Titolo III;

c) fornisce assistenza tecnica nell'elaborazione dei parametri qualitativi di utilizzazione del lavoro di cui all'articolo 9;

d) realizza studi e ricerche finalizzati alla previsione dei fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera richiesti dal mercato e all'analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori;

e) rileva ed analizza i settori ad elevato tasso di lavoro irregolare;

f) monitora ed analizza i flussi dei lavoratori che emigrano verso altre aree del Paese;

g) realizza studi e ricerche su aspetti specifici del mercato del lavoro regionale;

h) monitora le forme contrattuali di lavoro, con particolare attenzione alle tipologie di lavoro flessibile, alle loro causali, ai regimi degli orari, alle condizioni retributive, al lavoro sommerso e quello precario;

i) monitora l'impatto dell'impiego dei fondi strutturali sulle politiche del lavoro e dell'occupazione;

l) fornisce assistenza tecnica all'Osservatorio sull'apprendistato;

m) svolge, in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Regione, le attività istruttorie per la certificazione AQL, secondo le procedure e le modalità previste nel Regolamento di attuazione;

n) svolge, inoltre, tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di attuazione.

4. L'ARLAS, inoltre, svolge le seguenti ulteriori attività in materia di servizi per l'impiego:

a) istruttoria, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati ed autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;

b) realizzazione e gestione del SIRL, coordinamento e cura della diffusione dei dati da esso forniti e collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro;

c) attività di ricerca, studio e documentazione al fine di favorire la qualificazione dei servizi per l'impiego;

d) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per l'impiego e dell'integrazione degli interventi regionali su lavoro e formazione;

e) assistenza tecnica degli interventi e dei servizi erogati dai Centri per l'impiego;

f) sostegno ai Centri per l'impiego nell'integrazione fra servizi e formazione decentrata.

5. L'Agenzia si compone di due strutture autonome, uno per le attività del lavoro e la formazione professionale e uno per le attività di istruzione nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dall'assessore al lavoro ed alla formazione professionale. Il dipartimento dell'istruzione svolge d'intesa con le amministrazioni provinciali:

a) il coordinamento e il supporto ai processi di integrazione tra istruzione e formazione professionale, tra cui i programmi di potenziamento dell'offerta formativa;

b) il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dell'occupazione delle politiche formative;

c) la progettazione, la promozione e lo sviluppo dei percorsi finalizzati all'integrazione tra istruzione, formazione e inserimento lavorativo;

d) il supporto tecnico e progettuale in relazione alle misure di raccordo tra le politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

6. Il Piano annuale delle attività dell'ARLAS è approvato dalla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro e formazione, nomina:

a) il comitato di indirizzo dell'Agenzia, formato da cinque componenti, nel rispetto delle pari opportunità,di cui almeno uno nominato dal Consiglio regionale esperto in materia di lavoro, formazione ed istruzione, che elegge il Presidente al suo interno;

b) il direttore generale, scelto tra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione regionale con anzianità di servizio di almeno cinque anni ovvero tra esterni esperti in materia di lavoro e formazione.

8. Ai componenti del comitato di indirizzo si applicano le cause di incompatibilità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della regione Campania).

9. Il piano di riorganizzazione, il funzionamento, la dotazione organica di personale, la regolamentazione finanziaria, patrimoniale e gestionale, la pianificazione e il controllo di gestione dell'ARLAS, la previsione delle sue articolazioni periferiche sul territorio regionale, nonché la definizione puntuale dei compiti ad essa affidati, sono disciplinati dallo Statuto dell'ARLAS approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. La Giunta regionale provvede con regolamento all'adeguamento dello Statuto dell'Agenzia alle modifiche introdotte con la presente legge. Gli organi dell'Agenzia restano in carica, per l'ordinaria amministrazione, sino alla nomina dei nuovi organi dell'Agenzia.]

 

(1) Articolo dapprima modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 20 luglio 2010, n. 7 successivamente dall'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 10 maggio 2012, n. 11 ed infine abrogato dall'articolo 1, comma 6 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.


 

 

TITOLO V

PROMOZIONE DELLA REGOLARITÀ DEL LAVORO E CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE


Capo I

Promozione della regolarità del lavoro

 


Art. 22

Consolidamento delle imprese emerse

1. La Regione incentiva le imprese emerse non ancora in possesso del certificato AQL che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, mediante contributi finanziari ricavati dalle risorse del Fondo per la Qualità del lavoro (FQL) destinate al terzo asse di intervento, erogati secondo i criteri e le priorità stabiliti nel Regolamento di attuazione ed in coerenza con quanto stabilito negli atti di programmazione di cui al Titolo II.


 

 

Art. 23

Tutela delle condizioni di lavoro e appalti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale e dagli articoli 21, 26, 47, 52 e 53 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), e successive modificazioni, la regione Campania assume ogni iniziativa utile per promuovere, assicurare e garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa e contrattuale a tutela del lavoro da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, che realizzano opere pubbliche nel territorio della Regione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici prevedono nel bando di gara speciali clausole per favorire le categorie svantaggiate, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118), che assumano lavoratori disabili nei casi in cui negli appalti di lavori, forniture o servizi è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti per i quali è legittimo il ricorso alle procedure di riserva o di agevolazione.


 

 

Capo II

Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro


 

Art. 24

Qualità e sicurezza del lavoro

Comitato regionale di coordinamento e Sistema coordinato di vigilanza e controllo

1. La Regione assume come obiettivo primario l'implementazione sul territorio regionale della normativa di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e successive modificazioni, in raccordo con il sistema AQL.

2. È istituito il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n.81/2008.

3. La Regione eroga contributi finanziari alle imprese per interventi diretti al miglioramento dei livelli di sicurezza del lavoro e della qualità degli ambienti di lavoro, nell'ambito del FQL di cui all'articolo 10 e sulla base dei criteri stabiliti nel Documento triennale. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi, la ripartizione nell'ambito dei tre assi di intervento nonché le misure e le azioni finanziabili ai sensi della presente disposizione sono stabiliti nel Regolamento di attuazione.

4. La Regione promuove un sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sicurezza del lavoro per potenziare e coordinare le attività di tutti i soggetti e gli organi competenti in materia con le modalità e gli strumenti previsti dal Regolamento di attuazione.


 

 

 

 

Art. 25

Cultura della prevenzione e della partecipazione

Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro

Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi

1. La Regione e le Province promuovono e realizzano, nei modi stabiliti nel Regolamento di attuazione, iniziative per la diffusione della conoscenza delle problematiche della sicurezza e della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro e per la formazione dei lavoratori e degli operatori competenti in materia di prevenzione.

2. La Regione istituisce il Fondo regionale per l'informazione e la formazione sulla sicurezza sul lavoro, per assicurare la massima efficacia al sistema della prevenzione e dei controlli attraverso campagne di informazione e formazione del personale impegnato nella vigilanza e nel controllo e a qualsiasi titolo partecipe dei meccanismi di sicurezza. Il Fondo è alimentato dalle somme derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare in cui il committente è la Regione, dai contributi volontari delle imprese, dai conferimenti di enti pubblici, di enti di natura privata e di soggetti comunque interessati nonché dalle somme stanziate dalla Regione con legge di bilancio.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), un Piano regionale di protezione che prevede azioni di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro e azioni di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica dei soggetti esposti ad agenti nocivi.

4. La Regione istituisce il Fondo di protezione dall'amianto e da altri agenti nocivi per la salute e l'ambiente, per realizzare la bonifica degli ambienti di vita e di lavoro ed assicurare completezza di conoscenza del rischio amianto e dei rischi connessi ad altri materiali e sostanze nocive.


 

 

TITOLO VI

PROMOZIONE DELLA PARITÀ NELL'ACCESSO AL LAVORO


Capo I

Sostegno dell'occupazione femminile e del lavoro degli immigrati extracomunitari


 

Art. 26

Promozione del lavoro femminile e conciliazione dei tempi di lavoro, di vita e di cura

1. La Regione promuove l'occupazione e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di diffusione di buone pratiche e lo sviluppo delle pari opportunità.

2. La Regione promuove programmi e accordi finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle donne che concorrono allo sviluppo del territorio con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

3. La Regione garantisce che gli interventi di orientamento, educativi e formativi siano rivolti all'ampliamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro con le modalità previste dal Regolamento di attuazione.

4. La Regione, in base ai principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53), e successive modificazioni, e nel rispetto delle competenze dei comuni, persegue l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro, di vita e di cura, facilitando l'accesso ai servizi ed agli interventi formativi e sostenendo la flessibilizzazione dell'organizzazione del lavoro. La Regione promuove ogni iniziativa tesa ad eliminare ogni differenza retributiva, a parità di lavoro, tra uomini e donne.

5. Per le finalità di cui al comma 1, gli interventi complessivamente programmati nell'ambito delle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I, al Titolo VI e al Titolo VII, devono essere rivolti annualmente a favore delle donne nella misura di almeno il cinquanta per cento. Se i medesimi interventi comportano assunzioni a tempo determinato o indeterminato, tale percentuale è rispettata solo se sussistono parità di condizioni tra i partecipanti, secondo modalità attuative definite dalle amministrazioni competenti.


 

 

Art. 27

Formazione professionale e inserimento nel mercato del lavoro degli immigrati extracomunitari

1. Gli immigrati extracomunitari che soggiornano regolarmente sul territorio regionale ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente hanno diritto alla formazione professionale in condizione di parità con gli altri cittadini, nel rispetto delle pari opportunità nell'inserimento lavorativo e analogo diritto al sostegno per attività autonome ed imprenditoriali.

2. La Regione, nell'ambito del FQL, programma interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, per facilitare l'ingresso, l'accoglimento e l'inserimento degli immigrati extracomunitari nel mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne ed ai minori in età lavorativa in cerca di prima occupazione. A tale scopo, la Regione finanzia appositi percorsi formativi per i lavoratori extracomunitari, ulteriori rispetto a quelli ordinari di formazione professionale di cui al Titolo VII.

3. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove politiche di accesso all'abitazione per favorire l'integrazione sociale, culturale e professionale dei lavoratori extracomunitari che soggiornano regolarmente in Italia.


 

 

Capo II

Norme per il diritto al lavoro delle persone diversamente abili


 

Art. 28

Finalità

1. La Regione e le Province promuovono l'accesso al lavoro delle persone diversamente abili con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle associazioni più rappresentative, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e all'articolo 8 della legge n. 381/1991, e delle imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155/2006.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

a) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma subordinata, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone diversamente abili;

b) promuove la cultura dell'integrazione e dell'inclusione sociale tramite un sistema coordinato di interventi per favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone diversamente abili, avvalendosi a tal fine della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;

c) promuove il coordinamento della rete dei servizi preposti all'inserimento lavorativo e dei servizi socio-assistenziali, educativi e formativi operanti sul territorio.


 

 

Art. 29

Destinatari, principi e strumenti del sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili

1. Il presente Capo si applica ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni.

2. Le finalità di cui all'articolo 28 sono realizzate mediante:

a) iniziative di formazione, tirocinio, orientamento, transizione al lavoro e riqualificazione che possono prevedere percorsi di recupero scolastico, attivate, in raccordo con il sistema dell'istruzione, a favore delle persone di cui al comma 1, in conformità con le valutazioni di accertamento dell'handicap effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi e di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;

c) forme di supporto ed accompagnamento per i datori di lavoro alla realizzazione degli adempimenti previsti dalla legge n. 68/1999, e successive modificazioni.

3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è improntata al rispetto dei seguenti principi:

a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari e delle organizzazioni di rappresentanza delle persone diversamente abili;

b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi e formativi, per favorire l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone diversamente abili;

c) sostegno allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone diversamente abili;

d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia di esse in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone diversamente abili;

e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi e valorizzazione della funzione delle cooperative sociali.

4. La Regione, per realizzare un effettivo inserimento al lavoro dei diversamente abili, utilizza gli strumenti di collocamento mirato e le convenzioni di cui alla legge n. 68/1999, e successive modificazioni, con le cooperative e le imprese sociali secondo le modalità e le procedure previste nel Regolamento di attuazione.


 

 

Art. 30

Servizio provinciale per l'inserimento delle persone diversamente abili

1. Le Province, in conformità alla vigente normativa in materia di inserimento al lavoro, agli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6 e agli atti di indirizzo della Conferenza regionale per il lavoro, organizzano il servizio per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, con la Commissione regionale per il lavoro e con le Commissioni provinciali per il lavoro, in modo da assicurare un efficiente sistema di collocamento mirato.

2. Gli atti di programmazione regionale adottati ai sensi degli articoli 5 e 6 stabiliscono, in particolare:

a) le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria dei lavoratori diversamente abili di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 68/1999 e successive modificazioni;

b) gli incentivi alle assunzioni e i procedimenti per le concessioni delle stesse ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 8, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

c) i requisiti che i soggetti autorizzati a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro devono possedere per la promozione all'inserimento lavorativo delle persone diversamente abili;

d) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni e per la determinazione dei programmi di collocamento mirato di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 68/1999, e successive modificazioni;

e) le modalità e i criteri per la definizione di una percentuale di riserva, nell'ambito della quota complessiva di assunzioni obbligatorie, specificamente dedicata a particolari disabilità, al fine di correggere le asimmetrie esistenti nelle selezioni e nelle procedure di assunzione.


 

 

Art. 31

Servizio di accertamento e controllo della disabilità e Comitato tecnico provinciale

1. Ciascuna Azienda sanitaria locale (ASL) assicura il servizio di accertamento delle condizioni di disabilità che conferiscono il diritto ad accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei diversamente abili e di effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri di organizzazione e di funzionamento del servizio di cui al comma 1, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 68/1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68), dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, e dall'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3, del decreto legge 30 maggio 1988, n.173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n.291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

3. I criteri di cui al comma 2 sono stabiliti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), relative alla unificazione delle procedure di accertamento sanitario.

4. Il Comitato tecnico provinciale, istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, operando in raccordo con i servizi territoriali di cui al comma 1, definisce ed elabora i progetti individualizzati per ogni lavoratore disabile iscritto nelle liste provinciali secondo le modalità previste nel Regolamento di attuazione.


 

 

Art. 32

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili e Comitato regionale per la gestione

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 68/1999, il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo regionale, alimentato con le modalità stabilite dal comma 3 dell'articolo citato.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'adozione della presente legge, determina i criteri e le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale delle somme di cui all'articolo 5, comma 3 della legge n.68/1999.

3. Le risorse finanziarie del Fondo regionale di cui al comma 1 sono impiegate a favore dei beneficiari e per le iniziative e le azioni previste nel Regolamento di attuazione.

4. Per la gestione del Fondo regionale e per il monitoraggio dei flussi di finanziamento provenienti da esso è istituito, nell'ambito della Commissione regionale per il lavoro, un Comitato regionale, il quale opera anche in raccordo con le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328). La composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle attività ad esso attribuite sono determinate con il Regolamento di attuazione.

5. La Giunta regionale, in coerenza con quanto previsto dal Documento triennale e dal Programma annuale e tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dal Comitato regionale di cui al comma 4, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

6. I datori di lavoro parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, nell'inviare al Comitato regionale di cui al comma 4, entro il 31 gennaio di ogni anno, il prospetto riepilogativo richiesto dall'articolo 9 della legge n.68/1999, devono anche indicare il numero di unità lavorative per cui hanno ottenuto l'esonero nell'anno precedente. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, si applica comunque la sanzione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68/1999.


 

 

Capo III

Contrasto alla disoccupazione e all'esclusione sociale e gestione delle crisi aziendali


Art. 33

Interventi di sostegno alla formazione

1. La Regione, per migliorare i servizi di formazione e orientamento al lavoro, nel rispetto del Programma annuale promuove ed incentiva progetti di formazione negoziati con le parti sociali per l'aggiornamento, la riqualificazione o la riconversione delle competenze dei lavoratori in condizione di svantaggio occupazionale.

2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono finalizzati anche al recupero ed allo sviluppo di competenze e conoscenze di base di tipo trasversale.


 

 

Art. 34

Incentivi all'assunzione e assunzioni riservate a persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro

1. La Regione, a valere sul Fondo per la qualità del lavoro (FQL) e nel rispetto dei criteri e delle priorità individuate nel Programma annuale, concede incentivi alle imprese, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata, che assumono soggetti in condizione di svantaggio occupazionale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale. Per particolari settori quali il turismo e l'agricoltura, la Giunta regionale individua, d'intesa con le parti sociali, le ipotesi specifiche in cui gli incentivi possono essere concessi anche per assunzioni con contratti di lavoro subordinato diversi da quelli a tempo pieno e indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, per soggetti in condizione di svantaggio occupazionale si intendono quelli individuati dall'articolo 2 del Regolamento della Commissione delle Comunità europee 6 agosto 2008, n. 800 (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché i lavoratori iscritti in appositi elenchi istituiti nell'ambito del sistema regionale dei servizi per l'impiego, espulsi dal ciclo produttivo nell'ambito delle aree per cui sia stata accertata la sussistenza delle condizioni di crisi occupazionale, anche all'esito delle procedure di cui all'articolo 36, ovvero nell'ambito delle aree di crisi che hanno accesso agli strumenti di programmazione negoziata ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.

3. La Regione, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181/2000, prevede, nell'ambito del Documento triennale, le quote di assunzioni che i datori di lavoro, pubblici e privati, devono riservare ai soggetti in condizione di svantaggio occupazionale o a rischio di esclusione sociale.

4. La Regione programma e attua, con deliberazione di Giunta regionale e a valere sulle risorse disponibili su appositi capitoli di bilancio, i percorsi di stabilizzazione dei lavoratori impiegati in progetti di attività socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196) e all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144), in forza presso la Giunta regionale.


 

 

Art. 35

Interventi di sostegno al credito e al reddito dei lavoratori

1. La Regione, d'intesa con le parti sociali, sostiene l'accesso al credito di lavoratori non impiegati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di lavoratori, anche autonomi, che si trovano in particolari situazioni di difficoltà individuate con apposito atto di indirizzo.

2. La Regione partecipa ai piani di sostegno al reddito dei lavoratori privi dei requisiti per la percezione dei trattamenti di integrazione salariale predisposti dagli enti bilaterali. L'intervento della Regione ha carattere esclusivamente integrativo, si realizza alle condizioni definite con apposito atto di indirizzo e consiste nell'erogazione di borse di studio ai lavoratori che, nell'ambito dei suddetti piani, partecipano ad attività formative e nell'incentivazione di accordi aziendali per la riduzione dei tempi di sospensione lavorativa tramite orari di lavoro flessibile.


 

 

Art. 36

Prevenzione e gestione delle crisi occupazionali

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri enti locali interessati e delle parti sociali, realizza azioni per la prevenzione di situazioni di crisi occupazionali territoriali, settoriali ed aziendali di rilevante interesse sociale, mediante le risorse del FQL.

2. Quando si determinano situazioni di crisi occupazionali e l'assessore regionale competente in materia di lavoro, accertata l'effettiva sussistenza della situazione di grave difficoltà occupazionale e l'ambito territoriale o settoriale interessato, avvia una procedura di confronto e concertazione con le parti sociali. In tale fase devono essere rispettate anche le procedure relative alle crisi aziendali di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni.

3. All'esito della concertazione di cui al comma 2, l'assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente, se ne sussistono le ragioni, lo stato di grave crisi occupazionale e predispone, con il concorso dell'ARLAS, delle parti sociali, delle Province e delle imprese interessate, l'elaborazione e l'attuazione di un Piano d'azione sociale per risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale. Il Piano predispone progetti e strategie di attuazione e rilancio del tessuto industriale ed imprenditoriale. Il contenuto e le modalità di elaborazione del Piano sono disciplinati nel Regolamento di attuazione.

4. Gli interventi regionali per la prevenzione o la gestione delle crisi occupazionali sono realizzati assicurando priorità alle imprese in possesso della certificazione AQL.

5. Le misure di prevenzione di cui al presente articolo e i contenuti del Piano d'azione sociale nonché i criteri di priorità per le imprese in possesso del certificato AQL sono individuati nel Regolamento di attuazione.

5 bis. Al fine di assicurare il finanziamento di adeguate misure di sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, è istituito, nel bilancio regionale, il fondo per la gestione delle crisi e dei processi di sviluppo. (1)

5 ter. Agli oneri derivanti dal comma 5 bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'UPB 7.28.135 "Fondo di riserva per le spese impreviste", nonché con le risorse liberate della programmazione 2000-2006. (1)

 

(1) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1In seguito la Corte costituzionale, con sentenza 25 - 26 febbraio 2013, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2013, n. 10 – 1^ serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 37, con la conseguente estensione di detta dichiarazione di illegittimità costituzionale al presente comma.


 

 

TITOLO VII

FORMAZIONE E APPRENDISTATO

 


Capo I

Finalità e strumenti generali


 

Art. 37

Indirizzi e principi generali sul sistema regionale della formazione

1. La Regione svolge un ruolo di coordinamento in materia di formazione professionale attraverso gli strumenti di programmazione e controllo regionale e l'erogazione di servizi di supporto quali:

a) l'accreditamento degli organismi formativi e dei servizi di orientamento;

b) la classificazione delle qualifiche professionali;

c) la catalogazione dei percorsi e programmi formativi e delle tipologie dei servizi di orientamento;

d) lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione e formazione di base e il raccordo delle iniziative educative rivolte agli adolescenti, ai giovani e agli adulti presenti sul territorio regionale basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative;

e) la certificazione dei percorsi formativi realizzati attraverso tirocini, stage, piani di inserimento nonché delle esperienze lavorative maturate anche fuori dall'ambito dei rapporti di lavoro subordinato;

f) la certificazione delle competenze degli operatori della formazione e dell'orientamento;

g) il monitoraggio e la valutazione.

2. La Regione conferisce alle Province funzioni di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio del ciclo dell'orientamento e della formazione per garantire una maggior efficacia del sistema formativo regionale rispetto ai fabbisogni dello sviluppo del territorio.

3. Le Province svolgono gli interventi ed i servizi di orientamento nel settore educativo e professionale nell'ambito della rete regionale dei servizi per l'impiego, attraverso i Centri per l'impiego e le strutture territoriali, con il concorso dei soggetti pubblici e privati accreditati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. La Regione svolge le funzioni di regia nel sistema decentrato della formazione attraverso:

a) la definizione dei sistemi di accreditamento delle agenzie che erogano servizi di orientamento e degli organismi di formazione, la certificazione delle competenze delle figure professionali caratteristiche dei processi orientativi e formativi, la definizione delle qualifiche professionali e dei relativi percorsi formativi;

b) attività di assistenza al trasferimento delle conoscenze e delle competenze maturate nella gestione delle varie fasi del ciclo della formazione ed al monitoraggio delle attività connesse all'erogazione di servizi di orientamento e di azioni formative nelle singole Province;

c) attività sperimentali di progettazione di nuove azioni orientative o formative, attività interprovinciali, interventi formativi rivolti a filiere collocate su differenti territori provinciali o che rivestono carattere di trasversalità e quindi richiedano un intervento unico;

d) azioni di sostegno alla formazione di cui all'articolo 41.

5. La Regione svolge attività di formazione per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, in conformità agli accordi comunitari e nazionali e provvede alla creazione, anche con strutture proprie, di una rete di Centri di specializzazione e di eccellenza.

6. Gli standard professionali e formativi, il sistema di certificazione delle competenze acquisite, le modalità di riconoscimento delle competenze degli operatori della formazione nonché le procedure di accreditamento, monitoraggio e verifica dell'offerta formativa sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), di seguito denominato Regolamento per la formazione professionale.


 

 

Art. 38

Decentramento delle funzioni dell'orientamento e della formazione

1. Le Province svolgono compiti di programmazione, attuazione, gestione e monitoraggio dell'offerta di servizi di orientamento e dell'offerta formativa e assicurano il raccordo tra i fabbisogni locali e la programmazione regionale sulla base delle risorse disponibili.

2. Ciascuna Provincia provvede, nell'ambito della programmazione regionale, alla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini e delle imprese, eventualmente avvalendosi, mediante convenzione, del supporto dell'ARLAS, e predispone un'offerta integrata di servizi di istruzione e formazione. Le Province promuovono lo sviluppo del partenariato locale e la crescita qualitativa dell'offerta delle agenzie di formazione, pubbliche e private.

3. Il sistema formativo regionale, nel rispetto dei principi di pluralismo e specificità e delle normative nazionali e comunitarie, offre garanzie di unitarietà ai cittadini residenti sul territorio regionale in relazione ai livelli qualitativi di:

a) servizi di orientamento;

b) offerta formativa;

c) agenzie di formazione;

d) qualifiche professionali;

e) certificazioni dei percorsi formativi e delle competenze.

4. Ciascuna Provincia determina le proprie priorità in materia di orientamento e formazione, in base alle specificità territoriali, in coerenza con gli obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.

5. Il sistema di monitoraggio e valutazione è gestito autonomamente da ciascuna Provincia ma risponde al principio di unitarietà su tutto il territorio regionale.


 

 

Art. 39

Misure di raccordo tra le politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione

1. La Conferenza regionale programma, nell'ambito del Documento triennale, interventi di formazione per l'inclusione lavorativa, lo sviluppo dell'imprenditorialità, la promozione delle pari opportunità, la formazione continua e ogni altro obiettivo secondo schemi di coordinamento tra le politiche della formazione e le politiche del lavoro, in base alle analisi regionali sul mercato del lavoro e sui fabbisogni formativi, così come specificato dal Regolamento per la formazione professionale.

2. La Regione sostiene il rafforzamento dell'istruzione scolastica regionale e promuove i rientri e i passaggi tra il sistema di istruzione scolastica e il sistema di istruzione e formazione professionale mediante il riconoscimento reciproco dei crediti formativi, sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e attraverso gli strumenti e le azioni previsti dal Regolamento per la formazione professionale.


 

 

Art. 40

Riconoscimenti e certificazioni

1. Il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite spettano ad ogni individuo.

2. La Regione realizza il Sistema regionale di certificazione delle competenze e disciplina gli standard di certificazione secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Il riconoscimento delle competenze può essere utilizzato, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie e nel rispetto della disciplina legislativa e regolamentare, per conseguire un diploma, una qualifica professionale o altro titolo riconosciuto. A tal fine, la Regione promuove accordi con i soggetti del sistema formativo e con le parti sociali per la definizione di procedure per il riconoscimento, la certificazione e l'individuazione degli ambiti di utilizzazione delle diverse competenze nonché per il riconoscimento delle competenze acquisite nel mondo del lavoro, utilizzabili come crediti nei percorsi formativi.

4. Le modalità concrete di accertamento e certificazione delle competenze acquisite dai soggetti, i modelli attestatori da utilizzare per la certificazione, nonché le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, sono definite secondo i criteri indicati nel Regolamento per la formazione professionale, nel rispetto delle indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di standard di certificazione, con particolare riferimento al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015 (Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13), anche mediante rinvio ad apposita deliberazione di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare permanente. (1)

5. Le certificazioni professionali rilasciate dalla Regione hanno valore legale nei casi in cui la legge o i contratti collettivi richiedono il possesso della professionalità certificata.

6. Il riconoscimento e la certificazione delle competenze avvengono ad opera dei soggetti accreditati che erogano formazione nell'ambito del sistema regionale, salvo diverse disposizioni.

7. Le modalità di certificazione delle competenze di cui al comma 6 e dei crediti formativi di cui all'articolo 39, comma 2, acquisiti al termine del percorso formativo sono disciplinati secondo i criteri specificati nel Regolamento per la formazione professionale.

 

(1) Comma sostituito dall'articolo 11, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2019, n. 16.


 

 

Art. 41

Sostegno alla formazione e diritti essenziali dei partecipanti alle iniziative di formazione

1. La Regione, nei limiti di quanto stabilito in sede di programmazione, assicura le misure di sostegno alla formazione previste nelle disposizioni del Regolamento per la formazione professionale per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, soprattutto delle persone in condizione di svantaggio fisico, sociale, familiare, culturale o economico, agli interventi formativi previsti dalla presente legge.

2. I partecipanti alle attività formative hanno diritto ad:

a) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle scuole;

b) essere assicurati contro il rischio di infortunio;

c) ottenere il rilascio del libretto formativo personale secondo le modalità previste dal Regolamento per la formazione professionale;

d) incentivi per l'accesso alle attività formative alle condizioni di cui alla presente legge;

e) esercitare le libertà e i diritti sindacali previsti dalla legge e dai contratti collettivi, compatibilmente con la natura e le caratteristiche dei rapporti formativi.


 

 

Capo II

Impresa e offerta formativa


 

Art. 42

Accreditamento ed istituzione dell'elenco regionale degli enti formativi e dei soggetti che erogano formazione

1. Gli enti pubblici e privati, con o senza scopo di lucro, che erogano servizi di formazione professionale, per accedere ai finanziamenti pubblici devono ottenere l'accreditamento regionale.

2. La Regione recepisce i principi-guida ed i criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione di standard minimi del sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi. I principi ed i criteri per l'accreditamento, il monitoraggio e la verifica dell'offerta formativa sono quelli contenuti nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Per lo svolgimento di attività inerenti all'obbligo formativo sono previste norme specifiche di accreditamento.

4. Il provvedimento di accreditamento è rilasciato dagli uffici regionali competenti ed è finalizzato al riconoscimento di requisiti qualitativi essenziali relativi alle competenze e alle risorse strumentali, di processo e di risultato indispensabili per realizzare attività formative sul territorio regionale.

5. È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere attività formative sul territorio regionale; tale iscrizione costituisce condizione per lo svolgimento delle attività formative.

6. La Regione approva ed aggiorna l'elenco degli organismi accreditati e ne garantisce adeguata pubblicità. Le procedure per l'iscrizione, le modalità di tenuta e le cause di sospensione o di revoca dell'iscrizione sono disciplinate con il Regolamento per la formazione professionale.


 

 

Capo III

Disciplina dell'apprendistato

 


Art. 43 (1)

[La formazione nell'apprendistato]

[1. La presente legge, nel rispetto della normativa statale in materia e dei livelli essenziali delle prestazioni fissati a livello nazionale nonché dei contratti collettivi di lavoro, disciplina gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato che si articolano nelle seguenti tipologie:

a) apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

b) apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;

c) apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

2. L'organizzazione delle attività formative per gli apprendisti avviene secondo i seguenti principi:

a) la formazione formale, finalizzata all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, deve essere realizzata in un contesto formativo organizzato e deve essere documentabile e verificabile;

b) la formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, qualora questa sia in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi e dei diversi tipi di apprendistato.

3. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, definisce gli aspetti formativi dell'apprendistato, i criteri progettuali da osservare per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati, nel rispetto dei livelli minimi nazionali, ove fissati, ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche e di quanto previsto dall'articolo 45.

4. Il piano formativo individuale definisce il percorso di formazione formale e le attività di affiancamento dell'apprendista nella formazione non formale, in relazione alle competenze possedute dall'apprendista stesso e in coerenza con i profili formativi determinati dalla Regione, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la formulazione dei piani formativi individuali secondo le modalità previste nel Regolamento per la formazione professionale.

5. L'apprendista è affiancato durante l'intero percorso di formazione definito nel piano formativo individuale, dal tutor aziendale, il quale è garante del percorso formativo per la formazione non formale in azienda e deve possedere le caratteristiche previste nel Regolamento per la formazione professionale.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 44 (1)

[Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione]

[1. La Giunta regionale stabilisce gli aspetti formativi del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni, e dei criteri e principi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nel rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, la formazione formale è svolta esclusivamente all'esterno dell'impresa o dell'organizzazione datoriale. La formazione formale è erogata dai Poli formativi, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia. La formazione formale esterna è, altresì, erogata dalle Scuole di artigianato di pregio il cui numero, modalità di costituzione e funzionamento sono definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare regionale permanente competente per materia.

3. Le modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione, sono stabilite dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

4. La Regione e le Province promuovono accordi stabili tra istituti scolastici, enti bilaterali, parti sociali ed imprese per realizzare percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, con particolare attenzione ai processi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze artigiane. Tali accordi stabiliscono le sedi, le modalità, i tempi ed i responsabili delle attività, i criteri di valutazione degli esiti, il rilascio delle certificazioni e le risorse umane e finanziarie occorrenti.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 45 (1)

[Apprendistato professionalizzante]

[1. In conformità dell'articolo 117 della Costituzione e nell'ambito della legislazione nazionale, la Giunta regionale, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, definisce i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003, riguardanti l'attività di formazione, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti a livello nazionale ed in coerenza con il sistema regionale delle qualifiche.

2. Ai fini di cui al comma 1 si definisce formale la formazione che è attuata mediante un percorso formativo finalizzato a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico – professionali per l'acquisizione di adeguate capacità professionali. La formazione formale deve produrre esiti verificabili e certificabili, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali. La formazione formale è erogata, mediante una specifica progettazione, in un ambiente formativo adeguato, anche nel luogo di lavoro se svolta in un contesto distinto da quello predisposto per la produzione di beni o servizi. La formazione formale è effettuata con il supporto di figure professionali competenti presso strutture formative accreditate dalla Regione ovvero all'interno dell'impresa, se questa è in possesso dei requisiti minimi in termini di capacità formativa definiti in coerenza con i fabbisogni e le caratteristiche dei diversi settori produttivi.

3. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale e territoriale da associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, determinano l'articolazione della formazione esterna ed interna alle aziende, le modalità di erogazione, i profili e le qualifiche professionali per i quali è possibile far ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 46 (1)

[Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione]

[1. La Regione promuove l'utilizzo del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, compresi i dottorati, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276/2003, per il miglioramento delle competenze nelle imprese e il riconoscimento dei titoli e dei crediti conseguiti dagli apprendisti.

2. La Regione promuove e sostiene sperimentazioni da attuarsi mediante intese con le università, le istituzioni scolastiche autonome, gli organismi accreditati per l'erogazione della formazione professionale, le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

3. La regolamentazione delle sperimentazioni ha ad oggetto la durata, le modalità, il contenuto della formazione formale ed i raccordi con la formazione non formale nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

4. I soggetti coinvolti nella sperimentazione cooperano attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale per favorire la massima integrazione tra il percorso formativo realizzato in azienda e il percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta.]

 

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 47 (1)

Finanziamento e controllo

[1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di sostegno e contribuzione alla realizzazione e qualificazione delle attività formative dell'apprendistato, in base alle proposte e ai pareri della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro.

Gli incentivi sono attribuiti ad appositi fondi, costituiti anche presso le strutture accreditate e tramite l'assegnazione di voucher formativi, da spendere in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

2. La Regione e le Province collaborano, anche attraverso intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, per verificare l'effettiva erogazione della formazione di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.

3. La Regione, inoltre, definisce, anche mediante intese con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro e con le organizzazioni sindacali, le modalità con cui effettuare i controlli necessari a verificare l'effettiva erogazione della formazione interna se essa è svolta interamente a carico delle aziende.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 48 (1)

[Incentivazione alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato]

[1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate annualmente con la legge di bilancio, concede un incentivo economico ai datori di lavoro rientranti nel sistema AQL che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato, assumono l'apprendista a tempo indeterminato. La misura dell'incentivo è stabilita in sede di elaborazione degli atti di programmazione di cui agli articoli 5 e 6, nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e delle normative nazionali in materia.

2. Le modalità di concessione dell'incentivo sono previste in apposito Avviso Pubblico.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Art. 49 (1)

[Osservatorio sull'apprendistato]

[1. È istituito presso gli uffici regionali l'Osservatorio sull'apprendistato della regione Campania con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

2. L'Osservatorio è presieduto dall'assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale ed è composto dalle rappresentanze degli enti bilaterali.

3. L'attività tecnica e strumentale dell'Osservatorio può essere oggetto di convenzioni con l'ARLAS.]

 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 20.


 

 

Capo IV

Tirocini, formazione continua e

formazione nei periodi di non lavoro


Art. 50

Tirocini formativi e di orientamento

1. La Regione promuove ed incentiva, anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53), tirocini formativi e di orientamento da realizzarsi presso un datore di lavoro, pubblico o privato, sulla base di una convenzione fra il datore di lavoro medesimo ed i soggetti promotori contenente le regole e gli obblighi dei soggetti interessati nonché i percorsi di formazione ed inserimento. I tirocini sono attuati sulla base di uno specifico progetto formativo sottoscritto dal tirocinante e dal datore di lavoro ospitante e non configurano rapporti di lavoro subordinati.

2. I soggetti promotori dei tirocini, le modalità di attivazione, la durata e i limiti quantitativi, le modalità di certificazione delle competenze acquisite, le eventuali misure di sostegno nonché le modalità di monitoraggio e valutazione sono individuati nel Regolamento per la formazione professionale.


 

 

Art. 51

Formazione continua e piani formativi individuali

1. La Regione, per favorire l'integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche della formazione, sostiene ed incentiva interventi di formazione permanente rivolta a garantire a tutti i lavoratori il diritto all'acquisizione di conoscenze utili alla crescita professionale, culturale e sociale.

2. La programmazione degli interventi di formazione professionale continua è realizzata con la partecipazione delle Province, in coordinamento ed in collaborazione con i soggetti che gestiscono i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua, secondo le procedure previste nel Regolamento per la formazione professionale.

3. Per garantire l'accesso individuale alla formazione continua sono previsti, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi formativi, specifici piani formativi individuali.

4. La Conferenza regionale individua e propone annualmente l'elenco dei piani formativi individuali finanziati integralmente da fondi regionali e predispone i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale, prevede anche specifiche modalità incentivanti per il finanziamento privato dei piani formativi individuali.


 

 

Art. 52

Formazione nei periodi di non lavoro rivolta a soggetti in condizione di svantaggio

1. La Regione promuove l'inserimento o il reinserimento al lavoro di persone temporaneamente disoccupate o a rischio di disoccupazione mediante interventi formativi in accompagnamento all'indennità di disoccupazione, di cassa integrazione o di mobilità. Gli interventi perseguono obiettivi di inclusione sociale e sono attuati secondo modalità formative rispondenti alle condizioni ed ai bisogni dei destinatari, nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nel Regolamento per la formazione professionale.


 

 

Art. 53

Formazione per la creazione e lo sviluppo d'impresa

1. La Regione promuove interventi formativi finalizzati alla creazione e allo sviluppo d'impresa soprattutto in ambiti produttivi interessati da innovazioni di processo o di prodotto. La Regione prevede, inoltre, nella programmazione per l'attribuzione delle risorse, il finanziamento di iniziative formative, che hanno come destinatari le piccole e medie imprese e i manager impegnati in settori di intervento della politica industriale regionale, nonché di iniziative proposte da consorzi di imprese nell'ambito di sistemi di distretto o di filiera finalizzate all'accrescimento della professionalità degli operatori.

2. La selezione delle iniziative formative finanziabili è operata secondo quanto disposto dal Regolamento per la formazione professionale.


 

 

TITOLO VIII

DISCIPLINA TRANSITORIA E ABROGAZIONI

 


Art. 54

Disciplina transitoria

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana i seguenti Regolamenti:

a) Regolamento di attuazione del Testo Unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro;

b) Regolamento recante disposizioni regionali per la formazione professionale;

c) Regolamento relativo alla disciplina delle condizioni per la perdita dello stato di disoccupazione.

2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui al comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni in materia adottate dalla Giunta regionale.

3. Gli organi collegiali previsti dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego) continuano a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento degli organismi previsti dalla presente legge.

4. Fino all'attuazione delle norme del Titolo VI, Capo II restano in vigore i provvedimenti in materia di inserimento lavorativo dei disabili emanati dal Consiglio e dalla Giunta nel vigore della precedente disciplina regionale. In particolare fino all'attuazione dell'articolo 32 della presente legge resta in vigore l'articolo 45 della legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18 (Disposizioni di finanza regionale).

5. In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 18 restano in vigore i provvedimenti del Consiglio e della Giunta regionale in materia di accreditamento.

6. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 in tema di apprendistato professionalizzante resta in vigore la delibera di Giunta regionale n. 160 del 14 febbraio 2006 e successive modifiche (Apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n.276/2003).

7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla riorganizzazione delle funzioni, delle attività e delle strutture che vengono attribuite ad altre amministrazioni. A seguito di tale riorganizzazione sono abrogati gli articoli 4 e 5 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, (Istituzione del ruolo speciale della Giunta Regionale ad esaurimento del personale della formazione professionale), modificata dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 14.

8. Gli organismi di cui al Titolo II e al Titolo IV Capo I, nella realizzazione delle attività ad essi attribuite dalla presente legge in materia di programmazione e di concertazione, tengono adeguatamente conto dell'istituzione e delle competenze del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL).


 

 

Art. 55

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 200 mila in termini di competenza e di cassa per ciascun anno 2009-2011, si provvede con l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "Testo unico della normativa della Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro", nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 3.13.115 dello stato di previsione della spesa per gli anni medesimi e mediante corrispondente prelievo della predetta somma dalla UPB 7.29.65, che si riduce di pari importo anche nel bilancio pluriennale, nonché con l'utilizzo di stanziamenti assegnati dallo Stato e dall'Unione europea per il settore lavoro e formazione professionale, nei limiti delle assegnazioni annuali.


 

 

Art. 56

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all'articolo 54, comma 1, relativi a ciascun ambito di normazione della presente legge e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme regionali incompatibili:

a) legge regionale 30 luglio 1977, n. 40 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalle leggi regionali 4 maggio 1979, n. 20, 28 agosto 1981, n. 62 e 28 marzo 1985, n. 21;

b) legge regionale 19 novembre 1977, n. 62 (Istituzione di corsi di aggiornamento per riconversione delle attività formative destinate a personale docente e non docente occupato in attività di formazione professionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40);

c) legge regionale 17 marzo 1981, n. 19 (Normativa per il pagamento al personale degli Enti di Formazione professionale di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 1977, n. 40), modificata dalla legge regionale 22 aprile 1982, n. 20;

d) legge regionale 28 agosto 1981, n. 62 (Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale), modificata dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 33;

e) legge regionale 22 aprile 1982, n. 24 (Istituzione dell'Albo regionale degli operatori della formazione professionale);

f) legge regionale 21 gennaio 1985, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di orientamento professionale);

g) legge regionale 8 marzo 1985, n. 18 (Istituzione dei Centri Pilota);

h) legge regionale 16 marzo 1986, n. 10 (Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro);

i) legge regionale 28 marzo 1987, n. 19 (Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati);

l) legge regionale 13 agosto 1998, n. 14 (Politiche regionali per il lavoro e servizi per l'impiego), e successive modificazioni;

m) regolamento della Giunta regionale 30 marzo 2001, n. 1370, convalidato con Regolamento del Consiglio regionale 25 marzo 2005, n. 3.


 

 

Art. 57

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

18 novembre 2009

Bassolino          

Atti correlati:  

Regolamento regionale 9 del 2010: "Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n.14 del 18 novembre 2009 art. 54, comma 1, lett. b) - Disposizioni regionali per la formazione professionale".

Regolamento regionale 8 del 2010: "Regolamento di attuazione di cui alla l.r. n. 14 del 18 novembre 2009, art. 54, comma 1, lett a): - Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale e per la promozione della qualità del lavoro".