Legge Regionale 6 settembre 2013, n. 12.

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 49 del 9 settembre 2013


"Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania)"


IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

 

La seguente legge:

 

Art. 1

1. La legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificata:

a) l'articolo 5 è così modificato:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4 bis. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività venatoria da appostamento fisso è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell'annata venatoria 1989/1990. Le autorizzazioni possono essere richieste da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria citata.";

2) al comma 7, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 4";

3) il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. Le Province rilasciano autorizzazioni in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

L'autorizzazione può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nella citata annata venatoria. Se si realizza una possibile capienza, l'autorizzazione per tale quota può essere richiesta da ultrasessantenni, le amministrazioni provinciali in tal caso danno priorità alle domande di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.";

b) al comma 7 dell'articolo 7 le parole: "articolo 33" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32";

c) l'articolo 8 è così modificato:

1) il numero 6) della lettera a) del comma 2 è sostituito dal seguente: "6) un rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) ed operante a livello regionale;";

2) il numero 4) della lettera b) del comma 2 è sostituito dal seguente: "4) da un rappresentante per ogni ente o associazione di protezione ambientale presente nel Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR);";

d) l'articolo 9 è così modificato:

1) alla lettera a) del comma 1 prima delle parole: "non superiore al trenta per cento" sono inserite le seguenti: "non inferiore al venti per cento e";

2) alla lettera c) del comma 1 le parole:",ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali," sono soppresse;

3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1 bis. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede alla rideterminazione dei confini delle aree destinate a protezione della fauna selvatica di competenza regionale, al fine di rispettare i criteri di cui al comma 1 e di riequilibrare la distribuzione delle stesse sull'intero territorio regionale";

e) l'articolo 10 è così modificato:

1) la lettera i) del comma 3 è abrogata;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La Giunta regionale, con proprio atto, sentito il CTFVR, propone al Consiglio regionale il Piano faunistico regionale nel quale, oltre a richiamare gli indirizzi di coordinamento per i piani faunistici provinciali previsti nel comma 1, determina i criteri:

a) per la costituzione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e per l'elezione dei loro organi direttivi;

b) per l'individuazione, nel rispetto dell'indice di densità venatoria minima individuato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, del numero minimo di cacciatori ammissibili in ogni ATC in modo da garantire la residenza venatoria almeno a tutti i cacciatori campani;

c) per la costituzione delle aziende faunistico venatorie, e delle aziende agri-turisticovenatorie e dei centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.";

f) l'articolo 13 è così modificato:

1) al numero 1) della lettera a) del comma 1 le parole: "La concessione ha una durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza";

2) al numero 2) della lettera a) del comma 1 le parole: "La concessione ha una durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza";

3) al numero 1) della lettera b) del comma 1 le parole: "La concessione ha una durata di cinque anni." sono sostituite dalle seguenti "La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza.";

4) al numero 2) della lettera b) del comma 1 le parole: "La concessione ha una durata di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti "La concessione deve essere oggetto di richiesta di rinnovo ogni cinque anni, a pena di decadenza";

5) al comma 2, dopo le parole: "rilasciate dal competente ufficio provinciale" sono aggiunte le seguenti: "e hanno una validità di dieci anni; il rinnovo comporta una nuova richiesta di autorizzazione da inoltrare entro sei mesi dalla scadenza.";

6) alla lettera d) del comma 2 l'ultimo capoverso è soppresso;

7) il comma 4 è abrogato;

g) l'articolo 14 è così modificato:

1) al comma 2 dopo la parola: "addestramento" sono aggiunte le seguenti: "e allenamento";

2) al comma 3 le parole: ".La concessione o revoca è effettuata dalla Giunta provinciale."

sono sostituite dalle seguenti: "nel rispetto delle pianificazioni faunistico venatorie regionale e provinciale.";

3) al comma 4 dopo la parola: "addestramento" sono aggiunte le seguenti: "e allenamento";

4) al comma 4 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "senza abbattimento di fauna selvatica di allevamento";

5) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente: "a) la concessione è rilasciata o revocata dal dirigente dell'ufficio competente dell'amministrazione provinciale e può essere rilasciata alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ed operanti in provincia, all'ENCI o gruppi cinofili ad esso affiliati e ad imprenditori agricoli singoli o associati, in misura non superiore ad una zona per ciascuno dei soggetti sopra richiamati";

6) al comma 5 dopo la parola: "addestramento" sono aggiunte le seguenti: "e allenamento";

7) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: "b) in ciascuna Provincia il numero delle zone è di una per associazione venatoria e cinofila aumentato di una unità ogni duemila tesserati in provincia, o frazione residua non inferiore a mille, e una per imprenditore, singolo o associato;";

8) alla lettera c) del comma 5 le parole: "con apposito provvedimento della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con il regolamento regionale previsto nel comma 7";

9) al comma 6 la parola: "previsti" è sostituita dalle seguenti: "destinati all'attività venatoria";

10) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Le procedure e i criteri applicativi previsti nel presente articolo sono stabiliti con regolamento della Giunta regionale emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

11) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. Le zone per l'addestramento cani possono essere istituite soltanto nelle località considerate compatibili nella Pianificazione faunistico venatoria regionale e provinciale";

h) al comma 5 dell'articolo 16 dopo le parole: "specie domestiche" sono aggiunte le seguenti: "verificata l'inefficacia di preventivi metodi ecologici, adottati su parere dell'ISPRA";

i) l'articolo 20 è così modificato:

1) al comma 2 dopo la parola: "tecnici" è soppressa la parola: "fissi";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia."

l) l'articolo 23 è così modificato:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1bis. I provvedimenti che determinano i confini delle aziende faunistico-venatorie al fine della loro costituzione sono notificati ai proprietari o ai conduttori dei fondi per mezzo di affissione all'albo pretorio dei Comuni interessati, anche mediante applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile. I proprietari o i conduttori dei fondi possono produrre motivata opposizione. Se gli atti oppositivi investono una percentuale non inferiore al quaranta per cento del territorio dell'istituenda azienda faunistico-venatoria la stessa non può essere istituita.";

2) al comma 5 l'ultimo capoverso è abrogato;

3) al comma 6, ultimo capoverso, dopo le parole "agrituristico-venatoria" aggiungere le seguenti "fatti salvi i limiti preesistenti per le aziende già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

4) alla lettera b) del comma 9 le parole: "in numero non superiore ad uno ogni duecento ettari" sono sostituite dalle seguenti "uno per ciascuna azienda più uno ogni duecento ettari";

5) al comma 11, le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)";

m) il comma 5 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"5. L'addestramento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio. Le Province, con provvedimento di Giunta, possono autorizzare l'anticipo fino a quarantacinque giorni, ad esclusione del martedì e venerdì, delle attività di addestramento cani in aree circoscritte dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza della prole dai genitori.";

n) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 25 è sostituita dalla seguente: "l) cacciare nelle zone colpite da incendio nei dieci anni successivi allo stesso;"

o) l'articolo 26 è così modificato:

1) all'alinea del comma 2 le parole: "così composto" sono sostituite dalle seguenti: "che provvede all'esame e valutazione delle richieste di indennizzo; il Comitato è composto da:

2) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) dirigente provinciale esperto in materia, designato dall'assessore provinciale, che lo presiede;";

3) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "b) tre rappresentanti, in possesso del titolo di laureato in agraria o perito agrario o agrotecnico o tecnico faunistico, esponenti rispettivamente delle organizzazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello provinciale; la designazione è effettuata dal legale rappresentante regionale delle suindicate organizzazioni;";

4) alla lettera c), del comma 2 la parola: "agronomo" è sostituita dalle seguenti: "laureato in scienze agrarie";

5) la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "d) un esperto, laureato in scienze agrarie o in scienze forestali, o in ingegneria, o in giurisprudenza, designato dall'assessore regionale competente";

6) al comma 4 dopo le parole: "La Provincia", sono inserite le seguenti: ", previo esame della pratica da parte del Comitato previsto nel comma 2,";

7) al comma 10 le parole: "di indennizzo per danni derivanti da fauna selvatica non previsti nel presente articolo.", sono sostituite dalle seguenti: " e i criteri applicativi di quanto riportato nel presente articolo";

p) l'articolo 28 è così modificato:

1) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole: "riconosciute da legge" sono inserite le seguenti: "nazionale o ";

2) al comma 5 le parole "e le guardie volontarie nell'ambito del territorio della provincia di residenza" sono soppresse;

3) la lettera a) del comma 11 è sostituita dalla seguente: "a) Presidente, competente in materia, nominato dall'assessore competente;";

4) il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. L'amministrazione provinciale competente al rilascio del decreto di guardia particolare giurata che riscontri comportamenti in violazione dei divieti o dei compiti derivanti dalla presente legge sospende la validità del provvedimento fino alla scadenza. Il riconoscimento dell'idoneità e della qualifica di guardia venatoria volontaria decade definitivamente in seguito alla perdita del requisito di buona condotta e di assenza di condanne. Le associazioni venatorie, agricole ed ambientali organizzano, a loro carico, corsi di aggiornamento, approvati dalla competente struttura regionale per i propri iscritti. La commissione regionale prevista al comma 6 sottopone le guardie volontarie che hanno seguito tali corsi a verifica dell'idoneità ogni dieci anni mediante apposito esame.";

q) l'articolo 32 è così modificato:

1) alla lettera c) del comma 1 dopo le parole: "reato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5";

r) l'articolo 35 è così modificato:

1) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "a) il Presidente, designato dall'assessore regionale competente, esperto in materia;"

2) la lettera b) del comma 6 è sostituita dalla seguente: "b) da cinque componenti effettivi esperti nelle materie di cui al comma 4, e cinque supplenti, uno per ciascuna materia, convocati in caso di assenza del corrispondente titolare; i componenti sono designati dall'assessore regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'assessore richiede la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia alle associazioni presenti nel CTFVR che in ogni caso devono essere sentite. L'esperto in zoologia applicata alla caccia deve possedere la laurea magistrale in scienze biologiche o scienze naturali o medicina veterinaria; l'esperto in pronto soccorso deve possedere la laurea magistrale in medicina e chirurgia; l'esperto in armi e munizioni deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge";

3) alla lettera c) del comma 6 dopo le parole "di segretario" sono inserite le seguenti "o suo delegato";

4) al comma 10 le parole: "e l'eventuale sezione aggiunta non possono" sono sostituite dalle seguenti: "non può";

s) l'articolo 36 è così modificato:

1) al comma 1, le parole: "in ATC, destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale," sono sostituite dalle seguenti: "in ATC, destinati alla caccia programmata,";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all'accesso con residenza venatoria, per l'intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata all'Ufficio provinciale competente per l'ATC richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l'ordine di preferenza per ciascun altro ATC In assenza di domanda, la richiesta relativa all'anno precedente si intende confermata per l'anno in corso. Elementi della richiesta non più rispondenti all'attualità, o il mancato pagamento della quota di partecipazione, rendono nulla la domanda e determinano l'obbligo della sua riformulazione. Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.";

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2 bis. Sono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine: la residenza anagrafica nell'ATC, la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili; in caso di pari requisiti è sempre favorito il cacciatore più anziano.
2 ter. Ogni cacciatore residente in Campania può richiedere l'accesso anche ad altri ATC della Regione, e ad ATC fuori regione, se consentito dalle rispettive norme regionali; i cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso ad un solo ATC della Campania; gli organi di gestione degli ATC applicano, ai cacciatori residenti in altre regioni italiane, le medesime limitazioni stabilite da queste per i cacciatori campani.
2 quater. L'ammissione ad un ATC della Campania con residenza venatoria, o senza, è subordinato alla disponibilità di posti, al consenso dell'organo di gestione ed al pagamento della quota di partecipazione.
2 quinquies. I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia:

a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agrosilvo-pastorale dell'ATC;

b) il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell'ATC, tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;

c) il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al cinque per cento del totale di cui alla lettera a);

d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al dieci per cento del totale di cui alla lettera a);

e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;

f) eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti nel presente articolo, per l'ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania;"

5) il comma 4 è sostituito dal seguente : "4. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta provinciale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale previste nell'articolo 34, comma 5 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio a cui possono essere affidate dal comitato di gestione compiti di assistenza tecnica e amministrativa. Il comitato di gestione, costituito da un massimo di diciannove rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'articolo 14, comma 10 della legge 157/1992, è così costituito:

a) sessanta per cento nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato articolo 34 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;

b) venti per cento nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;

c) dieci per cento in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dall'assessore provinciale competente, di cui un componente con funzioni di segretario;

d) dieci per cento dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui un componente nominato dall'assessore all'agricoltura ed uno dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.";

6) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8 bis. Il Comitato di gestione provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web degli atti assunti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, contestualmente al conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici delle attività dallo stesso svolte nell'esercizio finanziario precedente.";

t) l'articolo 38 è così modificato:

1) la lettera c) del comma 1 è soppressa;

2) alla lettera d) del comma 1 le parole: "colpi ridotta" sono sostituite dalle seguenti: "colpi; la quota di partecipazione giornaliera per l'accesso ad un ATC per periodi inferiori alla stagione venatoria è pari ad un decimo di quella stagionale; le quote sono ridotte";

u) al comma 2 dell'articolo 39 le parole: ",deve essere corrisposta entro il 30 maggio di ogni anno," sono soppresse;

v) dopo il comma 2 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente: "2 bis. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 28, comma 11, 34, comma 1 e 35, comma 3, e dei comitati di cui agli articoli 8, comma 2, 26, comma 2, e 36, comma 4, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, i rimborsi spettano anche ai pubblici dipendenti se le attività sono svolte fuori sede.".


 

 

Art. 2

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa delle amministrazioni pubbliche, per pervenire ad un miglioramento dei saldi dei bilanci di ciascuna amministrazione, contribuendo al processo di risanamento della finanza pubblica, la partecipazione ai comitati ed agli organi di gestione previsti dalla presente legge è a titolo gratuito.

2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. Agli adempimenti previsti l'amministrazione regionale provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


 

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro