Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 4.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



 

Testo vigente della Legge regionale 26 aprile 2023, n. 4.

 

"Istituzione della Giornata regionale del figlio"


IL CONSIGLIO REGIONALE 

ha approvato 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

promulga 

La seguente legge: 


Art. 1 

(Principi) 

1. La Regione Campania riconosce la condizione di "figlio" all'interno della famiglia come presupposto essenziale per un pieno sviluppo del minore, celebra e valorizza il ruolo dei figli e della famiglia. 



 

Art. 2 

(Istituzione della Giornata regionale del figlio) 

1. È istituita il 15 maggio la "Giornata regionale del figlio" allo scopo di celebrare ogni anno sul territorio regionale il diritto di ogni minore nonché di ogni essere umano a vivere il proprio ruolo di figlio all'interno di una famiglia.


 

 

Art. 3 

(Celebrazioni della Giornata regionale del figlio) 

1. L'organizzazione delle celebrazioni della "Giornata regionale del figlio" è demandata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che, con proprio atto, regolamenta lo svolgimento attraverso la concessione di: 

a) borse di studio, di lavoro e di viaggi di istruzione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione che si sono distinti nel percorso didattico e individuati tra coloro presi in carico dagli ambiti territoriali di appartenenza; 

b) premi in favore dei figli che nel corso dell'anno si sono distinti per aver compiuto azioni particolarmente meritorie all'interno della loro famiglia o verso i loro familiari;

c) premi diretti a coloro che operano nell'affido familiare e che si sono distinti in attività di promozione e sviluppo della cultura dell'affidamento familiare e della natalità.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina annualmente e nei limiti delle risorse disponibili il numero delle borse di studio e dei premi di cui al comma 1, il loro ammontare ed i criteri e le modalità per l'adozione di appositi avvisi pubblici.

3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite. 

4. Le Province, la Città metropolitana di Napoli e i Comuni della Regione Campania, per le finalità di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla celebrazione e alla valorizzazione del ruolo dei figli e della famiglia con eventi di sensibilizzazione e di informazione per i cittadini sugli strumenti e sulle procedure che la legislazione nazionale prevede per l'accoglienza dei bambini e degli adolescenti che vivono fuori dalla famiglia. 

5. La Giornata regionale del figlio non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive). 

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le finalità di cui al comma 1, può stipulare protocolli d'intesa con le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) e con l'ufficio scolastico regionale, al fine di incentivare la promozione da parte delle istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) e delle scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, di iniziative sulle tematiche relative alla condizione dei minori che vivono fuori dalla famiglia in tutto il mondo, su ispirazione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e ad ogni altra normativa sui diritti di ogni minore a vivere in una famiglia. (1)

 

(1) Comma modificato dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



 

Art. 4 

(Norma finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), quantificabili in 50.000,00 euro annui, si provvede, a valere delle risorse del bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2023/2025, mediante utilizzo per l'annualità corrente, di analoga quota dell'avanzo di amministrazione. 



 

Art. 5 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania. 

De Luca