Legge Regionale 25 febbraio 2014, n. 9.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 14 del 25 febbraio 2014


"Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (istituzione del registro tumori di popolazione della regione Campania)"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE


Ha approvato



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:


Art.1

(Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 - Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania)

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 (Istituzione del Registro Tumori di popolazione della Regione Campania) è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per i fini di cui all'articolo 1, comma 2, la gestione di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è affidata ad una unità operativa, presso il Dipartimento di prevenzione di ciascuna ASL della Regione Campania, non costituente nuova struttura organizzativa .";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il Registro Tumori Infantili provvede alla registrazione dei dati relativi agli ammalati di tumore della Regione Campania per la fascia di età da 0 a 19 anni, è allocato presso l'AORN Santobono Pausilipon e è affidato alla gestione di un'unità operativa non costituente nuova struttura organizzativa.";

2. L'articolo 4 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa della singola ASL, composta, con risorse disponibili in via ordinaria, da:

a) un responsabile del Registro Tumori, medico dell'Area di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario nazionale, nominato con provvedimento del Direttore generale, fermo restando il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, con funzione di coordinamento;

b) una unità, per ogni 250mila abitanti con competenza e formazione specifica, documentata nella gestione di dati sanitari per le attività di cui al comma 4;

c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Il Registro Tumori Infantili è dotato di una unità operativa, non costituente nuova struttura organizzativa, composta:

a) da un responsabile medico pediatra, con competenze oncologiche e con documentata esperienza in epidemiologia, dipendente del servizio sanitario regionale, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Direttore generale dell'AORN Santobono Pausilipon, con funzioni di coordinamento;

b) da almeno due unità, con competenza e formazione specifica documentata nella gestione di dati sanitari, per le attività di cui al comma 4;

c) una unità a tempo pieno di statistica, con competenze informatiche.";

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. I dati raccolti ed elaborati dalle unità operative previste nell'articolo 4, ai commi 4 e 5 sono registrati e collegati al Comune, alla residenza anagrafica e al codice di avviamento postale dell'ammalato di tumore.".

3. L'articolo 5 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I membri del Comitato Tecnico-Scientifico restano in carica tre anni, salvo rinnovo e sono:

a) il Direttore della struttura amministrativa regionale, competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, con funzioni di coordinatore;

b) il Direttore generale dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli o suo delegato;

c) il Responsabile dell'Oer o suo delegato;

d) un componente delegato per ciascuna Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Napoli Federico II, della Seconda Università degli studi di Napoli e della Università degli studi di Salerno;

e) un componente delegato del Ministero della salute;

f) un componente delegato dell'Osservatorio Nazionale Screening;

g) un componente delegato per ciascuna delle seguenti istituzioni: Associazione Italiana di Epidemiologia, Società Italiana di Igiene, Società Scientifica Oncologi Medici, Società Scientifica degli anatomo-patologi, Associazione Italiana Registri Tumori;

h) il responsabile del Servizio della struttura competente in epidemiologia Irccs Fondazione Pascale;

i) il responsabile del Centro Regionale di Prevenzione Oncologica (Crpo) istituito presso il Dipartimento di Endocrinologia e Oncologia Molecolare e Clinica (Deomc) dell'Università degli studi di Napoli Federico II, o suo delegato.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico su richiesta espressa, depositata presso la struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale, possono partecipare:

a) i Presidenti dei Consigli Provinciali degli Ordini dei Medici o loro delegati;

b) i referenti dei sindacati dei Medici di medicina generale (Mmg) più rappresentativi della categoria;

c) i referenti dell'International Society of Doctors for the Environment (ISDE).";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Il Comitato Tecnico-Scientifico svolge attività di supporto alla programmazione regionale in materia di organizzazione di corsi di formazione di base e di aggiornamento continuo per le unità operative previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 4.".

4. L'articolo 6 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Coordinamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania".

b) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito il Centro di coordinamento del Registro Tumori della Regione Campania presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale – Osservatorio epidemiologico regionale".

"2. I membri del Centro di Coordinamento si riuniscono con cadenza trimestrale, restano in carica per tre anni, salvo rinnovo, e sono:

a) il Direttore della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale o suo delegato, con funzioni di coordinatore;

b) il responsabile del servizio di epidemiologia dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli;

c) i responsabili dei Registri Tumori provinciali e sub provinciali e del Registro Tumori Infantili o loro delegati;

d) almeno tre componenti delle unità operative previste nell'articolo 4, commi 6 e 7, con comprovata esperienza e formazione in gestione dei dati sanitari, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i Direttori generali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) un funzionario nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. L'Irccs "Fondazione Pascale", in raccordo con il Comitato Tecnico-Scientifico, realizza un server dedicato, centrale, collegato in via telematica con le postazioni informatiche dedicate di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale e del Registro Tumori Infantili, previste dall'articolo 4, comma 4, per garantire al Centro di Coordinamento una trasmissione telematica automatica, diretta e continua dei dati prodotti dai Registri medesimi.";

d) le lettere a), d) e f) del comma 4 sono soppresse ed è aggiunta la seguente:

"g) a comparare i dati del Registro Tumori umano con i dati del Registro Tumori animali istituito presso il Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV).";

e) al comma 5 le parole: "all'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli" sono sostituite dalle seguenti: "al Centro di Coordinamento";

f) al comma 6 le parole: "interne ed esterne all'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli," sono soppresse".

5. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:

"Art. 6 bis

(Comitato Regionale di Attuazione)

1. Per attuare in maniera coordinata gli obiettivi regionali di sviluppo della registrazione oncologica e per assicurare un ordinato sviluppo dei sistemi informativi dei Registri Aziendali è istituito, presso la Direzione della struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute, il Comitato regionale di attuazione composto dai Direttori responsabili:

a) dell'Irccs "Fondazione Pascale" di Napoli, con funzioni di coordinatore;

b) delle Aziende Sanitarie Locali;

c) dell'AORN "Santobono-Pausilipon" di Napoli.

2. Alle riunioni partecipa il Direttore della Struttura amministrativa regionale competente per la Tutela della salute o suo delegato.

3. Il Comitato regionale di attuazione supporta la Regione nella pianificazione delle attività per il conseguimento delle finalità programmatiche di cui all'articolo 1, comma 2.".

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 19/2012 sono soppressi.

7. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente: "3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico nel corso dell'audizione relaziona sull'andamento delle attività del Registro Tumori della Regione Campania e può recepire proposte che abbiano validità scientifica da associazioni di volontariato o fondazioni ONLUS, finalizzate alla valorizzazione del lavoro di ciascun Registro Tumori provinciale, sub provinciale o del Registro Tumori Infantili".

8. L'articolo 15 della legge regionale 19/2012 è così modificato:

a) il comma 5 è soppresso;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla nomina del Responsabile del Registro Tumori Infantili previsto nell'articolo 4, comma 7 e i Direttori generali provvedono alla nomina dei Responsabili di ciascun Registro Tumori provinciale e sub provinciale previsti nell'articolo 4, comma 6.".

9. L'articolo 16 della legge regionale 19/2012 è così sostituito:

"Art.16

(Clausola di invarianza di spesa)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.".

10. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 19/2012 è aggiunto il seguente:

"Art. 16 bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le norme della presente legge non possono applicarsi o interpretarsi in contrasto con le previsioni del piano di rientro dal disavanzo sanitario e con quelle dei programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Finanziaria 2010) e con le funzioni attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.".




Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                           Caldoro