Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 14.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 50 del 5 luglio 2023

 

"Norme in materia di turismo itinerante Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione valorizza il proprio territorio e promuove lo sviluppo del turismo all'aria aperta attraverso la promozione del proprio patrimonio naturalistico, al fine di incrementare l'afflusso turistico in Campania, estendere la stagione turistica, attrezzare e far conoscere i territori e generare nuove opportunità di lavoro.

2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione, a supporto del turismo itinerante, disciplina e favorisce l'istituzione e l'adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di camper in aree rurali per lo sviluppo di economie alternative, individuate dai Comuni singoli o associati, come previsto dai piani urbanistici comunali sprovvisti di aree adibite a campeggio.


 

Art. 2

(Aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan)

1. I Comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:

a) sistema camper service, uno per ogni cinquanta camper, munito di:

1) area di scarico a pavimento, autopulente, senza griglie o canali di scolo;

2) colonnina multifunzione per lo scarico reflui e il carico dell'acqua potabile. Il sistema può essere collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza di collegamento o autorizzazione, ad una vasca a tenuta o imhoff o impianto interno di trattamento e depurazione realizzato, comunque in conformità alla normativa vigente;

b) erogatore di acqua potabile;

c) adeguato sistema di illuminazione;

d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; 

e) toponomastica della città;

f) zona free Wi-Fi;

g) colonnine per la ricarica elettrica;

h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area;

i) perimetrazione dell'area con installazione di strutture di recinzione per garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;

l) mezzi idonei a garantire un corretto ombreggiamento;

m) viabilità pedonale interna che assicuri il comodo e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare riferimento alle persone anziane e a quelle con ridotta mobilità;

n) stalli o piazzole per la sosta con dimensione minima di metri 8 x 4 (32 mq), al fine di permettere agli occupanti di muoversi liberamente intorno al mezzo, delimitati da segnaletica a terra o cordoli o preferibilmente separati da aree verdi atte a permettere un maggiore dissolvimento del disturbo acustico e ad acquisire migliore luminosità così da garantire una soglia di quiete e di privacy maggiore. Le piazzole devono essere realizzate in modo da assicurare al camper con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale di poter scendere ed utilizzare comodamente i propri ausili.

3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento. 

4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati con sistemi di controllo accessi tramite barriera e preferibilmente tramite app o comunque sistemi informatizzati con apposita segnalazione stradale che indica l'area.

5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo non superiore a quarantotto ore.

6. I limiti di cui al comma 5 non trovano applicazione nelle aree interne ove non siano presenti attività di campeggio.

7. Tutte le ulteriori caratteristiche tecniche richieste alle aree attrezzate ai sensi della presente legge sono definite, con apposito regolamento, da parte della Giunta regionale.


 

Art. 3

(Localizzazione delle aree)

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali e dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuoverne la conoscenza e lo sviluppo nonché nelle vicinanze dei principali assi viari.


 

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

1. La Regione assicura la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive in condizioni di parità con gli altri fruitori mediante tutti gli ausili necessari per renderle accessibili e visitabili. 

2. La Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan e dei servizi resi al suo interno.


 

Art. 5

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono direttamente alla gestione delle aree di sosta installate su terreni di proprietà dell'Ente. Non è consentita la concessione né l'utilizzo da parte di terzi di dette aree. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea.

2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del sistema informativo del rilevatore turistico regionale, quale sistema telematico di raccolta e trasmissione dei dati relativi al movimento turistico, con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di protezione civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).


 

Art. 6

(Garden sharing)

1. È consentito ai soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione con offerta di servizi in modalità garden sharing.

2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.

3. L'attività di garden sharing, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 26 marzo 1993, n. 13 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta) è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;

b) sia data ospitalità fino ad un numero massimo di un equipaggio, per un numero massimo di cinque persone e per non più di sette notti consecutive;

c) sia dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.

4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dai regolamenti comunali. 

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente nei Comuni ricadenti nelle aree selezionate per la regione Campania quali ‘Aree Interne' dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).


 

Art. 7

(Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2023, contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.

2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area.


 

Art. 8

(Modalità e criteri)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio.

2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per le politiche culturali e il turismo della Giunta regionale competente in materia di turismo. 

3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.


 

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo II (Spese in conto capitale) e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo II (Spese in conto capitale).

2. Per le annualità successive al 2023 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.


 

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca