Legge Regionale 10 marzo 2014, n. 11.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 17.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.

 


Testo vigente della Legge  Regionale 10 marzo 2014, n. 11.


"Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

PROMULGA

La seguente legge:

 

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, per salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione degli esercizi commerciali a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, dei negozi e dei locali a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare valenza storica, artistica e culturale.

2. La Regione, per salvaguardare gli esercizi e le imprese previste nel comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione di tali esercizi e imprese storiche per il sostegno delle relative attività.

3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). (1)

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 8 agosto 2014, n. 17.


 

 

Art. 2

(Censimento, elenchi regionali dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e registro delle imprese storiche ultracentenarie)

1. La Regione istituisce, con le modalità previste nei commi 4, 5 e 6, previo apposito censimento, gli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

2. Sono considerati:

a) locali a rilevanza storica: gli immobili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004; (1)

b) negozi a rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;

c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica: le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione.

3. È istituito, con le modalità previste nei commi 4, 5 e 6, previo apposito censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:

a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;

b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica oppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica nonché delle imprese storiche ultracentenarie.

5. Entro il termine previsto nel comma 4 la Regione adotta con delibera i modelli di logo per gli esercizi commerciali a rilevanza storica e per le imprese storiche ultracentenarie, il modello di scheda e la metodologia di rilevazione dei dati e delle informazioni; in particolare, per le imprese storiche ultracentenarie i requisiti sono previsti nel comma 3, per gli esercizi commerciali a rilevanza storica i requisiti sono i seguenti:

a) la localizzazione e la descrizione della sede e dell'attività svolta;

b) l'inventario degli arredi e degli strumenti di lavoro ed il loro stato di conservazione;

c) la datazione dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare;

d) la cronistoria dell'attività commerciale o artigianale.

6. I Comuni entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.

7. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, provvede:

a) al censimento sulla base della scheda e della metodologia prevista nel comma 5, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri previsti nei commi 3, 4 e 5 della individuazione da parte dei Comuni dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie;

b) all'istituzione degli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, con delibera della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

8. L'inserimento negli elenchi regionali e nel registro regionale comporta l'acquisizione della qualifica di locale, negozio, bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, oppure di impresa storica ultracentenaria.

9. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.

10. I Comuni per la esecuzione delle attività di censimento e di predisposizione delle guide previste dalla presente legge possono avvalersi dei soggetti della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale dell'1 luglio 2011, n. 12 (Autorizzazione del comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione sulla sussidiarietà orizzontale) che svolgono tali attività di servizio a titolo gratuito.

 

(1) Lettera così sostituita dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2014, n. 17.


 

 

Art. 3

(Attribuzione del logo e guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie)

1. I locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale si avvalgono di un logo predisposto sulla base di modelli predefiniti con la delibera prevista nell'articolo 2, comma 5, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Campania", "Negozio a rilevanza storica della Campania", "Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Campania", "Impresa storica ultracentenaria della Campania".

2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale.

3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie dove sono indicati:

a) la localizzazione, l'anno di origine ed il fondatore dell'esercizio commerciale o dell'impresa storica ultracentenaria;

b) la descrizione della sede e dell'attività;

c) gli eventuali fatti storici, culturali, oppure la presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio o all'impresa.

4. L'utilizzo del logo da parte di soggetti non iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale, oppure l'utilizzo di un logo non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale, è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00. All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono i Comuni nel cui territorio sono ubicati i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie.


 

 

Art. 4

(Interventi di recupero e di valorizzazione)

1. La Regione concede contributi ai titolari oppure ai gestori dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale, per progetti d'intervento finalizzati al recupero, alla valorizzazione, nonché alle attività di rifacimento delle unità immobiliari caratterizzate da specifico valore storico, artistico e ambientale che sono sede di botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi, di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie.

2. Con delibera della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti nel comma 1, nonché i termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. I contributi, erogabili per una sola volta nei confronti del medesimo soggetto, non possono eccedere il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute dai titolari oppure dai gestori degli esercizi e delle imprese iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale e non possono superare il tetto dei 10.000,00 euro.

3. I finanziamenti indicati nel comma 1 sono concessi in conformità delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis. (1)

4. Per il finanziamento degli interventi previsti nel comma 1, la Giunta regionale assegna le relative risorse ai Comuni sulla base di appositi programmi di spesa.

 

(1) Comma così sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2014, n. 17.


 

 

Art. 5

(Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti)

1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, ai negozi e ai locali a rilevanza storica, nonché alle imprese storiche ultracentenarie prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula tra gli enti locali, i proprietari degli immobili ed i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso e dei caratteri salienti del locale o dell'impresa, come elementi meritevoli di tutela.

2. La convenzione prevista nel comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi se i vincoli in essa previsti non sono rispettati.


 

 

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'anno finanziario 2014, la spesa complessiva di euro 160.000,00.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 160.000,00 si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2014.

3. A decorrere dal 2015 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge nei limiti di stanziamento previsto dal bilancio della Regione.


 

 

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro