Legge Regionale 25 febbraio 2014, n. 10.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.


Testo vigente della Legge Regionale 25 febbraio 2014, n. 10.


"Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale)".


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:


Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione riconosce il fondamentale ruolo economico del settore della panificazione e, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione del settore mediante la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione;

b) il miglioramento qualitativo e l'incremento della sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti commercializzati;

c) il miglioramento dell'informazione a tutela della salute e della sicurezza del cittadino-consumatore;

d) il riconoscimento delle diverse tipologie produttive e di commercializzazione del pane;

e) la promozione dei contratti di filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto;

f) l'attuazione di strumenti finalizzati alla valorizzazione ed alla promozione dei prodotti tipici da forno della tradizione campana;

g) la promozione dell'ammodernamento e del miglioramento qualitativo delle imprese del settore della panificazione;

h) la realizzazione di strumenti permanenti di monitoraggio, di elaborazione di proposte e dell'attuazione di iniziative;

i) la lotta alla panificazione abusiva e alla concorrenza sleale;

l) la riduzione dell'impatto ambientale per i materiali di confezionamento.




Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) panificio: l'impresa di panificazione in regola con le disposizioni per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che effettua l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura finale del pane. L'impianto di panificazione, se finalizzato al ciclo completo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materia prime fino alla cottura totale, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonee al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione e alla cottura, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di panificazione, se finalizzato soltanto alla produzione degli impasti da pane, deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei al deposito delle materie prime, alla loro lavorazione, alla preparazione, al confezionamento e alla conservazione dei prodotti intermedi di panificazione, nonché dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'impianto di cottura deve essere provvisto di ambienti ed attrezzature idonei allo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) responsabile di panificazione: il titolare, il coadiuvante familiare, il socio o il dipendente lavoratore dell'impresa di panificazione che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane nelle relative fasi del processo;

c) contratto di filiera: l'insieme delle regole e delle operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione ed alla commercializzazione della filiera della panificazione, concordato tra le parti.




Art. 3

(Panificio)

1. L'utilizzo della denominazione panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che, per la struttura e l'organizzazione del lavoro, esercita nel proprio ambito l'intero ciclo di produzione del pane.

2. Il titolare del panificio, di cui al comma 1, nomina il responsabile di panificazione per ogni impianto attivato, le cui funzioni sono stabilite dall'articolo 4.

3. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da inoltrarsi al Comune competente per territorio, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). La SCIA è corredata dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva di cui all'articolo 4. L'attività di panificazione è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.




Art. 4

(Responsabile di panificazione)

1. Il responsabile di panificazione svolge l'attività produttiva in completa autonomia relativamente alla gestione, all'organizzazione e all'attuazione della produzione.

2. Al responsabile della panificazione è affidato il compito di garantire all'interno dell'azienda:

a) il rispetto delle regole di buona pratica professionale;

b) l'utilizzo di materie prime conformi alle norme vigenti;

c) l'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) la qualità del prodotto finito.




Art. 5

(Pane fresco)

1. In attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2006, la denominazione pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) il pane posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) il pane prodotto secondo un processo produttivo continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) il pane ottenuto con cotture di impasti che non hanno subito la surgelazione, il congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dello stesso impasto, tale da costituire interruzione del processo produttivo.

2. Nella produzione di pane fresco è ammesso l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate esclusivamente al rallentamento del processo di lievitazione.




Art. 6

(Pane tradizionale di alta qualità)

1. La denominazione di "pane tradizionale di alta qualità" spetta ai seguenti:

a) pani tradizionali tipici locali identificati dalla Regione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ( Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e del decreto Ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 ( Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale;

b) pani riconosciuti ai sensi della normativa europea in materia di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e di Indicazione Geografica Protetta (IGP).

2. Il pane tradizionale di alta qualità è ottenuto da un processo di produzione continuo, privo di qualsiasi trattamento finalizzato alla surgelazione, al congelamento o alla conservazione prolungata delle materie prime e dei prodotti intermedi di panificazione, fino alla completa cottura finale. Non è consentito l'utilizzo di ingredienti contenenti sostanze geneticamente modificate.




Art. 7

(Consumo immediato)

1. È consentita alle imprese di panificazione l'attività di vendita anche per il consumo immediato del pane, purché in misura prevalente di propria produzione, utilizzando i locali, le attrezzature e gli arredi dell'azienda, comprese le eventuali superfici pertinenti, aperte al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di commercio.




Art. 8

(Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento delle imprese di panificazione sono istituiti i Centri di Assistenza Tecnica alle imprese, costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale, e da altri soggetti interessati. I Centri di Assistenza Tecnica sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nei rispettivi statuti, secondo modalità da definire con apposito regolamento che il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I Centri di Assistenza Tecnica svolgono a favore delle imprese attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, nonché di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e di tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle materie previste nei rispettivi statuti, nonché nelle attività finalizzate alla certificazione dì qualità delle imprese.

3. Le amministrazioni pubbliche si avvalgono dei Centri di Assistenza Tecnica per facilitare il rapporto tra le amministrazioni pubbliche e le imprese utenti.




Art. 9

(Contratti di filiera e di promozione)

1. Per promuovere la tracciabilità del prodotto del pane e la valorizzazione della produzione agroalimentare, la Regione favorisce la stipula dei contratti di filiera tra i rappresentanti delle attività economiche, che hanno quali scopi primari:

a) il miglioramento della conoscenza e della trasparenza del mercato;

b) la riduzione dell'impiego di prodotti fitosanitari e degli organismi geneticamente modificati, la salvaguardia dei suoli e delle acque, la garanzia della qualità dei prodotti finali;

c) la promozione di metodi di produzione conformi ai principi di tutela dell'ambiente.

2. I contratti di filiera sono stipulati tra i rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione delle materie prime della filiera della panificazione e contengono:

a) l'impegno reciproco delle parti per la programmazione della qualità delle produzioni;

b) la definizione di obiettivi, di metodologie organizzative e di procedure comuni;

c) i disciplinari di produzione e di cessione della materia prima fino all'utilizzazione finale;

d) l'impegno dei contraenti per almeno un triennio.

3. La Giunta regionale definisce con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e le procedure per il riconoscimento dei contratti di filiera.




Art. 10

(Tavolo di lavoro regionale del settore panificazione)

1. La Regione assicura il sistema coordinato di monitoraggio, di analisi e di elaborazione di proposte mediante la costituzione di apposito tavolo di lavoro, al quale partecipano i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Associazioni dei lavoratori dipendenti e delle Associazioni dei consumatori.

2. Il tavolo di lavoro regionale, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, è costituito da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dei consumatori;

c) un membro per ognuna delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative in ambito regionale;

d) quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore panificazione;

e) quattro membri designati dal comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 19 (Tutela dei consumatori e degli utenti) ;

f) un segretario designato dal Presidente dell'Osservatorio scelto tra i funzionari della struttura regionale competente in materia di artigianato.

3. La partecipazione ai lavori del tavolo regionale è a titolo gratuito.

4. Il tavolo di lavoro regionale ha i seguenti compiti:

a) monitorare il grado di applicazione della presente legge;

b) elaborare le proposte, le analisi, gli studi e le ricerche, costituire gruppi di lavoro, promuovere le conferenze e le iniziative sulle problematiche inerenti il settore della panificazione;

c) svolgere le attività consultive in ordine agli atti di programmazione e alle proposte di legge che coinvolgono gli interessi delle imprese del settore;

d) promuovere gli strumenti di comunicazione e di interazione tra i consumatori e gli operatori del settore;

e) promuovere le iniziative per valorizzare le produzioni di qualità e le lavorazioni tradizionali.

5. Il tavolo di lavoro ha sede presso gli uffici della Giunta regionale.

6. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, sentita la Commissione Consiliare competente, permangono in carica per due anni e possono essere rinominati; il loro rinnovo è effettuato almeno tre mesi prima della scadenza.

7. Il tavolo regionale al termine del mandato continua ad esercitare le funzioni, in regime di prorogatio, sino alla nomina dei nuovi componenti.




Art. 11

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni e dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

2. Il Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico della Giunta Regionale esercita, in via esclusiva, il controllo analogo sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali: 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale), 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e I.C.T.). (1)


(1) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, si vedi il comma 14 dell' articolo 1 della Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16 di seguito riportato: "14. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2014, n. 10 (Disposizioni in materia di produzione e di vendita del pane e modifiche degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1) si interpreta nel senso che al Dipartimento della programmazione e dello sviluppo economico è attribuito il controllo analogo su tutte le società contemplate dalla legge regionale 30 ottobre 2013, n. 15 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e I.C.T.) anche prima dell'attribuzione delle partecipazioni alla società di cui all'articolo 1, comma 6 della 15/2013.".




[Art. 12]

[(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 1/2014)]

[1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n.1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così modificata:

a) la lettera v) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
"v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

b) la lettera z) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

"z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall'articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98";

2. L'articolo 4 della legge regionale 1/2014 è cosi modificato:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: "fino a 150 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera v)";

b) alla lettera c) del comma 1 le parole: "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)";

c) alla lettera d) del comma 1 le parole: "da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dimensionali previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera z)".]


(1) Articolo abrogato dall'articolo 159, comma 2, lettera m) della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11). 




Art. 13

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.




Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro