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Legge Regionale 13 febbraio 2014, n. 7.
Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 11 del 25 febbraio 2014
"Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni " co.re.com.)" e modifiche alla Legge Regionale 7 agosto 1996, n. 17 (nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania)"
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 9/2002)
1. La legge regionale 1° luglio 2002, n. 9 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM.) é così modificata:
a) al comma 1 dell'articolo 3 le parole "sette componenti" sono sostituite con le seguenti "tre componenti";
b) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal presente:
"2. Il Presidente del CO.RE.COM. è eletto dal Consiglio regionale nell'ambito di una terna definita dal Presidente del Consiglio regionale d'intesa col Presidente della Giunta regionale. Gli altri componenti sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato.";
c) al comma 3 dell'articolo 3 le parole "due anni" sono sostituite con le seguenti "tre anni";
d) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"2. La dotazione organica della struttura di supporto e servizio all'attività del CO.RE.COM., al cui vertice é preposto un dirigente di ruolo del Consiglio regionale, é determinata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed é costituita con personale in servizio nei ruoli del Consiglio regionale e da quello proveniente da altre amministrazioni dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), o da aziende pubbliche operanti nel campo delle telecomunicazioni, comunque dotati di alta professionalità.".
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 17/1996)
1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) é cosi modificata:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente :
"Art. 3
(Competenze)
1. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto della Regione Campania il Presidente della Giunta regionale effettua le nomine di competenza della Regione riguardanti:
a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di indirizzo, governo, amministrazione e gestione in enti, aziende e organismi regionali comunque denominati;
b) i componenti di organi monocratici e collegiali delle società e delle fondazioni regionali.
2. Nei casi in cui le leggi e gli statuti degli enti, delle aziende e degli organismi regionali attribuiscono alla Giunta regionale le nomine di cui al comma 1, queste sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa.
3. In attuazione di quanto prescritto dall'articolo 26, comma 4, lettera e) dello Statuto della Regione Campania sono attribuite alla competenza del Consiglio regionale le nomine di competenza della Regione riguardanti:
a) i componenti di organi monocratici e collegiali che esercitano funzioni di controllo e garanzia negli enti, aziende o organismi regionali indicati nell'allegato A;
b) il difensore civico presso la Regione Campania, la commissione pari opportunità, il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il garante dell'infanzia e dell'adolescenza ed i componenti delle consulte, degli osservatori, delle commissioni e dei comitati indicati nell'allegato B.
4. Restano attribuite agli enti, associazioni ed organismi rappresentati le nomine dei propri rappresentanti in collegi nell'ambito di enti ed organismi, comunque denominati, aventi natura consortile o di associazione rappresentativa.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i riferimenti contenuti nelle leggi dello Stato, nelle leggi regionali e negli statuti degli enti, delle agenzie e degli organismi regionali a nomine di competenza della Regione, senza indicazione dell'organo regionale competente, si interpretano in conformità ai commi 1, 2 e 3. Nei rimanenti casi le nomine sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale quale rappresentante della Regione Campania.";
b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
(Gradimento consiliare)
1. Tutte le nomine di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta riguardanti i componenti di organi monocratici e collegiali in enti, organismi, aziende, società e fondazioni regionali sono soggette al gradimento consiliare di cui all'articolo 48 dello Statuto, secondo le procedure definite dal Regolamento del Consiglio regionale.".
Art. 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Allegato A
Enti, aziende e organismi regionali – art. 3, comma 3, lett. a) legge regionale 17/1996
Consorzi di Bonifica |
Ufita Aurunco Bacino Inferiore del Volturno Sannio Alifano Conca di Agnano e dei Bacini Flegrei Paludi di Napoli e Volla Comprensorio Sarno Destra del Sele Paestum – Sinistra del Sele Vallo di Diano e Tanagro Velia – Bonifica del Bacino dell'Alento |
Enti parco regionali e riserve naturali della regione |
Campi Flegrei Partenio Matese Bacino idrografico fiume Sarno Monti Lattari Monti Picentini Roccamonfina e foce Garigliano Taburno – Camposauro Colline Metropolitane Napoli Riserva foce Volturno – Costa di Licola e lago Falciano Riserva foce Sele-Tanagro e monti Eremita Marzano |
Enti vari |
Ente Ville Vesuviane |
Enti per la promozione del Turismo |
Napoli Caserta Benevento Avellino Salerno |
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo |
Napoli Amalfi Capri Castellammare di Stabia Cava de' Tirreni Ischia e Procida Maiori Paestum Pompei Positano Pozzuoli Ravello Salerno Sorrento – Sant'Agnello Vico Equense
|
Aziende per il diritto allo studio universitario |
Federico II Suor Orsola Benincasa Parthenope L'Orientale Seconda Università di Napoli Salerno Benevento |
Istituti autonomi case popolari |
Napoli Caserta Avellino Benevento Salerno |
Aziende sanitarie locali |
Napoli 1 Napoli 2 nord Napoli 3 sud Caserta Avellino Benevento Salerno |
Aziende ospedaliere |
"S. Giuseppe Moscati" Avellino "Gaetano Rummo" Benevento "S. Anna e S. Sebastiano" Caserta "Antonio Cardarelli" Napoli "Ospedale dei Colli" Napoli "Santobono-Pausillipon" Napoli "S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" Salerno |
Aziende Ospedaliere Universitarie |
"Federico II" Napoli "SUN" Napoli |
Allegato B
Consulte, osservatori, commissioni e comitati - art. 3, comma 3, lett. b) legge regionale 17/1996
Consulte regionali |
Consulta regionale per l'emigrazione Consulta regionale per l'immigrazione extracomunitaria Consulta regionale per gli anziani Consulta regionale femminile Consulta regionale della cooperazione Consulta regionale per la bonifica |
Osservatori |
Osservatorio regionale sullo spettacolo |
Commissioni |
Commissione regionale per il lavoro Commissione regionale per l'artigianato Commissioni provinciali per l'artigianato Commissione regionale realizzazione parità diritti ed opportunità tra uomo e donna Commissione consultiva regionale carburanti
|
Comitati |
Comitato consultivo regionale Aree naturali protette Comitato per la pace e per i diritti umani Comitato regionale per le pari opportunità Comitato Misto Paritetico Servitù Militari Comitato Misto Forze Armate per i rapporti con la Regione Comitato dei Garanti |
- Testo come pubblicato sul bollettino n. 11 del 14 febbraio 2014 PDF (Dimensione file: 214,99 Kb)