Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 18 gennaio 2016, n. 1, 5 aprile 2016, n. 6 e 8 agosto 2016, n. 2223 dicembre 2016, n. 38, 2 agosto 2018, n. 26 e 30 dicembre 2019, n. 27.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 18.


 

"Organizzazione del sistema turistico in Campania"

 


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

 

CAPO I

PRINCIPI E FINALITÀ


Art. 1

(Principi ed oggetto)

1. La Regione riconosce il ruolo fondante e primario che il turismo ha storicamente avuto nella maturazione e nell'evoluzione del fenomeno a livello nazionale, europeo e mondiale.

2. La Regione cura e promuove il turismo nell'ambito pubblico e privato. Nell'ambito pubblico la Regione riconosce che il turismo contribuisce alla crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori; il turismo, in quanto occasione di relazioni aperte e positive tra i popoli, costituisce importante motivo di incremento e di tutela dei patrimoni comuni, ambientali e identitari. Nell'ambito privato la Regione riconosce che il turismo crea consistente valore economico e costituisce fattore produttivo, stimolo ed opportunità di iniziativa imprenditoriale.

3. La presente legge definisce le competenze, le funzioni e le attività della Regione, nonché le funzioni riconosciute alle autonomie degli enti locali e degli altri organismi pubblici e privati in materia di turismo, in raccordo con i principi di:

a) cooperazione e partenariato tra ambito pubblico ed ambito privato;

b) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione;

c) integrazione delle funzioni tra i diversi livelli di governo, garantendo le necessarie forme di cooperazione e le procedure di raccordo e di concertazione.


 

 

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione interviene per:

a) definire e sostenere le azioni volte al rafforzamento ed alla qualificazione del sistema turistico regionale;

b) sostenere la crescita della competitività del sistema turistico regionale;

c) definire le politiche di valorizzazione coordinata delle risorse turistiche, tutelando e valorizzando il patrimonio dell'ambiente e dei beni culturali, il patrimonio termale, delle tradizioni locali, il turismo rurale, il turismo religioso, nonché il turismo delle produzioni agricole, enogastronomiche ed artigianali tipiche del territorio regionale;

d) promuovere e consolidare l'immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree interne;

e) valorizzare ed incentivare il sistema delle autonomie locali, il sistema delle imprese e delle autonome espressioni associative, nell'ambito delle comunità territoriali, per assumere le iniziative di sviluppo turistico, in relazione alla diffusa presenza di risorse e del crescente ruolo dell'economia turistica nel territorio regionale;

f) favorire lo sviluppo di attività turistiche dei soggetti ai quali, ai sensi del comma 2, dell'articolo 56 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito con modifiche dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, sono stati affidati in concessione beni confiscati alla criminalità organizzata, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni;

g) promuovere i marchi che caratterizzano i prodotti ed il territorio regionale;

h) promuovere la qualità complessiva del sistema turistico regionale, dei prodotti e dei servizi turistici;

i) favorire il rafforzamento strutturale e competitivo dell'offerta turistica regionale attraverso il miglioramento della qualità dell'organizzazione delle strutture e dei servizi turistici, sostenendo il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico, in collaborazione con gli istituti secondari superiori ed il sistema universitario italiano ed europeo, anche attraverso l'istituzione di borse di studio e di stage formativi;

l) promuovere azioni di formazione professionale per la qualificazione degli operatori e per l'alta formazione al servizio del complessivo comparto turistico;

m) favorire lo sviluppo dei servizi basati sull'utilizzo di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione nella fruizione delle attrazioni delle destinazioni turistiche e nella garanzia di efficace assistenza globale al turista;

n) promuovere l'immagine turistica della Campania in ambito nazionale ed internazionale;

o) accrescere la qualità dell'accoglienza turistica e l'incremento dell'accessibilità, la tutela dei diritti di pari opportunità ed il rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti.


 

 

CAPO II

COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI


Art. 3

(Attribuzioni della Regione)

1. La Regione esercita le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento delle seguenti funzioni amministrative:

a) la partecipazione alla definizione delle politiche e della programmazione turistica nazionale ed europea mediante la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza unificata, al Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo, nonché alle riunioni e all'attività dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo;

b) la definizione delle politiche turistiche regionali;

c) la programmazione delle attività a sostegno del turismo nella Regione, favorendo le iniziative ed il coordinamento dei soggetti che operano sui territori;

d) la definizione della disciplina relativa alle imprese e alle professioni turistiche, nel rispetto dei principi generali della normativa statale in materia;

e) la definizione delle modalità di accesso, per i soggetti pubblici e privati, ai finanziamenti di diversa natura;

f) la promozione dell'immagine della Regione, delle comunità locali, del patrimonio materiale ed immateriale, delle risorse naturali, delle produzioni e dei servizi in Italia ed all'estero;

g) il riconoscimento dei poli turistici locali, di seguito denominati PTL, e la correlata vigilanza sull'attuazione dei programmi di attività dei medesimi;

h) la tutela dei diritti degli ospiti e dei visitatori;

i) l'istituzione, la regolamentazione ed il coordinamento dei servizi di informazione e di accoglienza turistica, di seguito denominati SIAT, in collaborazione, se presenti, con le associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) l'incentivazione ed il sostegno alle azioni di riqualificazione e di ammodernamento dei beni, degli impianti e dei servizi gestiti dalle imprese operanti per il turismo, anche con le misure dirette a favorire forme di aggregazione di imprese turistiche;

m) la determinazione e la regolamentazione degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti dai soggetti operanti per il turismo migliorativi dei livelli minimi previsti dalla normativa vigente;

n) la vigilanza sulla qualità dei servizi per il turismo offerti nel territorio regionale e l'esercizio dei relativi poteri ispettivi, la tenuta, l'aggiornamento dell'elenco e la vigilanza delle associazioni senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali e sociali, operanti a livello nazionale con sedi operative nel territorio regionale;

o) l'impianto ed il continuo aggiornamento del sistema informativo regionale per il coordinamento della raccolta dei dati per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni dei servizi pubblici e privati utili al turismo;

p)la regolamentazione in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistico- ricreative;

q) la pubblicazione annuale dell'elenco regionale delle agenzie di viaggi e turismo nel bollettino ufficiale della regione Campania.

2. La Giunta regionale provvede, entro il 31 marzo dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della Commissione consiliare competente, all'approvazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, proposto dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo entro il termine del 31 gennaio.

3. La Giunta regionale provvede, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento, previo parere della Commissione consiliare competente, all'approvazione del programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 21.

4. La Regione organizza presso la scuola regionale di polizia locale percorsi formativi di polizia turistica per gli agenti di polizia locale e provinciale.


 

 

Art. 4

(Attribuzioni delle Province e della Città metropolitana)

1. Le Province e la Città metropolitana esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

a) la partecipazione alla formazione dell'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto dall'articolo 3 comma 2;

b) la promozione dei PTL anche attraverso la partecipazione ai medesimi previsti dall'articolo 8.


 

 

Art. 5

(Attribuzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le competenze in materia di turismo, provvedendo in particolare allo svolgimento dei seguenti compiti e funzioni:

a) la promozione dei PTL anche attraverso la partecipazione ai medesimi;

b) la partecipazione all'attivazione dei SIAT;

c) l'armonizzazione per l'erogazione dei servizi pubblici in funzione delle esigenze dei flussi turistici;

d) l'organizzazione dei servizi turistici di base relativi all'accoglienza;

e) l'attuazione delle procedure amministrative in materia di strutture ricettive e di agenzie di viaggi e turismo;

f) la trasmissione alle strutture competenti dei dati relativi all'offerta turistica disponibile nel territorio comunale.


 

 

Art. 6

(Tavolo istituzionale per le politiche turistiche)

1. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il tavolo istituzionale delle politiche turistiche svolge l'attività di natura consultiva per gli atti aventi rilevanza in materia di politiche turistiche, sottoposti dall'Assessore regionale delegato in materia di turismo.

3. Il tavolo istituzionale per le politiche turistiche è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dagli Assessori regionali delegati nelle materie della cultura, dei rapporti con gli enti locali, dei trasporti, dell'ambiente e dell'agricoltura, dal Presidente della commissione consiliare competente in materia di turismo o suo delegato, da un rappresentante per ciascun PTL, da un rappresentante per ciascuna associazione di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentativa a livello nazionale, dal Presidente regionale dell'Unione nazionale pro loco d'Italia (Unpli) e dal Presidente regionale dell'Associazione nazionale Comuni Italiani (Anci) e dal Presidente regionale dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI).

4. La partecipazione ai lavori del tavolo istituzionale è a titolo gratuito.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 16, comma 5, lettera a) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

 

CAPO III

ISTITUZIONE E COMPETENZE DEI POLI TURISTICI LOCALI


 

Art. 7

(Ambiti territoriali turistici omogenei)

1. Gli ambiti territoriali turistici omogenei sono aree delimitate nelle quali, per storia turistica o per chiara potenzialità, sono organizzate ed ottimizzate le offerte dei servizi pubblici e privati per il turismo e dove sono integrati il patrimonio umano, ambientale, produttivo e culturale del territorio.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare competente in materia di turismo, sentito il tavolo istituzionale per le politiche turistiche previsto dall'articolo 6, individua nel territorio della Regione, coerentemente con le previsioni della pianificazione territoriale regionale, gli ambiti territoriali turistici omogenei.

3. In ciascun ambito territoriale turistico omogeneo è prevista ed incoraggiata dalla Regione la progettazione di un PTL previsto dall'articolo 8.


 

 

Art. 8

(Poli turistici locali)

1. Sono definiti poli turistici locali ( PTL) le forme associative di soggetti pubblici e privati che operano per il turismo all'interno degli ambiti turistici territoriali omogenei previsti dall'articolo 7.


 

 

Art. 9

(Finalità dei PTL)

1. L'attività dei PTL ha le seguenti finalità:

a) la redazione del programma annuale dei servizi e delle attività di promozione turistica del PTL;

b) l'attuazione di interventi per il miglioramento della qualità dei servizi turistici, dell'accoglienza, dell'accesso e della ricettività, attuati o gestiti da soggetti pubblici o privati;

c) il sostegno all'attuazione di interventi, anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione ed alla diversificazione dell'offerta turistica dell'ambito territoriale di riferimento, nonché alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al medesimo PTL;

d) l'inserimento di interventi di valorizzazione delle risorse locali per fini turistici all'interno degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale;

e) il sostegno delle attività e dei processi d'integrazione tra soggetti pubblici o privati nell'ambito del settore turistico;

f) il sostegno alla crescita della cultura dell'ospitalità nelle comunità residenti e della professionalità degli operatori del comparto.


 

 

Art.10

(Costituzione dei PTL)

1. Gli enti locali ed i soggetti privati, in forma associata, maggiormente rappresentativi sul territorio nel settore turistico, che operano in un ambito territoriale turistico omogeneo, progettano e propongono alla Regione la costituzione del PTL.

2. La partecipazione congiunta di soggetti pubblici e privati alla costituzione del PTL è condizione necessaria per ottenere il riconoscimento da parte della Regione.

3. La Regione riconosce la costituzione di un PTL per ciascun ambito territoriale turistico omogeneo.

4. La costituzione dei PTL è conclusa obbligatoriamente in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data dell'individuazione degli ambiti territoriali turistici omogenei.

5. Se in ciascun ambito territoriale turistico omogeneo gli enti pubblici ed i soggetti privati non avviano alcuna attività di concertazione per la costituzione del PTL, entro il termine previsto dal comma 4, la Regione, in raccordo con le Province, la Città metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni dello stesso ambito territoriale promuove le iniziative per la sua costituzione.

6. Ai PTL possono aderire gli enti locali, i soggetti pubblici, le imprese del settore turistico nelle forme e con le modalità previste dal presente articolo, le associazioni o i consorzi di soggetti privati, ovvero i consorzi di soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico e culturale, che hanno sede o esercitano le proprie attività nell'ambito territoriale interessato.

7. La scelta della forma associativa, delle modalità d'intesa e della governance del PTL spetta all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, individuata e disciplinata nel rispetto della normativa vigente.

8. Le forme associative o gli accordi che disciplinano il PTL devono prevedere, in ogni caso, l'equilibrio tra i soggetti pubblici ed i soggetti privati.

9. La disciplina di dettaglio dei PTL, previsti dall'articolo 8, è contenuta in apposito regolamento previsto dall'articolo 29 comma 2.


 

 

Art. 11

(Procedimento di istituzione dei PTL)

1. Ai fini del riconoscimento del PTL il promotore presenta apposita istanza alla struttura amministrativa regionale competente in materia di turismo, corredata da:

a) l'elenco dei soggetti costituenti ed aderenti al PTL;

b) l'atto costitutivo del PTL;

c) il piano economico-finanziario per il funzionamento gestionale e per le attività del PTL.

2 La Giunta regionale delibera il riconoscimento dei PTL, sentito il parere del tavolo istituzionale previsto dall'articolo 6 ed il parere della Commissione consiliare competente e dispone la pubblicazione degli atti nel bollettino ufficiale della regione.

3. Il parere previsto dal comma 2 si ritiene acquisito se non è espresso entro trenta giorni dalla data della richiesta della Giunta regionale.


 

 

Art. 12

(Programma annuale dei servizi e delle attività dei PTL)

1. Ciascun PTL, riconosciuto ai sensi dell'articolo 11, definisce il programma annuale dei servizi e delle attività; il programma contiene i seguenti elementi:

a) l'analisi dell'ambito territoriale di riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione ed i progetti di sviluppo già in corso o in via di definizione;

b) il piano di gestione dei servizi dell'accoglienza;

c) i finanziamenti attivati e programmati nell'ambito territoriale turistico omogeneo;

d) le linee di intervento ed il dettaglio delle attività;

e) le criticità rilevate, gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi;

f) la sostenibilità sociale ed ambientale di ciascun intervento;

g) la connessione tra le proposte del PTL e gli interventi già previsti da altri soggetti istituzionali;

h) il piano finanziario con indicazione delle forme e delle fonti di finanziamento;

i) il cronoprogramma delle attività.

2. Il programma annuale dei servizi e delle attività dei singoli PTL deve essere coerente con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto dal comma 2 dell'articolo 3. Ciascun PTL approva il programma annuale dei servizi e delle attività entro il 30 giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento e lo trasmette alla Regione entro trenta giorni dalla sua approvazione.


 

 

Art. 13

(Attività di controllo ed obblighi dei PTL)

1. La Regione verifica la coerenza dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei PTL, in relazione all'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo previsto dall'articolo 3 comma 2.

2. La Regione svolge le funzioni di controllo nell'attuazione dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei singoli PTL ed in particolare verifica lo stato di avanzamento dei programmi, gli aspetti finanziari ed economici, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte in relazione a quanto programmato.

3. Ai fini della verifica prevista dal comma 2, ogni PTL, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, presenta alla Giunta regionale una relazione consuntiva dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredata dal rendiconto di ordine finanziario e contabile.


 

 

Art. 14

(Revoca del riconoscimento dei PTL)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato in materia di turismo, revoca il riconoscimento dei PTL nei seguenti casi:

a) il mancato svolgimento della propria attività;

b) l'accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive o ai comportamenti e alle attività in contrasto con le medesime finalità;

c) la difformità delle attività realizzate rispetto al programma annuale dei servizi e delle attività previsto dall'articolo 12;

d) l'irregolarità nel funzionamento o nella gestione del PTL;

e) il recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti il PTL;

f) la sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi previsti dall'articolo 10.

2. In caso di revoca del riconoscimento del PTL, le finalità di competenza sono perseguite dalla Regione. La Regione non subentra in alcun rapporto contrattuale ed in alcun onere finanziario del disciolto PTL.


 

CAPO IV

AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO

DELLA CAMPANIA (1)


(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 11, lettera a) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 15

(Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania) (1)

1. È istituita l'agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, di seguito denominata agenzia, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. (1)

2. Lo statuto ed il regolamento dell'agenzia sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'agenzia svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla presente legge, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione regionale, nonché delle direttive degli organi di indirizzo della Regione. (1)

4. L'agenzia organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia ed all'estero, per favorire la promozione del turismo della Regione, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi. (1)

5. L'Agenzia opera per alimentare e diffondere l'immaginario turistico della Regione e per raccogliere, armonizzare, aggiornare e rendere accessibili i flussi di informazione dei servizi del turismo. Per le tematiche afferenti la valorizzazione e la promozione della cultura e dei beni culturali l'Agenzia si coordina con le strutture amministrative regionali e con le società e gli enti in house competenti per materia. L'Agenzia, può utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, le strutture regionali competenti per materia o altri enti strumentali della Regione Campania per realizzare azioni di valorizzazione turistica del patrimonio culturale campano. (2)

6. L'agenzia aggiorna i contenuti e gli strumenti della comunicazione dell'offerta turistica con i sistemi avanzati della conoscenza scientifica e tecnologica. (3)

7. L'agenzia gestisce le attività dei club di prodotto nell'ambito delle politiche turistiche regionali; svolge le attività di promozione e di marketing territoriale, anche attraverso il raccordo delle azioni dei singoli PTL; assicura il monitoraggio dei flussi turistici in Campania; verifica le variazioni quali-quantitative dei servizi; verifica le principali variabili economiche e sociali che influenzano la domanda e l'offerta turistica; rileva disservizi e reclami; esegue indagini conoscitive sulla qualità dei servizi; fornisce il supporto conoscitivo alla programmazione delle attività promozionali e degli investimenti; propone alla Regione l'attuazione di interventi in funzione delle tendenze della domanda turistica nazionale ed internazionale. [L'agenzia supporta la Regione nel coordinamento delle azioni delle fondazioni culturali cui l'Ente partecipa al fine della promozione del territorio regionale inteso come complessivo distretto turistico-culturale.(4)

8. L'agenzia annualmente, sulla base delle indicazioni provenienti dalle istituzioni locali e centrali, predispone l'avviso pubblico per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività turistiche promosso dai soggetti previsti dal comma 2, dell'articolo 56 del decreto legge n. 5/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 35/2012, attribuendo titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore ai trentacinque anni.


(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Comma dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 2, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito dall'articolo 1, comma 11, lettera b), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(3) Comma dapprima  modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito dall'articolo 1, comma 11, lettera b), punto 3 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(4) Periodo dapprima aggiunto dall'articolo 10, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito abrogato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), punto 4 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 16

(Organi dell'agenzia)

1. Sono organi dell'agenzia:

a) il Consiglio di indirizzo;

b) il Direttore generale;

c) il Collegio dei revisori dei conti.


 

 

Art. 17

(Consiglio di indirizzo dell'agenzia)

1. Il Consiglio di indirizzo dell'agenzia, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da:

a) cinque esperti nel settore turistico, nominati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo, dei quali uno designato dall'Unione regionale delle camere di commercio e tre dalle associazioni di categoria del settore turistico, facenti riferimento alle confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; (1)

b) cinque esperti nelle materie del turismo, del marketing   territoriale, della comunicazione; (2)

2. Il Consiglio di indirizzo dell'agenzia resta in carica per l'intera legislatura e fino all'insediamento della nuova Giunta regionale.

3. La partecipazione al Consiglio di indirizzo dell'agenzia è a titolo gratuito.

4. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo partecipa, con funzione consultiva, il direttore generale dell'agenzia. Il Consiglio di indirizzo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

5. Al Consiglio di indirizzo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) definisce le linee programmatiche in base alle quali il direttore generale elabora il piano esecutivo delle attività dell'agenzia previsto dall'articolo 18 comma 3 lettera c). Le proposte devono essere coerenti con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3 comma 2 e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 21;

b) verifica l'attuazione degli indirizzi con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla realizzazione dei programmi operativi.


(1) Lettera modificata dapprima dall'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito dall'articolo 1, comma 11, lettera c), punto 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Lettera sostituita dapprima dall'articolo 10, comma 2, lettera e) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 successivamente dall'articolo 10, comma 5, lettera a) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 ed infine così integralmente sostituita dall'articolo 1, comma 11, lettera c), punto 2 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

Art. 18

(Direttore generale dell'agenzia)

1. Il Direttore generale dell'agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e dei beni culturali, previo parere della Commissione consiliare competente ed è scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della pubblica amministrazione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea del vecchio ordinamento, diploma di laurea magistrale o diploma di laurea specialistica;

b) esperienza di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private nei settori del turismo. (1)

2. Il direttore generale resta in carica per tre anni, salvo conferma.

3. Il direttore generale:

a) ha la rappresentanza legale dell'agenzia;

b) predispone lo statuto ed il regolamento dell'agenzia previsti dall'articolo 15 comma 2, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

c) propone, entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento, in coerenza con l'atto triennale di indirizzo della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3 comma 2, e con il programma annuale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 21, il piano esecutivo delle attività dell'agenzia, da trasmettere alla Giunta regionale per l'approvazione;

d) redige i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'agenzia, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 5 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, articolo 34, comma 1 decreto legislativo 28 marzo 200, n. 76) da trasmettere alla Regione per l'approvazione;

e) è responsabile dell'organizzazione e della gestione del personale dell'agenzia;

f) svolge le attività previste dallo statuto e dal regolamento dell'agenzia; trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza semestrale, la relazione delle attività dell'agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi previsti dall'articolo 15 comma 7; (2)

g) trasmette alla Giunta regionale ed alla Commissione consiliare competente con cadenza semestrale, la relazione delle attività dell'agenzia, dei flussi turistici e degli obiettivi previsti dall'articolo 15 comma 7.

4. Il trattamento economico del direttore generale dell'agenzia è commisurato al trattamento economico previsto per i direttori generali del personale del ruolo della Giunta regionale.

 
(1) Lettera sostituita dapprima dall'articolo 10, comma 2, lettera f) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 successivamente dall'articolo 10, comma 5, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 ed infine dall'articolo 1, comma 11, lettera d) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.

(2) Lettera così sostituita dall'articolo 10, comma 2, lettera g) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1.


 

 

Art. 19

(Collegio dei revisori dei conti dell'agenzia)

1. Il Collegio dei revisori dei conti dell'agenzia, composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, scelti, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 mediante estrazione da un elenco i cui iscritti siano in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, abbiano la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE), e che abroga la direttiva 84/253/CEE.), e siano in possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti locali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, è nominato dal Consiglio regionale.

2. I revisori restano in carica per tre anni e conservano la carica fino alla nomina del nuovo collegio. Il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di una sola volta consecutiva.

3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede a:

a) esprimere il parere sulle proposte del bilancio di previsione, delle variazioni di bilancio e del conto consuntivo dell'agenzia;

b) vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'agenzia relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla correttezza dei bilanci, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;

c) riferire alla Regione sulle gravi irregolarità di gestione;

d) verificare, con cadenza trimestrale, la situazione di cassa dell'agenzia;

e) predisporre la relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo e previsionale;

f) svolgere ogni altro compito ad esso attribuito dallo statuto.

4. Gli atti del collegio dei revisori sono trasmessi alla Giunta regionale.


 

 

Art. 20

(Personale dell'agenzia)

1. La Giunta regionale, su proposta del direttore generale, approva la dotazione organica dell'agenzia.

2. La dotazione organica dell'agenzia è composta dal personale proveniente dai disciolti enti.


 

 

Art. 21

(Programma annuale della Regione per il turismo)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato in materia di turismo e in coerenza con il bilancio regionale, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di turismo, entro il 31 ottobre di ciascun anno, approva il programma annuale della Regione per il turismo, in coerenza con l'atto di indirizzo triennale della Regione per il turismo, previsto dall'articolo 3 comma 2.

2. Il programma annuale della Regione per il turismo comprende il piano esecutivo delle attività dell'agenzia ed i programmi dei servizi e delle attività proposti dai PTL.

3. Con la medesima delibera la Giunta regionale stabilisce le risorse destinate al sostegno del piano esecutivo delle attività dell'agenzia, di cui all'articolo 18, comma 3 lettera c) e dei programmi annuali dei servizi e delle attività dei PTL, previsti dall'articolo 12.

4. Il programma annuale, sulla base delle risorse nazionali, regionali ed europee disponibili, prevede le indicazioni per le forme di sostegno e di incentivazione contenute nell'avviso pubblico di cui all'articolo 15, comma 8 per la selezione di progetti che prevedono l'avvio di attività economiche connesse al turismo promossi da soggetti, singoli o associati, con la partecipazione di giovani, ai quali sono stati affidati beni confiscati alla criminalità organizzata.


 

 

Art. 22

(Procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo)

1. Le procedure per lo scioglimento degli enti provinciali per il turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono portate a compimento entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei disciolti enti previsti dal comma 1, con esclusione di quelli relativi al personale.

3. Il personale dei disciolti enti di cui al comma 1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania con le qualifiche e le anzianità di servizio possedute alla medesima data, senza soluzione di continuità e fatto salvo la determinazione dei rapporti di lavoro con il personale che afferisce alle competenze dirette della Giunta regionale. (1)

4. Allo stesso personale è riconosciuto il mantenimento del trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento nell'organico della Regione Campania; eventuali differenze tra la retribuzione fondamentale in godimento presso l'ente di provenienza e quella spettante a seguito del trasferimento nei ruoli del personale regionale, saranno corrisposte a titolo di assegno personale riassorbibile in sede di applicazione di futuri miglioramenti contrattuali, discendenti da rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.

5. Fino alla data dell'effettivo esercizio dell'agenzia regionale gli enti provinciali per il turismo e le aziende continuano ad esercitare le loro funzioni presso l'attuale sede.

6. Il personale previsto dal comma 3 può essere altresì, assegnato ai Comuni a domanda e previa intesa con i medesimi enti locali interessati, per la cura delle attività di informazione e di accoglienza turistica previste dagli articoli 3 e 5.

7. Nelle procedure di liquidazione la Regione adotta ogni atto per l'acquisizione e la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, culturale ed archivistico degli enti e delle aziende disciolte di cui al comma 1, e dispone la revoca immediata delle concessioni, delle autorizzazioni e delle convenzioni con terzi in essere, a qualsiasi titolo adottate.

8. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione e alla gestione degli enti in liquidazione, il Presidente della Giunta regionale nomina per ciascun ente, con proprio decreto e su proposta dell'assessore competente in materia, il commissario liquidatore scelto tra il personale di ruolo della Regione.

9. Per quanto previsto ai commi 7 e 8, entro il termine indicato al comma 1, il commissario liquidatore provvede:

a) all'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'ente;

b) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei procedimenti di contenzioso eventualmente pendenti;

c) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;

d) allo svolgimento di ogni altra attività necessaria per l'assolvimento dei compiti connessi alla soppressione degli enti.

10. Il commissario liquidatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale l'elenco delle eventuali situazioni giuridico-patrimoniali da liquidare e l'inventario dei beni.

11. Gli atti posti in essere dal commissario liquidatore nell'esercizio delle proprie funzioni sono sottoposti al controllo della Giunta regionale.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera e) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

 

CAPO V

ASSOCIAZIONI PRO LOCO


Art. 23

(Associazioni Pro loco)

1. La Regione valorizza il ruolo delle associazioni pro loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo. (1)

2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.

 

(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 2, lettera h) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito così sostituito dall'articolo 16, comma 5, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.


 

 

Art. 24

(Albo regionale delle pro loco)

1. È istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

3. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.


 

 

Art. 25

(Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli)

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento. La valutazione dei programmi e l'erogazione dei contributi sono demandati all'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania. (1)

1bis. Le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione per il tramite dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 e da atti amministrativi di indirizzo emanati dalla competente struttura regionale. (2)


(1) Comma dapprima sostituito dall'articolo 10, comma 2, lettera h) della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 in seguito sostituito dall'articolo 16, comma 5, lettera b) della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 ed infine modificato dall'articolo 1, comma 66, lettera a) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27.

2) Comma dapprima aggiunto dall'articolo 8, comma 3 della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26 ed in seguito sostituito dall'articolo 1, comma 66, lettera b) della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 27


 

 

CAPO VI

SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

E DIRITTI DEL TURISTA


 

Art. 26

(Servizi di informazione ed accoglienza turistica)

1. I SIAT svolgono le attività di informazione e di accoglienza turistica, assicurando i seguenti servizi essenziali:

a) le informazioni e la distribuzione di materiale promozionale;

b) le informazioni sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e sulla ristorazione;

c) le informazioni sull'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita e di escursioni personalizzate;

d) la collaborazione alla raccolta e alla trasmissione dei dati richiesti dai PTL, dagli enti pubblici territoriali e dalla Regione;

e) l'assistenza del turista per i servizi turistici locali.

2. Per assicurare i servizi previsti dal comma 1 la Regione promuove l'informatizzazione dei SIAT.

3. I SIAT sono organizzati e coordinati dall'agenzia con la collaborazione dei Comuni, delle associazioni pro loco, dei PTL e delle associazioni del settore turistico.

4. I servizi prestati dalle strutture SIAT sono a titolo gratuito per gli utenti e per le imprese.


 

 

Art. 27

(Carta dei servizi turistici)

1. L'agenzia predispone ed aggiorna per le aree di competenza la carta dei servizi turistici regionali, contenente:

a) la presentazione dei siti turistici e degli attrattori culturali;

b) l'indicazione delle strutture ricettive, delle strutture fieristiche, dei centri congressuali, dei servizi di ristorazione, delle strutture sanitarie, dei sistemi di trasporto, delle principali attività commerciali e delle attrezzature sportive e del tempo libero;

c) la descrizione dei prodotti enogastronomici ed artigianali tipici dell'area territoriale;

d) l'elenco delle principali manifestazioni culturali, musicali, fieristiche e congressuali;

e) l'indicazione dei numeri telefonici utili.

2. La carta dei servizi turistici regionali definisce il livello essenziale dei servizi garantiti, le relative modalità e gli standard di qualità. ed è redatta con la collaborazione dei SIAT, ove esistenti, dei PTL in almeno quattro lingue, ed è distribuita presso gli uffici SIAT, le associazioni pro loco, le stazioni ferroviarie e marittime, gli aeroporti, i principali esercizi commerciali e le agenzie di viaggio e turismo.


 

 

Art. 28

(Carta dei diritti del turista)

1. L'agenzia predispone ed aggiorna la carta dei diritti del turista contenente le informazioni obbligatorie, definisce e riconosce i diritti essenziali che sono garantiti al turista come consumatore e fruitore di prodotti e di servizi del territorio.

2. La carta dei diritti del turista, indica le modalità di esercizio e le corrispondenti tutele dei diritti ed è redatta in almeno quattro lingue.


 

 

Art. 29

(Regolamenti attuativi)

1. Il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti attuativi previsti dagli articoli 15, 24 e 25.

2. Il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo previsto dall'articolo 10.

3. Il Presidente della Giunta regionale emana, previa deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento attuativo per la disciplina del turismo rurale, definendo le tipologie dei servizi, le modalità di esercizio dell'attività e le caratteristiche strutturali e dimensionali degli immobili.


 

 

Art. 30

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 novembre 1974, n. 62 (Istituzione dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida);

b) legge regionale 29 marzo 1984, n. 24 (Interventi promozionali per l'incremento in Campania delle correnti turistiche italiane ed estere);

c) legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41 (Assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo);

d) legge regionale 25 gennaio 1995, n. 3 (Ulteriore proroga delle funzioni attribuite ai Commissari di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 41, concernente l'assetto normativo degli enti turistici periferici a seguito della soppressione del Ministero del turismo, sport e spettacolo).

2. A decorrere dalla data di istituzione dell'albo regionale delle pro loco, previsto dall'articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 (Istituzione albo regionale delle Associazioni pro loco);

b) legge regionale 15 febbraio 2005, n. 7 (Modifica della legge regionale 9 novembre 1974, n. 61 avente ad oggetto l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni pro loco).


 

 

Art. 31

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge concorrono, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio:

a) le risorse provenienti da fondi dell'Unione Europea;

b) le risorse statali;

c) le risorse regionali;

d) le risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato. 

2. Per l'anno 2014, nel rispetto ed in applicazione dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la copertura finanziaria, ivi compresi gli oneri per il trasferimento del personale degli enti provinciali per il turismo e delle aziende cura soggiorno e turismo nei ruoli del personale della costituenda agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, nonché gli oneri per la gestione transitoria prevista fino alla completa attuazione della presente legge, è assicurata dalle risorse appostate nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1, per un importo complessivo pari ad euro 9.625.000,00, destinati al finanziamento dei predetti enti. (1)

 

3. Per gli anni successivi per quanto riguarda le risorse regionali, fatta salva la spesa per il funzionamento dell'agenzia regionale per la promozione del turismo e dei beni culturali della Campania, si fa fronte alla spesa destinata alle associazioni pro loco ed all'Unpli, nonché alla spesa destinata al cofinanziamento degli interventi relativi al programma annuale di sviluppo turistico regionale, con l'utilizzo delle risorse previste nella Missione 07, Programma 01, Titolo 1 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'annuale legge di bilancio.

4. Agli adempimenti previsti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera f) della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38.


 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro