Legge Regionale 13 febbraio 2014, n. 7.

 Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 25 febbraio 2014


"Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni " co.re.com.)" e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17 (nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 9/2002)

1. La legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in  materia  di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) é così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "sette componenti" sono sostituite  con  le  seguenti "tre componenti";

b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal presente:

"2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.";

c) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "due anni"  sono   sostituite   con  le   seguenti "tre anni";

d) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: 

"2. La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all'attività del CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio  1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati  di alta professionalità.".


 

 

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 17/1996)

1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) é cosi modificata:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente :

"Art. 3

(Competenze)

1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;

b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.

2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.
3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:

a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;

b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.

4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi  regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.";

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Gradimento consiliare)

1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.".


 

 

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

                        Caldoro                    



 

Allegato A

Enti, aziende e organismi regionali – art. 3, comma 3, lett. a) legge regionale 17/1996


 

 

Consorzi di Bonifica

Ufita

Aurunco

Bacino Inferiore del Volturno

Sannio Alifano

Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei

Paludi di Napoli e Volla

Comprensorio Sarno

Destra del Sele

Paestum – Sinistra del Sele

Vallo di Diano e Tanagro

Velia – Bonifica del Bacino dell'Alento

Enti parco regionali e riserve naturali della regione

Campi Flegrei

Partenio

Matese

Bacino idrografico fiume Sarno

Monti Lattari

Monti Picentini

Roccamonfina e foce Garigliano

Taburno – Camposauro

Colline Metropolitane Napoli

Riserva foce Volturno – Costa di Licola e lago Falciano

Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano

Enti vari

Ente Ville Vesuviane

Enti per la promozione del Turismo

Napoli

Caserta

Benevento

Avellino

Salerno

Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo

Napoli

Amalfi

Capri

Castellammare di Stabia

Cava de' Tirreni

Ischia e Procida

Maiori

Paestum

Pompei

Positano

Pozzuoli

Ravello

Salerno

Sorrento – Sant'Agnello

Vico Equense


Aziende per il diritto allo studio universitario

Federico II

Suor Orsola Benincasa

Parthenope

L'Orientale

Seconda Università di Napoli

Salerno

Benevento

Istituti autonomi case popolari

Napoli

Caserta

Avellino

Benevento

Salerno

Aziende sanitarie locali

Napoli 1

Napoli 2 nord

Napoli 3 sud

Caserta

Avellino

Benevento

Salerno

Aziende ospedaliere

"S. Giuseppe Moscati" Avellino

"Gaetano Rummo" Benevento

"S. Anna e S. Sebastiano" Caserta

"Antonio Cardarelli" Napoli

"Ospedale dei Colli" Napoli

"Santobono-Pausillipon" Napoli

"S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" Salerno

Aziende Ospedaliere Universitarie

"Federico II" Napoli

"SUN" Napoli


Allegato B

Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale 17/1996


 

 

Consulte regionali

Consulta regionale per l'emigrazione

Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria

Consulta regionale per gli anziani

Consulta regionale femminile

Consulta regionale della cooperazione

Consulta regionale per la bonifica

Osservatori

Osservatorio regionale sullo spettacolo

Commissioni

Commissione regionale per il lavoro

Commissione regionale per l'artigianato

Commissioni provinciali per l'artigianato

Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna

Commissione consultiva regionale carburanti


Comitati

Comitato consultivo regionale Aree naturali protette

Comitato per la pace e per i diritti umani

Comitato regionale per le pari opportunità

Comitato Misto Paritetico Servitù Militari

Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione

Comitato dei Garanti