Legge Regionale 21 gennaio 2010, n. 3.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 7 del 21 gennaio 2010

 

"Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010 – 2012"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

Art. 1

Bilancio Annuale

1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in euro 32.913.639.410,18 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento alla cassa delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2010.

3. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2010 è approvato in euro 18.838.980.845,98 in termini di competenza, di cui per partite di giro euro 3.203.411.000,00, e in euro 28.223.428.584,97 in termini di cassa.

4. Sono autorizzati l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza ed il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2010, fatti salvi i vincoli di spesa previsti dalla legge finanziaria 2010.

5. È autorizzata l'iscrizione nell'Unità previsionale di base (UPB) 7.28.64 denominata "Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori" della somma di euro 300.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio 2010. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

6. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB 6.23.57 denominata "Spese generali, legali, amministrative e diverse" della somma di euro 75.000.000,00 per il pagamento dei debiti fuori bilancio. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

7. È autorizzata l'iscrizione nell'UPB di base 4.15.38 denominata "Assistenza Sanitaria" della somma di euro 25.000.000,00 per ricapitalizzazione Aziende sanitarie locali ed Aziende ospedaliere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 27 agosto 2002, n. 17 - piano decennale - annualità 2010. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di amministrazione - avanzo di amministrazione.

8. È autorizzata l'iscrizione della somma complessiva di euro 378.500.000,00 così come da elenco allegato sotto la lettera A. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte delle economie di cui al comma 7.

 

 

Art. 2

Quadro generale riassuntivo

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2010 che riporta, distintamente per la competenza, la cassa ed i residui presunti, i totali delle entrate ed i totali delle spese.

 

 

Art. 3

Bilancio Pluriennale

1. È approvato il bilancio pluriennale sia a legislazione vigente che programmatico per gli esercizi 2011-2012.

 

 

Art. 4

Elenco provvedimenti legislativi e fondi speciali

1. È approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi, allegato B, la cui copertura è precostituita dai fondi speciali di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7.

2. Nel bilancio annuale 2010, per la copertura dei provvedimenti legislativi inseriti nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale, gli stanziamenti dei fondi speciali pari a complessivi euro 2.000.000,00.

3. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 1 è consentito, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 7/2002, di disporre il prelievo delle relative disponibilità dai fondi di cui al comma 2.

 

 

Art. 5

Ricorso al mercato finanziario

1. È autorizzato il ricorso al mercato finanziario per l'esercizio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, commi 4 e 5, e dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2002, per la realizzazione di investimenti e per partecipare a società che svolgano attività strumentali rispetto agli obiettivi della programmazione regionale (allegato C).

2. Il limite complessivo entro il quale è autorizzato il ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è di euro 447.000.000,00, la cui incidenza deve essere contenuta entro il limite previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 7/2002, alle migliori condizioni di mercato.

3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 non può decorrere da data anteriore al 1° ottobre 2010.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 448/01 e successive norme vigenti in materia, è autorizzata ad effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente, mediante utilizzazione degli strumenti creditizi in uso nei mercati finanziari, qualora le condizioni di rifinanziamento consentano una riduzione del valore delle passività totali a carico della Regione.

 

 

Art. 6

Fondi di riserva

1. È autorizzata l'iscrizione in termini di competenza e di cassa nello stato previsionale della spesa per l'anno finanziario 2010, ciascuno in distinta unità previsionale di base di parte corrente:

a) del fondo spese obbligatorie pari ad euro 20.000.000,00 per la competenza e ad euro 20.000.000,00 per la cassa;

b) del fondo di riserva per spese impreviste pari ad euro 10.000.000,00 per la competenza e ad euro 10.000.000,00 per la cassa;

c) del fondo di riserva di cassa, iscritto nel bilancio solo in termini di cassa, pari ad euro 2.000.000.000,00.


 

 

Art. 7

Approvazione degli schemi di bilancio

1. Sono approvati gli schemi di bilancio di cui alla presente legge e la classificazione delle spese e delle entrate in essi rappresentate, con particolare riferimento alla loro ripartizione in funzioni obiettivo ed unità previsionali di base, anche per quanto concerne le contabilità speciali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge regionale n. 7/2002.

 

 

Art. 8

Approvazione elenco spese obbligatorie

1. È approvato l'elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 7/2002 – allegato D.

 

 

Art. 9

Autorizzazione ad effettuare variazioni tra unità previsionali di base diverse

1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base della stessa funzione obiettivo, così come dettagliatamente indicato nell'elenco allegato sotto la lettera E.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le seguenti unità previsionali di base strettamente collegate (Fondi per lo sviluppo) nell'ambito del medesimo atto di programmazione regionale: UPB 22.79.214, UPB 22.79.215, UPB 22.79.216, UPB 22.79.217, UPB 22.79.218, UPB 22.79.219, UPB 22.79.220 e UPB 22.84.245.

 

 

Art. 10

Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione Campania

1. È allegato al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 sotto la lettera F il Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della regione Campania, giusto quanto disposto dall'articolo 58 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

 

Art. 11

Allegati

1. Sono allegati al bilancio annuale di previsione per l'esercizio 2010 i documenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/2002.

2. La predisposizione degli allegati previsti dalla stessa legge regionale n. 7/2002, articolo 13, comma 1, lettere b) e c), articolo 18, comma 11, lettere a) e c), articolo 20, comma 5, lettere a), b) e c), è rinviata fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 7/2002.

 

 

Art. 12

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge, emanata in conformità alla legge regionale n. 7/2002, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

21 gennaio 2010

Bassolino