Legge Regionale 4 dicembre 2023, n. 22.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 3.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge regionale 4 dicembre 2023, n. 22.

 

"Disposizioni in materia di interventi assistiti con gli animali"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

 

La seguente legge:

 Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania recepisce l'Accordo sancito in data 25 marzo 2015, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", di seguito indicati come "Accordo" e "Linee guida".

2. La Regione Campania recepisce, altresì, la nota esplicativa trasmessa dal Ministero della salute a tutte le regioni e province autonome in data 25 maggio 2016, con protocollo 0012894, e successiva rettifica del 26 maggio 2016, con protocollo 0013013, relativa alle indicazioni di dettaglio rispetto ai contenuti del capitolo 9.4 delle Linee guida per gli interventi assistiti con gli animali di cui al comma 1.

3. La Regione Campania, con la presente legge, disciplina gli IAA e ne promuove la diffusione nel rispetto dell'Accordo di cui al comma 1. Gli IAA rappresentano un elemento di sostegno per il pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, in particolare con riferimento alle persone con disabilità o con disagio dal punto di vista delle relazioni e della riabilitazione fisica e psichica.


 


Art. 2

(Definizioni, campo di applicazione ed esclusioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Interventi Assistiti con gli Animali (IAA): interventi con valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa. Essi comprendono tre ambiti di intervento: Terapie Assistite con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e Attività Assistita con gli Animali (AAA);

b) Terapia Assistita con gli Animali (TAA): intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie fisiche, neuromotorie, cognitive, psichiatriche e psicologiche, inquadrato tra le prestazioni sanitarie. L'intervento è personalizzato sul paziente o sui gruppi e richiede apposita prescrizione medica. La riabilitazione equestre è una TAA che prevede il coinvolgimento del cavallo. Le TAA sono interventi che hanno obiettivi terapeutici specifici e in cui un animale, che risponde a determinati requisiti, è parte integrante del setting la cui relazione è somministrata al fine di coadiuvare il raggiungimento dell'obiettivo terapeutico. Le terapie assistite presentano una maggiore complessità procedurale e, come tutti i trattamenti terapeutici, si basano su una diagnosi e su un obiettivo prescritto da un terapeuta;

c) Educazione Assistita con gli Animali (EAA): intervento di tipo educativo con finalità specifiche riguardanti la sfera educativa, cognitiva e dell'apprendimento, che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse, le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione e inclusione sociale delle persone. Può essere anche di gruppo;

d) Attività Assistita con gli Animali (AAA): progetto di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati e la corretta interazione uomo animale. Può svolgersi in contesti sanitari e ospedalieri;

e) Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (CRIUV): organismo regionale di affiancamento ai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per le attività di Igiene Urbana Veterinaria.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le attività sportivo-agonistiche con animali.



 

Art. 3

(Animali coinvolti negli IAA)

1. Possono essere ammessi a programmi di IAA gli animali che appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali con l'uomo che, in conformità a quanto previsto dalle Linee guida, sono: cane, cavallo, asino, gatto e coniglio.

2. Il coinvolgimento di animali diversi da quelli indicati al comma 1 deve essere sottoposto a preventiva autorizzazione da parte della Commissione di cui all'articolo 7, sentito il Ministero della salute, dietro presentazione, per il tramite della stessa Commissione, di un progetto che ne individui la specie, ne descriva la motivazione e la metodologia d'impiego.

3. In conformità con quanto previsto dalle Linee guida, i requisiti sanitari degli animali coinvolti negli IAA sono valutati dal medico veterinario dell'équipe, che può avvalersi di colleghi specialisti. Il medico veterinario dell'équipe valuta altresì i requisiti comportamentali degli animali coinvolti negli IAA, potendo avvalersi per tale valutazione di colleghi esperti in comportamento animale ed etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori, anche volontari, adeguatamente formati. Una volta riconosciuta l'idoneità sanitaria e comportamentale dell'animale, questa è costantemente monitorata nel corso degli interventi secondo le modalità indicate dal medico veterinario dell'équipe che provvede periodicamente alla verifica.

4. Gli animali sono coinvolti, non usati, nelle sedute e devono sentirsi a loro agio nell'intervento, in modo tale da aprire canali comunicativi preferenziali e diversi rispetto a quelli intraspecifici, facilitando interazioni sociali e benessere individuale. Durante la seduta, l'animale è messo in condizioni di operare in un assetto emotivo positivo, così da trarre benessere dalla relazione con l'utente secondo il principio di vantaggio reciproco tra animale e fruitore. Il mantenimento e la gestione degli animali coinvolti negli IAA devono rispondere alle norme vigenti in materia di polizia veterinaria, salute e benessere degli animali e agli obblighi di registrazione e identificazione nelle corrispondenti anagrafi nazionali. Il proprietario e il detentore a qualsiasi titolo dell'animale hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente comma.

5. Il Sindaco può autorizzare, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di detenzione di grandi animali domestici, il possesso nel centro abitato di animali individuati per il coinvolgimento in programmi di IAA secondo i criteri di cui al comma 3, purché siano rispettate le norme sanitarie e di igiene pubblica in materia.

6. Al termine della carriera, agli animali è assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.



 

Art. 4

(Équipe multidisciplinare di lavoro)

1. Nei progetti di IAA è garantita la presenza di una équipe multidisciplinare in conformità alle Linee guida.

2. Per tutti gli IAA sono coinvolti un medico veterinario esperto in IAA, che collabora con il responsabile di progetto o delle attività e valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell'animale, provvedendo alla corretta gestione dello stesso, di cui si assume la responsabilità, e il coadiutore dell'animale, che prende in carico l'animale durante le sedute.

3. Per le TAA, il responsabile di progetto è un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta che coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle modalità di attuazione e della valutazione degli esiti. Il referente di intervento, che prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, è individuato dal responsabile di progetto nell'ambito delle figure professionali dell'Area sanitaria di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009 (Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) o appartenenti alle professioni sanitarie ai sensi della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) e del decreto del Ministero della salute 29 marzo 2001 (Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251 - art. 6, comma 1, legge n. 251/2000-).

4. Per le EAA, il responsabile di progetto è un pedagogista, educatore professionale, psicologo o psicoterapeuta che coordina l'équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle modalità di attuazione e della valutazione degli esiti. Il referente di intervento, che prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto, è individuato dal responsabile di progetto, che lo sceglie sotto la sua responsabilità tra le figure professionali in possesso del diploma di laurea triennale, o titolo equipollente, in ambito sociosanitario, psicologico o educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto stesso.

5. Per le AAA, il ruolo organizzativo e di coordinamento del responsabile di attività è svolto da figure professionali o operatori con comprovata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi che l'attività si propone di raggiungere.

6. Nei progetti di ippoterapia è garantita la presenza di un ippoterapista individuato nell'ambito degli operatori sociosanitari nell'area della riabilitazione.



 

Art. 5

(Formazione)

1. Gli organismi privati che erogano servizi di formazione per le figure professionali e gli operatori che svolgono l'attività in ambito di IAA secondo le Linee guida, sono accreditati dalla Regione Campania. Gli organismi privati, accreditati per la formazione dalla Regione Campania, possono avvalersi di centri cinofili o di equitazione, riconosciuti e autorizzati. Tali centri comunicano alla Regione Campania la propria disponibilità a collaborare nella formazione.

2. Gli organismi privati accreditati per l'erogazione di servizi di formazione al fine di svolgere attività formativa in ambito IAA devono essere registrati presso l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente e inseriti nel sistema informativo regionale mediante la presentazione di una "comunicazione" da trasmettere allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

3. L'elenco degli organismi accreditati che erogano formazione è reso pubblico.



 

Art. 6

(Strutture e figure professionali)

1. Gli IAA possono essere erogati presso centri specializzati e strutture pubbliche o private che, oltre ad essere in regola con tutte le norme amministrative, edilizie e sanitarie vigenti, rispondono a requisiti gestionali e strutturali correlati alla tipologia di intervento ed alla specie animale impegnata, residenziale o non residenziale. I requisiti gestionali e strutturali sono quelli descritti dalle Linee guida.

2. I centri specializzati e le strutture pubbliche o private che intendono erogare attività comprese negli IAA, in ambito sanitario devono essere registrati presso l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente e inseriti in un elenco regionale mediante la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da trasmettere al SUAP del Comune territorialmente competente. Il medesimo procedimento di registrazione si applica altresì alle strutture pubbliche o private che erogano in modo continuativo e non occasionale progetti di EAA e AAA.

3. Le figure professionali, gli operatori che erogano IAA presso strutture non registrate, a titolo esemplificativo presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all'interno di un centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l'Area di sanità pubblica veterinaria dell'ASL territorialmente competente.

4. L'elenco delle strutture registrate, delle figure professionali e degli operatori di cui ai commi 2 e 3 è reso pubblico e trasmesso al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

5. Le strutture registrate e i responsabili di progetti che erogano servizi compresi negli IAA in ambito sanitario, trasmettono l'elenco dei progetti attivati nell'anno entro il 31 dicembre alla Regione Campania e al Centro di referenza nazionale per gli IAA.

6. I servizi dell'ambito degli IAA possono essere erogati solo in presenza delle figure previste nell'equipe multidisciplinare.


 


Art. 7

(Commissioni regionali)

1. La Giunta regionale istituisce con deliberazione, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, una Commissione per gli IAA con funzioni consultive in merito allo svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite. La Commissione è composta da:

a) l'assessore competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento, o un suo delegato;

b) l'assessore competente in materia di politiche sociali o un suo delegato;

c) un componente esperto in materia nominato dal Presidente della commissione sanità e sicurezza sociale;

d) uno psicologo/psicoterapeuta con formazione in IAA certificata;

e) un medico veterinario con formazione nelle scienze comportamentali applicate;

f) un medico veterinario esperto in IAA;

g) un docente universitario di sanità pubblica veterinaria con esperienza in IAA;

h) un terapista della riabilitazione con esperienza in IAA;

i) un medico specialista o uno psicoterapeuta in base al progetto da valutare;

j) per le EAA e le AAA un dirigente scolastico con apposite competenze, indicato dall'Ufficio scolastico regionale;

l) un coadiutore dell'animale con esperienza comprovata registrato nella Digital Pet-Ministero della salute, individuato dalla Direzione generale per la tutela della salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale;

m) un designato delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, a seconda della specifica esigenza al progetto da valutare; (1)

n) un componente esperto in materia di disabilità nominato dal Presidente della commissione Istruzione e Cultura Ricerca Scientifica Politiche Sociali. (1)

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito ed è esclusa la corresponsione di qualsiasi rimborso spese.

 

(1) Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 3.




 Art. 8

(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle norme contenute nella presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per la violazione di cui all'articolo 3, commi 1, 3 e 5 e all'articolo 6, comma 5, da euro cento a euro seicento;

b) per la violazione di cui all'articolo 4 comma 1, all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, comma 2 da euro centocinquanta a euro novecento.

2. Per le violazioni in materia di anagrafe, trasporto e tutela del benessere degli animali impiegati nei programmi di IAA, si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali in concorso di eventuali reati. 

3. Le autorità competenti alla rilevazione e contestazione degli illeciti sono i servizi veterinari delle ASL, le polizie municipali nonché gli altri soggetti di cui all'articolo 13, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. La Regione Campania rappresenta l'autorità prevista dall'articolo 18 della legge 689/1981 competente ad irrogare le sanzioni mediante ordinanze o ingiunzioni.

5. La Regione Campania è l'ente cui destinare i proventi contravvenzionali delle violazioni. Le somme incassate, al netto delle spese sostenute, sono destinate al miglioramento dell'efficienza dei controlli ufficiali previsti dalla presente legge.




Art. 9

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta apposito regolamento che, in conformità alle Linee guida, individua in particolare:

a) i requisiti dei soggetti, persone fisiche o giuridiche che possono esercitare le attività di IAA;

b) i requisiti costitutivi e organizzativi delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 6 e le modalità operative per lo svolgimento di IAA;

c) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di IAA;

d) i criteri e le modalità di formazione ed educazione delle specie animali ammesse ai programmi di IAA;

e) le apposite sanzioni amministrative irrogabili per le violazioni di cui all'articolo 11, in base alla normativa vigente in materia.

2. Il regolamento individua, inoltre, le disposizioni attuative concernenti:

a) l'elenco regionale degli enti accreditati e riconosciuti per la formazione;

b) l'elenco regionale dei Centri specializzati e delle strutture non specializzate;

c) l'elenco delle figure professionali e degli operatori registrati presso le ASL;

d) le indicazioni più dettagliate in merito all'educazione, al coinvolgimento dei cani nei progetti di IAA e degli equidi nella riabilitazione equestre, qualora necessario.

3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità di nomina, nonché la durata in carica, dei componenti della Commissione.




Art. 10

(Norma finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo 8, sono allocate in entrata al Titolo 3, Tipologia 30200 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.




Art. 11

(Norme transitorie e finali)

1. Le strutture che già operano nell'ambito degli IAA alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti previsti, in conformità alle Linee guida, dal regolamento di cui all'articolo 9, entro ventiquattro mesi dalla sua emanazione.




Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca