Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 6 marzo 2015, n. 6 e 28 dicembre 2021, n. 31.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 

Testo vigente della Legge Regionale 8 agosto 2014, n. 20.                 

 

"Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera".

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

 La seguente legge:       

 

 Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'articolo 13  del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), per promuovere lo sviluppo rurale, per valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.

2 bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 ter e 4 quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a  sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. (1)


(1) Comma aggiunto dall'articolo 8, comma 1 della legge regionale 6 marzo 2015, n. 6.


 

 

 

Art. 2

(Definizioni)

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere  interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente;

c) distretti di filiera, l'insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di  valorizzazione di un prodotto agroalimentare come la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di un prodotto agro- alimentare.


 

 

 

Art. 3

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali)

1. I requisiti per  il  riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

a) la presenza di attività e di funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e di valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

b) le produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano  l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito  dell'economia agricola regionale;

c) l'esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori sinergico con i  fenomeni culturali e turistici locali;

d) la valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;

e) il perseguimento  di  obiettivi  di  qualità  attraverso  l'adozione  di  standard  di  certificazione ambientale, sociale e produttiva;

f) l'omogeneità  paesaggistico - ambientale del territorio e del patrimonio rurale;

g) la sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole ed imprese di altri settori.


 

 

 

Art. 4

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari qualità sono i  seguenti:

a) la presenza di produzioni agroalimentari certificate coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;

b) la presenza  di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra  le imprese  agricole e le imprese  del settore della trasformazione  e della distribuzione agroalimentare dei prodotti certificati;

c) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;

d) l'integrazione tra la produzione agroalimentare e le attività culturali e turistiche.


 

 

Art. 5

(Requisiti per il riconoscimento dei distretti di filiera)

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti di filiera sono i seguenti:

a) la significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o dei processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire dai progetti integrati di filiera già individuati dalla Regione;

b) il sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari;

c) la presenza di centri di  ricerca o di eccellenza tecnologica legati allo sviluppo dell'innovazione e all'ottimizzazione dei processi di filiera;

d) la presenza di istituzioni e di autonomie locali che sostengono la realtà distrettuale, favorendo la realizzazione delle attività programmate nel distretto.


 

 

Art. 6

(Riconoscimento dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)

1. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, secondo le modalità  stabilite dal Regolamento  previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti che possono  promuovere  il riconoscimento  di un distretto sono:

a) le imprese operanti nel territorio regionale;

b) le associazioni di categoria e dei consumatori e le organizzazioni sindacali e della cooperazione almeno di rilevanza regionale;

c) i soggetti pubblici.


 

 

Art. 7

(Costituzione del distretto)

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 9 prevede i criteri per la costituzione dei distretti, per una gestione duale nel rispetto della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.


 

 

Art. 8

(Piano di distretto)

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

2. Il piano di distretto è presentato alla Giunta  regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini  e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

3. Il piano di distretto contiene:

a) la dettagliata  relazione sulla situazione esistente, sulle prospettive del distretto e sulle risorse dell'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5;

b) gli obiettivi e le motivazioni per la strategia di sviluppo locale;

c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli  obiettivi  e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle  vocazioni  proprie  del  territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra le attività agricole e le attività sociali, culturali e turistiche del territorio;

d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari dedicate alle produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, l'efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, di distribuzione e di commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti certificati;

e) il consolidamento  delle  direttive  regionali  per  i  progetti integrati di filiera;

f) l'indicazione  degli  strumenti  di  politica  agricola  e rurale  e degli  altri strumenti  regionali;

g) gli strumenti nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso l'approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche comunitarie ed in particolare delle politiche rurali, agricole, agroalimentari e di filiera, ambientali, culturali e turistiche della Regione.

5. Il piano approvato  ha validità  triennale  e può  essere aggiornato  secondo  le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal Regolamento previsto dall'articolo 9. Il piano conserva la validità fino all'approvazione del successivo piano.

6. Il piano è attuato mediante i programmi annuali.

7. La struttura organizzativa regionale competente effettua le azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.


 

 

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il Regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina:

a) le modalità per il riconoscimento dei distretti, in attuazione dell'articolo 6;

b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto, ai sensi ed in attuazione dei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8, nonché per la valutazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi  del comma 2 dell'articolo 8;

c) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo previsti dal comma 7 dell'articolo 8;

d) i termini e le  modalità  per  la  presentazione  della  relazione  sull'attuazione  del  piano  di distretto.

2. La Giunta regionale adotta il Regolamento di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 9 bis (1)

(Consulta regionale)

1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Consulta regionale dei Distretti del cibo, di seguito denominata "Consulta", quale organismo consultivo e propositivo della Regione in relazione agli interventi previsti dalla presente legge.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale ed è composta da:

a) il Presidente della Commissione consiliare competente, con funzioni di coordinatore;

b) l'Assessore regionale competente o suo delegato;

c) due componenti della commissione consiliare competente, uno in rappresentanza della maggioranza e uno in rappresentanza dell'opposizione;

d) un rappresentante per ciascuno dei Distretti istituiti ai sensi della presente legge.

3. La Consulta ha i seguenti compiti:

a) svolge attività di interlocuzione con enti e rappresentanti dei settori interessati dalla presente legge;

b) svolge attività di sostegno e promozione delle opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) e dalla programmazione comunitaria;

c) avanza proposte per l'impiego dei fondi regionali destinati allo sviluppo dei Distretti del cibo;

d) valuta gli effetti degli interventi regionali a sostegno dei Distretti del cibo;

e) concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati programmati nell'ambito della presente legge.

4. La partecipazione ai lavori della Consulta è a titolo gratuito e non comporta, in ogni caso, indennità aggiuntive o rimborsi spese.

5. L'organizzazione e il funzionamento della Consulta sono demandati a successivo atto dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti della Consulta.

7. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


(1) Articolo aggiunto dall'articolo 22, comma 1 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 31.


 

 

Art. 10

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. La relazione contiene le risposte documentate in ordine ai nuovi distretti istituiti in applicazione della presente legge ed alla loro forma societaria o associativa, alla natura delle risorse allocate ed ai benefici ottenuti dall'azione di intervento della programmazione regionale.


 

 

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il corrente anno finanziario, la spesa complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila).

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila), si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 2, Missione 16, Programma 01 dello stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario.

3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione. 


 

 

Art. 12

( Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della   Regione Campania.

 Caldoro