Legge Regionale 26 aprile 2023, n. 2.

Avvertenze: il testo vigente qui pubblicato è stato redatto dall'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni della legge, integrata con le modifiche apportate dalla legge regionale 5 luglio 2023, n. 11

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate sono stampate con caratteri corsivi.



Testo vigente della Legge regionale 26 aprile 2023, n. 2.

 

"Promozione della diffusione dell'impegno civico e politico nei cittadini campani"


IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

 

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in armonia con l'articolo 8 dello Statuto, assume quale obiettivo prioritario la promozione della diffusione dell'impegno civico e politico dei cittadini campani con le seguenti finalità:

a) contribuire con strumenti di democrazia partecipativa a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni;

b) stimolare la sensibilità politica, attraverso la partecipazione attiva dei giovani, per favorire la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

c) contribuire ad una maggiore coesione sociale attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico e delle competenze diffuse nella società;

d) favorire e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

e) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione promuovendone la conoscenza e la diffusione.



 

Art. 2

(Destinatari dell'intervento)

1. Sono soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente legge gli istituti scolastici, di primo e secondo grado, e le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM), singoli o associati, anche in collaborazione con il Forum regionale dei giovani ed altri enti pubblici o privati individuati dalla Giunta regionale. (1)

2. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere alla Giunta regionale il sostegno a proposte, destinate ai giovani, di processi partecipativi, aventi ad oggetto la promozione di laboratori di cittadinanza attiva, incontri e, in generale, attività mirate a realizzare e diffondere tra le nuove generazioni la cultura della partecipazione e della cittadinanza attiva.

3. Gli istituti scolastici possono presentare le domande di sostegno nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno per i processi partecipativi che hanno inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgono durante l'anno scolastico di riferimento. Limitatamente all'anno scolastico 2023/2024 le proposte possono essere presentate entro il 30 giugno 2023.

4. La Giunta regionale, riserva annualmente, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

5. Le istituzioni della formazione superiore (Università e Istituzioni AFAM) possono presentare i loro progetti durante l'intero arco dell'anno e il finanziamento dei progetti da essi presentati non rientra nella quota riservata agli istituti scolastici. (2)

6. I soggetti di cui al comma 1, con deliberazione dei rispettivi organi collegiali, possono chiedere, nel corso dell'anno, al Consiglio regionale di partecipare alle adunanze consiliari e delle singole commissioni consiliari.

 

(1) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.

(2) Comma modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11.



 

Art. 3

(Istituzione della Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico)

1. La Regione, in attuazione delle finalità di cui alla presente legge, istituisce la "Settimana per la promozione dell'impegno civico e politico", quale momento di valorizzazione e di riconoscimento delle attività di soggetti, enti, associazioni, cooperative e di ogni altro organismo che opera attivamente per gli scopi enunciati all'articolo 1.

2. In occasione della Settimana di cui al comma 1, sono organizzati, con il patrocinio morale del Consiglio regionale, iniziative, incontri, discussioni, momenti di riflessione, anche in relazione ai progetti svolti, nonché laboratori di cittadinanza attiva destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2 anche avvalendosi della collaborazione del Forum regionale dei giovani e di altri enti pubblici o privati che la Giunta regionale ha facoltà di individuare.

3. In occasione dell'evento, il Consiglio regionale può far coincidere una sessione del progetto "Ragazzi in Aula", che prevede la partecipazione di docenti e studenti degli istituti scolastici di primo e secondo grado della regione Campania, con la presenza del Presidente del Consiglio e dei consiglieri regionali e la simulazione di una seduta consiliare con l'approvazione di una proposta di legge redatta dagli stessi studenti.

4. La Settimana di cui al comma 1 si svolge nel periodo dal 2 maggio all'8 maggio di ciascun anno.

5. Per ciascuna annualità, con delibera della Giunta regionale, è approvato il programma delle attività della Settimana con l'individuazione degli istituti scolastici, delle associazioni e degli enti prescelti.



 

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stabilita in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 (Fondi di riserva), Programma 03, Titolo 1, ed incremento della medesima somma, sulla Missione 6 Programma 2, Titolo 1, sul bilancio di previsione finanziaria pe il triennio 2023-2025, con la seguente assegnazione:

a) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 2;

b) euro 25.000,00 per le iniziative previste all'articolo 3.



 

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca