Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 19.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 58 dell'11 agosto 2014


"Definizione dei compiti e delle funzioni dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

PROMULGA


La seguente legge:


Art. 1

(Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo)

1. L'attuazione degli interventi in Regione Campania in materia di tutela e difesa del suolo, bonifiche e tutela delle acque è svolta dall'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, di seguito denominata ARCADIS, istituita con l'articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria regionale 2004), integrata dall'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania -Legge Finanziaria regionale 2008).

2. L'ARCADIS è ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, tecnica e gestionale.




Art. 2

(Attività)

1. L'ARCADIS svolge, in conformità agli indirizzi programmatici ed alle direttive della Regione e fatti salvi i compiti e le funzioni delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, le seguenti attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo:

a) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;

b) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti;

c) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;

d) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;

e) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;

f) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo.

2. All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, ulteriori compiti, compatibili con l'oggetto sociale, da parte degli enti locali o di altri enti pubblici.




Art. 3

(Organi)

1. Sono organi dell'ARCADIS:

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori;

c) il comitato tecnico di gestione.




Art. 4

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa manifestazione d'interesse e conseguente procedura d'individuazione, tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolo di studio previsto dalle vigenti disposizioni regolanti l'accesso alla dirigenza della Regione Campania;

b) comprovata professionalità ed esperienza nel settore dell'assetto idrogeologico e della difesa del suolo.

2. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'ARCADIS ed è responsabile dell'efficienza, efficacia e economicità della relativa attività nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, di indirizzo e di direttiva.

3. Il direttore generale cura la direzione dell'ARCADIS, predispone e provvede in particolare:

a) alla redazione dello statuto;

b) all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli di amministrazione e contabilità;

c) all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto generale;

d) all'adozione del programma annuale di attività;

e) all'individuazione dei criteri per la definizione della dotazione organica;

f) all'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;

g) all'assegnazione ai dirigenti degli obiettivi programmati e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, nonché alla verifica dei risultati di gestione.

4. Il direttore generale presenta alla Giunta regionale, in allegato al rendiconto generale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

5. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno ed è regolato dal contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile una sola volta. I contenuti di tale contratto, compresa la risoluzione in caso di decadenza o di revoca dall'incarico e la determinazione del compenso annuo e del trattamento di missione, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. All'incarico di direttore generale si applicano le disposizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa.

6. È incompatibile con la carica di direttore generale e di componente del comitato tecnico di gestione colui che abbia riportato condanne penali, per delitti non colposi con sentenze passate in giudicato ed è, altresì, incompatibile con la sussistenza di lavoro dipendente o autonomo.




Art. 5

(Comitato tecnico di gestione)

1. Il comitato tecnico di gestione è costituito dal direttore generale, che lo presiede, e due componenti designati dagli assessori competenti in materia.

2. Il comitato tecnico di gestione è nominato dal Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto.

3. Lo statuto disciplina i compiti ed i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento del comitato di gestione.




Art. 6

(Collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale, scelti tra i revisori contabili iscritti all'albo dei revisori dei conti.

2. Il presidente provvede alla convocazione ed alla organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché sul rendiconto generale, accerta la regolare tenuta contabile dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al direttore generale che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria dell'ARCADIS.

5. Al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori spetta un'indennità annua pari, rispettivamente, al quindici ed al dieci per cento del compenso attribuito al direttore generale, nonché il trattamento di missione, pari a quello previsto per i dirigenti regionali, se, per ragioni del loro ufficio, si recano fuori dal comune in cui ha sede l'ARCADIS.

6. I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.




Art. 7

(Statuto)

1. Entro sessanta giorni dalla nomina, il direttore generale predispone lo statuto dell'ARCADIS.

2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali dell'ARCADIS nonché, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia, i criteri per la disciplina regolamentare della gestione amministrativa, economica e contabile, per l'ordinamento del personale e per l'organizzazione interna.

3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può apportare, se necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale si sostituisce al direttore generale per la predisposizione dello statuto, affidandone la redazione alla competente struttura regionale.




Art. 8

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e gli eventuali provvedimenti di variazione ed il rendiconto generale, adottati dal direttore generale e corredati dai pareri del collegio dei revisori, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale, con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania, articolo 34, comma 1 - Decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76).




Art. 9

(Funzioni della Regione)

1. La pianificazione, la programmazione, il controllo e la vigilanza dell'ARCADIS spettano al Consiglio regionale ed alla Giunta Regionale, secondo le rispettive competenze statutarie.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato:

a) emana direttive per la gestione dell'ARCADIS, al fine di garantirne la conformità agli indirizzi della programmazione della Regione;

b) verifica, sulla base della relazione annuale trasmessa dal direttore generale e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere l'acquisizione degli specifici atti e disporre ispezioni;

c) esercita il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi dell'ARCADIS, previo invito a provvedere entro un congruo termine;

d) propone al Presidente della Giunta regionale la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'ARCADIS, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e contestuale nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale;

e) dispone la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze;

f) esercita il controllo di legittimità sotto il profilo della conformità alle norme vigenti e alle direttive emanate dalla Giunta regionale sugli atti di cui all'articolo 4, comma 3, che divengono esecutivi se, entro trenta giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento o non chiede chiarimenti.

3. Gli uffici regionali, competenti per materia, svolgono le attività istruttorie connesse alle funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente articolo.

4. L'ARCADIS invia, annualmente, al Consiglio regionale, che si esprime entro sessanta giorni, una relazione sulle attività e gli interventi svolti, unitamente alle relazioni di cui al comma 2, lettera b).




Art. 10

(Mezzi finanziari)

1. L'ARCADIS dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento annuo concesso dalla Regione nella misura determinata dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;

b) contributi a qualsiasi titolo disposti da enti pubblici e privati e da altri soggetti;

c) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali;

d) proventi derivanti dalle attività svolte sulla base di convenzioni;

e) entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali, per lo svolgimento di compiti istituzionali.




Art. 11

(Patrimonio)

1. L'ARCADIS ha un proprio patrimonio immobiliare e mobiliare che forma oggetto di apposito inventario.




Art. 12

(Personale)

1. Il direttore generale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta la dotazione organica del personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Regioni-Autonomie locali.

2. La dotazione organica, suddivisa per categorie funzionali e profili professionali, è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e deve contestualmente prevedere la relativa copertura finanziaria, tenendo conto dei vincoli di bilancio e del rispetto del patto di stabilità. Alla copertura dei posti vacanti della complessiva dotazione organica si provvede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, tramite concorsi pubblici e, in caso di esigenze temporanee ed eccezionali, nella misura del venti per cento della complessiva dotazione organica, mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato regolato dalle norme di diritto privato.

3. Nei limiti di bilancio e della normativa vigente in materia, l'ARCADIS può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite da apposito regolamento predisposto in base all'articolo 4, nonché di personale comandato o distaccato proveniente dalle pubbliche amministrazioni.

4. Il direttore generale si avvale del personale già in organico all'ARCADIS. Inoltre procede all'espletamento delle procedure concorsuali, sulla base della dotazione organica di cui al comma 1, compatibilmente alla disponibilità di bilancio. A tal fine, in considerazione della professionalità richiesta per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ARCADIS, le procedure concorsuali sono riservate, nella misura complessiva del quaranta per cento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1521 del 4 novembre 2005 ed a quello a contratto in servizio presso l'ARCADIS, proveniente dalle strutture commissariali, di cui all'articolo 33 della legge regionale 1/2008.

5. Il direttore generale predispone un piano di formazione biennale per il personale dell'ARCADIS, relativo alle materie di difesa del suolo, tecniche di bonifica, tutela delle acque, mitigazione dei rischi naturali, avvalendosi delle strutture scientifiche ed universitarie locali e nazionali. Il piano di formazione, obbligatorio per il personale tutto, può essere integrato, nei limiti di spesa del bilancio dell'ARCADIS, da partecipazione a convegni, seminari sulle materie di competenza, per una maggiore professionalità ed incisività degli interventi.




Art. 13

(Attività ad esaurimento)

1. L'ARCADIS, oltre ai compiti di cui all'articolo 2, quale attività di gestione ad esaurimento, provvede, alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno, al completamento degli interventi programmati, come previsto dall'articolo 33 della legge regionale 1/2008.

2. L'onere finanziario grava sui fondi residuali che sono trasferiti dai commissari delegati alla Regione Campania dopo la cessazione delle attribuzioni dei poteri commissariali in materia di emergenza idrogeologiche, bonifiche, tutela delle acque e del fiume Sarno e destinati alle attività medesime, secondo un piano finanziario che è predisposto dall'ARCADIS ed approvato dalla Giunta regionale.




Art. 14

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 2, comma 9, della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), su disposizione della Giunta regionale, é, in parte, utilizzabile dall'ARCADIS, quale fondo di rotazione per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, al fine di anticipare le spese necessarie per avanzare studi di fattibilità e progettazioni propedeutiche al finanziamento di opere d'interesse pubblico e di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale, a valere su fondi nazionali e comunitari. Il bilancio regionale può ulteriormente incrementare il fondo, con specifiche disposizioni.




Art. 15

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti per la riorganizzazione dell'ARCADIS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, a legislazione vigente, sulla Missione 09, Programma 01, Macroaggregato 104 IV livello Piano dei Conti 1.04.01.02.000 (Codice SIOPE 1 05 03).

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.




Art.16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro