Legge Regionale 5 luglio 2023, n. 13.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 50 del 5 luglio 2023


"Riconoscimento e promozione degli ecomusei della Campania"

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Campania, nel quadro delle proprie competenze e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 12 (Norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale), riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio.

2. Ai fini della presente legge, la Regione favorisce e sostiene:

a) la conoscenza, il recupero e la valorizzazione del settore culturale campano, in particolare del patrimonio immateriale catalogato nell'Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC), istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018), e nel quadro di uno sviluppo economicamente sostenibile e ambientalmente compatibile del territorio e delle comunità residenti;

b) la valorizzazione della diversità, della biodiversità e della complessità dei patrimoni locali, anche al fine di apportare un reale contributo alla salvaguardia dei territori rurali, collinari e montani, alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché alla gestione sostenibile delle risorse naturali;

c) la cura e la valorizzazione del paesaggio, in conformità al Piano paesaggistico regionale, elaborato in attuazione degli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

d) la valorizzazione, nelle aree individuate, delle particolarità urbanistiche e architettoniche, tramite la conservazione e la manutenzione degli edifici tradizionali, il recupero di strumenti e pratiche storiche delle popolazioni locali, le relazioni con gli ambienti circostanti e la promozione dei saperi religiosi, culturali, ricreativi e alimentari; 

e) la promozione della memoria storica e la conoscenza degli ambienti di vita tradizionali;

f) il recupero del patrimonio linguistico-dialettale delle minoranze storiche presenti nel territorio; 

g) le attività di ricerca scientifica e didattico-educative miranti a promuovere la storia, l'arte e le tradizioni;

h) la facilitazione nella creazione di percorsi turistici e culturali.

i) la collaborazione con altre realtà ecomuseali e museali mediante lo scambio di esperienze e progettualità, nonché attraverso la creazione o l'adesione a reti culturali di livello regionale, nazionale e internazionale;

l) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri.


 

Art. 2

(Ecomuseo)

1. Per ecomuseo si intende l'istituto culturale senza scopo di lucro, pubblico o privato, che cura le  attività di ricerca, conservazione e valorizzazione di un insieme di beni culturali, materiali e immateriali, rappresentativi di un determinato territorio, del suo ambiente e dei suoi stili di vita, anche con la partecipazione delle popolazioni che ne accompagnano lo sviluppo. 

2. L'ecomuseo opera con approccio interdisciplinare, adottando logiche di rete e processi partecipativi, in particolare nei campi della cultura, del turismo, dell'ambiente, della cura del paesaggio, dell'agricoltura, dell'educazione, della formazione e dell'inclusione sociale, su ispirazione della Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), nonché dei trattati internazionali dedicati alla salvaguardia dei patrimoni culturali materiali e immateriali della società, nel rispetto e in conformità alla legislazione nazionale vigente.


 

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. Per le finalità previste all'articolo 1, la Regione provvede:

a) ad accrescere la qualità dell'offerta museale in Campania, anche attraverso l'innovazione tecnologica, il superamento del divario digitale e l'abbattimento delle barriere fisiche e culturali alla fruizione degli ecomusei;

b) a promuovere accordi di cooperazione con i ministeri competenti, con gli enti di gestione delle aree protette, con gli enti locali, nonché con le istituzioni culturali e scolastiche, le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) e i centri di ricerca, le pro loco, le altre forme associative e con i soggetti privati per la fruizione e lo sviluppo degli ecomusei; 

c) a predisporre specifiche misure di sostegno allo sviluppo degli ecomusei, anche attraverso attività didattiche ed educative, la catalogazione dei beni culturali posseduti e la formazione professionale del personale.


 

Art. 4

(Riconoscimento degli ecomusei)

1. La Regione riconosce gli ecomusei sulla base delle istanze presentate da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni, fondazioni culturali o ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti o che hanno come oggetto statutario le finalità previste all'articolo 1; 

c) istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) che svolgono attività di studio e ricerca nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1;

d) enti di gestione delle aree naturali protette nel cui territorio ricade l'ecomuseo.

2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente titolare dell'ecomuseo ed è presentata alla competente struttura amministrativa della Regione, secondo le modalità stabilite dalle linee guida previste all'articolo 10, comma 1. L'istanza è corredata dal nulla osta della soprintendenza territorialmente competente, se si tratta di beni rientranti nella competenza della stessa.

3. Il procedimento di riconoscimento è concluso con un decreto dirigenziale di accoglimento o di diniego dell'istanza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

4. Il termine previsto al comma 3 può essere sospeso, per una sola volta e per un termine massimo di trenta giorni, in caso di richiesta di documentazione integrativa.

5. La struttura amministrativa regionale competente verifica con periodicità biennale la permanenza dei requisiti, assegnando al rappresentante dell'ente titolare dell'ecomuseo un congruo termine per dimostrare la sussistenza degli stessi. Decorso infruttuosamente tale termine, la struttura amministrativa procede alla revoca del riconoscimento.


 

Art. 5

(Denominazione e marchio)

1. Ogni ecomuseo è contraddistinto da una denominazione esclusiva e originale e da un proprio marchio, attribuiti dalla Regione contestualmente al riconoscimento di cui all'articolo 4.

2. Il marchio è veicolo di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione può promuovere un marchio rappresentativo del complesso degli ecomusei della Campania.


 

Art. 6

(Gestione degli ecomusei)

1. I soggetti gestori degli ecomusei:

a) predispongono un programma di attività che indica gli obiettivi perseguiti, le iniziative previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

b) adottano, in coerenza con il programma di attività, il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.

2. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione sono trasmessi alla Giunta regionale.


 

Art. 7

(Comitato tecnico-scientifico)

1. È istituito, presso la Giunta regionale, un Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato "Comitato", con il compito di formulare proposte ed esprimere pareri in ordine al riconoscimento degli ecomusei regionali. Il Comitato elabora, altresì, una griglia di indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio e della verifica delle attività degli stessi.

2. Il Comitato è composto da tre esperti di documentata e riconosciuta competenza nel settore, indicati dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi della Campania. Ai lavori del Comitato partecipano i funzionari delle soprintendenze territorialmente competenti, di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate, nonché i rappresentanti delle direzioni generali della Regione competenti per materia.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, e rimane in carica per l'intera legislatura. Le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento del nuovo organismo.

4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non comporta, in alcun caso, il riconoscimento di indennità o rimborsi spese.

5. La struttura amministrativa regionale competente garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni e dei compiti del Comitato, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.


 

Art. 8

(Forum regionale)

1. Il Forum regionale degli operatori del settore ecomuseale, di seguito denominato "Forum", costituisce sede di confronto ed elaborazione di proposte per lo sviluppo degli ecomusei.

2. Al Forum possono partecipare:

a) i rappresentanti designati dai singoli ecomusei;

b) i rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli ecomusei;

c) i rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;

d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri.

3. Il Forum è convocato, ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale, almeno una volta ogni due anni.


 

Art. 9

(Contributi agli ecomusei)

1. La Giunta regionale concede agli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 contributi per la spesa corrente, erogati tramite avviso pubblico, al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo, ricerca e valorizzazione del patrimonio posseduto.


 

Art. 10

(Linee guida)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita la commissione consiliare competente, emana apposite linee guida in cui sono definiti:

a) i requisiti e le modalità per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo, in coerenza con quanto stabilito dall'allegato I del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

b) le modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 7;

c) i criteri e gli indicatori di valutazione per l'assegnazione dei contributi previsti all'articolo 9 e le modalità di verifica sull'impiego degli stessi.


 

Art. 11

(Monitoraggio)

1. La Giunta Regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce alla commissione consiliare competente con cadenza almeno triennale.


 

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 150.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, e contestuale incremento di pari importo della Missione 5, Programma 2, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025.


 

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca