Legge Regionale 16 gennaio 2014, n. 4.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 4 del 17 gennaio 2014


"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Campania - legge di stabilità regionale 2014"

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:

 

Art. 1

(Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), come confermato dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) per l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, gli incrementi automatici delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) ed impiegati nel finanziamento del servizio sanitario regionale, sono ridotti in misura tale da comportare un minor gettito corrispondente all'avanzo della gestione 2012 di euro 121.902.000,00 certificato nel verbale della riunione congiunta del 25 luglio 2013 del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 2 dell'Accordo sottoscritto il 13 marzo 2007 dal Presidente della Giunta regionale della Campania con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico nel servizio sanitario regionale.

2. Per il medesimo periodo d'imposta e per i successivi, le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sono confermate nelle misure vigenti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, rifinalizzando la riduzione di cui al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), al sostegno delle azioni volte alla stabilizzazione finanziaria dell'Ente.

3. L'ammontare della rifinalizzazione è rideterminata ogni anno sulla base dell'obiettivo intermedio certificato dal tavolo tecnico previsto nel comma 1.


 

 

Art. 2

(Disposizioni applicative dell'articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99)

1. A decorrere dall'anno 2014, il gettito fiscale derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99 è finalizzato all'ammortamento di cui al comma 13 del medesimo articolo 11, nonché all'ammortamento dell'anticipazione stabilita dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e del prestito previsto dall'articolo 1, comma 9 bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Il residuo gettito annuo è destinato al sostegno delle azioni di stabilizzazione finanziaria della Regione.


 

 

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), le parole: "e fino ad un massimo di euro 55.500.000,00 per ciascuno degli esercizi dal 2013 al 2037" sono sostituite con le seguenti: "fino ad un massimo di euro 55.000.000,00 per l'esercizio 2013 e fino ad un massimo di euro 42.530.077,25 per ciascuno degli esercizi dal 2014 al 2037".


 

 

Art. 4

(Riversamento delle somme giacenti sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 ottobre 1978 , n. 51)

1. Le somme giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge sui conti correnti accesi ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale del 31 ottobre 1978, n. 51 (Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali), abrogata dall'articolo 87 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania), sono tempestivamente riversate sul conto di tesoreria della Giunta regionale della Campania, con imputazione su appositi capitoli delle partite di giro dell'entrata e della spesa. Gli enti beneficiari, con istanza documentata, richiedono alla Giunta regionale della Campania il versamento delle somme di cui hanno eventualmente ancora titolo. Eventuali economie di spesa, debitamente documentate, sono riversate nella cassa della Regione.


 

 

Art. 5

(Disposizioni in materia di sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previsti all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

1. A decorrere dall'anno 2014 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 6 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015).


 

 

Art. 6

(Modifiche all'articolo 47, comma 3 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7)

1. Dopo la lettera c) del comma 3, dell'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76), è aggiunta la seguente:

"c bis) acquisizione di beni e servizi, in assenza del necessario impegno di spesa, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;".


 

 

Art. 7

(Modifiche relative all'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili -IRESA-)

1. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania legge finanziaria regionale 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 170 le parole: "entro il giorno successivo a quello" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo a ciascun trimestre solare";

b) alla lettera a) del comma 171 le parole: "entro il mese successivo al trimestre di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento";

c) alla lettera b) del comma 171 le parole: "entro il mese successivo al trimestre di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro il bimestre successivo al trimestre solare di riferimento";

d) dopo il comma 174 è inserito il seguente:

"174 bis. Il corrispettivo annuale spettante alle società di gestione aeroportuale oppure, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile) non può essere superiore all'1,5 per cento del gettito annuale generato dall'applicazione dell'imposta.";

e) dopo il comma 176 è inserito il seguente:

"176 bis. In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento del gettito generato dall'applicazione dell'IRESA è destinato al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell'intorno aeroportuale. La quota residuale è impiegata in politiche di tutela dell'ambiente.".

2. In attuazione dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) gli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi e delle società di gestione aeroportuale, oppure in mancanza dell'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o dei fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1085/1982, a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale 5/2013, fino al termine dei trenta giorni successivi alla data di esecutività del provvedimento della Giunta regionale che disciplina le modalità di pagamento, riversamento e accertamento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge regionale 5/2013, si considerano effettuati correttamente e senza ritardo se chi vi era tenuto provvede entro i successivi trenta giorni.

3. Per l'anno d'imposta 2013, gli importi dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'allegato C della legge regionale 5/2013, tabella C3, sono ridotti del 50 per cento.


 

 

Art. 8

(Agevolazioni fiscali per i veicoli elettrici e con alimentazione ibrida)


1. A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.


 

 

Art. 9

(Contratti di servizio)

1. Al fine di verificare l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e la qualità dei servizi erogati agli utenti, le Direzioni generali competenti provvedono ogni trimestre a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sull'adempimento degli obblighi degli affidatari o dei gestori del servizio, sugli aspetti economici e operativi e le risorse finanziarie impegnate e spese, sulla qualità dei servizi erogati e il numero degli utenti coinvolti per aree territoriali.

2. Entro il 30 gennaio di ogni anno le Direzioni generali competenti provvedono, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale una relazione sullo stato dei pagamenti dei corrispettivi del servizio da parte degli utenti e delle iniziative adottate per conseguire l'adempimento delle prestazioni degli affidatari o dei gestori del servizio, indicando le azioni promosse e i provvedimenti adottati per contrastare gli inadempimenti accertati.

3. La Giunta regionale, agli esiti delle relazioni trimestrali e annuali di cui ai commi 1 e 2, individua le misure volte a conseguire l'equilibrio economico e finanziario dei contratti di servizio e provvede al loro adeguamento.

4. Fermo restando le misure previste nel comma 3 e la responsabilità dei soggetti inadempienti, in caso di accertata inattività degli enti locali, dei gestori o degli affidatari del servizio nella riscossione dei corrispettivi e nell'adozione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, previa fissazione di un termine ad adempiere e sentito l'ente locale interessato, provvede in via sostitutiva anche mediante la nomina di commissari ad acta.


 

 

Art. 10

(Modifiche legislative)

1. Al comma 103 dell'articolo 1 della legge regionale 5/2013, le parole: "Negli anni 2013, 2014 e 2015," sono sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".


 

 

Art. 11

(Abrogazioni)

1. L'articolo 20 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 (Disposizioni di finanza regionale) è abrogato.

2. La legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 (Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale) è così modificata:

a) al comma 8 dell'articolo 11 le parole: "previste nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7," sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 18 le parole: "In sede di prima applicazione gli organi dei consorzi Asi restano in carica fino alla loro scadenza naturale." sono soppresse.

3. Il comma 26 dell'articolo 52 della legge regionale 1/2012 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro