Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 15.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 55 del 18 luglio 2023

 

"Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 e Variazione di bilancio della Regione Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2022, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022 approvato con delibera di Giunta regionale n. DdL 315 del 31 maggio 2023.


 

 

Art. 2

(Fondo di cassa)

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 1.039.537.135,67 in conformità alle risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022.


 

 

Art. 3

(Variazioni di competenza Entrate)

1. Nello stato di previsione di competenza dell'entrata del bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2024 e 2025 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il totale delle entrate di competenza del bilancio è approvato per l'esercizio 2023 in euro 38.651.609.098,84, per l'esercizio 2024 in euro 34.972.932.271,52, per l'esercizio 2025 in euro 33.844.055.926,74.


 

 

Art. 4

(Variazioni di cassa Entrate)

1. Nello stato di previsione di cassa dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2023 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella A.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il totale delle entrate di cassa del bilancio è approvato per l'esercizio 2023 in euro 42.110.285.614,54.


 

 

Art. 5

(Variazioni di competenza Spesa)

1. Nello stato di previsione di competenza della spesa del bilancio per gli esercizi finanziari 2023-2024 e 2025 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il totale delle spese di competenza del bilancio è approvato per l'esercizio 2023 in euro 38.651.609.098,84, per l'esercizio 2024 in euro 34.972.923.271,52 per l'esercizio 2025 in euro 33.844.055.926,74.


 

 

Art. 6

(Variazioni di cassa Spesa)

1. Nello stato di previsione di cassa della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2023 sono approvate le variazioni riportate nell'allegata tabella B.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 il totale della spesa di cassa del bilancio è approvato per l'esercizio 2023 in euro 42.110.285.614,54.


 

 

Art. 7

(Modifica della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 19 ed ulteriori disposizioni)

1. Al fine di correggere un mero errore materiale di trascrizione dell'importo, le spese conto terzi partite di giro, di cui al comma 1 dell'articolo 2, della legge regionale del 29 dicembre 2022, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania), ammontano ad euro 5.034.852.045,00 e le spese di cui al comma 2 del medesimo articolo, ad euro 5.034.402.405,00 al pari dei corrispondenti valori dell'entrata riportati all'articolo 1, commi 1 e 2 della medesima legge regionale.

2. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficace espletamento delle funzioni e competenze regionali, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 10 luglio 2023, n. 138 e nel rispetto degli equilibri del bilancio regionale, fino all'attuazione dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania), continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici della Giunta regionale di cui agli articoli da 1 a 42 del regolamento regionale 15 dicembre 2011, n. 12 (Regolamento - Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania), che costituiscono oggetto di espressa legificazione per effetto della presente legge. Per lo stesso lasso temporale è altresì confermata l'organizzazione degli uffici della Giunta regionale disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 478/2012 e successive modifiche ed è assicurata l'attività delle strutture ed uffici istituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

Art. 8

(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifica della legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022)

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento delle leggi regionali di spesa per gli esercizi 2023-2024 e 2025, di cui all'articolo 49 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2023) sono apportate le integrazioni di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge.


 

 

Art. 9

(Definizione Agevolata delle Entrate Regionali)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione all'R.T.I. Municipia S.p.A. - ABACO S.p.A., soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè

riordino della disciplina dei tributi locali), entro il 30 giugno 2022 possono essere estinti, secondo quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonchè in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2023, n. 56, con il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale ed a titolo di rimborso per le spese delle procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, alla legge regionale 13 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati) ed all'articolo 11, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017).

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

3. I debiti risultanti dai singoli carichi relativi a sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) o comunque, ad altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, affidati dalla Regione al soggetto di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2022, possono essere estinti con il pagamento delle sole somme dovute a titolo di sanzione, con esclusione della maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 ed il pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso per le spese delle procedure esecutive e di notificazione dell'ingiunzione di pagamento.

4. Il debitore, a partire dal 15 ottobre 2023 ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2024, deve manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata presentando apposita istanza al concessionario previsto al comma 1.

5. L'istanza deve essere presentata esclusivamente a mezzo Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta d'identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), nell'area riservata del portale del contribuente del concessionario di cui al comma 1, accessibile anche su apposita sezione del portale delle entrate della Regione Campania e deve contenere:

a) l'indicazione delle posizioni debitorie per le quali si chiede la definizione agevolata;

b) la volontà di pagamento in un'unica rata o l'indicazione del numero di rate con le quali si chiede di effettuare il pagamento delle somme dovute. In caso di rateizzazione le rate non possono essere superiori al numero massimo di diciotto;

c) la dichiarazione sulla sussistenza od insussistenza di giudizi in corso aventi ad oggetto i debiti per i quali è richiesta la definizione agevolata;

d) l'impegno espresso a rinunciare ai giudizi in corso.

6. Entro il 31 marzo 2024 il concessionario, previo avviso a mezzo posta elettronica ordinaria, rende disponibile ai richiedenti, nell'area riservata del portale del contribuente, la comunicazione contenente:

a) l'accoglimento dell'istanza o il diniego dell'istanza;

b) l'importo totale da pagare per ciascuna posizione debitoria;

c) in caso di rateizzazione l'importo e la scadenza delle singole rate;

d) le modalità di pagamento.

7. Il pagamento dell'intero importo dovuto per la definizione agevolata o, in caso di rateizzazione, della prima rata, deve essere effettuato entro il 30 aprile 2024 e le successive rate devono essere corrisposte mensilmente nell'ultimo giorno di ciascun mese a partire dal 31 maggio 2024. L'importo di ciascuna rata, tutte di pari ammontare, non può essere inferiore a cinquanta euro. A decorrere dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata, sulle somme dovute si applicano gli interessi del due per cento annuo. Restano a carico della Regione le somme maturate dal Concessionario a titolo di aggio.

8. Il pagamento dell'intera somma dovuta per la definizione o, in caso di rateizzazione, della prima rata comporta, relativamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica di eventuali dilazioni precedentemente concesse dall'R.T.I. Municipia S.p.A. - ABACO S.p.A.

9. Ai fini della determinazione degli importi da versare si applicano i commi 238 e 239 dell'articolo 1 della legge 197/2022.

10. Si applicano alla definizione agevolata, per quanto non previsto dal presente articolo, i commi 236, 240, 244 e 245 dell'articolo 1 della legge 197/2022.

11. Il R.T.I. Municipia S.p.A. ABACO S.p.A, a seguito del pagamento dell'intera somma oggetto di definizione agevolata, ai fini del discarico degli importi residui, trasmette alla Regione, entro il 30 novembre 2025, l'elenco dei soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata, dei codici tributo e degli importi per i quali è stato effettuato il versamento.


 

 

Art. 10

(Allegati all'Assestamento e Variazione di bilancio)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) prospetto delle entrate per titoli e tipologie per gli anni 2023-2024-2025 (allegato n. 1);

b) prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli per anni 2023-2024-2025 (allegato n. 2);

c) riepilogo generale delle entrate per titoli per gli anni 2023-2024-2025 (allegato n. 3);

d) riepilogo generale delle spese per titoli per gli anni 2023-2024-2025 (allegato n. 4);

e) riepilogo generale delle spese per missioni per gli anni 2023-2024-2025 (allegato n. 5);

f) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria (allegato n. 6);

g) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato n. 7);

h) prospetto esplicativo aggiornato del risultato d'amministrazione (allegato n. 8);

i) prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2023-2024-2025 (allegati n. 9a9b e 9c);

l) prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2024-2025 (allegati nn. 10a10b e 10c);

m) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento per l'anno 2023 (allegato n. 11);

n) nota integrativa all'assestamento e seconda variazione di bilancio (allegato n. 12);

o) variazioni del bilancio riportanti i dati di interesse del tesoriere (allegato n. 13);

p) Tabella A Variazioni Entrate 2023-2024-2025;

q) Tabella B Variazioni Spesa 2023-2024-2025;

r) Tabella C Variazioni all'Allegato 1 delle autorizzazioni di rifinanziamento delle leggi regionali di spesa per gli esercizi 2023/2024 e 2025, di cui all'articolo 49 legge regionale 18/2022.

2. Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, e dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al bilancio di previsione finanziario della Regione Campania 2023-2025, è altresì allegata ed approvata:

a) l'integrazione al "Piano di alienazione e valorizzazione del Patrimonio Immobiliare della Regione Campania" Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, 2024, 2025 (allegato n. 14).


 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca